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Parlamento Europeo - 18 aprile 1991
CONFERENZA INTERGOVERNATIVA SULL'UNIONE POLITICA - NATURA DEGLI ATTI COMUNITARI

SOMMARIO: La mozione, approvata dal Parlamento Europeo il 18 aprile 1991 con 186 voti favorevoli, 9 contrari e 26 astenuti, prevede il rafforzamento della legittimità democratica nel quadro della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica europea.

RISOLUZIONE

Il Parlamento europeo,

- richiamandosi alle sue proposte concrete per le Conferenze intergovernative, contenute nelle risoluzioni del 10 () e 25 () ottobre, del 21 () e 22 () novembre, nonché alle sue risoluzioni del 12 dicembre 1990 () e 24 gennaio 1991 (),

- vista la Dichiarazione conclusiva del 30 novembre 1990 della Conferenza dei Parlamenti delle Comunità europee di Roma (),

- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 1990,

- viste le Conferenze interistituzionali preparatorie nonché la Conferenza interistituzionale del 5 marzo 1991,

1. sottolinea che la Dichiarazione conclusiva del 30 novembre 1990 adottata dalla Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea, composta dai dodici Parlamenti nazionali degli Stati membri e dal Parlamento europeo, ha definito a stragrande maggioranza precise esigenze di rafforzamento della legittimità democratica della Comunità e della sua trasformazione in Unione europea di tipo federale;

2. osserva che il Consiglio europeo nella sua riunione di Roma del 14 e 15 dicembre 1990 ha ripreso i temi sviluppati dalla Conferenza dei Parlamenti - fissando su tali basi l'ordine del giorno della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica - e che ciò potrà aprire la strada all'instaurazione di un'autentica Unione europea, se le conclusioni della Conferenza intergovernativa rispetteranno l'impegno solenne assunto dal Consiglio europeo nei confronti dei cittadini e gli daranno piena attuazione;

3. si compiace del sostegno di vari governi per quanto riguarda il principio di codecisione tra Parlamento e Consiglio e, in particolare, delle proposte riprese nella recente dichiarazione comune italo-tedesca, ma constata che altri contributi alle Conferenze intergovernative propongono un notevole rafforzamento della cooperazione a livello puramente intergovernativo e, dunque, un vistoso aggravamento del deficit democratico sul piano nazionale e comunitario;

4. ritiene che l'accrescimento dei poteri di controllo parlamentare delle attività della Commissione, segnatamente mediante procedure di inchiesta, e di discarico e mediante petizioni non debba servire da pretesto per eludere l'indispensabile riassorbimento del deficit di democrazia e di efficacia nelle procedure legislative e di nomina della Commissione;

5. insorge contro la tesi secondo cui democrazia ed efficacia operativa sono termini antitetici e rammenta che l'efficacia è condizionata dal peso della componente democratica nella procedura decisionale a livello nazionale e a livello comunitario; ricorda inoltre che i ritardi accusati in determinati dossier sono imputabili nella quasi totalità dei casi al Consiglio;

6. giudica siffatti orientamenti del tutto inaccettabili e reitera a nome dei popoli della Comunità europea che lo hanno eletto, i principi seguenti:

- ogni estensione di competenze della Comunità europea e della cooperazione intergovernativa deve rispettare il principio di sussidiarietà e prevedere la partecipazione e il controllo parlamentare al livello appropriato,

- ogni revisione dei Trattati deve implicare il parere conforme del Parlamento europeo, prima della ratifica da parte dei parlamenti degli Stati,

- ogni atto di tipo legislativo richiede la codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio, che delibera alla maggioranza prescritta, durante tutto l'iter legislativo con, se del caso, una procedura di conciliazione fra i due organi che si avvarrà del concorso attivo della Commissione,

- il parere conforme del Parlamento è richiesto in caso di accordi che modifichino importanti disposizioni del diritto comunitario o che abbiano una incidenza rilevante sul bilancio, ovvero nel caso in cui il Parlamento lo abbia sollecitato prima dell'apertura dei negoziati o in qualsiasi altro momento, purché la richiesta sia presentata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento,

- la Commissione deve essere nominata democraticamente all'inizio di ogni legislatura mediante l'elezione del suo presidente da parte del Parlamento, la designazione, di concerto con il Consiglio, degli altri suoi membri da parte del presidente così eletto e la presentazione da parte di quest'ultimo della Commissione e del suo programma politico al Parlamento per la fiducia,

- la Commissione deve assicurare le funzioni esecutive sotto il controllo politico del Parlamento con un potere di "avocazione" del Consiglio e del Parlamento,

- la Comunità deve adottare una dichiarazione sulle libertà e i diritti fondamentali e i suoi cittadini divenire partecipi di diritti e doveri che ne definiscano lo status e la partecipazione alla vita politica della Comunità,

7. disapprova altresì quelle proposte della Commissione che si discostano o contrastano con i principi sopra enunciati e invita formalmente la Commissione stessa a modificarli nel senso descritto;

8. invita i parlamenti degli Stati membri a seguire l'esempio della Camera dei deputati italiana e a impegnare i rispettivi governi a recepire le istanze contenute nella Dichiarazione conclusiva di Roma e ad annunciare che non si farà luogo alla ratifica dei risultati delle Conferenze intergovernative se non dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo;

9. manifesta fin d'ora la volontà di respingere ogni risultato delle Conferenze che non traduca in atto i principi suesposti;

10. richiama la propria risoluzione del 16 febbraio 1989 (), nella quale ha deciso che approverà nuovi trattati d'adesione solo dopo l'adozione di riforme istituzionali che rendano la Comunità più efficace e democratica e, dunque, dopo la realizzazione di progressi decisivi verso l'Unione europea;

11. ribadisce che respingerà tutti i progetti di accordi internazionali a norma dell'articolo 238 del trattato CEE fino a quando, nel quadro delle Conferenze governative, non vi saranno progressi consistenti per i diritti del Parlamento europeo;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Parlamenti e ai governi degli Stati membri, alle Conferenze intergovernative e alla Commissione.

 
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