B4-0830, 0847, 0855, 0862 e 0872/97
Risoluzione sulla posizione dell'Unione europea in merito alla promozione dei diritti dell'uomo in Cina
Il Parlamento europeo,
- visti l'articolo J.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 130 U del trattato CE, in base ai quali la promozione dei diritti dell'uomo è uno degli obiettivi della PESC,
- vista la sua risoluzione del 20 febbraio 1997 sulla 53a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo,
- visti la sua risoluzione del 12 giugno 1997 sulla comunicazione della Commissione su un orientamento a lungo termine per le relazioni Cina-Europa,
- viste le proprie precedenti risoluzioni sulla Repubblica popolare Cinese,
A. considerando che il dialogo sui diritti umani avviato nel 1994 tra il governo della Repubblica popolare di Cina e la troika del Consiglio dell'Unione è stata sospesa unilateralmente da parte della Cina,
B. considerando che l'Atto finale della Conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo (luglio 1993) ha riaffermato l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti dell'uomo,
C. considerando che la Cina ha continuato a rendere sempre più rigidi i controlli sulla libertà di espressione e a perseguitare i dissidenti politici e gli attivisti sindacali con arresti, condanne e in taluni casi torture ed esecuzioni,
D. considerando che Wei Jingsheng, vincitore del Premio Sacharov 1996 per la libertà di espressione, ha subito in carcere gravi percosse e che gli sono state negate le cure mediche,
E. considerando che in Tibet e nello Xinjiang continuano le persecuzioni per motivi religiosi, con arresti e torture di leader religiosi e di altre persone,
F. considerando che la riforma legislativa ampiamente pubblicizzata con cui è stato abolito il reato di "controrivoluzione" si è risolta semplicemente nella sostituzione di tale reato con quello altrettanto vago di "attentato alla sicurezza dello Stato",
G. considerando che il trattato sull'Unione europea sancisce la promozione dei diritti umani come obiettivo della politica estera e di sicurezza comune e che il Consiglio affari generali del 4 dicembre 1995 ha affermato che gli obiettivi fondamentali dell'Unione nelle relazioni con la Cina sono tra l'altro la promozione della democrazia, di strutture basate sulla certezza del diritto e del rispetto dei diritti umani,
H. considerando che il Consiglio e gli Stati membri non sono stati in condizione di sostenere una posizione comune sul problema delle violazioni dei diritti umani in Cina all'ultima sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo svoltasi a Ginevra,
I. considerando che l'impegno per i diritti dell'uomo non può essere subordinato a miopi considerazioni di interesse commerciale,
J. prendendo atto del fatto che la Repubblica popolare cinese non esige più che l'Unione europea assuma un impegno riguardo al proprio atteggiamento in sede di Commissione per i diritti umani a Ginevra per riprendere con l'Unione stessa il dialogo sui diritti umani interrotto dal 1996 nonchè della dichiarazione del Presidente in carica del Consiglio secondo cui la questione della presentazione di una nuova risoluzione nel 1998 "rimane dunque aperta"
1. considera positivamente i tentativi degli Stati membri di ripristinare un dialogo con la Cina in materia di diritti umani, allo scopo di incoraggiare il miglioramento della situazione dei diritti umani e il rispetto dello stato di diritto;
2. invita gli Stati membri ad armonizzare i rispettivi approcci politici nei confronti della Cina, per arrivare a esprimersi all'unisono sulla situazione dei diritti umani in Cina nella prossima sessione della Commissione per i diritti umani dell'ONU nel 1998 e a patrocinare congiuntamente una risoluzione sulla Repubblica popolare cinese in occasione della prossima sessione della Commissione ONU per i diritti dell'uomo;
3. invita la Cina ad aderire alle Convenzioni internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali e valuta positivamente l'intenzione dichiarata da tale paese di firmare la seconda di tali convenzioni;
4. invita la Cina a consentire l'ingresso nel paese di agenzie internazionali specializzate in materia di diritti umani e ad ammettere la presenza di osservatori internazionali ai processi politici;
5. sollecita il governo cinese a sottoporre a revisione i casi di tutte le persone che sono state condannate per il reato ora abolito di "controrivoluzione";
6. invita le autorità cinesi a consentire che venga prestata assistenza medica internazionale ai detenuti che hanno gravi problemi di salute e a considerare favorevolmente la possibilità di un rilascio di detenuti per ragioni mediche;
7. ribadisce la propria richiesta di liberare il vincitore del Premio Sacharov Wei Jingsheng;
8. chiede alla Presidenza del Consiglio di presentare periodicamente al Parlamento una relazione scritta sulle sue attività per la promozione dei diritti dell'uomo in Cina;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo della Repubblica Popolare Cinese e all'Assemblea Nazionale del popolo cinese.