NOTE della Conferenza-stampa della Commissaria europea Emma Bonino14 luglio 1995
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SOMMARIO. Spiega quali siano le ragioni che hanno indotto la Commissione europea per la difesa del consumatore a mettere a punto una nuova direttiva sulla questione dell'indicazione del prezzo unitario su alcuni prodotti. Esemplifica la situazione in vigore con le precedenti norme varate tra il 1975 e il 1988, illustrando le sue manchevolezze e i vantaggi della nuova.
Bruxelles - La Commissione ha approvato una proposta di semplificazione in materia di indicazione del prezzo dei prodotti. Il nuovo dispositivo sostituisce infatti un sistema complicatissimo, stratificatosi in una serie di norme, varate tra il 1975 ed il 1988, tanto complicato che non è mai entrato in vigore! Il vecchio sistema prevedeva infatti, per prodotti alimentari e non alimentari, che si potesse derogare dall'indicazione del prezzo all'unità di misura nel caso di prodotti venduti in determinate "gamme", nazionali oppure europee.
Erano ben 18 pagine di Gazzetta Ufficiale la cui applicazione era un vero rompicapo, senza peraltro aiutare molto il consumatore nella possibilità di paragonare fra di loro i prezzi dei prodotti, e fare una scelta ragionata. In più il vecchio sistema presentava addirittura dei paradossi. Per esempio:
- per il gelato, l'indicazione del prezzo al litro era obbligatoria se presentato in confezioni da 25Ogr, ma non in confezioni da 3OOgr.
- per le conserve di frutta in scatola o in barattolo, per le quali il prezzo al kg o al litro era obbligatorio per confezioni da 250gr o 500gr, ma non per barattoli da 106, 156, 212, 370 gr!
Insomma, l'applicazione del vecchio sistema sarebbe stata l'incubo del negoziante, obbligato a distinguere fra quei prodotti per i quali l'indicazione del prezzo unitario era obbligatoria e quelli per i quali invece, perché presentati in diverse gamme, l'indicazione non era obbligatoria. Date tutte queste difficoltà, si è continuato a rinviare per 7 anni la messa in vigore del sistema e il Parlamento, diversi Stati membri e le organizz&azioni dei consumatori chiedevano alla Commissione di semplificare.
Il nuovo sistema
La Commissione si è basata sull'obiettivo di un livello elevato di protezione dei consumatori, come previsto dall'art.129A del Trattato di Maastricht (è la prima volta che costituisce la base giuridica di una norma comunitaria). E' stato spezzato il legame fra le gamme e l'indicazione del prezzo all'unità di misura. Riconosciamo infatti che le gamme hanno una loro utilità di politica industriale, commerciale, di protezione dell'ambiente ... Ma, per quanto riguarda la comparazione fra prodotti, cosa c'è di più semplice che il prezzo all'unità di misura?
Il campo di applicazione della nuova direttiva sono tutti i prodotti alimentari e non alimentari per i quali tale indicazione è pertinente. Per dare un esempio semplice, tutti quei prodotti che si acquistano normalmente al supermercato, o dal droghiere sotto casa, o nel negozietto di quartiere ( è inutile quindi fare degli esempi spiritosi, come spesso si diverte a fare la stampa, dicendo che la Commissione vuole imporre la vendita dei camion alla tonnellata, o dei vestiti al centimetro quadrato di stoffa).
La Commissione ha lasciato un ampio margine alla sussidiarietà. Infatti, gli Stati membri possono procedere all'esenzione di quei prodotti alimentari per i quali l'indicazione del prezzo all'unità di misura non sia significativa o possa creare confusione (per esempio, prodotti alimentati disparati venduti in uno stesso imballaggio, vedasi un plateau di formaggi preconfezionato). Nello stesso modo, possono continuare ad essere venduti al pezzo quei prodotti per i quali tale modo di vendita è abituale in certi Stati membri: per esempio, in Belgio si vendono i cetrioli al pezzo, e non a peso.... in Danimarca, le uova si vendono a peso, e non all'unità...
Inoltre, gli Stati membri possono esentare per 4 anni supplementari i piccoli dettaglianti dall'obbligo di indicare i prezzi all'unità di misura. Noi riteniamo che 4 anni supplementari siano un termine sufficiente per adeguarsi. Infatti bisogna tener presente che:
- tutti i prodotti confezionati prsentano già sull'imballaggio il "codice a barre", che puo' essere letto facilmente da un lettore ottico;
- che tale lettore ottico è venduto attualmente in Belgio tra i 15.000 ed i 25.OOO FB in media, e che si puo'inserire in tutti i registratori elettronici di cassa, di cui i dettaglianti sono già forniti;
- che il prezzo relativo di tale installazione non puo' che diminuire nel tempo in senso relativo, dato il progresso della tecnica e dell'elettronica;
- che un vincolo di double affichage di prezzi si dovrà comunque introdurre nella fase di preparazione alla moneta unica, e che a quel punto il termine di riferimento più chiaro sarà evidentemente il prezzo all'unità di misura;
- che comunque la direttiva prevede che la Commisssione presenti un rapporto "intérimaire" dopo de anni, e cioè due anni prima che scatti l'obbligo per i "petis commerces", per fare il punto sulle eventuali, residue difficoltà.
Ricordiamo comunque che l'obbligo dell'indicazione del prezzo all'unità di misura esiste già in certi Stati membri, come la Francia o la Svezia, e che funziona con soddisfazione di tutti. Che molte catene di supermercati, anche in altri paesi, già lo applicano come strumento di politica commerciale e di trasparenza nei confronti dei consumatori.