I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere - premesso che:
in relazione ai referendum già indetti per domenica 3 giugno con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1990 sono all'esame della Camera provvedimenti volti a modificare le norme oggetto dei referendum stessi al fine di evitarne lo svolgimento;
il Parlamento è certamente sovrano di legiferare anche fino al giorno prima del voto, ma non possono non essere considerati anche i gravi problemi di correttezza costituzionale e di costituzionalità derivanti dall'interferenza tra il procedimento legislativo parlamentare e il procedimento, anche esso legislativo, dei referendum;
questa materia è regolata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare la sentenza 16 maggiuo 1978, n.68, con la quale la Corte dichiarò la parziale incostituzionalità dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n.352);
in base a tale giurisprudenza l'ufficio centrale presso la Corte di cassazione deve effettuare un raffronto tra la nuova legge e le norme oggetto del referendum o sulla base dei principi ispiratori della complessiva disciplina oppure sulla base dei contenuti essenziali dei singoli precetti oggetto del referendum, se esso non riguarda l'intera disciplina della materia;
qualora non ravvisi modifiche sostanziali, l'Ufficio centrale deve disporre che il referendum continui ad avere corso trasferendo sulla nuova legge il quesito da sottoporre al voto popolare; tale quesito può avere una portata politica e giuridica anche molto differente dal quesito originario, tanto è vero che la Corte costituzionale ha stabilito che il nuovo quesito deve essere oggetto di una nuova pronuncia di ammisibilità da parte della Corte stessa; non potrebbe neppure escludersi che gli indirizzi e le indicazioni di voto delle forze politiche possano divergere tra il quesito originario e quello sottoposto al voto popolare; qualora l'intervento del Parlamento sopraggiungesse quanto il regerendum è gia stato indetto o, addirittura, dopo l'inizio della campagna elettorale (cioè il periodo istituzionalmente previsto perchè possa compiersi il processo formativo della volontà popolare) resterebbe indeterminato e incerto a pochi giorni dal voto lo stesso quesito da sottoporre alla pronuncia del corpo elettoral
e e, probabilmente, vi sarebbe la stessa impossibilità tecnica di ristampare e ridistribuire le nuove schede elettorari con il nuovo testo; la campagna elettorale ne verrebbe completamente travolta, venendo a mancare ogni minimo presupposto di chiarezza da parte degli elettori sull'oggetto del referendum in quanto l'Ufficio centrale si troverebbe nella condizione di non poter dare corso, in goni caso, a referenfum che non avrebbero più neppure la possibilità tecnica di tenersi -:
quali siano gli indirizzi del Governo sulle questioni esposte e come esso intenda tutelare l'istituto costituzionale del referendum.
Calderisi Mellini Rutelli Teodori Vesce