L'importanza di una politica europea della sicurezza e le sue conseguenze istituzionali per l'Unione Europea
Il Parlamento europeo,
- viste le sue risoluzioni
del 17 giugno 1987 sulla cooperazione in materia di sicurezza nell'ambito della Cooperazione politica europea,
del 14 ottobre 1987 sulle dimensioni politiche di una strategia europea di sicurezza,
del 16 novembre 1988 sulle prospettive in materia di politica della sicurezza nell'ambito della Cooperazione politica europea in seguito all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo,
del 14 marzo 1989 sulle esportazioni europee di armi,
del 14 marzo 1989 sulla sicurezza dell'Europa occidentale,
del 13 dicembre 1989 sulla politica di sicurezza e la costruzione europea,
del 14 marzo 1990 sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea,
del 17 maggio 1990 sulla sessione straordinaria del Consiglio europeo svoltasi il 28 aprile 1990 a Dublino,
- vista la sua risoluzione dell'11 luglio 1990, sull'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 1990, sulle basi costituzionali dell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 9 ottobre 1990, sulla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa ("Helsinki II"),
- visti la relazione della commissione politica e il parere della commissione per gli affari istituzionali (A3-107/91),
A. più che mai persuaso che i settori più sensibili della politica, tra cui quelli concernenti la politica estera e della sicurezza, possano essere affrontati dalla Comunità europea solo in strettissima correlazione con il processo della sua unione politica e della sua caratterizzazione democratica, entrambe ancora lontane dall'aver raggiunto livelli accettabili,
B. considerando che il preambolo dell'Atto unico europeo prevede l'obbligo di trasformare in un'Unione europea l'insieme di relazioni tra gli Stati,
C. considerando le conclusioni del Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989, nelle quali si sottolinea che rientra nell'interesse di tutti gli Stati europei uno sviluppo accelerato della Comunità verso l'Unione europea,
D. considerando le conclusioni della sessione straordinaria del Consiglio europeo svoltasi il 28 aprile 1990 a Dublino, nelle quali si afferma che un costante sviluppo dinamico della Comunità è necessario per creare un contesto affidabile per la pace e la sicurezza in Europa e che, di conseguenza, si dovrebbero intraprendere ulteriori iniziative decisive in vista dell'unificazione europea,
E. tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Roma il 14 e 15 dicembre 1990, che prevedono, tra i compiti delle Conferenze intergovernative, quello della creazione di una politica estera e della sicurezza,
F. considerando che nel suddetto Consiglio europeo di Roma si è dichiarata "la volontà di definire le tappe del processo di trasformazione della Comunità in una Unione politica, concepita come polo di stabilità in Europa",
G. considerando che nella stessa sede il Consiglio europeo ha affermato che dovrebbe essere studiata la possibilità di estendere il ruolo dell'Unione europea per quanto riguarda, fra l'altro, il controllo degli armamenti, il disarmo e i problemi a essi connessi, i temi della CSCE, taluni problemi discussi in sede ONU, incluse le operazioni destinate a mantenere la pace, il coordinamento delle politiche di esportazione degli armamenti, la non proliferazione degli armamenti,
H. considerando che il Consiglio europeo di Roma ha poi affermato il principio di una Unione politica comprensiva di tutti gli aspetti della politica estera e della sicurezza che la Conferenza intergovernativa sull'unione politica iniziata il 15 dicembre 1990 dovrà definire quanto agli obiettivi, il campo di applicazione e i mezzi di attuazione in un quadro istituzionale coerente,
I. considerando le disposizioni della "Carta di Parigi sulla Nuova Europa", cui si fa riferimento nel contenuto e nelle prospettive della Politica comune per la sicurezza e la cooperazione in Europa in corso di elaborazione,
J. considerando autocriticamente la prova di incapacità di azione comune che la Comunità ha offerto in occasione della crisi del Golfo, dove alcuni Stati membri si sono precipitosamente allineati con altre potenze, altri hanno invano tentato di svolgere un'azione autonoma e comunitaria e altri ancora hanno preferito non esprimersi,
K. considerando che l'UEO fornisce a nove Stati membri il quadro per una cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza e dovrebbe continuare ad assolvere a tale funzione fintantochè la Comunità non sarà in grado di avocare a sè competenze in ambito militare,
L. considerando che, anche nell'ipotesi in cui la Danimarca e l'Irlanda non desiderino aderire all'UEO, tali paesi potrebbero essere invitati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni della stessa,
M. basandosi sulla dichiarazione di volontà figurante nel preambolo dell'Atto Unico europeo, secondo la quale gli Stati membri della Comunità europea si impegnano a fornire congiuntamente il loro contributo specifico al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,
N. riferendosi alle disposizioni del Titolo III, articolo 30, dell'Atto unico, che costituisce la base giuridica provvisoria per la definizione e la realizzazione di posizioni comuni nel settore della politica estera e della sicurezza,
O. basandosi sul Titolo III, paragrafo 12, dell'Atto unico, secondo cui gli Stati membri si impegnano a esaminare l'opportunità di sottoporre a revisione le disposizioni del Trattato relative alla cooperazione europea in materia di politica estera, cinque anni dopo la loro entrata in vigore,
P. riferendosi alle disposizioni del Titolo III, articolo 30, paragrafo 4, dell'Atto unico, le quali prescrivono la stretta associazione del Parlamento europeo allo sviluppo di una politica comune estera e della sicurezza,
Q. convinto che solo all'interno di un ridisegnamento dei compiti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione con una vera dialettica tra organo democratico rappresentativo, legislativo e politico da un lato, e un vero esecutivo comunitario dall'altro, sarà possibile attribuire poteri in materia di politica estera alla Comunità europea, ma che ciononostante si possono cominciare a porre le premesse per una futura Europa politica,
R. sottolineando la responsabilità della CE e dell'intera Europa nel contribuire a una politica globale di equilibrio e garanzia della pace e nel rendere l'avvenuto superamento dei blocchi Est-Ovest in Europa un punto di partenza per la creazione di un assetto di pace duraturo,
S. convinto che l'attuale prassi del coordinamento in materia di politica estera e della sicurezza ostacoli la capacità d'azione della Comunità e ravvisando nell'incapacità degli Stati membri di fornire, durante la guerra del Golfo, un contributo efficace alla composizione del conflitto una conferma della necessità di sviluppare una politica estera e della sicurezza comunitarie,
T. convinto che proprio in una situazione mondiale caratterizzata da profondi cambiamenti e dalla trasformazione del rapporto di forze da bipolare a multipolare l'esigenza che la Comunità assuma una capacità di agire in materia di politica estera e della sicurezza debba divenire prioritaria e che il superamento del bipolarismo nelle relazioni internazionali e l'interdipendenza degli Stati e delle grandi aree regionali debba portare a un organo mondiale fondato su un'integrazione crescente oltre che sull'adeguamento e il rafforzamento dei meccanismi decisionali dell'ONU,
U. convinto che, in tale processo, l'integrazione europea e in particolare l'acquisizione di reali competenze in materia di politica estera e della sicurezza da parte della Comunità europea costituisca una tappa essenziale,
V. convinto che la politica estera e quella della sicurezza, intesa come sicurezza globale e non semplicemente nella sua dimensione militare, siano inscindibilmente connesse ed esigano oggi una forte azione di smilitarizzazione della politica,
W. convinto che una politica comunitaria della sicurezza debba incentrarsi sulla composizione pacifica delle controversie e sulla prevenzione dei conflitti per via negoziale e che detta politica debba includere gli aspetti economici, ecologici, demografici, tecnologici e altri su cui si fonda la convivenza sociale e internazionale,
X. convinto che la sicurezza sia qualcosa di più di un mero allontanamento della guerra, giacché essa si basa anche su aspetti economici, ecologici, demografici, tecnologici e su altri aspetti relativi alla convivenza sociale e internazionale,
Y. convinto che le misure intese a salvaguardare la prontezza e capacità di difesa debbano essere viste nel contesto degli sforzi miranti alla riduzione reciproca, controllata ed equilibrata degli eserciti e degli armamenti, a un'informazione libera e pluralistica ecc.,
Z. convinto che gli aspetti politici, economici e militari della sicurezza siano necessariamente intrecciati e che pertanto debbano essere esaminati e trattati come un tutto,
ZA. convinto che le strutture e le strategie militari attualmente in vigore debbano essere profondamente ridisegnate alla luce del venir meno della contrapposizione Est-Ovest e delle nuove minacce che provengono da gravi squilibri e ingiustizie in campo ecologico, sociale, democratico ed economico,
ZB. convinto che la Comunità debba fin d'ora reclamare la propria partecipazione come protagonista, a fianco di Stati Uniti e Unione Sovietica, ai negoziati START in corso, in quanto direttamente interessata,
ZC. ritenendo che la prosecuzione del processo di controllo degli armamenti e di disarmo nel settore chimico, batteriologico, convenzionale e nucleare contribuisca a garantire la sicurezza,
ZD. ritenendo che i mutamenti politici e il processo di democratizzazione in atto nella maggior parte dei paesi dell'Europa centrale e orientale contribuiscano in misura decisiva a ripristinare un clima di fiducia e a promuovere la cooperazione allontanando i rischi di un confronto e la minaccia militare in Europa,
ZE. convinto che la politica europea della sicurezza non debba orientarsi unicamente sull'analisi dei dati attuali ma tener conto anche dei potenziali cambiamenti politici, della possibilità della nascita di un nuovo focolaio di minaccia e del pericolo di un'estensione dei conflitti dalle regioni e dai continenti vicini,
ZF. convinto che lo sviluppo e la base istituzionale di una politica comunitaria della sicurezza nell'ambito della Comunità europea non siano in contraddizione con lo sviluppo di strutture paneuropee di sicurezza,
ZG. consapevole che lo sviluppo di una politica comunitaria della sicurezza viene esplicitamente apprezzato da numerosi paesi terzi europei ed extraeuropei,
ZH. convinto che la Comunità europea non debba isolarsi dagli altri Stati della comunità internazionale come fosse una enclave di nazioni industriali ricche, bensì abbia l'obbligo di contribuire su scala mondiale all'eliminazione della povertà e del sottosviluppo, al rispetto dei diritti dell'uomo e del cittadino nonché alla composizione dei conflitti e alla garanzia della pace per via negoziale e che una politica comunitarie estera e della sicurezza possa essere considerata come un presupposto per rispettare efficacemente tale obbligo.
IMPORTANZA DI UNA POLITICA EUROPEA DELLA SICUREZZA E SUE CONSEGUENZE ISTITUZIONALI
I. Misure generali
1. ribadisce la sua richiesta, formulata nella succitata risoluzione del 14 marzo 1990, di una razionalizzazione dei mezzi d'azione della Comunità in materia di politica estera, al fine ultimo di realizzare una comune politica estera e della sicurezza al servizio della pace;
2. caldeggia, sulla scorta dei progetti di modifica dei trattati e di costituzione dell'Unione europea da esso approvati con le risoluzioni dell'11 luglio, del 22 novembre e del 12 dicembre 1990, l'istituzione di una politica estera e della sicurezza comunitarie che superino il carattere intergovernativo della Cooperazione politica;
3. auspica il trasferimento alle Istituzioni della Comunità europea di competenze in materia di politica estera e della sicurezza analoghe a quelle detenute in altri settori della politica comunitaria;
4. chiede l'elaborazione di una politica comunitaria per quanto concerne l'esportazione verso paesi terzi di materiali e attrezzature delicati dal punto di vista militare, inclusi gli armamenti;
5. ribadisce le proposte relative a un nuovo articolo 130 U del Trattato CEE, contenute nelle risoluzioni sopra citate, e le disposizioni dei paragrafi 61, 62, 63 e 65 della risoluzione del 12 dicembre 1990 concernenti le competenze (tra cui l'abrogazione dell'art. 223 del Trattato CEE), il quadro istituzionale, le procedure di votazione e l'attuazione della politica comunitaria della sicurezza;
II.Per quanto attiene al Consiglio
6. caldeggia l'inclusione diretta della politica estera e della sicurezza nella struttura istituzionale della Comunità e quindi la fusione delle riunioni dei ministri degli esteri nell'ambito della Cooperazione politica con le riunioni regolari dei ministri degli affari esteri in sede di Comunità europea;
7. auspica l'istituzione, nell'ambito della Comunità europea, di un Consiglio dei ministri competente per le questioni di sicurezza (Consiglio di difesa);
8. auspica, sul modello del Consiglio congiunto dei Ministri economici e finanziari (ECOFIN), regolari incontri ad hoc cui partecipino congiuntamente i Consigli dei ministri degli esteri e della difesa in qualità di Consiglio di sicurezza, per esaminare e deliberare su questioni fondamentali in materia di politica della sicurezza;
9. caldeggia, sulla falsariga della proposta contenuta nella propria risoluzione del 22 novembre 1990, sulle conferenze governative nel contesto della strategia del Parlamento (vedi in particolare, l'articolo 130 U, par. 3 c) , l'introduzione di procedure decisionali volte ad agevolare la formazione del consenso, tenendo conto dell'opinione maggioritaria, in vista di una rapida adozione di posizioni comuni e di una più agevole introduzione di misure comuni per i singoli settori - che vanno esattamente definiti - della politica estera e della sicurezza;
10. caldeggia l'integrazione del Segretariato della Cooperazione politica in quello del Consiglio dei Ministri;
III. Per quanto attiene alla Commissione
11. ritiene che la Commissione dovrà adeguare le proprie strutture in seguito all'inclusione della politica estera e di sicurezza tra le competenze comunitarie;
12. chiede alla Commissione di acquisire un'informazione completa e veritiera sull'esportazione di armamenti da parte degli Stati membri e di informarne il Parlamento ampiamente e regolarmente con una relazione annuale;
13. chiede alla Commissione di prendere in considerazione l'istituzione di una specifica agenzia indipendente per osservare e controllare le produzioni e il commercio di armamenti negli Stati membri, fra essi e verso terzi;
14. caldeggia un diritto di iniziativa non esclusivo della Commissione riguardo a questioni di politica estera e della sicurezza,
15. sottolinea la necessità dell'adozione da parte della Comunità di una linea unitaria e coerente sul piano internazionale, fatta salva la responsabilità del Commissario competente per la politica estera in materia di sicurezza di fronte al Parlamento europeo;
IV. Per quanto attiene al Parlamento
16. chiede la piena associazione del Parlamento europeo alle attività della Comunità in materia di politica estera e della sicurezza tramite
a) il conferimento al Parlamento di poteri di codecisione e di controllo sulle questioni di politica estera e di sicurezza,
b) l'obbligo di informazione a scadenze regolari da parte del Consiglio e della Commissione,
c) l'introduzione di procedure di consultazione tra Consiglio, Commissione e Parlamento per concertare le decisioni in materia di politica estera e di sicurezza,
d) l'obbligo del parere conforme del Parlamento, espresso deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, per le decisioni fondamentali in materia di politica estera e della sicurezza (per esempio, per adesione ad alleanze militari, modifica di fondamenti strategico-militari ovvero per decisioni su azioni militari comuni in caso di conflitto),
e) l'obbligo del parere conforme del Parlamento riguardo alla conclusione di accordi tra la Comunità e Stati terzi od organizzazioni internazionali, nonché riguardo ad accordi di disarmo o di controllo degli armamenti e ad altri trattati e accordi in materia di sicurezza dei quali la Comunità sia parte contraente;
17. si pronuncia a favore di misure che evidenzino la maggiore importanza della politica estera e della sicurezza nella struttura organizzativa e amministrativa del Parlamento;
V. Rapporti con altre organizzazioni di sicurezza
18. si pronuncia a favore di una stretta cooperazione e concertazione delle attività della Comunità e della futura Unione europea nel settore della politica estera e della sicurezza con le istituzioni dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord; in tale contesto è opportuno ricercare modalità adeguate di sviluppo per i patti di difesa esistenti;
19. auspica che, in fase di elaborazione di una politica estera e di sicurezza europea comune, gli impegni assunti dagli Stati membri firmatari del trattato UEO vengano rispettati e adeguati alla politica comunitaria e plaude alle relative proposte della Commissione;
20. reputa che lo sviluppo e l'istituzionalizzazione della Conferenza della sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) rappresentino un'utile integrazione dell'Unione sul piano della politica estera e della sicurezza ai fini dell'esame degli interessi paneuropei nel settore della sicurezza, dell'applicazione di misure volte a creare la fiducia e la sicurezza e dell'istituzione di strutture europee comuni in tale campo; dà il proprio sostegno alle iniziative per la convocazione di una Conferenza per la sicurezza ela cooperazione nel Mediterraneo e chiede ai governi di tutti gli Stati membri di appoggiare e promuovere qualunque iniziativa intesa al mantenimento della pace e alla promozione della cooperazione nel Mediterraneo;
21. auspica che la Comunità europea sia associata, oltre ai suoi Stati membri, a tutti i livelli della CSCE con una rappresentanza comune delle sue tre Istituzioni in qualità di rappresentanza autonoma e che il Parlamento sia inserito in una rappresentanza parlamentare della CSCE;
VI. Compiti e obiettivi di un'Unione europea per la sicurezza
22. caldeggia lo sviluppo di una politica comunitaria della sicurezza che tenga conto degli aspetti politici, economici e militari della sicurezza, a partire dai settori indicati dal Consiglio europeo nella sua riunione di Roma;
23. chiede che, nell'ambito della politica europea della sicurezza, il settore degli armamenti venga inserito nel mercato interno comune e nelle attività di politica industriale e tecnologica della Comunità; invita altresì gli Stati membri a rinunciare subito, prima ancora dei risultati delle Conferenze intergovernative, all'applicazione dell'articolo 223 del Trattato CEE per spianare la via a una politica comune dei controlli sulle esportazioni di armamenti;
24. chiede, alla luce della guerra nel Golfo, lo sviluppo di una politica comune dell'esportazione degli armamenti inserita nella sfera di competenza della Commissione e orientata sui seguenti criteri:
a) norme comuni,
b) controlli efficaci,
c) riduzione della dipendenza dalle esportazioni verso i paesi terzi;
25. auspica che a livello comunitario siano compiuti senza indugio sforzi di cooperazione nel settore della riconversione degli armamenti, tenendo conto in particolare degli effetti sociali e regionali; tiene presente al riguardo gli sviluppi a livello paneuropeo in tale settore;
26. caldeggia l'avvio di consultazioni miranti a un'uniformazione delle basi giuridiche del servizio militare e del servizio civile sostitutivo negli Stati membri della Comunità europea dove sussista l'obbligatorietà del servizio militare;
27. reputa opportuno prendere in considerazione l'organizzazione di unità militari europee multinazionali ed eventualmente il loro impiego per garantire la pace e la sicurezza di tutti gli Stati membri della Comunità; considera auspicabile che la politica comune della sicurezza si configuri in modo tale che la Comunità intervenga unita nell'ambito di misure delle Nazioni Unite per la salvaguardia della pace, tra l'altro per quanto concerne l'eventuale invio di truppe di pace CE;
28. chiede che le dottrine di difesa vengano esclusivamente orientate verso strategie difensive, con le relative conseguenze per la produzione e l'esportazione degli armamenti;
29. chiede la prosecuzione del processo di controllo degli armamenti e di disarmo nel settore chimico-batteriologico, convenzionale e nucleare;
30. reputa che una conclusione positiva dei negoziati CSCE offra la possibilità di ridurre in modo significativo le spese destinate alla difesa e auspica l'impiego delle risorse divenute così disponibili per contenere le minacce non militari alla sicurezza (distruzione dell'ambiente, divario Nord-Sud e attenuazione delle conseguenze sociali e regionali della riconversione degli armamenti); in tale ambito si potrebbe istituire un Fondo specifico di solidarietà inteso a sovvenire i paesi più poveri del terzo mondo e finanziato grazie alle economie realizzate con la riduzione degli armamenti;
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o
31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri della Comunità, agli Stati che partecipano alla C.S.C.E., al Consiglio d'Europa nonché ai Segretari generali della NATO e dell'UEO.