PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE PER LE LIBERT PUBBLICHE E GLI AFFARI INTERNI
PROGETTO DI RELAZIONE dell'on. d'Ancona(PE 222.712)
ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI DROGA
Proposta di raccomandazione
Raccomandazione 1
rileva che la varietà di approcci alla questione droga impediscono al momento attuale un'armonizzazione delle legislazioni e delle prassi in vigore; invita pertanto il Consiglio a indirizzare prioritariamente la politica europea di lotta contro la droga, a livello sia interno che internazionale, verso un concreto miglioramento della cooperazione tra Stati membri, regioni e città;
Raccomandazione 2
invita gli Stati membri ad ampliare la portata della cooperazione in materia di lotta contro la droga ai livelli nazionale, regionale e locale;
Raccomandazione 3
riconosce la necessità di adottare un approccio pragmatico e invita gli Stati membri ad uniformare le legislazioni nazionali in materia di sostanze stupefacenti alla loro prassi effettiva di attuazione;
Raccomandazione 4
rileva l'importanza delle iniziative sperimentali condotte a livello urbano e regionale nel campo della harm reduction, della riduzione della domanda di droga e della prevenzione della criminalità, ai fini del reperimento di nuove soluzioni che consentano di ridimensionare i problemi connessi alla droga;
Raccomandazione 5
riconosce l'importanza di interventi sperimentali nei paesi in fase di sviluppo per individuare nuovi metodi che permettano di ridurre i problemi connessi alla droga, tra l'altro con la partecipazione delle comunità locali alla pianificazione delle iniziative per la riduzione del consumo di droga e della coltivazione di prodotti connessi alla droga;
Raccomandazione 6
invita il Consiglio, in linea con il Programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza, ad ampliare ulteriormente, in materia di droga, i poteri d'azione delle autorità locali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà;
Raccomandazione 7
raccomanda agli Stati membri di adoperarsi al massimo affinché il diritto a ricevere idonei trattamenti medici valga anche per i tossicodipendenti, senza eccezioni;
Raccomandazione 8
sollecita il Consiglio a rendere disponibile un volume maggiore di risorse per la prevenzione della domanda di droga, l'informazione e l'educazione del pubblico, per una politica di harm reduction nonché per il miglioramento delle strutture sanitarie e di accoglienza per i tossicodipendenti;
Raccomandazione 9
ritiene che, sulla base dell'articolo 129 del trattato di Amsterdam, possano essere promossi programmi di trattamento che offrano la possibilità di somministrare droghe pesanti dietro prescrizione medica e con i necessari controlli;
Raccomandazione 10
invita il Consiglio a commissionare un'analisi indipendente dei risultati delle politiche condotte dai vari Stati membri nel quadro delle Convenzioni ONU sulla droga;
Raccomandazione 11
invita l'Osservatorio europeo delle droghe a sottoporre, prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga in programma per il mese di giugno 1998, una serie di indicatori su cui basare tale indagine;
Raccomandazione 12
invita il Consiglio a farsi promotore, in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga prevista per il giugno del prossimo anno, di una riforma delle Convenzioni ONU del 1961, 1971 e 1988, per far sì che le parti contraenti siano ufficialmente autorizzate a depenalizzare il consumo di droghe illecite, a regolamentare il commercio e la produzione di cannabis e derivati e a permettere la prescrizione medica di metadone ed eroina;
Raccomandazione 13
invita il Consiglio a esaminare la possibilità di far aderire i paesi dell'Europa centrale e Cipro alla rete REITOX.