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Arnao Giancarlo - 29 agosto 1995
IL REFERENDUM E' IL GIOCO DELLE TRE CARTE
29 agosto 1995

di Giancarlo Arnao

IL MANIFESTO

SOMMARIO. Analizzando i contenuti tecnici del referendum sulle droghe leggere proposto dai Riformatori conclude che anche se esso ottenesse il voto degli italiani la situazione non cambierebbe che di poco. E' comunque d'accordo con il gesto provocatorio di Pannella.

Il referendum intitolato "Legalizzazione delle droghe leggere" proposto dal Cora interviene su sei articoli della legge 162: nell'art.26, nel 38, nel 50, 54, 75, 79. Cosa accadrà se il referendum verrà approvato dagli elettori?

ART.26 comma 1 - Vieta le coltivazioni di droghe. Cancellando il riferimento alla cannabis, risulta che non è illegale coltivare cannabis. Ma rimane l'art. 73 che punisce "chiunque coltiva" sostanze di cui alla tabella II;

ART.38 comma 1, 4 - contiene norme generali (e non sanzioni penali) sulla "vendita o cessione" delle sostanze "a persone autorizzate". Anche questo articolo è superato dall'art.73;

ART.50 (disposizioni generali), comma 9 e ART.54 (prelevamento campioni), comma 1, 2 sono di rilevanza marginale;

ART.75 comma 1, 2 - Recita: "chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene, sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto a sanzione amministrativa (...) per un periodo da 2 a 4 mesi se si tratta di sostanze appartenenti alla tab. I e III, e per un periodo da 1 a 3 mesi se si tratta di sostanze comprese nelle tab. II e IV". Eliminando il riferimento alla tab. II, il possesso per uso personale di cannabis non sarà più soggetto alle sanzioni amministrative. Ma non viene cancellata la tab. II dall'art.73, secondo cui: "1 - Chiunque (...) coltiva, produce (...), offre, (...), cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri (...) o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli art. 75 e 76, sostanze di cui alle tab. I e III è punito con la reclusione da 8 a 20 anni; 4 - Se taluno dei fatti riguarda sostanze di cui alle tab. II e IV la reclusione è da 2 a 6 anni.

Di conseguenza - proprio come accade oggi - il possesso di cannabis sarà punibile se non è destinato all'uso personale: basta che superi qualche grammo per avere una imputazione di spaccio. Sarà punibile anche il fatto di cedere, ricevere, trasportare qualsiasi quantitativo di droga leggera: in pratica, portarsi uno spinello in tasca, o anche passarlo in giro. In particolare (paradossalmente), resterà punibile penalmente l'atto di disobbedienza civile di Pannella.

Qualcuno ha avanzato anche il dubbio (probabilmente infondato) che, cancellando il riferimento alla tab. II (e quindi alla cannabis) dall'art.75, la detenzione di cannabis (anche per uso personale) rientri nell'art.73, che prevede un'eccezione alla punibilità "fuori dalle ipotesi previste dagli art.75 e 76". Il riferimento alla cannabis resta anche nell'art.74 (Associazione per traffico).

Per concludere: sono pienamente d'accordo con l'iniziativa provocatoria di Pannella (personalmente gli avevo a suo tempo proposto di fare una cosa del genere al Congresso del Cora a San Patrignano), che ha certamente una grande efficacia per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema. Una analisi del contenuto del referendum sembra però dimostrare che si pone obiettivi piuttosto limitati, rispetto alle proposte di legge.

 
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