ROMA 27-28 MAGGIO 1994
PROPOSTA DI MOZIONE PARLAMENTARE
- Premesso che l' attuale regime proibizionista sulle droghe non solo non è stato in grado di arginare la diffusione del consumo delle droghe, ma ha trasformato il traffico clandestino delle droghe nell' attività commerciale più redditizia del pianeta con un volume di affari annuo dell' ordine di 500 miliardi di dollari, secondo stime delle Nazioni Unite;
- rilevato che il potere delle organizzazioni criminali scalza le basi delle istituzioni legali e minaccia lo stato di diritto. In particolare nei paesi produttori che vedono prosperare un sistema parallelo di controllo del territorio;
- atteso che è ormai da molte parti riconosciuto che, a fronte di tali risultati, è da considerarsi fallita la "guerra alla droga" decretata trenta anni fa con l'instaurazione del regime proibizionista;
- atteso che la pretesa di dichiarare proibite le "droghe" provenienti dai paesi del sud del mondo, mentre non sono tali le "droghe" del Nord del mondo (alcool, tabacco), costituisce una delle contraddizioni maggiori del regime proibizionista;
- rilevato che, malgrado il proibizionismo, la droga circola liberamente nella nostra società;
- rilevato che governi ed istituzioni regionali e locali studiano vie alternative alla strategia repressiva e che le corti costituzionali di vari paesi prendono sempre più frequentemente decisioni di depenalizzazione o di legalizzazione dell' uso di sostanze stupefacenti;
- rilevato che tali misure di riduzione del danno, che corrispondono ad irrinunciabili esigenze di giustizia e salute pubblica, non sono sufficienti ad incidere sul fronte della lotta al narcotraffico e alla criminalità, poiché non intaccano il mercato illegale della droga;
- rilevato in effetti che le leggi nazionali traducono in diritto interno le disposizioni di tre Convenzioni dell'O.N.U., rispettivamente la Convenzione Unica del 1961 sulle sostanze stupefacenti, la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope e la Convenzione di Vienna contro il traffico illegale di stupefacenti del 1988;
- atteso che per modificare il regime proibizionista oggi vigente nel mondo occorre dunque agire perché vengano depositati da uno o più governi strumenti di denuncia o emendamenti alle suddette Convenzioni, conformemente alle procedure previste dalle Convenzioni stesse, al fine, anche, di arrivare alla convocazione di una conferenza internazionale sull' argomento;
- atteso che mentre la Convenzione del 1988 a carattere esclusivamente repressivo non è suscettibile di emenda, quella del 1961 - e conseguentemente la Convenzione del 1971 - può essere emendata in modo tale da ampliare dagli usi esclusivamente medici e scientifici agli"altri" usi la fabbricazione, l' esportazione, l' importazione, la distribuzione, il commercio, l' uso e la detenzione di stupefacenti legalmente controllati, mantenendo parallelamente la proibizione per talune sostanze particolarmente pericolose.
Impegna il governo
1) A denunciare la Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illegale degli stupefacenti conformemente all' articolo 30 della Convenzione stessa;
2) A depositare gli emendamenti seguenti alla Convenzione Unica del 1961 sugli stupefacenti - conformemente all' art. 47 della Convenzione - in modo tale da provocare la convocazione di una Conferenza delle Parti Contraenti in merito agli stessi emendamenti:
>>>emendamento n·1
modificare il Preambolo come segue:
"Le Parti
Preoccupate della salute pubblica e della pace sociale,
Riconoscendo che l'utilizzo di queste sostanze per scopi terapeutici o scientifici è indispensabile per alleviare il dolore e per intervenire nella cura di determinate malattie e che non deve essere oggetto di alcuna restrizione ingiustificata,
Riconoscendo che la loro utilizzazione è legittima se corrisponde ad una abitudine tradizionale o è l'espressione della libertà individuale di ciascuno riconosciuta dalle Convenzioni Universali sui diritti umani, a condizione di non nuocere agli altri,
Determinate a prevenire e a combattere l'abuso di queste sostanze e il traffico illecito al quale da luogo,
Profondamente preoccupate dalla vastità e dall'aumento della produzione, dalla domanda e dal traffico illeciti di stupefacenti che hanno degli effetti nocivi sulle basi economiche, culturali e giuridiche della società,
Profondamente preoccupate anche dai crescenti effetti devastanti del traffico illecito di stupefacenti nei diversi strati della società e in particolare tra i giovani sfruttati dai trafficanti.
Riconoscendo i legami tra il traffico illecito e le altre attività criminali organizzate connesse che minano le basi dell'economia legittima e minacciano la stabilità, la sicurezza e la sovranità degli Stati,
Coscienti che il traffico illecito è fonte di guadagni finanziari notevoli che consentono alle organizzazioni criminali di penetrare e di corrompere le strutture dello Stato e le attività commerciali e finanziarie legittime,
Stimando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso di stupefacenti devono essere coordinate ed universali,
Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo delle sostanze stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati esercitino le loro attività nell' ambito di questa organizzazione,
Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti diretta a sostituire tutti i trattati esistenti, limitando l'uso delle sostanze a fini medici e scientifici o altri, assicurando la protezione contro gli abusi verso la società ed i terzi,
Desiderose infine di concludere una Convenzione internazionale globale e operativa diretta a lottare efficacemente contro il traffico illecito con sistemi di legalizzazione controllata nei quali si tiene conto della pericolosità sanitaria e sociale delle sostanze regolamentate, e dei diversi aspetti culturali, economici e giuridici del problema,
Convengono su quanto segue:"
>>>>emendamento n·2
dopo il paragrafo 1.1.y, aggiungere una nuovo paragrafo 1.1.z così redatto:
"Il termine 'ed altri fini legittimi' designa gli usi che corrispondono ad una abitudine tradizionale o è l'espressione della libertà individuale di ciascuno a condizione di non nuovere agli altri
>>>>emendamento n·3
modificare l' art.3,iii come segue:
"se l' O.M.S. constata che una sostanza della tabella 1 è suscettibile di applicazioni mediche o scientifiche, la Commissione,secondo la raccomandazione dell' O.M.S., potrà iscrivere questa sostanza nella tabella II
>>>>emendamento n·4
aggiungere le parole "ed altri fini legittimi"
all'art.4.c dopo le parole "a fini medici o scientifici"
all'art.9.4 dopo le parole "a fini medici o scientifici"
all'art.12.5 dopo le parole "a fini medici o scientifici"
all'art.19.1 dopo le parole "a fini medici o scientifici"
all'art.21.1 dopo le parole "a fini medici o scientifici"
>>>>emendamento n·5
sopprimere il paragrafo 2 dell' art. 14 e l' art.22
>>>>emendamento n·6
inserire la seguente frase all' art. 30.b:
"Questa disposizione non è necessariamente applicabile agli stupefacenti che i singoli possono legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare"
>>>>emendamento n·7
modificare all' art.33 nel modo seguente:
"Le Parti vieteranno la detenzione e l' uso di stupefacenti della Tabella IV senza autorizzazione legale.
Le Parti potranno vietare l' uso di sostanze stupefacenti in alcuni casi, a condizione esplicita che questo uso degeneri in abuso, nocivo per la società o pericoloso per terzi"
3) A depositare analoghi emendamenti, mutatis mutandis, alla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope.