SOMMARIO: L'istante "Lista Pannella" fa presente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di considerarsi lesa dall'operato di alcune società che realizzano sondaggi in periodo elettorale e che "omettono sistematicamente di riportare la menzione della lista stessa e dei suoi candidati". Si elencano le complesse motivazioni tecniche del ricorso in riferimento a quanto stabilito dalla legge 1993/515; si chiede quindi al Garante di "prendere ogni idoneo provvedimento affinché tali compportamenti cessino".
Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
Istanza per segnalare violazioni della disciplina dei sondaggi elettorali da parte di alcuni mezzi di informazione.
per l'Associazione Politica Lista Pannella in persona del suo rappresentante Marco Pannella.
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L'istante Lista Pannella, considerato:
- la ricorrenza del periodo di campagna elettorale;
- l'art. 6, della legge 10 dicembre 1993, n.515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), relativo alla disciplina dei sondaggi elettorali;
segnala all'Ufficio del Garante
la violazione delle norme disciplinanti i sondaggi elettorali da parte di alcuni mezzi di informazione; segnatamente da parte di taluni soggetti che realizzano i sondaggi (le società CIRM ed SWG) unitamente ad i soggetti che li diffondono (l'emittente televisiva "Telemontecarlo", ed il quotidiano "La Repubblica" per i sondaggi CIRM, numerosi altri giornali ed emittenti televisive per i sondaggi SWG).
La Lista Pannella presenta questa istanza perchè si ritiene lesa dall'operato dei soggetti sopramenzionati, i quali, nel fornire sondaggi elettorali, omettono sistematicamente di riportare la menzione della lista stessa e dei suoi candidati (con i relativi dati numerici).
L'operato segnalato si concreta nella violazione dell'art. 6, comma 2·, legge 1993/515, nella parte in cui non vengono segnalati i criteri con cui sono stati effettuati i sondaggi, e, in particolare, non vi è il riscontro dei criteri seguiti per effettuare uno sbarramento numerico in ragione della consistenza dei consensi raccolti dal sondaggio stesso. A volte, ad esempio, vengono raggruppate e segnalate liste che singolarmente considerate hanno minore previsione di voto della lista istante, senza che quest'ultima venga minimamente menzionata.
La Lista Pannella osserva quindi che i criteri di un eventuale sbarramento di ordine numerico devono essere precisamente individuati e operati con criteri di compatibilità rispetto agli spazi tecnici a disposizione dei mezzi di informazione, e anche rispetto all'ambito del territorio nazionale coperto dalle singole liste o partiti comunque risultanti dal sondaggio.
Quest'ultima affermazione è inoltre confermata dal fatto che l'art. 6, comm. 2·, l. 1993/515 non prevede espressamente una pubblicazione non integrale di tutti i candidati recensiti, dovendosi riferire l'espressione "risultati, anche parziali" alla pubblicazione dei risultati di un sondaggio non ancora definitivamente concluso (es. pubblicazione dei risultati ottenuti rispetto ad una sola parte delle persone che globalmente il sondaggio si propone di interpellare). E in subordine, anche a voler interpretare la citata norma nel senso della possibilità della non integrale pubblicazione di tutte le liste o partiti e candidati risultanti dal sondaggio, si dovrebbe comunque pervenire ad un'interpretazione nel senso di quella proposta dall'istante, in quanto nel caso contrario si arriverebbe all'assurdo di ammetter la pubblicazione dei risultati di una sola lista o partito o candidato, a scelta di chi fornisce il sondaggio.
La Lista Pannella sostiene quindi che una interpretazione rigorosa e duna corretta applicazione dell'art. 6, comma 2·, legge 1993/515, è da ritenersi di particolare importanza nel vagliare i criteri con i quali si effettuano i sondaggi e si pone uno sbarramento numerico alla diffusione dei risultati riguardanti le liste e i candidati partecipanti alla competizione elettorale. Questo assunto, presente nella lettera e nella ratio dell'art. 6, comma 2·, è pure confermato dall'art. 2, comma 2·, del Regolamento per la disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale (Provv. del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria del 26 gennaio 1994) nella parte in cui, nel disciplinare l'eventualità d'insufficienza degli spazi di propaganda elettorale locale, afferma dover ricorrere un "oggettivo ed idoneo criterio di selezione"; e che "tale limitazione ed il relativo criterio seguito vanno comunque indicati nel comunicato preventivo ovvero nel codice di autoregolamentazione".
E' da notare inoltre che la norma appena citata si riferisce alla propaganda elettorale in ambito locale, e quindi a fortiori i principii qui sostenuti vanno applicati ad una Lista che con i propri candidati copre l'intero territorio nazionale.
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La lesione dell'istante, considerata globalmente come lista e singolarmente nei suoi candidati, risiede inoltre nell'"oblio" in cui essa viene relegata dall'operato dei citati mezzi di informazione. Ad avviso dell'istante tale rilevazione, prima facie evanescente, si concreta in realtà in materia elettorale in un danno ancora più accentuato che nel caso ad esempio della pubblicazione di un dato errato per difetto.
La Lista Pannella osserva che l'aspetto ora rilevato riguardante la considerazione dell'effetto dei sondaggi sui cittadini che si informano dell'andamento del consenso ricevuto dai partecipanti alla competizione elettorale, non è solo una allegazione di questa istanza, ma rappresenta la ratio stessa del divieto di cui all'art. 6, comma 1·, 1. 1993/515.
Con il divieto di diffusione di sondaggi nei quindici giorni precedenti le elezioni (divieto che prescinde quindi dalla corretta indicazione degli elementi di cui al secondo comma del medesimo articolo) il legislatore ha ritenuto che il principio della libertà del voto superi anche l'effettiva rispondenza del sondaggio all'orientamento dell'elettorato. Si sono così anche voluti evitare negli elettori atteggiamenti, a volte sorretti da impulsi emotivi irrazionali, tendenti ad orientare il voto verso candidati e liste date per vincenti, ovvero verso candidati e liste date per sconfitte. Tali suggestioni tendenti a favorire il vincente ovvero il perdente ricorrono spesso nell'elettorato incerto.
Ma, rispetto al possibile condizionamento degli elettori, la situazione qui denunciata è ancora più lesiva per l'istante. Infatti nel relegare praticamente la Lista Pannella e suoi candidati nel pubblico oblio, i casi segnalati si sostanziano nella loro obiettività (e quindi anche oltre ogni eventuale possibilità di sospetto) in una possibilità di condizionamento dell'elettore pure prima del periodo di cui al comma 1· dell'art. 6 legge 1993/515.
L'elettore che legge i sondaggi, non trovando la menzione della Lista Pannella e dei suoi candidati, subisce in pratica, irrazionalmente ma non meno efficacemente, un effetto paragonabile alla notizia della mancata presentazione della lista e dei candidati alle elezioni. Con prevedibili effetti nei riscontri elettorali.
Ad avviso dell'istante, questi assunti, collegati alla rilevanza nazionale della Lista Pannella e dei suoi candidati, confermano ulteriormente la necessità di una interpretazione rigorosa dell'art. 6, comma 2·, 1. 1993/515.
Tutto ciò premesso
la Lista Pannella chiede all'Ufficio del Garante di voler accertare l'illegittimità rispetto all'art. 6, commi 1 e 2, legge 1993/515 dei comportamenti segnalati in questa istanza; di voler prendere ogni idoneo provvedimento affinché tali comportamenti cessino con la pubblicazione integrale delle liste e dei candidati votati nei sondaggi, ovvero con la pubblicazione dei risultati delle liste e dei candidati con criteri rigorosamente stabiliti nel rispetto dell'art. 6 comma 2·, legge 1993/515.
La Lista Pannella si riserva ogni ulteriore prova dei comportamenti dedotti in questa istanza, e rimane a disposizione dell'Ufficio del Garante per ogni integrazione e allegazione rispetto alle sue affermazioni di questa istanza.