premesso che:
- sabato 13 giugno 1992 le autorità di polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino hanno vietato l'ingresso in Italia allo storico inglese David Irving, in quanto "persona non desiderata";
- Irving, noto perché nega l'esistenza delle camere a gas naziste e sostiene che Hitler era all'oscuro della "soluzione finale" all'origine dell'olocausto del popolo ebraico, era giunto a Roma per partecipare a un convegno su questi temi organizzato da un movimento politico di estrema destra filonazista, i cosiddetti naziskin;
il sottoscritto
1) nell'esprimere tutta la solidarietà alla comunità ebraica italiana, offesa da manifestazioni che fanno violenza alla verità dei fatti storici e alla memoria della più grande tragedia mai vissuta da un popolo, ricorda tuttavia che la convenzione europea dei diritti dell'uomo, sottoscritta dal nostro paese, dichiara all'articolo 10, che "ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere". Il sottoscritto chiede di sapere come il divieto d'ingresso per il signor Irving si possa conciliare da una parte con tale convenzione, dall'altra con il processo di integrazione europea che prevede la soppressione delle frontiere interne della Comunità.
MARCO TARADASH
15 giugno 1992