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Parlamento Europeo - 12 giugno 1991
Danni arrecati agli habitat naturali e seminaturali delle Alpi (CE e paesi EFTA) dalla crescente espansione del turismo estivo ed invernale in tali zone

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Simeoni sui danni arrecati nella Comunità agli habitat naturali e seminaturali dallo sviluppo della speculazione fondiaria e immobiliare collegata a progetti turistici di vaste proporzioni,

- vista la petizione n. 380/88 presentata dal sig. Eugen Bohl,

- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori,

1. chiede che la rovinosa, spietata concorrenza che attualmente domina nel settore del turismo ceda il passo alla fissazione di limiti di sviluppo e di capacità comuni a tutta la regione alpina, in conformità con il quarto obiettivo della decisione del Consiglio sull'Anno europeo del turismo "Promuovere una migliore distribuzione del turismo nel tempo e nello spazio nel rispetto della qualità dell'ambiente, in particolare incoraggiando lo scaglionamento delle vancanze e lo sviluppo di alternative al turismo di massa, di nuove destinazioni e di nuove forme di turismo" (decisione del Consiglio del 21 dicembre 1988 che dichiarava il 1990 "Anno europeo del turismo"). nonché con le richieste in tal senso più volte espresse dal Parlamento europeo, e che tutte le forme di sfruttamento a fini turistici del territorio alpino si facciano carico dei costi ambientali esterni a esse collegati in base al principio del "chi inquina paga";

2. chiede che, per rendere possibile una pianificazione coordinata nel territorio alpino, venga costituita una rete informativa europea di dati relativi all'ambiente, allo sviluppo del turismo e alle infrastrutture, allo scopo fra l'altro di acquisire maggiori esperienze su forme di turismo rispettoso dell'ambiente;

3. chiede che, prima dell'avvio di qualsiasi progetto di sfruttamento del territorio, sia realizzata un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale (VIA), che deve essere effettuata a livello internazionale attraverso forme di cooperazione transfrontaliera ed essere sancita dall'ordinamento di tutti i paesi alpini; ritiene che, qualora risulti che tali progetti arrecano danno all'ambiente alpino, essi non debbono poter beneficiare di alcun contributo comunitario a titolo del FESR o degli altri Fondi comunitari;

4. ritiene che si debba porre fine al fenomeno degli insediamenti incontrollati che deturpano il paesaggio e che si spingono spesso fino a zone dichiarate pericolose;

5. sottolinea che sull'intero territorio alpino si debbono prevedere ampie superfici da lasciare libere;

6. ritiene che l'inquinamento atmosferico abbia provocato nelle Alpi tutta una serie di danni all'ambiente che stanno determinando la morte della vegetazione e che occorra giungere a livello europeo e internazionale a un'immediata, massiccia riduzione della presenza di sostanze nocive nell'atmosfera avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione;

7. sostiene che per ridurre il grave inquinamento dovuto al traffico sia necessario sfruttare tutte le possibilità di utilizzo combinato dei vettori pubblici e privati, incentivando in particolare il traffico ferroviario;

8. insiste sulla necessità che nelle foreste montane, in caso di scarsa presenza di selvaggina, si assicuri il ringiovanimento di tutte le varietà locali di alberi e arbusti senza impiego di recinzione; ritiene che quest'opera di vivificazione ecologica accresca la funzione protettiva delle foreste montane, che garantiscono l'esistenza dell'ambito culturale alpino (le sovvenzioni per i boschi vincolati vanno chiaramente scaglionate a seconda del grado della loro funzione di difesa);

9. ritiene opportuno ripristinare immediatamente un margine boschivo a protezione degli effetti del vento e del sole nelle foreste in cui l'intervento dell'uomo ha occasionato il taglio di alberi;

10. ritiene che nelle opere di rimboschimento delle superfici minacciate da erosione o soggette a eccessive sollecitazioni debbano essere impiegate piante provenienti da vivai sperimentali locali;

11. chiede che vengano erogate compensazioni per ettaro, per consentire agli agricoltori montani di conservare e sviluppare ulteriormente il caratteristico paesaggio antropizzato della regione e chiede altresì che vanga garantita un'utilizzazione agricola estensiva delle superfici; ritiene che per compensare le perdite di reddito che ne conseguono sia necessario garantire agli agricoltori forme di indennizzo ispirate al principio del "chi inquina paga" a carico dei gestori degli impianti di risalita;

12. ritiene che le grandi manifestazioni sportive debbano svolgersi solo in quelle località che già dispongono di infrastrutture adeguate;

13. chiede che, al fine di preservare le riserve di acqua potabile dell'Europa centrale, ci si astenga dallo sfruttare a scopi sciistici altri ghiacciai (già oggi su 36 ghiacciai è possibile praticare lo sci estivo); presso i centri sciistici già esistenti si dovrà provvedere all'eliminazione delle acque di scarico tramite impianti adeguati, per esempio con condutture di scarico collegate a un impianto di depurazione a valle;

14. chiede che si vieti l'impiego di grandi scavatrici e apripista pesanti negli altipiani alpini, che si rinunci completamente al livellamento di superfici estese e che ci si astenga dal minare rocce per aprire nuove piste;

15. chiede che per le misure volte allo sfruttamento del territorio approvate a seguito di una valutazione dell'impatto ambientale si proceda a rimuovere delicatamente la copertura vegetale locale e a immagazzinarla provvisoriamente con cura, ripiantandola sul luogo d'origine dopo la rimodellazione del terreno, da realizzare con scavatrici leggere;

16. chiede che per la produzione di neve artificiale - una volta effettuata la VIA - si impieghi acqua di qualità pari all'acqua potabile e si eviti l'impiego di additivi chimici e batteriologici e che la neve artificiale non venga utilizzata per prolungare la stagione;

17. chiede la sospensione dell'attività sciistica e dell'impiego delle macchine per la manutenzione delle piste non appena il manto nevoso pressato scenda al di sotto dei 20 cm (dato da rilevare in 10 punti di misurazione diversi);

18. ritiene che in linea di principio lo sci fuori pista al di sotto del limite del bosco debba essere vietato (cfr. Austria);

19. sostiene che si dovrebbe opportunamente orientare la pratica dello sci escursionistico attraverso l'indicazione di percorsi fornendo raccomandazioni per l'accesso alle zone naturali protette;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri della CE e dell'EFTA.

 
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