Con un solo articolo è possibile assicurare al sistema radiotelevisivo pubblico e privato le condizioni necessarie per garantire la presenza di una molteplicità di soggetti tra loro in concorrenza, tali da evitare quelle situazioni di monopolio e oligopolio contro le quali si è pronunciata la Corte Costituzionale.
L'emendamento radicale si propone di realizzare, entro un periodo di tempo ragionevole, con tappe predeterminate, due obiettivi:
- il servizio pubblico garantito solo dal denaro pubblico;
- il settore privato con limiti rigorosi posti dalla legge al numero di reti o di concessioni in ambito locale (al massimo una rete nazionale ed un circuito per ogni operatore).
Prima dell'art.8 inserire il seguente articolo:
(Condizioni generali sulla pubblicità per consentire il pluralismo del settore radiotelevisivo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere fissati modalità e tempi affinchè a decorrere dal 1995:
a) la concessionaria pubblica non possa più inserire, nei programmi delle proprie reti, pubblicità sotto qualsiasi forma, integrando le proprie entrate dovute al canone con un apposito stanziamento inserito nel Bilancio dello stato costituito da una parte fissa pari all'80 per cento della somma determinata in base ai criteri di cui all'art.29 e da una parte variabile determinata in funzione dell'ascolto complessivo mediamente acquisito dalle tre reti televisive, con particolare riferimento all'ascolto relativo ai telegiornali;
b) a ciascun soggetto privato non possa essere attribuita più di una sola concessione in ambito nazionale; i titolari di tale concessione potranno, direttamente o indirettamente, raccogliere pubblicità in ambito nazionale oltre che per la propria emittente anche per concessionari in ambito privato che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 24, ciascuno per non più di una autorizzazione e nei limiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo 24;
c) restino invariate tutte le altre norme relative agli obblighi per i concessionari previsti della presente legge.