- Proposta di direttiva (COM(90) 538 - SYN 314)
Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco
Approvata con le seguenti modifiche:
Testo della Commissione
Modifiche del Parlamento
G.U. n. C 29 del 5.2.1991, pag. 5.
(Emendamento n. 1)
Titolo
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco e che vieta la produzione e l'immissione in commercio di taluni prodotti del tabacco
(Emendamento n. 2)
Quindicesimo considerando (*)
considerando che esistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di tabacchi umidificati da succhiare e che, pertanto, è necessario che detti tabacchi umidificati da succhiare siano sottoposti a norme comuni;
considerando che esistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di tabacchi da succhiare e che, pertanto, è necessario che detti tabacchi da succhiare siano sottoposti a norme comuni;
(*)Il quindicesimo considerando nella versione italiana corrisponde al quattordicesimo nelle altre versioni linguistiche.
(Emendamento n. 3)
Sedicesimo considerando (*)
considerando che esiste un rischio reale che dei tabacchi umidificati da succhiare sia fatto uso soprattutto dai giovani con il conseguente manifestarsi della dipendenza nei confronti della nicotina, ove non siano adottati in tempo utile provvedimenti restrittivi;
considerando che esiste un rischio reale che dei tabacchi da succhiare sia fatto uso soprattutto dai giovani, con il conseguente manifestarsi della dipendenza nei confronti della nicotina ove non siano adottati in tempo utile provvedimenti restrittivi;
(*)Il sedicesimo considerando nella versione italiana corrisponde al quindicesimo considerando nelle altre versioni linguistiche.
(Emendamento n. 5)
ARTICOLO 1, PARAGRAFO - 1 (nuovo)
Titolo della direttiva 89/622/CEE
- 1. Il titolo è così modificato:
"Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco e che vieta la produzione e l'immissione in commercio di taluni prodotti del tabacco"
(Emendamento n. 6)
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
Articolo 2 (direttiva 89/622/CEE)
1. L'articolo 2 è così modificato:
a) il punto 1 dell'articolo 2 viene sostituito dal seguente testo:
"1. Prodotti del tabacco: i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, ad esclusione del tabacco umidificato da succhiare, costituiti anche solo parzialmente da tabacco;"
1. soppresso
b) è aggiunto il seguente punto 4:
"4. tabacco umidificato da succhiare: tutti i prodotti costituiti interamente o parzialmente da tabacco umidificato, presentato sotto forma di polvere o particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, che siano destinate ad usi orali diversi dal fumo;"
(Emendamento n. 7)
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 bis (nuovo)
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo) (direttiva 89/622/CEE)
1 bis. All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 4 bis. seguente:
"4 bis. La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 proposte di norme concernenti il tenore di catrame e di nicotina per i prodotti del tabacco diversi dai pacchetti di sigarette.
In concomitanza la Commissione tiene conto di dette norme per proporre un'adeguata revisione della presente direttiva e della direttiva 90/239/CEE riguardanti i tenori massimi autorizzati di catrame e di nicotina, per estenderne il campo di applicazione ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette".
(Emendamento n. 8)
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA a)
(Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)
"b) le unità di condizionamento di sigari, sigaretti, tabacco da pipa o altri prodotti del tabacco da fumo, a eccezione delle sigarette e del tabacco da fumo per sigarette fatto a mano, recano, oltre all'avvertenza generale prevista al paragrafo 1, un'avvertenza specifica. A questo scopo, ciascuno Stato membro elabora un elenco di avvertenze esclusivamente sulla base di quelle riportate nell'allegato, esclusa l'avvertenza n. 2 della parte A dell'allegato;"
"b) le unità di condizionamento di tabacco da pipa o altri prodotti del tabacco da fumo, a eccezione delle sigarette e del tabacco da fumo per sigarette fatto a mano, recano, oltre all'avvertenza generale prevista al paragrafo 1, un'avvertenza specifica. A questo scopo, ciascuno Stato membro elabora un elenco di avvertenze esclusivamente sulla base di quelle riportate nell'allegato, esclusa l'avvertenza n. 2 della parte A dell'allegato;"
(Emendamento n. 9)
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA a)
(Articolo 4, paragrafo 2, secondo e terzo comma (nuovi)
La Commissione incoraggia finanziariamente la realizzazione di studi scientifici allo scopo di porre in evidenza l'esistenza di una correlazione tra il sopravvenire di malattie cardiovascolari e il consumo di prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette.
Sulla base dei risultati di tali studi, essa proporrà, se del caso, di estendere a questi prodotti l'avvertenza n. 2 della parte A dell'allegato entro il 31 dicembre 1993.
(Emendamento n. 12)
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
1. Il divieto relativo ai tabacchi umidificati da succhiare entra in vigore anteriormente al 1 luglio 1992.
1. Il divieto relativo ai tabacchi da succhiare entra in vigore anteriormente al 1 luglio 1992.
(Emendamento n. 16)
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3
3. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni di cui al paragrafo 2 entro il 31 dicembre 1992. Tuttavia i prodotti esistenti a tale data che non fossero conformi alle prescrizioni contenute all'articolo 1, punto 2, lettera a) della presente direttiva potranno essere commercializzati fino al 31 dicembre 1993.
3. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni di cui al paragrafo 2 entro il 31 dicembre 1992. Tuttavia i prodotti esistenti a tale data che non fossero conformi alle prescrizioni della presente direttiva potranno essere commercializzati:
- fino al 31 dicembre 1993 per le sigarette,
- fino al 31 dicembre 1994 per gli altri prodotti del tabacco.
RISOLUZIONE LEGISLATIVA (A 3-106/91)
(Procedura di cooperazione: prima lettura)
recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio recante modifica della direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0538 -
SYN 314) G.U. n. C 029 del 5.2.1991, pag. 5.,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100A del Trattato CEE
(C3-0042/91),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0106/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.