Il Parlamento europeo,
- viste le sue proposte concrete per le Conferenze intergovernative contenute nelle sue risoluzioni del 10 (G.U. n. C 284 del 12.11.1990, pag. 62.) e 25 ottobre (G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 186.) e del 21 (G.U. n. C 324 del 24.12.1990, pag. 167.) e 22 (Idem, pagg. 219 e 238.) novembre 1990 nonché le sue risoluzioni del 12 dicembre 1990 (G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 65.), 24 gennaio (G.U. n. C 48 del 25.2.1991, pag. 163.) e 18 aprile 1991 (vedi Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 5, a.),
- vista la Dichiarazione finale del 30 novembre 1990 della Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea svoltasi a Roma,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 1990,
- viste le Conferenze interistituzionali preparatorie nonché le Conferenze interistituzionali del 5 e del 15 maggio 1991,
- preso atto del "non-documento" della Presidenza lussemburghese del 15 aprile 1991 e delle sue successive modifiche e confermando le critiche espresse nella suddetta risoluzione del 18 aprile 1991, ed essendo peraltro informato dell'esistenza di altri contributi,
- insistendo sulle sue proposte concrete in materia di riforma dei trattati e ribadendo l'obiettivo finale di un'Unione europea di tipo federale sostenuto da vari governi,
1. chiede al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1991 di incaricare la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica di esaminare i temi seguenti secondo i criteri indicati in appresso:
a) l'unicità del sistema giuridico e istituzionale della Comunità - segnatamente per quanto concerne le sue quattro istituzioni, la procedura decisionale, l'esecuzione e il controllo giurisdizionale - deve essere mantenuta ed estesa ad altri settori attualmente oggetto di cooperazione tra gli Stati come la politica estera;
b) è necessario definire chiaramente, fissando un calendario vincolante, l'integrazione progressiva nella struttura comunitaria di tutti i settori per i quali potrebbe essere prevista una cooperazione tra gli Stati membri;
c) la legge e la legge-quadro dovranno essere, dopo il trattato, la fonte principale del diritto comunitario. Verrà privilegiata la forma della legge-quadro onde permettere ai Parlamenti nazionali di adottare le misure necessarie per la trasposizione. Le leggi e le leggi-quadro sostituiranno gli attuali regolamenti e direttive del Consiglio e non costituiranno un nuovo strumento nella gerarchia degli atti normativi;
d) per l'approvazione della legge si applicherà la procedura di codecisione tra il Parlamento europeo e il Consiglio che, attraverso il voto, dovranno approvare un testo identico. La Commissione dovrà disporre del diritto di poter ritirare la sua proposta e di presentare emendamenti;
e) gli organi legislativi saranno i soli competenti a definire, nell'ambito della codecisione, la portata degli atti che l'autorità esecutiva potrà adottare per dare applicazione a dette leggi;
f) in sede di bilancio, sarà soppressa la distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie a vantaggio della procedura attualmente applicata per le spese non obbligatorie;
g) il Consiglio dovrà pronunciarsi all'unanimità solamente per le decisioni di natura costituzionale (articoli 138, 201, 236 e 237 del trattato CEE) - sulla base di un parere conforme del Parlamento - e per quelle relative all'articolo 235 del trattato CEE; la procedura di codecisione si applicherà a tutti i settori soggetti alla votazione a maggioranza qualificata nonché al caso specifico dell'articolo 235 del trattato CEE;
h) la procedura di nomina della Commissione per un periodo quinquennale ha luogo all'inizio di ogni legislatura mediante la duplice investitura del Presidente e dei Membri della Commissione da parte del Parlamento europeo, il che dovrà permettere di attribuire i pieni poteri di esecuzione a tale istituzione;
i) qualsiasi revisione dei trattati, prima di essere ratificata a livello nazionale, dovrà aver ottenuto il parere conforme del Parlamento europeo;
j) la modifica dell'articolo 228 del trattato CEE proposta dal Parlamento europeo dovrà essere applicata interamente;
k) la cittadinanza comunitaria sarà definita nel trattato. Qualora si rendessero necessarie misure per l'attuazione dei diritti e dei doveri, si applicherà la procedura di codecisione. Il trattato conterrà una dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali sulla falsariga di quanto definito dal Parlamento europeo;
l) qualsiasi ampliamento delle competenze della Comunità europea dovrà rispettare il principio della sussidiarietà, prevedere la partecipazione e il controllo parlamentare al livello adeguato ed essere accompagnata da un controllo giurisdizionale;
m) le questioni relative all'energia dovranno essere disciplinate da una vera e propria politica comunitaria che integri in particolare gli aspetti energetici contenuti negli altri trattati;
n) la coesione economica e sociale non dovrà soltanto essere un obiettivo perseguito mediante l'impiego dei Fondi strutturali ma anche essere riconosciuta come parte integrante di ogni politica comunitaria;
o) il trattato introdurrà un'effettiva competenza comunitaria in materia di politica sociale, quale definita dal Parlamanto europeo a partire dalla sua risoluzione del 22 novembre 1989 (G.U. n. C 323 del 27.12.1990, pag. 44.) e dalla suddetta risoluzione del 22 novembre 1990;
p) la Comunità sarà competente in materia di politica estera e della sicurezza comune, inclusa la difesa;
q) si dovrà istituire un comitato regionale a carattere consultivo;
2. ritiene necessario che le Conferenze intergovernative continuino ad essere affiancate da Conferenze interistituzionali e sollecita nuovamente l'organizzazione di una simile conferenza sui temi della politica estera e della sicurezza comune prima del Consiglio europeo di Lussemburgo;
3. auspica che si instauri un'intensa concertazione con la Commissione e il Consiglio, tale da permettere di lavorare insieme in modo proficuo;
4. ribadisce la necessità che i risultati delle Conferenze intergovernative gli siano sottoposti per l'approvazione prima di essere trasmessi agli Stati membri per la ratifica;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Parlamenti e ai governi degli Stati membri, alle Conferenze intergovernative nonché alle Istituzioni comunitarie e al Consiglio europeo.