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Agora' Agora - 8 agosto 1991
COMUNICATO DEL COORDINAMENTO RADICALE ANTIPROIBIZIONISTA

Roma. 8 agosto - In conseguenza della presentazione del decreto legge di interpretazione autentica della legge 162/90, Jervolino-Vassalli, il CORA annuncia la presentazione alla Camera e al Senato di una mozione che impegna il governo all'abolizione del criterio della dose media giornaliera, e, in subordine, alla revisione delle relative tabelle ministeriali (vedi allegato).

Il CORA annuncia una veglia antiproibizionista, in ricordo di Stefano Ghirelli, Enzo CApparoni, Antonio Malanconico, suicidi per legge, e di tutte le altre vittime della legge Craxi-Jervolino. La manifestazione AVRA' luogo sabato prossimo, 10 agosto, a Roma, in Piazza di Spagna, dalle ore 21 alle ore 24.

*********

MOZIONE

Premesso che nella nota sentenza n. 333 del 10/11 luglio 1991 la Corte Costituzionale ha rilevato:

- che nella determinazione della Dose Media Giornaliera, "la legge non consente" al ministro della Sanità "alcuna valutazione in chiave di prevenzione e di repressione, volta cioè ad integrare la scelta di politica criminale che solo la normativa primaria può operare", per cui il ministro "è tenuto ad esercitare una discrezionalità solo tecnica";

- che la violazione da parte del ministro dei limiti sopra enunciati, nella concreta determinazione delle tabelle annesse al D.M. 12.7.90 n. 186, "radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare nel caso concreto la fonte normativa integratrice secondaria", vale a dire le predette tabelle;

visto:

- che l'Istituto Superiore di Sanità, trasmettendo il 2.7.90, unitamente alla proposta in cui formula le "tabelle", i "Criteri per l'individuazione delle dosi medie giornaliere (DMG) di sostanze stupefacenti e psicotrope", afferma che "allo scopo di privilegiare il carattere di prevenzione della normativa e per disincentivare le prime assunzioni e l'avvio verso l'abuso, la scelta della DMG è stata orientata in alcuni casi verso livelli inferiori a quelli mediamente risultanti dai dati epidemiologici sull'abuso di droga";

- che con particolare riguardo ai derivati della cannabis l'Istituto Superiore di Sanità nei predetti "criteri" dichiara che "trattandosi di prodotti utilizzati prevalentemente da gruppi giovanili si è ritenuto opportuno privilegiare il significato preventivo della normativa, con l'intento di disincentivare anche l'uso spontaneo e le prime assunzioni";

- che, recependo la proposta formulata dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base dei sopra enunciati criteri, dichiaratamente ispirati proprio alle ragioni di politica criminale che la Corte Costituzionale ha dichiarato riservate alla "normativa primaria", il D.M. n.186/90, cioè "la fonte integratrice normativa secondaria", ha fissato in 50 mg di THC la DMG dei derivati della cannabis;

- che a sua volta la Commissione di docenti all'uopo nominata dal Ministro della Sanità, nel parere trasmesso il 28.6.91, a proposito di alcune sostanze (tra cui, esemplificativamente indicata, la cocaina), afferma che la Commissione stessa "anche per scoraggiare la loro utilizzazione illegittima, ha proposto che la dose singola stupefacente ne costituisca anche il livello massimo delle 24 ore" (la sottolineatura è nel testo);

- che, anche qui recependo la proposta dell'organo consultivo dichiaratamente ispirata a criteri di prevenzione, il predetto D.M. ha effettivamente fissato la DMG della cocaina in 150 mg, quantità equivalente, secondo la esplicita ammissione del predetto parere, ad una dose singola, anziché ad una dose media giornaliera come prescritto dalla legge;

- che , in conclusione, il D.M. 12.7.1990 n. 186 e le annesse tabelle non solo eccedono dichiaratamente i limiti dei poteri spettanti alla P.A., siccome ribaditi dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, ma violano la stessa lettera della legge, come del resto aveva già rilevato il Consiglio di Stato nel suo parere obbligatorio del 12.7.90, nel quale si legge che "i criteri seguiti appaiono non conformi a legge, in quanto dichiaratamente si discostano, in senso rigoristico, dal dato obiettivo del 'limite quantitativo massimo di principio attivo per le dosi medie giornaliere', di cui all'art.72 quater l.22 dicembre 1975 n.685" (poi trasfuso nell'art.78 T.U. 309/90);

- che, pertanto, appare indilazionabile l'adempimento da parte del Ministro della Sanità del dovere di adeguare le tabelle alle prescrizioni della Corte Costituzionale e della legge;

- che la perdurante inosservanza di tale dovere non solo costituisce una ingiustificata e grave violazione formale delle regole dello Stato di diritto, ma determina una diffusa incertezza nell'applicazione della legge penale, atteso che ciascun giudice, una volta adempiuto, in ossequio al richiamo della Corte Costituzionale, il dovere di disapplicare l'illegittimo D.M. n.186/90, deve determinare da sé, in tutta discrezionalità, la DMG, con conseguenti disparità di trattamento che rischiano di superare di gran lunga, per ampiezza ed estensione, quelle addebitate sotto il regime della legge n.685 alla deprecata modica quantità, di cui la DMG avrebbe dovuto costituire rimedio;

considerato:

- che in un parere al Parlamento dello stesso Istituto Superiore della Sanità, trasmesso il 30 novembre 1989, si affermava essere - per unanime parere degli esperti - impossibile la determinazione scientifica della Dose Media Giornaliera "data l'ampiezza del range e dei quantitativi che possono essere adoperati da diversi assuntori o dallo stesso assuntore in momenti differenti", per cui il ricorso alle non ammesse categorie di prevenzione appare essere la soluzione individuata dall'Istituto per aggirare la richiesta impossibile formulata dal ministro della Sanità circa la determinazione delle tabelle;

- che la soluzione trovata, oltre ad essere stata respinta dalla Corte Costituzionale, non ha alcuna attendibilità scientifica (la cosiddetta dose singola stabilita per la cocaina corrisponde, nell'esperienza pratica del consumatore italiano, a circa 6 dosi singole, che già comportano, nel tempo, elevati rischi di carattere sanitario, mentre la quantità prevista come DMG per i derivati della cannabis è talmente irrisoria che è praticamente impossibile trovare in vendita sul mercato illegale una dose che non sia dieci o venti volte superiore);

- che, al di là del giudizio sulla costituzionalità dello stesso, il criterio che affida alla Dose Media Giornaliera la determinazione dell'illecito penale è privo di qualsiasi valore scientifico, privo di qualsiasi valore giuridico, privo di qualsiasi valore probatorio;

Tutto ciò premesso, visto e considerato i sottoscritti impegnano il Governo

- a modificare la legge 162/90 nelle parti in cui si fa riferimento alla Dose Media Giornaliera, procedendo all'abolizione della stessa quale criterio di identificazione della condotta penalmente rilevante;

- a fissare il discrimine fra consumo (non punibile con sanzione penale) e spaccio (punibile) sulla base dei comportamenti reali, da accertarsi secondo le regole proprie del procedimento giudiziario codificato nel vigente Codice di Procedura Penale;

- in subordine a modificare le tabelle relative alla dose media giornaliera, adeguandole, quanto meno, alle disposizioni di legge e alla sentenza della Corte Costituzionale.

 
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