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Agora' Agora - 26 gennaio 1990
LO STATUTO DEL CORA

Articolo 1

COSTITUZIONE E FINALITA'

Il CORA (Coordinamento Radicale Antiproibizionista) ha lo scopo di promuovere la riforma delle politiche sulle droghe attualmente basate su strumenti legislativi ispirati al proibizionismo.

Tali metodi hanno dimostrato storicamente la loro inefficacia rispetto all'obiettivo di ridurre la diffusione e l'abuso delle droghe. Al contrario hanno prodotto e producono una serie di problemi gravissimi sul piano medico, politico, giuridico, sociale, economico, istituzionale e di ordine pubblico, con rischio gravissimo per lo stato di diritto e la democrazia in tutti i paesi del mondo. Il CORA non ha scopi di lucro e non partecipa con proprie liste a competizioni elettorali.

Articolo 2

ISCRITTI E ADERENTI

Sono iscritti, con diritto attivo e passivo di voto, tutti coloro che condividono il presente statuto, che versano la quota di iscrizione stabilita dal Congresso e che sono iscritti al Partito radicale.

Sono aderenti, con diritto di proposta e voto su ogni atto, esclusa l'elezione degli organi e fatte salve le eccezioni previste all'art. 6, tutti coloro che condividono lo statuto e versano la quota di adesione stabilita dal Congresso.

Articolo 3

FINANZIAMENTI

I finanziamenti del CORA provengono dalle quote individuali degli iscritti e degli aderenti, dai contributi esterni e dalle iniziative di autofinanziamento.

Articolo 4

ORGANI STATUTARI

Gli organi del CORA sono:

1 il congresso

2 il consiglio generale

3 il presidente

4 il segretario

5 il tesoriere

6 il consiglio di presidenza

7 la direzione

8 il collegio dei revisori dei conti

Articolo 5

IL CONGRESSO

E' l'organo deliberativo del CORA. E' convocato in via ordinaria una volta all'anno. Puo' essere convocato in via straordinaria dal segretario o da un terzo degli iscritti. Il congresso puo' deliberare modifiche allo statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri.

Il congresso elegge il presidente, il segretario e il tesoriere.

Il congresso elegge il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 6

IL CONSIGLIO GENERALE

E' l'organo vicario del congresso.

Si riunisce almeno tre volte all'anno in via ordinaria. Ne fanno parte di diritto i parlamentari iscritti o aderenti al CORA.

E' composto da:

iscritti eletti dal congresso;

delegati eletti in assemblee regionali, le cui modalità di elezione siano state ratificate dalla direzione; ogni assemblea potrà eleggere un numero di delegati in proporzione agli iscritti, il cui numero viene stabilito dalla direzione su fasce definite in base al numero degli abitanti;

aderenti eletti in congresso dagli aderenti in loro rappresentanza.

Il consiglio generale elegge un suo presidente.

Norma transitoria: il congresso elegge il primo consiglio generale votando su una lista di candidati proposta dal segretario in carica dopo che siano state raccolte eventuali candidature e autocandidature di congressisti.

Articolo 7

IL PRESIDENTE

Convoca i lavori del congresso riunito in via ordinaria e del consiglio di presidenza. Ha facoltà di nominare, d'intesa col segretario, un comitato scientifico, formato da iscritti o aderenti al CORA, che collabora allo sviluppo di iniziative specifiche del CORA, e puo' riunirsi congiuntamente al consiglio di presidenza. E' il legale rappresentante del CORA e propone tutte le azioni che ritenga necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi del CORA e ne assume la rappresentanza processuale.

Articolo 8

IL SEGRETARIO

E' il responsabile politico del CORA. Elabora e coordina, d'intesa con la direzione, le iniziative del CORA e attua le delibere del congresso. Puo' designare uno o più vicesegretari, sottoponendone la ratifica al Congresso. Convoca e presiede le riunioni della direzione.

Articolo 9

IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della politica finanziaria e presenta il bilancio consuntivo al Congresso. E' il legale rappresentante del CORA in tutte le attività economico finanziarie.

Articolo 10

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

E' formato da iscritti al CORA. I suoi membri sono designati dal presidente che ne coordina il lavoro, e ratificati dal congresso. Collabora allo sviluppo di iniziative specifiche.

Articolo 11

LA DIREZIONE

Collabora col segretario all'attuazione della politica del CORA. E' ratificata dal congresso su designazione del segretario. Ne fanno parte di diritto il segretario, i vicesegretari e il tesoriere.

Articolo 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' formato da tre membri. Revisiona il bilancio e ne relaziona al congresso.

 
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