Al Procuratore
del Tribunale Penale Internazionale
dell'Aja
Al Procuratore Capo della Repubblica
presso il Tribunale di Roma
Al Procuratore Capo della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso
Al Ministro di Grazia e Giustizia
Al Direttore Generale
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ministero della Giustizia
All'ambasciatore del Regno Unito
A Roma
Loro Sedi
Il sottoscritto Giulio Manfredi, nato a Murazzano (Cn) il 23/07/1961, ivi residente in via Roma n. 63, presenta il seguente
ESPOSTO
Premesso che:
risulta allo scrivente che presso il carcere romano di Regina Coeli sia detenuto il signor Giovanni Di Stefano, su mandato di cattura della magistratura britannica per reati risalenti agli anni '80;
il signor Di Stefano è stato oggetto, da parte dello scrivente, di un precedente, circostanziato, esposto, inviato il 26/05/1999 ai Procuratori Capi dei Tribunali di Torino e Campobasso e al Ministro di Grazia e Giustizia; nel suddetto esposto (allegato al presente) lo scrivente documentava "l'intreccio evidente e continuato delle attività politiche ed economiche del signor Giovanni Di Stefano con le attività del signor Zeljko Raznatovic, detto "Arkan", capo del corpo paramilitare serbo noto come le "Tigri di Arkan", assassinato a Belgrado il il 15/01/2000; nei confronti di Arkan il Tribunale Penale Internazionale (TPI) dell'Aja aveva spiccato un mandato di cattura internazionale ;
nel corso della trasmissione televisiva "Frontiere" (andata in onda su RAIUNO l'11/04/1999) il signor Di Stefano ha ammesso di essere il "numero due" nella gerarchia delle "Tigri di Arkan"; il signor Di Stefano ha successivamente confermato di ricoprire tale carica in un'intervista rilasciata alla rivista fiamminga "Humo";
secondo il diritto internazionale, un corpo paramilitare è una formazione armata legale non inquadrata in una regolare forza militare; il termine "paramilitare", che non è giuridico, comprende sia le milizie sia i corpi volontari, e perfino le unità di polizia coinvolte in conflitti armati; secondo il diritto internazionale si tratta di combattenti regolari; i paramilitari, come chiunque altro, possono essere processati per crimini di guerra;
nell'agosto del 1991 la Serbia emanò un decreto che regolava l'arruolamento dei volontari nella difesa territoriale, una formazione paramilitare a tutti gli effetti, dando così via libera ai volontari che volevano prendere parte alle operazioni militari e all'addestramento; nel dicembre del 1991, il governo jugoslavo assegnò le forze "volontarie" in ausilio all'esercito federale.
Richiamati:
lo Statuto del TPI (allegato alla risoluzione 827 del 25/05/1993 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU), e in particolare l'art. 7, comma 1 (è responsabile non solo chi ha commesso il reato, ma anche <>) e comma 3 (il fatto che un reato <>);la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale), e in particolare l'art. 3, che così recita: <ociazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.>>.Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente
CHIEDE ALLE S.V.
Di compiere, nell'ambito e nei limiti delle rispettive funzioni e competenze, gli atti opportuni affinchè siano accertate le eventuali responsabilità penali del signor Giovanni Di Stefano e sia reso possibile agli investigatori del TPI di poter interrogare il suddetto sui rapporti intercorsi in passato fra il Di Stefano e Arkan, nella consapevolezza che il Di Stefano è un testimone-chiave in materia, ancor più dopo gli omicidi di Arkan e del ministro della Difesa jugoslavo Pavle Bulatovic, ucciso a Belgrado il 7/02/2000.
Il sottoscritto chiede, infine, di essere informato sull'esito del presente esposto anche in caso di archiviazione.
Dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede di Torino del Partito Radicale, sita in via Bonelli 1/A - 10122 Torino (tel. 011/436.88.60).
Torino, addì 24 marzo 2000
GIULIO MANFREDI