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Agora' Agora - 17 maggio 1990
SCIOGLIMENTO CAMERE: "MA DI CHE COSA SI STA DISCUTENDO?" SEMESTRE BIANCO.

Dichiarazione di Peppino Calderisi, Presidente del Gruppo Federalista europeo.

ARTICOLO 85 DELLA COSTITUZIONE

"1. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

2. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

3. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica."

Questo è il testo dell'articolo 85 della Costituzione il cui terzo comma disciplina specificamente il caso di concomitante fine della legislatura e del mandato presidenziale. Rispetto ad esso non comprendiamo la disattenzione della stampa.

In base a questo articolo è chiarissimo che lo scioglimento delle Camere alla loro scadenza naturale è un atto dovuto che non ha nulla a che vedere con il semestre bianco. Nel '92 si potrà benissimo votare a giugno per le nuove Camere la cui prima riunione si potrà tenere ai primi di luglio. Il nuovo Presidente della Repubblica potrà essere eletto entro i successivi quindici giorni.

Non c'è alcun difficile conteggio da fare che riguardi i giorni di agosto e settembre.

Chi volesse con questi motivi lo scioglimento anticipato delle Camere dovrebbe prima chiedere l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 85 della Costituzione.

Ci auguriamo che questo grande polverone - e con esso la strumentalizzazione che di fatto si sta facendo di Cossiga -finisca immediatamente.

 
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