Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mer 16 lug. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 12 giugno 1991
Mancata decisione di una sede per l'Agenzia europea dell'ambiente

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento del Consiglio n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (G.U. n. L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.), in particolare il quarto considerando, nel quale il Consiglio afferma che è ora opportuno prendere le necessarie decisioni in merito a un sistema permanente di informazione e di osservazione in materia ambientale,

- visto il suo parere del 14 marzo 1990 sulla proposta iniziale della Commissione G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag.114,

- visto l'articolo 41, paragrafo 4, del proprio regolamento,

A. considerando che il Consiglio ha approvato la creazione dell'Agenzia europea dell'ambiente il 7 maggio 1990, lasciando tuttavia irrisolta la questione della sua sede,

B. considerando che l'articolo 21 del suddetto regolamento relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente stabilisce che esso entra in vigore soltanto "il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia",

C. considerando che i governi degli Stati membri non hanno sinora deciso una sede per l'Agenzia dell'ambiente,

D. considerando pertanto che l'Agenzia dell'ambiente non è ancora stata istituita e che quindi la sua attività non può iniziare neanche provvisoriamente in attesa della decisione circa la sua sede,

E. considerando che l'Agenzia dell'ambiente è, fra i nuovi organi comunitari previsti, quello la cui istituzione è di gran lunga la più urgente, vista soprattutto l'importanza che la protezione ambientale sta assumendo in tutti gli Stati della Comunità, nessuno escluso,

F. considerando di avere già stanziato nel bilancio relativo all'esercizio 1991 un considerevole importo per la creazione dell'Agenzia dell'ambiente,

G. considerando che questo carattere di urgenza della necessità di dotarsi di uno strumento comunitario di protezione ambientale è direttamente connesso alla pressione dell'opinione pubblica, sempre più allarmata dalla situazione dell'ambiente negli Stati della Comunità,

1. afferma che è divenuta improrogabile la necessità di addivenire a una decisione sull'avvio dell'attività dell'Agenzia dell'ambiente;

2. deplora nel modo più vigoroso la mancata decisione circa una sede per l'Agenzia dell'ambiente da parte dei governi degli Stati membri, i quali in questo modo arrecano danno alla politica ambientale della Comunità proprio nel periodo precedente il completamento del mercato unico;

3. sollecita caldamente gli Stati membri a scorporare la decisione sulla sede dell'Agenzia europea dell'ambiente (che non è un'istituzione comunitaria) da decisioni sulla sede di altri organi e istituzioni comunitari affinché l'avvio effettivo dell'Agenzia dell'ambiente sia deciso in occasione della prossima riunione del Consiglio europeo;

4. auspica che tutti i governi degli Stati membri riconoscano che la mancata decisione su una sede dell'Agenzia europea dell'ambiente e in alcuni casi il loro continuo collegamento della decisione sulla sede dell'Agenzia europea dell'ambiente con quella di altri organi e istituzioni comunitari rischia di mettere gravemente in pericolo non soltanto la credibilità della Comunità ma anche la capacità della futura Agenzia dell'ambiente di gestire i problemi ambientali dell'Europa (non da ultimo per il fatto che il programma Corine sia terminato prima della creazione dell'Agenzia);

5. decide di nominare, come hanno fatto alcuni Stati membri, quanto prima i suoi due candidati (personalità del mondo scientifico particolarmente qualificate nel settore della protezione ambientale) presso il consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dell'ambiente;

6. decide di esaminare, di concerto con la Commissione, quale ulteriore azione deve essere intrapresa per superare le gravi ripercussioni derivanti dalla mancata i stituzione dell'Agenzia dell'ambiente; ciò dovrebbe includere la possibilità di proporre un'ubicazione provvisoria per l'Agenzia, al fine di consentirle di iniziare l'attività quanto prima possibile;

7. accoglie con favore i lavori preparatori intrapresi dalla Commissione in vista dell'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente, in particolare attraverso il gruppo ad hoc sull'Agenzia, e si congratula con la Commissione per la sua iniziativa;

8. sollecita comunque la Commissione a non esitare a intraprendere il massimo lavoro preparatorio possibile prima dell'entrata in vigore del regolamento che istituisce l'Agenzia europea dell'ambiente;

9. si riserva il diritto di riassegnare gli stanziamenti votati a favore dell'Agenzia nel bilancio 1991 se entro il 1 luglio 1991 non sarà presa una decisione in merito alla sua sede;

10. chiede alla Presidenza in carica del Consiglio di operare perché la presente risoluzione sia tenuta nella massima considerazione e riceva la necessaria attenzione;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri e, in particolare, ai Capi di Stato e di governo degli Stati membri.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail