In occasione delle elezioni politiche del 5 e del 6 aprile prossimo, verrà applicata per la prima volta la preferenza unica.
Ai fini di una corretta applicazione della nuova normativa si riportano le modalità di manifestazione del voto:
- ciascun elettore ha il diritto di manifestare il voto di lista;
- ogni elettore può manifestare, inoltre, un solo voto di preferenza;
- la preferenza dev'essere manifestata, esclusivamente per candidati compresi nella lista votata;
- il voto di preferenza si esprime scrivendo, al fianco del contrassegno della lista votata, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito;
- in caso di identità di cognome fra candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, la data ed il luogo di nascita;
- qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati.
Da quanto premesso, deriva il divieto, per l'elettore di fare uso di espressioni preferenziali mediante numeri.
Si rammenta che è demandata al presidente di seggio la decisione sulla validità del voto espresso e che l'indicazione numerica della preferenza potrebbe comportare, quale estrema conseguenza, la nullità dello stesso voto di lista, ove, per il modo grafico in cui è stato espresso, venga riconosciuto dal Presidente stesso quale scrittura o segno che possa portare al riconoscimento dell'elettore.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente casistica:
- E' stato espresso solamente il voto di lista: il voto è valido;
- A fianco di un contrassegno non votato è stata indicata nominativamente la preferenza per un candidato appartenente alla lista: è valido sia il voto di lista che il voto di preferenza;
- A fianco di un contrassegno non votato è stato indicato il nominativo di un candidato appartenente ad altra lista: il voto non è valido;
- E' stato votato un contrassegno ed è stato indicato, in uno spazio diverso, il nominativo di un candidato appartenente alla lista votata: è valido sia il voto di lista che il voto di preferenza;
- E' stato votato un contrassegno e sono stati indicati, nel relativo spazio, più nominativi di candidati appartenenti alla lista votata: è valido il voto di lista ed il voto di preferenza espresso in favore del primo dei candidati;
- E' stato votato un contrassegno e sono stati indicati, nel relativo spazio, più nominativi di candidati appartenenti a lista diversa: è valido solo il voto di lista;
- Sono stati votati più contrassegni: il voto è nullo;
- Sono stati votati più contrassegni e, nello spazio riservato ad uno di essi, è stata indicata la preferenza nominativa per un candidato appartenente alla lista: è valido il voto attribuito alla lista e al candidato votato;
- E' stato votato un contrassegno e sono stati indicati nominativamente candidati appartenenti alla lista votata e candidati di lista diversa: è valido il voto di lista ed il voto di preferenza attribuito al primo dei candidati della lista stessa;
- E' stato votato un contrassegno ed è stata indicata la preferenza mediante un numero: in linea di massima, è da ritenersi valido solo il voto di lista;
- E' stato votato un contrassegno ed è stata espressa la preferenza sia nominativamente che a mezzo di numero: in linea di massima, è da ritenersi valido sia il voto di lista che il voto di preferenza;
- Non è stato votato alcun contrassegno ed è stata indicata la preferenza a mezzo di numero: il voto è nullo;
- Non è stato votato alcun contrassegno ed è stata indicata la preferenza sia nominativamente sia mediante numero: in linea di massima, è da ritenersi valido sia il voto di lista che il voto di preferenza.