di Giandonato Caggiano e Elisabetta ZamparuttiLa campagna per l'abolizione della pena di morte deve perseguire, tra gli altri, l'obiettivo di sottrarre alcune ipotesi di reati e alcune categorie di presunti colpevoli alla sovranità giurisdizionale dei singoli stati. E' una delle strategie per ridurre e progressivamente eliminare la previsione e l'applicabilità della sanzione della pena di morte.
Fino ad oggi il controllo delle Nazioni Unite per l'applicazione a livello nazionale delle libertà e dei diritti umani è avvenuto attraverso la generica presentazione di rapporti cumulativi sulla situazione di ciascun paese; o attraverso ricorsi individuali agli organi creati da alcuni trattati, come ad esempio il Comitato dei diritti umani creato dal Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966.
Tuttavia l'esercizio del fondamentale diritto umano ad una giutizia "giusta" e ad un equo processo non puo' compiutamente realizzarsi in occasione di alcune situazioni nelle quali esiste una evidente mancanza di obiettività da parte dei tribunali come ad esempio in occasione di giudizi su responsabili di colpi di stato; Cosi' anche in casi di reati connessi a comportamenti transnazionali su scala assai vasta (ad esempio traffico di droga o di armi); inoltre è evidente che esistono oggi incredibili diversificazioni nel trattamento della responsabilità ed incolpabilità dei fanciulli ed, in generale, dei minori.
In questa ipotesi la Comunità internazionale dovrebbe sviluppare forme di regole internazionali che autolimitano il potere degli stati di esercitare la giustizia.
Questa evoluzione deve essere promossa nell'ambito della campagna per l'abolizione della pena di morte, sia attraverso limitazioni specifiche da inserirsi in protocolli alle convenzioni delle N.U. sui diritti umani, sia attraverso la costituzione di veri e propri tribunali internazionali.
E' importante cioè che il diritto internazionale riduca la sovranità degli stati nell'esercizio della giustizia e nella possibile applicazione ai reati piu' gravi della pena di morte, attraverso limitazioni sostanziali o procedurali nell'alveo delle Nazioni Unite e di Tribunali internazionali.
La recente vicenda della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza relativa alla responsabilità di due agenti libici presunti colpevoli dell'attentato all'aereo Pan Am (vicenda Lockerbie) mostra chiaramente che la cooperazione internazionale in materia penale è a un punto di svolta.
Il Consiglio di Sicurezza infatti, in una risoluzione del 21/1/92, ha richiesto al governo libico di cooperare "nello stabilire la responsabilità per atti di terrorismo" e "di provvedere ad una risposta alle richieste di contribuire all'eliminazione del terrorismo internazionale".
Anche se questa risoluzione non chiarisce ancora la forma che la cooperazione giudiziaria internazionale dovrà assumere è evidente che per taluni reati il Consiglio di Sicurezza dichiara la propria competenza e il proprio potere nei confronti dell'amministrazione della giustizia.
Ci sembra si affermi cosi' un ulteriore passo in avanti per il rafforzamento del processo di ingerenza negli affari interni dei paesi membri delle Nazioni Unite. E' questa la strada per l'ulteriore affermazione di una giurisdizione penale internazionale per taluni reati e per taluni presunti colpevoli: strada che, lo ripetiamo, dovrebbe essere perseguita attraverso protocolli aggiuntivi alle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani.