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Agora' Agora - 7 febbraio 1990
DROGA: LETTERA DI GIOVANNI NEGRI (DIRETTIVO PSDI) ALLE COMPAGNE ED AI COMPAGNI DEPUTATI SOCIALISTI.

Giovanni Negri (del direttivo del gruppo PSDI) ha oggi inviato la seguente lettera a tutti i deputati socialisti:

Roma, 7 febbraio 1990

Cari compagni,

l'annuncio della disponibilità del PSI ad un riesame del progetto di legge sulla droga - dato ieri dall'on. Intini - è stato da noi accolto con grande rispetto, attenzione e comprensione.

Riteniamo infatti che socialisti, socialdemocratici, laici, radicali possano infine tornare - sulla base di tale disponibilità - a confrontarsi su uno dei temi più gravi del mondo contemporaneo.

Un dialogo, a mio avviso, inopportunamente interrotto due anni or sono, quando purtroppo i compagni che con voi condussero grandi battaglie di libertà e civiltà furono repentinamente ritenuti degli avversari e dei nemici.

Così non era, così spero non sia oggi, ritrovando quanto meno una sede di confronto e un comune parametro di discussione per un positivo sbocco legislativo. Tale paramentro a ben vedere già c'è.

Senza voler urtare alcuna sensibilità consentitemi infatti di ricordare la proposta di legge Formica-Artioli - sottoscritta da decine di compagni socialisti fra i quali l'attuale vicesegretario Di Donato - presentata il 19 aprile 1984. Tale proposta è peraltro rimasta la sola proposta di legge socialista sino al 12 gennaio 1989 quando fu depositato il progetto di legge attualmente in discussione.

Essa traduceva in legge una cultura e dei valori autenticamente socialisti e libertari, prevedendo norme assai dure contro il narcotraffico ma avviando nel contempo un processo di depenalizzazione e sprattutto di decriminalizzazione delle fasce di emarginazione sociale più fragili ed esposte.

Se quel testo non è forse più attuale, è tuttavia attualissima la cultura della ragionevolezza e della tolleranza che lo ispirava.

Non vogliamo ritenere, sino a prova del contrario, che la disponibilità al confronto e al dialogo ieri manifestata sia rivolta in tutte le direzioni fuorchè in quello che è, e comunque resterà, un approccio laico, libertario, tollerante, socialista anche al problema della droga.

Saluti fraterni

Giovanni Negri

In allegato la proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORMICA, ARTIOLI, MARIANETTI, ANDO', ANIASI, CASALINUOVO, SEPPIA, SACCONI, COLUCCI, CRESCO, AMODEO, FERRARI MARTE, ALBERINI, DIGLIO, CURCI, MANCHINU, MUNDO, ROMANO, SANGUINETI, TRAPPOLI, ZAVETTIERI, FINCATO, GRIGOLETTO, FIANDROTTI, SANTINI, SCAGLIONE, DI DONATO, PIRO, SALERNO, BALZAMO, SPINI.

Presentata il 19 aprile 1984

NORME QUADRO IN MATERIA DI TOSSIDIPENDENZE

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ART.1

(Compiti dello Stato)

Lo Stato promuove e coordina, anche in collaborazione con gli altri Stati e gli organismi internazionali, tutte le iniziative necessarie a contrastare la diffusione, la produzione, il mercato illecito delle sostanze stupefacenti; promuove e coordina altresì le iniziative per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

ART.9

(Canapa indiana)

Non costituisce reato l'acquisto o la detenzione di canapa indiana, in quantità non superiore a grammi dieci.

Per quantità comprese fra i dieci e i cento grammi si applica la multa da lire trecentomila a lire tre milioni.

Per quantità superiori ai cento grammi si applica la multa da lire tre milioni a lire trenta milioni e nei casi gravi, la reclusione da due a se anni, congiunta alla pena pecuniaria.

ART.113

(Detenzione di sostanze stupefacenti o

psicotrope per uso personale).

Non è punibile che illecitamente acquista o comunque detiene per uso personale sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I,II e III del precedente articolo 24.

Si intende destinato per uso personale una quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria al fabbisogno di giorni tre comprensivo della dose prescritta nel corso di un eventuale trattamento di disassuefazione. Detto fabbisogno viene stabilito con procedura d'urgenza dal servizio di diagnosi delle tossicodipendenze competente per territorio. L'acquisto o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità compresa entro il fabbisogno per giorni tre e il fabbisogno per giorni otto è punito con una multa da lire cinquant

amila a lire cinquecentomila.

 
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