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Partito Radicale Centro Radicale - 13 giugno 1997
PE/Convenzione C.I.T.E.S.: risoluzione

B4-0473, 0478, 0479, 0506, 0516, 0532, 0545 e 0557/97

Risoluzione sulla Convenzione CITES

Il Parlamento europeo,

- vista la decima Conferenza delle parti alla CITES, organizzata a Harare (Zimbabwe) dal 9 al 20 giugno 1997,

- visto il regolamento (CE) n. 3338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ,

- vista la relazione fortemente critica del segretariato della CITES sull'applicazione della Convenzione nell'Unione europea (doc. 9.23),

- vista la risoluzione Conf. 9.8 sull'applicazione della Convenzione,

- vista la risoluzione Conf. 9.13 del 1994 delle parti aderenti alla CITES sulla conservazione della tigre,

A. consapevole dell'importanza di una convenzione mondiale per il controllo del commercio delle specie minacciate di estinzione al fine di evitare l'ipersfruttamento,

B. consapevole del fatto che non è ancora stato possibile raggiungere per tutte le specie interessate l'obiettivo generale della Convenzione, che consiste nel contenere entro limiti ecologicamente sostenibili il commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione,

C. considerando che la distruzione degli habitat naturali, lo sfruttamento non sostenibile delle specie selvatiche e il commercio illegale delle specie minacciate costituiscono le cause principali del depauperamento della biodiversità del pianeta,

D. considerando che il traffico illegale rappresenta una quota significativa, valutata fra i 3 e i 5 miliardi di dollari l'anno, del commercio internazionale di esemplari delle specie in questione,

E. considerando che negli ultimi 50 anni, tre delle otto sottospecie di tigre, (la tigre di Bali,la tigre del Caspio e la tigre di Giava) sono già estinte e che gli esemplari appartenenti alle specie superstiti sono diminuiti sensibilmente negli ultimi cinque anni, in particolare in India, dove vivono i due terzi della rimanente popolazione mondiale di tigri,

F. considerando che la Cina è il principale produttore di medicinali ottenuti da parti di tigre e che in tale paese si vendono ancora considerevoli quantitativi di questi medicinali e che si chiede a tutte le parti della CITES, in particolare agli Stati dove sono presenti popolazioni di tigri, di lavorare con le comunità che ricorrono alle medicine tradizionali e di condurre campagne di sensibilizzazione per porre fine al consumo di parti e derivati di tigre,

G. considerando che, malgrado la presenza della tigre nell'elenco di cui all'appendice 1 della CITES e la proibizione del commercio internazionale di parti dell'animale e di suoi derivati, tale commercio è aumentato,

H. considerando che in definitiva le parti aderenti alla CITES sono le uniche a poter fermare il commercio illegale delle tigri e delle loro parti e le uniche a poter contribuire alla conservazione degli ultimi esemplari di tale specie,

I. considerando che, malgrado il divieto posto dalla CITES nel 1989 al commercio di qualsiasi prodotto di elefante, la popolazione di elefanti africani è diminuita in modo considerevole a causa della caccia di frodo ampiamente praticata per rifornire i principali mercati di consumatori d'avorio in Europa, negli Stati Uniti e nell'estremo Oriente,

J. prendendo atto dell'intenzione di diversi paesi africani di proporre, a Harare, il declassamento dei prodotti ricavati da elefanti e di riprendere il commercio d'avorio nel prossimo futuro,

K. ricordando che l'ordine del giorno della Decima Conferenza delle parti aderenti alla CITES, in corso a Harare, prevede la discussione di varie proposte la cui approvazione o reiezione è significativa ai fini dell'evoluzione futura della Convenzione,

L. esprimendo preoccupazione per il fatto che alcune delle proposte all'esame della suddetta Conferenza, concernenti il declassamento di determinate popolazioni di specie controverse, possono condurre a una ripresa del commercio internazionale e una recrudescenza della caccia di frodo in alcune delle zone in cui tali specie sono presenti,

M. considerando che l'applicazione della CITES nell'Unione europea è stata oggetto di numerose critiche, che si sono concentrate sulla necessità di sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82,

N. accogliendo favorevolmente la campagna varata dalla Commissione europea e dal Fondo mondiale per la natura per informare l'opinione pubblica in Europa della nuova regolamentazione europea concernente il controllo del commercio delle specie minacciate e per sensibilizzarla all'importanza della conservazione delle specie mediante il controllo del loro commercio,

1. invita gli Stati membri dell'Unione europea a prendere le misure necessarie per dare attuazione al nuovo regolamento con la massima rapidità ed efficacia possibile ed esortatutte le parti alla Convenzione a istituire le debite autorità preposte all'attuazione e al controllo; chiede a tutte le parti di inasprire le sanzioni finanziarie affinché siano commisurate ai profitti potenziali delle attività illegali e svolgano un'efficace funzione di deterrenza;

2. invita le parti della CITES a rafforzare la cooperazione ai fini dell'applicazione della Convenzione organizzando scambi di know how tra i loro esperti e destinando un sostegno finanziario supplementare alla formazione e all'assistenza tecnica;

3. invita gli Stati che non hanno ancora aderito alla Convenzione CITES ad aderirvi il più presto possibile;

4. invita le parti della CITES a introdurre e applicare opportune misure per irrogare sanzioni nei confronti delle parti che non si sono attivate per adottare un'adeguata normativa di attuazione per la CITES; propone che, in caso di conflitti territoriali fra l'uomo e l'elefante, quali i danni arrecati ai terreni agricoli disponibili dai pachidermi, le autorità nazionali, regionali e locali risolvano questi problemi in modo accettabile;

5. sollecita tutte le parti della CITES ad applicare in pieno e con la massima urgenza le raccomandazioni approvate nel corso della nona riunione della Conferenza delle parti con la risoluzione Conf. 9.13 e a riaffermare il loro impegno in tal senso in occasione della decima riunione della Conferenza delle parti che ha luogo a Harare;

6. sollecita tutte le parti della CITES ad adottare una legislazione a tutela di tutte le sottospecie di tigri e di tutte le loro parti, prodotti e derivati, e di stabilire che ciascun prodotto in cui si sostiene siano contenute parti del corpo della tigre, siano esse presenti o meno, è un derivato riconosciuto dell'animale e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'appendice 1 della CITES;

7. sollecita tutte le parti della CITES a istituire e applicare divieti nazionali onnicomprensivi sul commercio di prodotti e derivati della tigre e ad aumentare in misura significativa i finanziamenti per l'applicazione della legislazione sul controllo del commercio;

8. sollecita il primo ministro indiano a far approvare, in occasione della riconvocazione sotto la sua presidenza dell'Indian Board for Wildlife, un piano d'azione di emergenza in collaborazione con i primi ministri dei differenti Stati;

9. raccomanda alle parti di non accettare le proposte del Botswana, della Namibia e dello Zimbabwe volte a declassare l'elefante africano; è altresì contrario al declassamento proposto per il rinoceronte bianco sudafricano, la vigogna sudamericana e le tartarughe Caretta cubane;

10. invita la Presidenza del Consiglio e le delegazioni degli Stati ad adoperarsi in particolare, nell'ambito della Decima Conferenza delle parti aderenti alla CITES, per dare attuazione all'obiettivo dello sfruttamento sostenibile delle specie animali e vegetali selvatiche, nel quadro della Convenzione, esclusivamente tramite l'adozione di criteri ecologicamente fondati e subordinati al principio della prevenzione per quanto riguarda l'articolo IV della Convenzione;

11.invita la Presidenza del Consiglio e le delegazioni degli Stati membri ad appoggiare incondizionatamente l'approvazione del doc. 10.75, che consentirebbe finalmente di applicare disposizioni incisive volte a ridurre la mortalità durante il trasporto delle specie sensibili, disposizioni rimaste lettera morta dal 1992 e ribadite nuovamente dalla decisione Conf. 9.23 del 1994;

12. invita l'Unione europea ad appoggiare la gestione delle risorse naturali su base locale, le comunità rurali e l'uso sostenibile di tali risorse naturali;

13. invita le parti della CITES, la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea a fornire sostegno ai paesi che sono riusciti a migliorare lo stato di conservazione delle specie di flora e di fauna selvatiche;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle parti della CITES.

 
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