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Parlamento Europeo - 11 luglio 1991
REVISIONE DEL TRATTATO CEEA

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CEEA del 25 marzo 1957, in particolare gli articoli 40, 76, 85, 90 e 203 nonché le proposte di revisione del 1964, 1970 e 1982, quest'ultima riveduta nel 1984,

- visto l'ultimo PINC (Programma indicativo nucleare della Comunità) pubblicato periodicamente dalla Commissione ai sensi dell'articolo 40 del trattato CEEA,

- vista la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ,

- visto che la procedura di cooperazione introdotta con l'Atto unico del 1986 non è stata estesa al settore nucleare,

A. consapevole che occorre potenziare al massimo i vantaggi e ridurre al minimo i rischi di tutte le fonti d'energia, privilegiando nel contempo l'utilizzazione razionale e il rispetto dell'ambiente,

B. considerando che la gestione dei rifiuti radioattivi debba sempre più rispondere a esigenze di sicurezza e di rispetto dell'ambiente,

C. preoccupato della sicurezza tecnologica delle installazioni e del diritto all'informazione delle popolazioni residenti al di là di una frontiera in prossimità della quale si decide di costruire un impianto nucleare,

1. chiede, onde ridurre il deficit democratico, che la Commissione presenti al Consiglio proposte formali nel settore nucleare volte a introdurre la procedura di cooperazione in luogo dell'attuale consultazione;

2. chiede l'introduzione formale di una strategia europea comune in materia di gestione di residui radioattivi;

3. ritiene che l'individuazione dei siti per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi debba svolgersi attraverso una programmazione a lungo termine in cooperazione con gli Stati membri e gli organi previsti dal Trattato CEEA;

4. invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire, sulla base dell'articolo 203 del Trattato CEEA, un'Agenzia europea per i residui radioattivi;

5. chiede che la Commissione proponga norme di sicurezza dettagliate e uniformi sulla base dell'articolo 203 del trattato CEEA tramite la progressiva normalizzazione delle componenti nonché tramite la normalizzazione delle installazioni nucleari di tipo "europeo", vale a dire accettabili da tutte le autorità degli Stati membri preposte alla sicurezza nucleare;

6. constata che la direttiva 85/337/CEE è insufficiente per quanto concerne il diritto all'informazione delle popolazioni interessate in materia di installazioni nucleari e chiede alla Commissione la revisione di tale direttiva;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

 
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