Controllo delle droghe di sintesi A4-0157/98
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul controllo delle nuove droghe di sintesi (designer drugs) (COM(97)0249 - C4-0244/97)
Il Parlamento europeo,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(97)0249 - C4-0244/97),
- visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1, punti 4 e 9, e il trattato CE, in particolare l'articolo 129,
- visti il progetto di trattato di Amsterdam, in particolare gli articoli K.1, K.2 e K.3, nonché la modifica dell'articolo 129 del trattato CE,
- vista la relazione sulla droga nel mondo, elaborata dal Programma internazionale di controllo delle droghe delle Nazioni Unite (UNDCP) (1),
- vista la relazione annuale 1997 dell'Osservatorio europeo delle droghe (OEDT) sul problema della droga nell'Unione europea,
- visto lo studio dell'OEDT dal titolo "Nuove tendenze in fatto di droghe sintetiche nell'Unione europea",
- visti la direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 sulla fabbricazione e l'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (2), modificata dalla direttiva della Commissione 93/46/CEE (3) e integrata dal regolamento della Commissione 1485/96 (4), nonché il regolamento (CEE) 3677/90 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (5), recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (6),
- vista l'azione comune del Consiglio del 16 giugno 1997 riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (7),
- vista l'azione comune del Consiglio del 29 novembre 1996 concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe (8),
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (9),
- visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni nonché i pareri della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura, la gioventù,l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0157/98),
A. considerando che a partire dalla fine degli anni '80, negli Stati membri dell'Unione europea, il consumo di droghe di sintesi è aumentato in modo massiccio e che le stime attuali mostrano che qualcosa come 5 milioni di giovani in tutta la UE fanno uso di droghe sintetiche,
B. considerando che i consumatori di droghe di sintesi si differenziano in modo sostanziale, dal punto di vista della condizione sociale e delle abitudini, dai consumatori di oppiacei, perché spesso consumano le droghe solo il fine settimana e non incidono sul tessuto sociale,
C. considerando che le droghe sintetiche, in particolare l'ecstasy sono sovente percepite come parte di una cultura moderna caratterizzata dalle sensazioni forti della vita notturna, dalle auto veloci e dalla giustezza del "farlo", mentre sotto l'influenza delle droghe sintetiche chi ne fa uso può esporsi a un rischio maggiore di rapporti sessuali non protetti, con un aumento anche del rischio di divenire autori o vittime di violenze o altri reati,
D. considerando che la ricerca sugli effetti collaterali e l'impatto negativo a lungo termine del consumo di droghe di sintesi è appena agli inizi, per cui non si possono ancora determinare con certezza i rischi,
E. considerando che i rischi sono particolarmente elevati quando le droghe di sintesi si accompagnano al consumo di altre droghe o di alcool ovvero il consumo avviene in condizioni ambientali sfavorevoli (pesante sforzo fisico, scarso consumo di liquidi, ambienti surriscaldati),
F. considerando che la produzione di droghe di sintesi è relativamente semplice e che i precursori e le apparecchiature necessari non sono finora assoggettati ad alcun controllo,
G. considerando che le droghe di sintesi di regola sono prodotte nelle vicinanze dei consumatori e che l'Unione europea è una delle principali regioni di produzione al mondo per quanto riguarda le anfetamine e gli stimolanti simili all'ecstasy e che il traffico di droghe sintetiche è ancora per lo più un'attività interregionale rispetto al commercio di stupefacenti e precursori che è organizzato a livello mondiale,
H. considerando che il mercato delle droghe di sintesi è altamente redditizio e che la produzione e il commercio di tali droghe sono controllati in misura crescente da gruppi criminali organizzati,
I. considerando che i produttori di droghe sintetiche si procurano i precursori da diversi paesi dell'Europa centrale e orientale e che fra questi paesi e gli Stati membri dell'Unione europea esiste un regolare traffico di questo tipo di droghe,
J. considerando che un particolare pericolo è costituito dalle cosiddette "designer drugs" create appositamente per aggirare i divieti vigenti e che il loro impatto e gli effetti collaterali sono sconosciuti,
K. considerando che la fabbricazione di tutta una serie di droghe diverse è possibile attraverso la sostituzione di singole molecole, il che comporta numerosi problemi pratici in termini di definizione giuridica,
L. considerando che le droghe di sintesi più diffuse (ecstasy, LSD e anfetamine) sono comprese nella convenzione ONU sulle sostanze psicotrope del 1971 e nella convenzione ONU contro il commercio illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, miranti a vietare l'uso di tali sostanze e a controllarne la produzione e la distribuzione,
M. considerando che il riconoscimento delle nuove droghe immesse sul mercato e la loro messa fuori legge ai sensi delle summenzionate convenzioni delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 e della convenzione ONU contro il commercio illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 richiedono spesso da uno a due anni,
N. considerando che negli Stati membri dell'Unione europea il quadro giuridico non è uniforme per quanto riguarda la classificazione delle singole droghe di sintesi e le sanzioni penali che il possesso, il consumo o il commercio di varie sostanze comportano,
O. considerando che il Consiglio, con la sua azione comune summenzionata del 16 giugno 1997, ha istituito un meccanismo di valutazione dei rischi delle nuove droghe sintetiche e di supporto decisionale per le misure e i controlli che dovranno essere eventualmente posti in essere, la cui efficacia andrà innanzitutto verificata nella pratica,
P. considerando che l'Unità droghe di Europol raccoglie sistematicamente informazioni sulle caratteristiche distintive e la composizione chimica delle droghe sintetiche e trasmette tali informazioni agli Stati membri,
Q. considerando che le droghe sintetiche possono essere fabbricate partendo da un numero imprecisato di precursori diversi, di cui solo una minima parte è coperta dalla legislazione dell'Unione europea per il controllo dei precursori,
R. considerando che la comunicazione della Commissione contiene solo vaghi accenni al meccanismo di controllo dei precursori delle droghe sintetiche e che il Parlamento europeo esprimerà un parere separato sulla proposta di direttiva, trasmessagli il 20 febbraio 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/109/CEE del Consiglio sulla fabbricazione e la immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (COM(98)0022),
S. considerando che il progetto di trattato di Amsterdam, all'articolo 129 modificato, prevede che la Comunità completi l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione e che gli Stati membri coordinino tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi in questi settori,
T. considerando che diversi Stati membri hanno già posto in atto misure per contenere i danni, come ad esempio accordi con gli organizzatori di "raves" sul rispetto di determinate regole, la distribuzione di materiale informativo e la possibilità di far esaminare l'effettivo contenuto delle pillole,
U. considerando che i consumatori di droghe sintetiche per lo più non ritengono di avere un problema di droga e quindi ricorrono in misura molto limitata ai consultori esistenti che sono in realtà studiati per venire incontro alle esigenze dei tossicodipendenti da oppiacei,
V. considerando che i decessi dovuti all'assunzione di anfetamine, ecstasy, o LSD sono relativamente rari, mentre i casi di morte sono spesso causati da disidratazione e eccessi di calore dovuti alle danze sfrenate e prolungate indotte dalla droga,
1. considera preoccupante la diffusione del consumo di droghe sintetiche soprattutto fra i giovani, in particolare a fronte dei possibili danni, ancora inesplorati, sul lungo periodo provocati dalle droghe sintetiche,
2. ritiene urgentemente necessario raccogliere ulteriori informazioni sulle droghe sintetiche, in particolare sul loro impatto e sugli effetti collaterali nonché sui possibili danni a lungo termine e invita gli Stati membri e la Commissione a sollecitare ed appoggiare la ricerca in tal senso;
3. sottolinea che deve essere posta in vigore in tutti gli Stati membri la legislazione internazionale già esistente in materia di controllo delle droghe sintetiche, come le summenzionate convenzioni ONU relative alle sostanze psicotrope e si attende che le future convenzioni siano rapidamente ratificate e applicate da tutti gli Stati membri;
4. rileva la necessità urgente che la Comunità definisca una posizione coerente e coordinata, nella lotta contro la produzione e l'offerta di droghe di sintesi, in particolare in vista dell'imminente sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga, che si terrà nel giugno 1998 a New York e a cui dovrebbe partecipare anche il Parlamento europeo;
Misure repressive
5. ricorda le differenze tuttora esistenti negli Stati membri in relazione alle sanzioni penali per il commercio, ilpossesso e il consumo di droghe sintetiche e ritiene impossibile in questo momento l'armonizzazione delle pertinenti disposizioni penali negli Stati membri;
6. ritiene necessario perseguire penalmente la diversione dei precursori verso la fabbricazione di droghe sintetiche, la loro produzione e il commercio in tutti gli Stati membri;
7. invita gli Stati membri a fare in modo che le rispettive normative con cui si vieta la produzione delle droghe sintetiche siano sufficientemente complete in modo da evitare che i produttori possano eluderle modificando la composizione chimica dei preparati;
8. insiste sul fatto che, per conservare la licenza, i gestori dei club devono garantire che non siano disponibili droghe in occasione delle manifestazioni e che il personale sia appositamente addestrato in modo da riconoscere i segni dell'uso di droghe; essi devono altresì garantire la ventilazione, la fornitura gratuita di acqua potabile fresca e che siano sempre disponibili spazi in cui rinfrescarsi;
9. ritiene necessario, ai fini della prevenzione, che le misure repressive contro gli spacciatori non siano solo previste dalla legge ma anche effettivamente applicate;
10. ritiene che le pene per il traffico, lo spaccio e il consumo di droghe sintetiche debbano essere applicabili e proporzionate alla gravità del reato;
11. invita gli Stati membri ad adoperarsi per una cooperazione il più stretta possibile tra i competenti uffici nazionali e a verificare se i gruppi criminali organizzati, che controllano il traffico di precursori e di droghe sintetiche, possono essere combattuti con incisività da specifiche unità transistituzionali;
12. ritiene che l'efficace minaccia di sanzioni penali per il consumo di droghe sintetiche possa avere un effetto deterrente e quindi preventivo sui potenziali consumatori;
13. invita il Consiglio e la Commissione ad appoggiare lo scambio di esperienze fra gli organismi competenti per le azioni penali degli Stati membri e anche dei paesi dell'Europa centrale e orientale su obiettivi e tattiche della polizia nella lotta contro la produzione e il traffico di droghe sintetiche, facendo ricorso alle possibilità offerte da programmi come OISIN e FALCONE;
14. raccomanda agli Stati membri di creare programmi sociali e di polizia ad hoc, destinati ai giovani e di istituire una specifica rete europea nel quadro dei programmi comuni in materia di scambi di esperienze;
15. invita gli Stati membri ad elaborare senza indugio, dopo la ratifica del trattato di Amsterdam, il quale prevede, all'articolo K.2, paragrafo 1, lettera a), la cooperazione operativa tra le autorità competenti, ivi compresa la polizia,in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini, le necessarie strutture per la persecuzione dei gruppi criminali organizzati nel settore delle droghe sintetiche;
Informazione e sistemi di controllo
16. invita la Commissione a verificare a livello internazionale se i modelli esistenti per l'individuazione e il controllo di nuove droghe operano in modo efficiente e sono in grado di impedire l'immissione sul mercato di nuove droghe sintetiche;
17. si compiace della summenzionata azione comune del 16 giugno 1997 che si prefigge di istituire un sistema di preallarme volto a raccogliere e scambiare informazioni sulle droghe sintetiche, a introdurre un meccanismo per la valutazione del rischio connesso a tali droghe e a creare un processo decisionale con cui porre sotto controllo questi prodotti negli altri Stati membri,
18. raccomanda di istituire un sistema comune per il rilevamento delle nuove droghe sintetiche e un metodo unico concordato con cui categorizzarle generalmente;
19. ritiene indispensabile che le informazioni raccolte a livello europeo ritornino agli organismi competenti negli Stati membri e invita in particolare il Consiglio a completare la sua azione comune sullo scambio di informazioni con un meccanismo che preveda la ritrasmissione delle informazioni raccolte sulle nuove droghe sintetiche e i loro rischi alle autorità che negli Stati membri sono responsabili della prevenzione del consumo di droga e delle misure sanitarie;
Controllo dei precursori
20. invita la Commissione a presentare una relazione sull'applicazione delle pertinenti direttive e dei regolamenti CEE e sull'esito dei controlli sui precursori;
21. auspica che la Commissione presenti anche una relazione sui risultati della cooperazione in materia con i paesi terzi, in particolare se gli accordi di cooperazione o di associazione contengono clausole in materia;
22. sottolinea che il sistema di controllo dei precursori deve prevedere anche un elenco, verificabile nella pratica, delle sostanze da controllare e che non è opportuno, in questo settore, un approccio isolato dell'Unione europea, ma che anzi il coinvolgimento almeno dei PECO rappresenta una premessa di fondo per un efficace funzionamento del sistema; sottolinea altresì l'importanza che tale sistema sia in sintonia con il sistema americano già ora esistente;
23. intende verificare le proposte presentate dalla Commissione relativamente al sistema di controllo per i precursori di droghe sintetiche onde accertare il rispetto dei criteri, a fronte della contemporanea garanzia di praticabilità, di flessibilità e di un ragionevole rapporto costo/beneficio e auspica che il Consiglio aspetti e tengadebitamente conto del parere espresso dal Parlamento europeo sulle proposte della Commissione inerenti al controllo dei precursori delle droghe sintetiche;
24. invita le autorità di polizia degli Stati membri e dei paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale ad allacciare stretti contatti fra di loro e con l'industria chimica per essere informate quanto più tempestivamente possibile su transazioni sospette;
Prevenzione e limitazione del danno
25. invita l'Osservatorio europeo delle droghe ad analizzare scientificamente e sistematicamente l'efficacia delle azioni di contenimento del danno e delle misure di prevenzione e di informazione poste in essere negli Stati membri in materia di droghe sintetiche;
26. invita la Commissione a riservare particolare attenzione al problema delle droghe sintetiche, a verificare se i programmi in corso nel settore sanitario sono applicabili anche alle droghe sintetiche ed in particolare a promuovere finanziariamente lo scambio di esperienze fra gli Stati membri sulle misure di prevenzione;
27. sollecita come forma speciale di informazione la realizzazione di cosiddette discoteche antidroga; in questa forma di profilassi antidroga, che ad esempio ha dato buona prova di sé in Germania, la polizia informa, nell'ambito delle manifestazioni in discoteca, sui rischi del consumo di droga, cooperando con servizi di consulenza sulla droga, genitori e scuole;
28. suggerisce che, dal momento che Internet viene sempre più utilizzato dalla sottocultura del ballo e della droga per propagandare la disponibilità di NDS e di altre droghe nonché i luoghi di consumo, la rete venga invece utilizzata per comunicare il messaggio della prevenzione in un linguaggio familiare ai destinatari;
29. chiede al Consiglio di invitare gli Stati membri a raccomandare alle scuole di autoproclamarsi, su base volontaria, zone libere dalle droghe; invita la Commissione ad appoggiare siffatte iniziative mediante una proposta relativa a misure di incentivo intese ad aiutare le scuole a conseguire tale obiettivo;
30. invita la Commissione e gli Stati membri ad accertare in che misura sussista la necessità di predisporre consultori specifici per i consumatori di droghe sintetiche che si rifanno a sistemi di prevenzione e di collaudo già messi a punto o da mettere a punto e che illustrino i rischi connessi con l'uso di determinate pillole;
Quadro generale
31. ritiene indispensabile una stretta cooperazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale nel settore delle droghe sintetiche; invita quindi il Consiglio e la Commissione a far partecipare quanto più possibile i PECO ai sistemi diinformazione esistenti e futuri (Europol, sistema di allerta precoce, contatti con l'industria chimica, controllo dei precursori) e a riconoscere priorità, nel quadro dei partenariati di adesione, alla creazione di strutture efficienti di lotta contro le organizzazioni criminali che producono e commerciano droghe sintetiche nonché a prestare particolare attenzione al settore sanitario e allo scambio di informazioni sulle misure di prevenzione;
32. invita gli Stati membri ad armonizzare le loro azioni di polizia con le azioni nel settore sanitario e a far sì che queste non si ostacolino vicendevolmente;
33. invita la Commissione a verificare in che misura il consumo di droghe sintetiche compromette negli automobilisti la capacità di guidare e si aspetta che se ne traggano le relative conseguenze;
34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.
1) Oxford University Press 1997.
2) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.
3) GU L 159 del 1.7.1993, pag. 134.
4) GU L 188 del 27.7.1996, pag. 28.
5) GU L 357 del 2.12.1990, pag. 1.
6) GU L 96 del 10.4.1992, pag. 1.
7) GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.
8) GU L 322 del 12.12.1996, pag. 5.
9) GU C 166 del 3.7.1995, pag. 116.