Dichiarazione di Peppino Calderisi, Presidente del Gruppo Federalista europeo.
ARTICOLO 85 DELLA COSTITUZIONE
"1. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
2. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
3. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica."
Questo è il testo dell'articolo 85 della Costituzione il cui terzo comma disciplina specificamente il caso di concomitante fine della legislatura e del mandato presidenziale. Rispetto ad esso non comprendiamo la disattenzione della stampa.
In base a questo articolo è chiarissimo che lo scioglimento delle Camere alla loro scadenza naturale è un atto dovuto che non ha nulla a che vedere con il semestre bianco. Nel '92 si potrà benissimo votare a giugno per le nuove Camere la cui prima riunione si potrà tenere ai primi di luglio. Il nuovo Presidente della Repubblica potrà essere eletto entro i successivi quindici giorni.
Non c'è alcun difficile conteggio da fare che riguardi i giorni di agosto e settembre.
Chi volesse con questi motivi lo scioglimento anticipato delle Camere dovrebbe prima chiedere l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 85 della Costituzione.
Ci auguriamo che questo grande polverone - e con esso la strumentalizzazione che di fatto si sta facendo di Cossiga -finisca immediatamente.