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Parlamento Europeo - 9 luglio 1991
Cinture di sicurezza

- Proposta di direttiva modificata (COM(90) 524)

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza degli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

Approvata con la seguente modifica:

Testo della Commissione

Modifiche del Parlamento

G.U. n. C 308 dell'8.12.1990, pag. 11

(Emendamento n. 2)

PARAGRAFO 5 BIS (nuovo) (proposta di direttiva COM(90) 524)

5 bis. Dopo l'ultimo articolo viene aggiunto il seguente nuovo articolo

"La presente direttiva non osta a che gli Stati membri introducano o applichino disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più restrittive in merito all'impiego delle cinture di sicurezza".

RISOLUZIONE LEGISLATIVA (A 3-191/91)

recante il parere del Parlamento Europeo sulla modifica della proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza degli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

Il Parlamento Europeo,

- vista la modifica della proposta della Commissione al Consiglio COM(90) 524 G.U. n. C 308 dell'8.12.1990, pag. 11,

- consultato dal Consiglio, conformemente all'articolo 75 del trattato CEE (C3-41/91),

- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-191/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

 
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