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Calderisi Giuseppe - 14 giugno 1995
IL REFERENDUM ABROGATIVO E' IL GIOIELLO DELLA NOSTRA COSTITUZIONE. NON VA ABROGATO MA DIFESO E RAFFORZATO. CALDERISI RISPONDE A PALADIN E PIZZORUSSO:
14 giugno 1995

di Peppino Calderisi (dichiarazione)

SOMMARIO. Difende energicamente la positiva singolarità del referendum abrogativo contemplata dalla Costituzione; avverte che la responsabilità di aver messo in moto referendum "manipolativi" è esclusivamente della Corte Costituzionale; indica quali siano le tre condizioni indispensabili per riformare l'istituto referendario.

"Ma come, una volta tanto che nel nostro ordinamento abbiamo una singolarità positiva rispetto agli altri paesi, vogliamo abolirla? Vogliamo abolire proprio lo strumento grazie al quale il Paese ha conosciuto le più significative conquiste di civiltà e libertà ?

Il referendum abrogativo è il gioiello della nostra Costituzione.

Come tipo di referendum è quello più in consonanza con la democrazia liberale perché, proprio per il suo carattere abrogativo, cioè proprio perché il suo fine è quello di creare un vuoto normativo, presuppone un dovere di cooperazione da parte del Parlamento (e cooperazione non significa aggiramento della volontà popolare, come troppe volte è accaduto).

Invece il referendum propositivo presenta rischi di incompatibilità con la democrazia liberale su cui Paladin e Pizzorusso farebbero bene a riflettere.

Certo, il referendum abrogativo è stato manipolato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Per il timore del vuoto legislativo, la Corte non ha ammesso importantissimi referendum abrogativi (a partire da quelli che volevano abrogare i codici storicamente fascisti per affidare al Parlamento il compito di rifarli) e ha aperto la strada a quelli di minore peso e di tipo "manipolativo", in parallelo con la prassi delle proprie sentenze manipolative e legislative.

Il referendum abrogativo non va dunque abolito, ma rafforzato con tre misure:

1) innanzitutto occorre ricondurre la Corte Costituzionale al rispetto rigido dell'art. 75 della Costituzione;

2) occorre affidare alla Corte di Cassazione la verifica dell'omogeneità del quesito referendario in contraddittorio con i promotori;

3) occorre abolire il quorum che non esiste in alcun altro paese e non esiste neppure per il referendum ex art. 138 della Costituzione."

 
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