Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
gio 15 mag. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Notizie Radicali
Agora' Agora - 15 dicembre 1990
IL DOCUMENTO SUI RIMBORSI ELETTORALI - Elezioni regionali del maggio 1990

PREMESSE NORMATIVE

L'art. 1 della legge 18.nov. 81 n. 659 stabilisce che "hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto ALMENO UN PROPRIO CANDIDATO ELETTO " in una delle regioni.

Lo stanziamento relativo a tale contributo per complessivi

33 miliardi 832 milioni 186 milalire (33.832.186.000) va ripartito secondo le modalità stabilite dall'art 3 della medesima legge 659 del 1981 lett.a) e lett.b):

"lett.a) il 20 % della somma stanziata è ripartita in misura eguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto"

"lett.b) la somma residua è ripartita tra i partiti in proporzione ai voti ottenuti"

Tale criterio di ripartizione, è stato puntualmente osservato dalla Presidenza della Camera dei Deputati nelle precedenti ripartizioni dei contributi per le elezioni regionali del 1985.

QUESTA VOLTA, per il contributo relativo alle elezioni regionali del maggio scorso, la Presidenza della Camera ha RADICALMENTE CAMBIATO IL CRITERIO DI RIPARTIZIONE, IN ASSENZA DI QUALUNQUE MUTAMENTO SUL PIANO LEGISLATIVO.

QUESTA VOLTA è stato deciso di INTERPRETARE DIVERSAMENTE DAL SOLITO il dettato legislativo (rimasto uguale), procedendo ad una ripartizione "regionalizzata" in base alla quale l'ammontare totale del contributo viene PRIMA suddiviso tra tutte le regioni interessate alle votazioni- in proporzione al numero di elettori di ciascuna regione-per POI essere essere ripartito tra le liste che abbiano ottenuto un eletto in una qualsiasi regione, ma in misura diversa, a seconda cioè della "presenza" elettorale nelle singole regioni da parte di ciascuna di queste liste.

In tale modo è stata perpetrata dalla Presidenza della Camera una doppia violazione della legge di riferimento, sia per quanto concerne il contributo che invece di essere unico viene arbitrariamente diviso per regioni, e sia per il criterio di riparto in quanto viene introdotto EX-NOVO IL CRITERIO DELL'ENTITA' DELLA "PARTECIPAZIONE" elettorale nelle singole regioni da parte delle diverse liste, CRITERIO DIVERSO DA QUELLO DEL RISULTATO ELETTORALE fissato dal legislatore.

Tale gestione interpretativa del diritto al contributo spettante ai partiti esula completamente dalle competenze meramente contabili affidate dal legislatore alla Presidenza della Camera;

non è infatti pensabile che un organismo politico quale è l'Ufficio di Presidenza possa di volta in volta cambiare "interpretazione" dello stesso strumento legislativo da una parte sostituendosi al Parlamento unico organo titolato a modificare le leggi, dall'altra vanificando qualunque certezza delle regole del gioco, in questo caso stabilite non solo dalla legge ma anche dalla interpretazione data dall'Ufficio di Presidenza del 1985.

D'altro canto all'Ufficio di Presidenza non può riconoscersi la gestione "politica" del finanziamento pubblico ai partiti perché:

1) non ne ha alcuna legittimazione;

2) sarebbe una gestione politica di "maggioranza" che travolgerebbe il diritto dei partiti di minoranza;

3) costituirebbe l'antitesi del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge a soggetti esterni al Parlamento.

Inoltre se tale potere di interpretazione discrezionale fosse attribuito a detto organismo politico (la cui composizione - tra l'altro - muta con il mutare della "consistenza" dei vari partiti nelle elezioni politiche,) chi potrebbe sapere con certezza, ad esempio, quale criterio sarà seguito nella ripartizione del rimborso elettorale delle prossime elezioni? Quello del 1985, quello stabilito quest'anno o qualche altro criterio più o meno fantasioso e innovativo che si rivelasse , magari già l'anno prossimo, più "politicamente" adeguato o "politicamente" corretto?

Peraltro occorre sottolineare che già nel 1985 fu avanzata da alcuni la proposta di adottare il criterio della "ripartizione regionalizzata", ma che tale proposta fu respinta perchè ritenuta non congrua rispetto al dettato legislativo.

LO SCARTO TRA LA DISTRIBUZIONE LEGALE SU BASE NAZIONALE (All. 1) E QUELLA "POLITICA" DECISA DALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA (All. 2) RAPPRESENTA ANCHE NUMERICAMENTE L'ENTITA' DELL'ABUSO: per sanare tale lesione due associazioni (Laica-Verde-Civica antiproibizionista e Antiproibizionismo sulla Droga, contro tutte le mafie, civici laici verdi) si sono rivolte con procedura d'urgenza all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

L'autorità giudiziaria, con ordinanza del 9.8.90 (all.3) ha riconosciuto la natura di diritto soggettivo della pretesa avanzata dai ricorrenti, ritenendola però non proponibile in quel momento prima cioè dell'esperimento del ricorso "interno" all'Ufficio di Presidenza.

Ma con la stessa ordinanza l'Autorità giudiziaria ha stabilito che la ripartizione del contributo non è un "interna corporis" della Camera non fosse altro perchè il contributo per le liste regionali non è strumentale all'operare della Camera di cui queste liste peraltro non fanno parte.

Sono stati quindi presentati i ricorsi interni dalle 8 liste qui presenti, a norma dell'art. 6 del regolamento del 10.7.74 ricorsi che saranno discussi domani dall'Ufficio di Presidenza stesso,.

IL 12 dicembre 1990 l'Associazione Antiproibizionismo sulla droga-contro tutte le mafie- civici, laici verdi e l'Associazione Laica verde civica antiproibizionista hanno notificato una diffida al Presidente della Camera dei Deputati affinchè riveda i criteri illegittimamente deliberati (All. 4).

ALLEGATO 1) Ripartizione su base nazionale come da legge e dal precedente del 1985.

ALLEGATO 2) Ripartizione "regionalizzata" con criterio "innovativo" 1990.

ALLEGATO 3) Ordinanza del pretore Luigi Macioce 9-8-90.

ALLEGATO 4) Diffida notificata il 12-12-90 al Presidente della Camera.

Occorre inoltre ricordare che la decisione di adottare l'attuale nuovo criterio NON E' STATA PRESA ALL'UNANIMITA' dall'Ufficio di Presidenza del 17 luglio:

Infatti

" .......con l'astensione dell'on. Biondi, il voto contrario degli onorevoli Bonino, Lanzinger, Arnaboldi ed Ebner e il voto favorevole degli on. Iotti, Bianco, Zolla, Franchi, Quercioli, Colucci, Patria e Amodeo l'Ufficio di Presidenza approva il piano di riparto su base regionale......." (bollettino degli Organi Collegiali n.44 pag. 30)

Assenti l'on. Dutto (PRI) e Scovacricchi (PSDI)

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail