I sottoscritti deputati: Emma Bonino, Marco Pannella, Roberto Cicciomessere, Elio Vito, Pio Rapagnà, Marco Taradash,
premesso che:
- in Italia vengono importati e venduti ogni anno medicinali omeopatici per circa 70 miliardi. Da 25 anni a questa parte l'aliquota IVA applicata da tutte le Dogane sui prodotti omeopatici di importazione, così come quella addebitata dai produttori ai farmacisti sulle vendite nazionali, è il 9%, al pari di tutti gli altri medicinali;
- del tutto inaspettatamente, nel febbraio di quest'anno, la Dogana di Milano iniziava a sdoganare i medicinali omeopatici con l'aliquota IVA del 19%: secondo la Dogana di Milano, la nuova aliquota sarebbe applicabile a partire dal 1· gennaio 1992;
- contro il comportamento della Dogana di Milano una impresa produttrice di medicinali omeopatici proponeva ricorso d'urgenza alla Pretura di Milano, la quale si pronunciava, con la sentenza n. 8870 del 17 giugno 1992, a favore dell'aliquota IVA del 9%;
- al fine di chiarire definitivamente ogni dubbio, lo scorso aprile, l'ANIPRO (l'associazione di categoria dei produttori di omeopatici) presentava un'istanza al Ministero delle Finanze - Direzione Generale IVA, facendo presente quanto successo e chiedendo al Ministero di adottare una posizione ufficiale;
- nel giugno-luglio scorsi l'ANIPRO raggiungeva con le competenti Autorità un accordo preliminare: mentre, da un lato, la Dogana di Milano, in attesa di una definizione della controversia, ammetteva l'importazione dei prodotti omeopatici con l'IVA del 9%, applicata in via provvisoria; dall'altro il Ministero delle Finanze - Direzione Generale IVA si faceva carico della tempestiva risoluzione della controversia;
- dovendosi preliminarmente risolvere complesse questioni tecnico-sanitarie, il Ministero delle Finanze interessava il competente Ministero della Sanità - Direzione Generale Servizio Farmaceutico, chiedendogli di acclarare se l'omeopatico rientri o meno in una delle categorie previste dall'art. 114 della Tabella IVA (medicinali al 9%);
- il 10 settembre scorso il Ministero della Sanità rispondeva al Ministero delle Finanze, affermando che i medicinali omeopatici sono dei "medicinali" e, come tali, ricadono nella previsione della norma (art. 114 della Tabella IVA) che prevede l'aliquota del 9% per tutti i medicinali;
- a questo punto il Ministero delle Finanze, invece di prendere atto del parere del Ministero della Sanità e decidere di conseguenza, assumeva una serie di iniziative sorprendenti. Ecco i fatti:
a) il 16 settembre pretendeva dal Ministero della Sanità una seconda risposta, di contenuto quanto meno "oscuro", ma certamente diretta a sminuire il valore della prima risposta;
b) il 19 settembre (a tre giorni di distanza dalla risposta del Ministero della Sanità) emanava una circolare, diretta a tutti gli Organi dell'Amministrazione finanziaria, alla Guardia di Finanza ed a tutte le associazioni di categoria interessate (FARMINDUSTRIA, FEDERFARMA, ecc.), nella quale si afferma che, in ossequio al parere del Ministero della Sanità, l'aliquota IVA applicabile sui prodotti omeopatici è da sempre il 19%; la Circolare non verrà recapitata all'ANIPRO prima del 29 settembre successivo);
c) il 21 settembre (a due giorni dall'emanazione della Circolare) negava telefonicamente al legale dell'ANIPRO l'esistenza di alcuna risoluzione o circolare del Ministero in preparazione;
d) il 22 settembre (il giorno dopo aver negato l'esistenza di alcuna risoluzione) inviava un telex a tutte le Dogane di Italia, invitandole ad applicare l'IVA del 19% sui prodotti omeopatici;
e) il 24 settembre, una delle imprese associate all'ANIPRO veniva a sapere dal proprio spedizioniere doganale dell'esistenza del telex di cui sopra; l'ANIPRO chiedeva subito al Ministero un incontro urgente;
f) il 29 settembre, il giorno stesso dalla pubblicazione su "Il Sole 24 ore" della Circolare, il Ministero delle Finanze consegnava nelle mani del legale dell'ANIPRO la Circolare;
- tale comportamento ha creato e rischia di creare notevoli problemi;
interpellano il Ministro,
per sapere quali iniziative intenda assumere per definire i termini di decorrenza della nuova aliquota, chiarendo la vicenda in oggetto.