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Parlamento Europeo - 14 giugno 1991
Cittadinanza dell'Unione

Il Parlamento europeo,

- vista la propria risoluzione del 22 novembre 199O sulla strategia del Parlamento europeo in vista dell'Unione europea G.U. C n. 324 del 24.12.1990, pag. 219.,

- vista la propria risoluzione del 12 dicembre 199O sulle basi costituzionali dell'Unione europea G.U. C n. 19 del 28.1.1991, pag. 65.,

- vista la propria risoluzione del 12 aprile 1989 sulla dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali G.U. C n. 120 del 16.5.1989, pag. 51.,

- viste le proprie numerose risoluzioni in questa materia, in particolare quella del 16 novembre 1977 sui diritti speciali da attribuire ai cittadini europei (G.U. n. C 299 del 12.12.1977, pag 26.) e quella sul Memorandum relativo all'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 29 ottobre 1982 (G.U. n. C 304 del 22.11.1982, pag 253.),

- viste le proposte avanzate dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro della Conferenza intergovernativa sull'Unione europea e visto il documento globale presentato dalla presidenza della Conferenza sull'Unione politica,

- vista la proposta di risoluzione sulla cittadinanza (B3-168O/9O),

- vista la relazione interlocutoria della commissione per gli affari istituzionali e visto il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-139/91),

A. considerando l'urgenza di specificare e di definire le proposte del Parlamento europeo per la Conferenza intergovernativa sull'Unione politica in materia di cittadinanza, nonché l'esigenza di approfondire questo tema, essenziale per la costruzione europea,

B. considerando lo stretto rapporto che esiste fra instaurazione della cittadinanza e formazione dell'Unione europea e tenendo conto del fatto che esse si devono sviluppare e ampliare parallelamente,

C. considerando che la costruzione comunitaria può essere ulteriormente sviluppata solo su basi democratiche e che, dunque, è indispensabile stabilire un diverso equilibrio di potere fra le istituzioni e fra queste e i cittadini dell'Unione, per consentire la loro effettiva partecipazione alle decisioni che li concernono;

D. considerando che il rapporto di cittadinanza implica necessariamente la fissazione di criteri di acquisto e di perdita e che, provvisoriamente, è possibile farli coincidere con quelli di acquisto e di perdita delle rispettive cittadinanze nazionali,

E. considerando che in ogni caso la cittadinanza comunitaria ha carattere aggiuntivo rispetto alla cittadinanza nazionale e che i diritti e obblighi relativi si aggiungono ai diritti e obblighi esistenti al livello nazionale,

F. considerando che, tuttavia, il rapporto di cittadinanza comunitaria deve essere definito in modo autonomo e tale da rappresentare un vero e proprio status, nel contesto del pieno riconoscimento e garanzia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, così come definiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, nei confronti di tutte le persone, sia come singoli che nelle formazioni sociali e in particolare nella famiglia,

G. considerando che la definizione di uno status di cittadino comporta essenzialmente che

- l'autorità pubblica derivi la sua legittimità dal voto dei cittadini e che, in particolare, le leggi debbano trovare la loro origine in istituzioni democraticamente elette dai cittadini;

- siano rispettati e garantiti, anche in sede giurisdizionale, i diritti umani e le libertà fondamentali nei confronti di tutte le persone e che siano riconosciuti e adeguatamente tutelati i diritti a carattere sociale, economico, politico e culturale;

- qualunque discriminazione sia vietata in ragione della razza, della religione, delle convinzioni politiche e sindacali, del sesso, della nazionalità o di qualunque altra situazione personale;

- i cittadini godano a titolo proprio di specifici diritti - ivi compresi i diritti politici - nei confronti delle istituzioni comunitarie e di ciascuno degli Stati membri e che tali diritti trovino piena tutela giurisdizionale negli Stati membri e, in via sussidiaria, a livello comunitario;

- i cittadini godano, nei rapporti con gli Stati terzi, della piena tutela da parte della Comunità nel suo insieme e da parte di ciascuno degli Stati membri oltre che di quello del loro Stato nazionale;

- in vista della tutela di questi diritti nei confronti delle istituzioni comunitarie, di ciascun Stato membro e nei rapporti con Stati terzi ogni cittadino abbia la possibilità di presentare ricorso dinanzi a un'istituzione comunitaria;

H. considerando che nel quadro di una società multietnica come quella che sempre più si sviluppa nell'Europa comunitaria è indispensabile garantire agli stranieri residenti, oltre ai diritti e alle libertà fondamentali, i diritti necessari a un'attività di carattere economico, professionale o sociale, esercitata nel quadro delle pertinenti disposizioni, nonché i diritti civili e politici e le garanzie indispensabili al pieno sviluppo della persona umana,

I. considerando che la cittadinanza dell'Unione può fondarsi sul sentimento di solidarietà e di appartenenza a una Comunità nel quadro di un proficuo confronto, della valorizzazione e della salvaguardia delle culture dei popoli che la compongono e del riconoscimento dei valori e degli interessi che accomunano i cittadini europei,

J. considerando che le proposte del governo spagnolo e della Commissione, pur mettendo in luce importanti aspetti della cittadinanza dell'Unione e rilevandone il carattere essenziale per la costruzione europea, non pervengono a prefigurare uno status compiuto di cittadino,

K. considerando che gli articoli relativi alla cittadinanza contenuti nel progetto globale della presidenza della Conferenza sull'Unione politica di fatto non istituiscono la cittadinanza dell'Unione ma si limitano a evocare alcuni parziali diritti speciali, il cui effettivo esercizio è condizionato ad accordi unanimi intergovernativi o, per il diritto di petizione, interistituzionali,

L. considerando che, nonostante decenni di consolidata giurisprudenza comunitaria e un'attenzione fondamentale del Parlamento a tali problemi, culminata nella dichiarazione dell'aprile 1989, il documento globale della presidenza della Conferenza sull'Unione politica ignora completamente tali sviluppi in materia di diritti umani e di libertà fondamentali e si limita a un richiamo alla Convenzione europea e alle norme nazionali,

M. considerando che il rifiuto dell'istituzione della cittadinanza dell'Unione manifesta una volontà politica di non porre al centro dell'Unione i suoi cittadini e il rispetto dei loro diritti ma di mantenere e sviluppare un sistema intergovernativo e fortemente burocratizzato,

1. considera essenziale che una lista dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, basata su quella adottata dal Parlamento europeo il 12 aprile 1989 (G.U. n. 120 del 16.5.1989, pag. 51.), faccia parte integrante dei Trattati comunitari, si applichi a tutte le persone e trovi un'adeguata tutela giurisdizionale; a tal fine, si impegna a redigere, con un'opportuna collaborazione con i parlamenti degli Stati membri, tale lista, da sottoporre all'approvazione definitiva di questi ultimi;

2. chiede che sia istituita la cittadinanza dell'Unione e che essa sia iscritta nei Trattati, in un titolo separato;

3. chiede che i cittadini degli Stati membri siano a tutti gli effetti cittadini dell'Unione e che i Trattati attribuiscano loro direttamente l'esercizio dei principali diritti di cittadinanza;

4. ritiene che l'Unione, nel perseguire le proprie finalità, debba avere come scopo essenziale di facilitare l'applicazione e lo sviluppo dei diritti dei suoi cittadini e l'esercizio dei loro doveri, in parallelo con i progressi nella costruzione dell'Unione europea;

5. riafferma l'esigenza del pieno riconoscimento e dell'applicazione dei diritti sociali, a partire da un'estensione sostanziale delle proposte contenute nella Carta sociale e della loro tutela, conformemente agli accordi internazionali in materia, specialmente alla dichiarazione del Consiglio d'Europa; in particolare sottolinea il diritto dei cittadini all'uguaglianza delle possibilità e allo sviluppo pieno delle capacità nel loro ambiente consueto e alla parità uomo/donna;

6. sottolinea che, per essere raggiunto, questo obiettivo richiede iniziative comunitarie sotto forma di politiche attive, definite e attuate con la collaborazione degli Stati membri;

7. insiste affinché i cittadini abbiano piena libertà di partecipare all'attività politica al livello degli Stati membri e a quello dell'Unione, attraverso le formazioni sociali, i partici politici, le organizzazioni sindacali e ogni altra forma compatibile con il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;

8. chiede che a ogni cittadino sia garantito il diritto di voto e di eleggibilità al livello comunitario nello Stato membro di residenza o, a sua scelta, in quello di origine, alle condizioni previste da una legge elettorale uniforme;

9. conferma la richiesta che, a condizioni appropriate, i cittadini residenti in uno Stato diverso da quello di origine ottengano il diritto di voto alle elezioni locali e che tale diritto possa essere esteso a tutti gli stranieri residenti;

10. chiede che nessuna legge possa essere imposta ai cittadini dalle istituzioni comunitarie senza il consenso dei rappresentanti eletti a questo scopo;

11. chiede che tutti i cittadini e tutte le persone legalmente residenti nella Comunità abbiano diritto di circolare e di soggiornare liberamente e senza limitazioni su tutto il territorio dell'Unione e che siano vietate le residue discriminazioni, specialmente su base nazionale;

12. chiede che l'insieme delle attività aventi effetti sulla libertà dei cittadini e in genere delle persone, specie in materia di sicurezza interna, di ingresso e di uscita dal territorio della Comunità, sia sottoposto a controllo parlamentare al livello adeguato; in particolare chiede che gli accordi in materia di polizia e di cooperazione giudiziaria stipulati in vista del completamento della libera circolazione, compreso il diritto di residenza, entrino a far parte del diritto comunitario e che le relative disposizioni, nonché la loro attuazione, siano oggetto della decisione e del controllo parlamentare e dell'adeguata tutela giurisdizionale;

13. chiede che ai cittadini sia garantita un'amministrazione equa e trasparente, dotata della necesssaria efficacia;

14. chiede che la protezione diplomatica dei cittadini possa essere assicurata, nei casi opportuni, oltre che dallo Stato di origine, dagli altri Stati membri e dall'Unione;

15. chiede che agli stranieri residenti siano garantiti i diritti inerenti all'attività economica, professionale o sociale esercitata conformemente alla legge e che, una volta ammessi all'esercizio di tali attività, sia vietata e sanzionata ogni discriminazione nei loro confronti;

16. chiede che la nozione di "persone legalmente residenti nella Comunità" sia chiaramente definita;

17. chiede inoltre che a essi, come ai cittadini, siano riconosciuti i diritti, le libertà e le garanzie indispensabili al pieno sviluppo della persona umana, sia come singoli che nelle formazioni sociali e in particolare nella famiglia;

18. insiste sulla necessità che le norme comunitarie e quelle degli Stati membri riferentisi alla libera circolazione delle persone prestino particolare attenzione alle situazioni di povertà estrema che impediscono a vari milioni di cittadini della Comunità (il cosiddetto "quarto mondo") l'esercizio dei loro diritti sociali e politici, fra cui quelli di libera circolazione e di libero stabilimento;

19. incarica la sua commissione competente di approfondire in particolare le questioni dell'acquisto e della perdita della cittadinanza, dei diritti elettorali, dei diritti e degli obblighi dei residenti non cittadini;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle Conferenze intergovernative e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 
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