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Partito Radicale Centro Radicale - 14 maggio 1998
PE/Politica di difesa comune: rapporto Tindemans

Politica di difesa comune A4-0171/98

Risoluzione sulla progressiva instaurazione di una politica di difesa comune dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,

- vista la sua risoluzione del 24 marzo 1994 sullo sviluppo di una politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea in relazione a obiettivi, strumenti e procedure (9),

- vista la sua risoluzione del 24 febbraio 1994 sulle future relazioni tra l'Unione europea, la UEO e l'Alleanza atlantica (10),

- vista la sua risoluzione del 18 maggio 1995 sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (novembre 1993 - dicembre 1994) (11),

- vista la sua risoluzione del 18 luglio 1996 sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (gennaio-dicembre 1995) (12),

- vista la sua risoluzione del 12 giugno 1997 sui progressi realizzati nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (gennaio-dicembre 1996) (13),

- vista la sua risoluzione del 14 giugno 1995 sull'istituzione di un Centro analisi dell'Unione europea per la prevenzione attiva delle crisi (14),

- vista la sua risoluzione del 14 maggio 1997 sullo sviluppo di prospettive per la politica di sicurezza comune dell'Unione europea (15),

- vista la sua risoluzione del 15 maggio 1997 sulla comunicazione della Commissione intitolata "Le sfide cui deve far fronte l'industria europea legata al settore della difesa: contributo per un'azione a livello europeo" (COM(96)0010 - C4-0093/96) (16),

- vista la sua risoluzione del 19 novembre 1997 sul trattato di Amsterdam (CONF 4007/97 - C4-0538/97) (17),

- vista la proposta presentata da 6 Stati membri all'ultima Conferenza intergovernativa, mirante a integrare progressivamente la UEO nell'Unione europea (18),

- visti il trattato sull'Unione europea come modificato ad Amsterdam e la dichiarazione approvata dal Consiglio della UEO il 22 luglio 1997, allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa conclusasi con la firma del trattato di Amsterdam il 2 ottobre 1997,

- vista la dichiarazione del Consiglio della UEO approvata a Erfurt il 18 novembre 1997,

- viste le decisione dei vertici della NATO tenutisi il 3 giugno 1996 a Berlino e il 9 luglio 1997 a Madrid,

- visti tutti i documenti a tale riguardo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e in particolare la decisione n. 5 concernente gli orientamenti su un documento/carta politicamente vincolante dell'OSCE sulla sicurezza europea, adottata dal Consiglio ministeriale dell'OSCE (19 dicembre 1997-Copenaghen),

- vista la raccomandazione n. 618 dell'Assemblea della UEO sul ruolo della UEO nell'organizzazione della sicurezza dell'Europa dopo le decisioni adottate dall'Unione europea e dalla NATO ad Amsterdam e a Madrid (19),

- vista la raccomandazione n. 620 dell'Assemblea della UEO sulla UEO dopo Amsterdam: l'identità europea di sicurezza e di difesa e l'applicazione dell'articolo V del trattato di Bruxelles modificato - risposta alla relazione annuale del Consiglio (20),

- vista la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e il parere della commissione per i bilanci (A4-0171/98),

A. considerando che il trattato di Amsterdam rende più credibile la prospettiva di una politica di difesa comune perché rinsalda il nesso organico istituito dal trattato di Maastricht tra l'Unione europea e la UEO e prevede l'eventuale integrazione della UEO nell'Unione europea qualora il Consiglio europeo decidesse in tal senso,

B. considerando che l'instaurazione progressiva di una politica di difesa comune ha un senso solo se tale difesa è volta a sostenere la politica estera comune dell'Unione europea, politica la cui attuazione continua ad essere insufficiente,

C. considerando che l'instaurazione progressiva di una politica di difesa comune non dovrebbe ostacolare una politica estera comune, che consentirebbe all'Unione di condurre una più efficace politica di prevenzione e gestione globale dei conflitti;

D. considerando che conformemente al Protocollo sull'articolo J.7 del trattato di Amsterdam, l'Unione europea, in collaborazione con l'UEO, elaborerà disposizioni miranti al rafforzamento della cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore di detto trattato allo scopo di attribuire all'UEO, quale parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea, un contesto organizzativo,

E. considerando che le nuove prospettive finanziarie dovranno tener conto delle disposizioni del trattato di Amsterdam (articolo J.18), che prevedono che le spese operative derivanti dal secondo pilastro siano a carico del bilancio comunitario, ad eccezione delle spese afferenti ad operazioni con implicazioni militari o nel settore della difesa,

F. considerando che il cinquantesimo anniversario del trattato di Bruxelles, che offre la possibilità, a qualsiasi Stato membro che lo desideri, di ritirarsi dall'UEO previo preavviso di un anno, costituisce l'occasione di riflettere sul futuro di detta organizzazione e, di conseguenza, sullo sviluppo di relazioni più strette tra l'Unione europea e la UEO, in vista della sua futura integrazione nell'Unione, come pure sull'opportunità di modificare il trattato al fine di rendere i suoi compiti coerenti con il contesto politico e strategico attuale nonché con la sua capacità di farsene carico,

G. considerando che l'UEO, essendo parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea, dovrebbe fungere quale importante elemento dell'identità europea di sicurezza e di difesa in seno all'Alleanza atlantica,

H. considerando che la PESC si basa su vari elementi: politica estera diplomatica tradizionale, aiuto allo sviluppo, commercio, pace e risoluzione dei conflitti, politica di disarmo e politica di difesa militare, e sottolineando per tale motivo che una politica di difesa comune costituisce uno dei mezzi che permettono di contribuire a garantire la sicurezza degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro cittadini e di condurre una politica estera più efficace,

I. consapevole del fatto che non tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono pronti ad impegnarsi attualmente per una politica di difesa comune che comprenda una clausola di assistenza reciproca come quella esistente nei trattati UEO e NATO e che l'Unione europea, accettando di inserire nel trattato di Amsterdam le missioni di Petersberg, a cui tutti gli Stati membri hanno il diritto di partecipare, ha creato le condizioni per il mantenimento della pace e per intervenire in situazioni di crisi,

J. considerando che è di conseguenza necessario che l'Unione europea proceda alla creazione di un corpo civile europeo incaricato di porre in atto missioni di mantenimento e di ripristino della pace,

K. considerando che l'articolo J.7 del TUE rivisto e il relativo protocollo stabiliscono che "la politica dell'Unione in materia di difesa non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri" e che "l'Unione elabora, insieme alla UEO, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca",

L. sottolineando che, se il trattato UEO sarà alla fine integrato nell'Unione europea, non sarebbe opportuno diminuire le garanzie di sicurezza offerte da tale trattato ai paesi dell'Unione europea membri della UEO,

M. sottolineando che l'Unione europea contribuisce in modo estremamente importante alla sicurezza e agli sviluppi pacifici in Europa e che i paesi candidati debbono tener conto del fatto che il rispetto dei diritti umani all'interno delle loro frontiere e il mantenimento di relazioni armoniose con i paesi vicini condizionano la loro adesione all'Unione europea,

N. considerando che lo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dovrebbe essere basato sul principio che l'Unione deve essere in grado, in speciali circostanze, di agire indipendentemente in difesa dei suoi interessi e dei suoi valori, tenendo conto delle condizioni e degli obblighi risultanti dall'appartenenza di taluni Stati membri alla NATO, come previsto all'articolo J.7, paragrafo 1 del trattato di Amsterdam,

1. dichiara che scopo di una politica di sicurezza e di difesa comune è:

- salvaguardare i valori comuni, gli interessi fondamentali, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione, in conformità dei principi della Carta delle Nazioni Unite;

- rafforzare la sicurezza dell'Unione sotto tutti gli aspetti;

- mantenere la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, in conformità dei principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché dei principi dell'Atto finale di Helsinki e degli obiettivi della Carta di Parigi, inclusi quelli relativi alle frontiere esterne;

2. conferma che la prevenzione delle crisi rappresenta una parte integrante dello sviluppo e dell'istituzione di una politica di difesa comune;

3. afferma altresì che scopo di una politica di difesa comune è garantire la tutela degli interessi dell'Unione europea sotto tutti gli aspetti, inclusa la sicurezza degli approvvigionamenti essenziali, allorché gli strumenti diplomatici non raggiungano lo scopo;

4. ritiene che una politica di difesa consentirà all'Unione europea di contribuire alla pace e alla stabilità nel mondo, a cominciare dalle zone situate alle sue frontiere terrestri e marittime, nell'ambito di un mandato conferito dall'ONU o dall'OSCE;

5. rammenta che, in virtù degli articoli 51 e 52 della Carta delle Nazioni Unite, un'organizzazione come l'Unione europea ha diritto alla legittima difesa e alla difesa collettiva e che, su questa base, è abilitata ad instaurare progressivamente una politica di difesa comune;

6. conferma che lo stabilimento e il mantenimento di relazioni pacifiche e di cooperazione, non soltanto con gli Stati confinanti ma anche in un contesto globale, rappresentano una base della politica di difesa;

7. ritiene necessario tracciare una netta linea di separazione tra la sicurezza e la difesa, dato che il concetto di sicurezza comprende le missioni di Petersberg, mentre il concetto di difesa include la protezione del territorio e degli interessi vitali degli Stati membri; incoraggia una stretta collaborazione nel quadro dei GFIM/CJTF (Combined Joint Task Forces), sulla base delle infrastrutture e dei mezzi dell'Alleanza atlantica;

8. conferma che la protezione dell'integrità territoriale degli Stati membri continua ad essere garantita, fintantoché la UEO non sarà integrata nell'Unione europea, dalle alleanze di cui alcuni di tali Stati fanno parte, ma rammenta nel contempo che il trattato di Amsterdam ha introdotto le nozioni di integrità dell'Unione e di reciproca solidarietà politica nonché un riferimento alle frontiere esterne dell'Unione, concetti che sarà opportuno sviluppare con l'approfondimento della costruzione europea e l'ampliamento dell'Unione europea nel senso di una convergenza tra le due organizzazioni;

9. constata che, attualmente, la sicurezza della maggior parte degli Stati membri dell'Unione è garantita dalla loro partecipazione alla NATO; nota ciò nondimeno che il futuro ampliamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa centrale e orientale e a Cipro non coinciderà necessariamente con un analogo ampliamento della NATO, come hanno dimostrato le decisioni adottate nel vertice di Madrid, e che la pressione a favore dello sviluppo di una politica di difesa comune dell'Unione europea potrebbe aumentare man mano che l'Unione europea si amplierà;

10. conferma che l'ampliamento dell'Unione europea contribuirà anch'esso in modo sostanziale alla sicurezza globale del nostro continente e sottolinea in tale contesto l'importanza del Patto di stabilità in Europa e della Conferenza europea;

11. prende atto delle decisioni del Consiglio dell'Atlantico del Nord riunito a Berlino il 3 giugno 1996 riguardo al riconoscimento dell'identità europea di sicurezza e di difesa nell'Alleanza atlantica e dell'accordo raggiunto sul concetto di CJTF, che consentiranno agli Stati membri di agire nel quadro della PESC o in un ambito bilaterale o multilaterale avvalendosi delle infrastrutture e dei mezzi dell'Alleanza atlantica allorché gli Stati Uniti non vorranno associarsi a un'operazione;

12. invita gli Stati membri che fanno anche parte della Nato a garantire una chiarificazione dei principi che presiedono ai CJTF, in modo che possano essere adottate disposizioni pratiche in preparazione di tali azioni;

13. sottolinea la necessità, per gli Stati europei, se del caso previa consultazione della NATO, di sviluppare le capacità europee nel settore della mobilità aerea strategica, dell'informazione spaziale e delle comunicazioni via satellite ove gli interessi vitali dell'Europa rendessero necessaria un'operazione autonoma;

14. sottolinea l'importanza del Consiglio di partenariato euro-atlantico e del suo programma rafforzato di Partenariato per la pace che consentono a tutti gli Stati membri dell'Unione europea attuali e futuri di partecipare a operazioni condotte dalla NATO con un piede di parità rispetto ai membri di questa organizzazione, come in Bosnia Erzegovina;

15. sottolinea che deve essere rafforzata la cooperazione nel campo degli armamenti e che la ristrutturazione delleindustrie europee connesse alla difesa, la creazione di un mercato interno aperto nel settore degli armamenti, la produzione di attrezzature militari comuni al miglior rapporto costo/efficacia nonché la definizione di una politica unificata in materia di esportazioni di armamenti costituiscono elementi essenziali della politica di difesa comune; si compiace delle relative decisioni del Consiglio della UEO prese a Erfurt che vanno nel senso della creazione di una Agenzia europea degli armamenti, come contemplato dal trattato di Maastricht, e auspica che gli organismi esistenti (OAEO e OCCAR) confluiscano a termine in siffatta Agenzia;

16. rileva che l'instaurazione di una politica di difesa comune sostenuta da una politica comune in materia di armamenti non è in contraddizione con l'obiettivo del disarmo globale;

17. si compiace dei progressi realizzati dai Quindici nell'elaborazione di un codice di condotta in materia di esportazioni di armi, segnatamente per quanto concerne la procedura di notifica di rifiuto e la promulgazione di principi comuni in materia di esportazioni, ed auspica che si giunga rapidamente ad una conclusione dell'accordo; sottolinea che detto coordinamento delle politiche di esportazione migliorerà la trasparenza tra gli Stati membri in vista dell'introduzione di norme comuni rigorose in materia di esportazioni di armi, e contribuirà a mantenere e sviluppare un'industria europea della difesa forte, rendendo possibile una maggiore cooperazione tra le industrie europee;

18. osserva che le forze che attualmente dipendono dall'UEO (FRUEO) costituiscono strumenti che saranno al servizio di una politica di difesa comune;

19. deplora che né l'Unione europea, in applicazione dell'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato di Maastricht, né la stessa UE siano riuscite a trovare un accordo per fare intervenire l'EUROFOR e l'EUROMARFOR in Albania, ma si compiace nel contempo che all'operazione Alba abbiano partecipato quattro categorie di membri dell'UE sotto l'egida dell'Italia, dimostrando che gli europei sono in grado di condurre autonomamente azioni militari limitate;

20. propone, in vista dello sviluppo progressivo di una politica di difesa comune dell'Unione europea, un insieme di misure concrete che faciliteranno, al momento opportuno, l'integrazione della UEO nell'Unione europea e consentiranno a ciascuno Stato membro di parteciparvi;

21. impegna l'Unione europea a applicare senza ambiguità le disposizioni del trattato di Amsterdam per cui assume la responsabilità politica, nel senso di una funzione di orientamento, delle decisioni e delle azioni decise nel quadro della PESC, mentre la UEO è incaricata specificamente della loro applicazione sul piano militare;

22. chiede che gli Stati osservatori possano associarsi alle missioni a carattere militare (anche di difesa) differenti dalle missioni del tipo Petersberg alle medesime condizioni che per queste ultime;

23. raccomanda lo sviluppo di relazioni più strette tra l'Unione europea e la UEO mediante:

- lo scambio di informazioni e di documenti tra le due organizzazioni,

- la creazione di una delegazione interparlamentare del Parlamento europeo preposta alle relazioni con l'Assemblea della UEO, il che:

i) consentirebbe lo sviluppo di relazioni di lavoro permanenti tra le due Assemblee per esaminare congiuntamente le condizioni necessarie alla realizzazione della politica di difesa comune, di cui all'articolo J.7, paragrafo 1 del trattato di Amsterdam,

ii) contribuirebbe a migliorare l'informazione reciproca delle due Assemblee e

iii) consentirebbe a ciascuna di esse di esercitare meglio i poteri di controllo democratico che sono loro riconosciuti dai rispettivi trattati, fintantoché la UEO avrà un'esistenza autonoma;

24. raccomanda che l'Unità "Aspetti di sicurezza" della DG 1A della Commissione, che si occupa di questioni di sicurezza e di difesa, venga notevolmente rafforzata, per tener conto dell'accresciuta importanza accordata a tali temi dal trattato di Amsterdam, e posta sotto l'autorità del commissario responsabile della PESC, e chiede che quest'ultimo sia presente, unitamente a funzionari della Commissione, a fianco dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della UEO, in sede di Unità di pianificazione politica e di rapida allerta (UPP), affinché tale unità rappresenti un valore aggiunto comunitario;

25. chiede che l'Unità di pianificazione politica e di rapida allerta prepari un Libro bianco sulla difesa e sulle operazioni di pace dell'UE da fare approvare al Consiglio europeo;

26. è del parere che detto Libro bianco, che in particolare individuerebbe gli interessi di sicurezza comuni, consentirebbe di armonizzare progressivamente le dottrine di difesa degli Stati membri e faciliterebbe nel contempo la generazione di programmi comuni di armamenti, contribuendo così a potenziare la coesione interna dell'Unione europea e la sua affermazione sulla scena internazionale;

27. chiede che, a livello del Consiglio dell'Unione europea, siano previsti Consigli dei ministri della Difesa per esaminare questioni specifiche che rientrano nel secondo pilastro e, all'occorrenza, nel primo quali, ad esempio, la ristrutturazione dell'industria europea degli armamenti e la questione delle esportazioni di armi;

28. chiede inoltre che Consigli congiunti dei ministri degli Affari esteri e della Difesa possano riunirsi a livello di Unione europea, almeno due volte l'anno, e ove le azioni dell'Unione europea richiedano il sostegno delle forze armate,come le missioni di tipo Petersberg, il che consentirà di garantire una maggiore coerenza tra le decisioni dell'Unione europea in merito agli orientamenti politici dell'azione e la loro attuazione, da parte della UEO;

29. propone che siano organizzati incontri regolari nel quadro della sua commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa con i Segretari generali della NATO e della UEO nonché con la Presidenza della UEO e, se del caso, con l'OSCE, in modo da migliorare l'informazione del Parlamento europeo sulle attività delle organizzazioni incaricate della sicurezza europea;

30. raccomanda, inoltre, che dal 1 gennaio 1999, data in cui le Presidenze dell'Unione europea e della UEO saranno armonizzate, la Presidenza del Consiglio riferisca in plenaria sulle attività sia dell'Unione europea che della UEO, in modo da sottolineare la convergenza tra le due organizzazioni;

31. segnala che la creazione di un'Unità di pianificazione politica e di rapida allerta (UPP), di cui la UEO farà parte, dovrebbe facilitare la piena cooperazione tra la UEO e l'UE; chiede che la UEO metta a disposizione di questa UPP tutti i mezzi di cui dispone (nucleo di pianificazione, centro di situazione e centro satellitare);

32. rileva che le crisi finora sviluppatesi in Europa (Bosnia, Albania) hanno richiesto un intervento di forze di polizia; propone pertanto che gli Stati membri abbiano pronta disponibilità di personale qualificato per interventi rapidi; propone che tali operazioni siano organizzate e coordinate con l'aiuto dell'UEO,

33. propone inoltre la creazione di una piccola unità di pianificazione di polizia, che obbedisca ai principi seguenti:

a) questa unità sarà impegnata, in ragione dei suoi legami con le istanze giudiziarie e di polizia degli Stati membri, su decisione dell'Unione europea;

b) l'Unione se necessario incaricherà la UEO di definire le modalità concrete del suo dispiegamento;

c) in caso di bisogno, l'unità sarà potenziata da elementi supplementari inviati dagli Stati membri;

d) l'unità intratterrà rapporti con le forze di polizia (e là dove esistono, le gendarmerie) degli Stati membri, allo scopo di generare modalità di ingaggio armonizzate; formerà e inquadrerà le forze di polizia locali in occasione del suo dispiegamento operativo;

34. afferma che questa futura politica di difesa comune non è rivolta contro nessuno in particolare e che può, di conseguenza, essere utilizzata come strumento di cooperazione al servizio della PESC;

35. chiede che, nel quadro del dialogo politico ad alto livello previsto nell'accordo di partenariato e di cooperazione concluso tra l'Unione europea e la Russia, le questioni relative alla sicurezza siano oggetto di un confronto tra le due parti e raccomanda che lo stesso avvengacon gli altri Stati della CSI legati all'Unione europea da un accordo di partenariato e di cooperazione;

36. propone, in questa prospettiva, che l'Unione europea, se del caso dando mandato alla UEO, negozi accordi con i paesi terzi interessati, nella prospettiva di facilitare la realizzazione di missioni tipo Petersberg ed addirittura di associarveli;

37. ricorda che, qualora vi siano conseguenze finanziarie per il bilancio dell'Unione europea, la Commissione deve informare in via preliminare l'autorità di bilancio prima di concludere gli accordi di cooperazione;

38. deplora che l'idea di organizzare un vertice della UEO in occasione del cinquantesimo anniversario di questa organizzazione, non abbia raccolto in consenso dei membri dell'organizzazione medesima;

39. è del parere che la UEO abbia bisogno di un aggiornamento nella prospettiva di rinserrare i legami istituzionali tra questa organizzazione e l'Unione europea, nella prospettiva della sua possibile integrazione in quest'ultima e che su questa base sia indispensabile riflettere sugli adeguamenti del trattato UEO che si renderanno necessari per giungere a questo obiettivo comune:

- le implicazioni della dichiarazione della UEO del 22 luglio 1997 sull'attuazione del trattato di Amsterdam, lo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa e il potenziamento del ruolo operativo della UEO nell'ambito della PESC, senza peraltro mettere in discussione l'articolo V del trattato UEO,

- il chiarimento dello status di partner associati e la ridefinizione di quello di membri associati, nella prospettiva dell'ampliamento dell'Unione europea per includere i paesi dell'Europa centrale e orientale e Cipro,

- le ripercussioni della nuova struttura della UEO - Comitato militare, forze multinazionali che dipendono dall'UEO (FRUEO) - sul trattato UEO e, se del caso, sulle sue relazioni con l'Unione europea;

40. decide infine, nella prospettiva dell'instaurazione progressiva di una politica di difesa comune, di trasformare la denominazione della sua sottocommissione specializzata in "sottocommissione per la sicurezza e le politiche di difesa e disarmo";

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli organi della UEO, della NATO e dell'OSCE, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione e di tutti gli altri Stati europei.

 
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