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Pannella Marco - 27 novembre 1993
ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

SOMMARIO: Atto giudiziario "di significazione e diffida" indirizzato da Marco Pannella, nella sua qualità di segretario nazionale della Lista Marco Pannella, nei confronti del Presidente della Rai, Claudio Dematté, del Direttore generale Gianni Locatelli, nonché dei direttori dei TG e dei GR, affinché - tenuto conto dei dati del rilevamento del Centro di Ascolto radicale, del fatto che la "diffusione di programmi radiotelevisivi costituisce un servizio pubblico", del fatto che "il venir meno" dei principi che regolano tale servizio "realizza un contrasto formale....ecc." - essi non vogliano "proseguire" nell'opera di disinformazione condotta nei confronti della Lista Pannella. Preannuncia di voler adire, se necessario, alle vie legali. [N.B. Analogo atto di significazione viene presentato in contemporanea da Emma Bonino, in nome del Partito Radicale].

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AL PRESIDENTE DELLA RAI

Radiotelevisione italiana

Dott. Claudio DEMATTE'

AL DIRETTORE GENERALE RAI

Dott. Gianni LOCATELLI

e p.c. AL DIRETTORE DEL TG1

Dott. Demetrio VOLCIC

e p.c. AL DIRETTORE DEL TG2

Dott. Alberto LA VOLPE

e p.c. AL DIRETTORE DEL TG3

Dott. Sandro CURZI

e p.c. AL DIRETTORE DEL GR1

Dott. Livio ZANETTI

e p.c. AL DIRETTORE DEL GR2

Dott. Vincenzo PORCACCIA

e p.c. AL DIRETTORE DEL GR3

Dott. Corrado GUERZONI

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

Il sottoscritto Giacinto Pannella detto Marco, nato a Teramo il 2 maggio 1930, residente a Roma in Via della Panetteria n. 36, nella sua qualità di Segretario nazionale e legale rappresentante della Lista Marco Pannella

Premesso

che il Centro radicale di ascolto sull'informazione televisiva ha svolto una campagna di rilevamento dati riguardante i soggetti destinatari degli spazi riservati alle interviste politiche. Da tale indagine risulta evidente che la suddivisione degli spazi è regolata secondo chiari criteri di lottizzazione, infatti:

A) sul TG1 delle ore 20, la D.C. occupa il 46% del tempo, il P.D.S. il 12,5%, il P.S.I. l'11,6%, il P.R.I. il 6%, la Lega il 2,7%. Ultima la Lista Pannella che insieme al Partito Radicale ha lo 0,2% del tempo totale, cioè solo 23'' nei quattro mesi nel quale si è svolta l'indagine;

B) l'edizione più seguita del TG2, quella delle 13, presenta la D.C. con il 21,3% del tempo, il P.S.I. il 19,2%, il P.D.S. il 13,5%, il P.R.I. il 4,8%, la Lega il 4,2%, la Rete il 3,9%. Anche in questo caso ultima risulta la Lista Pannella che insieme al Partito Radicale ha lo 0,5% del tempo;

C) nel TG3 delle 19 il P.D.S. è saldamente in testa con il 24,2% del tempo, la D.C. segue con il 22,7%, il P.S.I. con il 10,2%, la Lega con il 5,7%, Rifondazione Comunista con il 4,9%, la Rete il 4,1%, Lista Pannella e Partito Radicale insieme hanno appena lo 0,7%;

che da tali dati si evince ancora una volta (se mai ce ne fosse bisogno) che nei confronti della Lista Pannella è in corso una predeterminata politica di disinformazione, a differenza di quanto avviene per gli altri partiti politici lottizzatori dell'emittenza pubblica.

Rilevato

che la diffusione di programmi radiotelevisivi costituisce un servizio pubblico essenziale di interesse generale, e che tale servizio è riservato allo Stato;

che il Governo provvede allo svolgimento di tale servizio pubblico di radiotelevisione attraverso un provvedimento di concessione di pubblico servizio;

che tale concessione comporta di diritto l'attribuzione alla società concessionaria della qualifica di Società di interesse nazionale, come anche si evince dagli artt. 1,3,9 Legge 14/4/75 n. 103, nonchè artt. 1 e 2 Legge 6/8/1990 n. 223;

che la società concessionaria ha pertanto poteri di natura pubblicistica esercitando un'attività di interesse pubblico, ed è quindi individuabile sul piano sostanziale come un soggetto di diritto pubblico;

che poteri pubblicistici conferiti al concessionario (nella fattispecie la RAI) sono giustificati dal principio fondamentale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa come sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Considerato

- che l'Ordinamento riconosce il diritto ad un'esatta informazione, e quindi che le notizie vengano diffuse nel rispetto delle regole dell'obiettività e della correttezza della informazione stessa (Cass. pen. s.u. 23/10/84; Cass. pen. V 11/2/81);

- che i funzionari o comunque gli incaricati di un pubblico servizio radiotelevisivo sono chiamati a svolgere la loro funzione pubblica nel pieno e totale rispetto di tali principi, garantendo altresì la diffusione di un'informazione corretta, puntuale ed imparziale;

tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto, nella rispettiva e sopraddetta qualità, con il presente atto

Significa

che il venir meno a tali principi realizza un contrasto formale dell'attività di incaricato di pubblico servizio con conseguente illegittimità di tale condotta omissiva concretizzantesi in un abuso funzionale contrario agli interessi tutelati dall'art. 97 della Costituzione quali il buon andamento e l'imparzialità di un pubblico servizio;

che in tale condotta sono ravvisabili, ad avviso dello scrivente, gli estremi di più fattispecie penali, fra le quali quella prevista e punita dall'art. 323 del C.P.

Diffida

il Presidente ed il Direttore Generale della RAI radiotelevisione italiana, e per loro tramite i Direttori ed i redattori delle testate giornalistiche TG1, TG2, TG3, GR1, GR2, GR3, dal proseguire nella descritta opera di disinformazione, e comunque violativa del diritto ad una esatta informazione.

A tal fine, formalmente invita i destinatari della presente ad immediatamente porre in essere tutti gli adempimenti, propri della loro specifica funzione - necessari al fine di ristabilire il rigoroso e doveroso rispetto dei principi di legge sopra citati, che regolano l'esercizio del pubblico servizio radio-televisivo. Preavvertendoli che, in difetto, il sottoscritto adirà le vie legali in ogni sede, anche penale, per veder affermata la responsabilità di tali condotte illecite, e per ottenere il risarcimento di tutti i danni che al sottoscritto, nella sua qualità, ne sono conseguiti e tutt'ora conseguono.

Roma, 27 settembre 1993

MARCO PANNELLA n.q.

 
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