Il Parlamento europeo,
- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Chiabrando e altri sulla realizzazione di un efficace sistema di diffusione e utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica comunitaria (B3-413/90),
- visti gli articoli 130 F e 130 G del trattato,
- visto il suo parere del 16 novembre 1988 e la sua decisione del 24 maggio 1989 su un programma specifico di diffusione e di utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica (VALUE),
- visto il suo parere del 16 febbraio 1989 relativo all'applicazione a livello comunitario della fase principale del programma strategico per l'innovazione e il trasferimento di tecnologie (SPRINT) (1989-93) ,
- visto il suo parere del 15 giugno 1990 su un'iniziativa comunitaria concernente le capacità regionali in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione (STRIDE) ,
- vista la relazione speciale della Corte dei Conti sullo sfruttamento dei risultati della ricerca comunitaria (2/91) ,
- vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-188/91),
A. considerando che l'obiettivo di migliorare la posizione competitiva dell'industria europea mediante la ricerca e lo sviluppo tecnologico è contenuto nel trattato CEE,
B. considerando che le attività di ricerca e sviluppo tecnologico svolte nella Comunità racchiudono un enorme potenziale di sviluppo economico e di rafforzamento della coesione tra gli Stati membri, purché tutte le imprese europee partecipino su una base il più ampia possibile che includa la partecipazione alla fase dell'utilizzazione dei risultati,
C. considerando che le attività comunitarie di ricerca e sviluppo dovrebbero in definitiva portare a tecnologie impiegabili per nuovi prodotti, servizi e metodi di produzione, non tutte le ricerche hanno necessariamente per obiettivo la produzione di prodotti commerciali,
D. considerando che le attività di diffusione e utilizzazione dei risultati della ricerca svolgono un ruolo fondamentale nel miglioramento della competitività europea,
E. considerando che le attuali attività comunitarie sono disperse geograficamente, finanziariamente e tematicamente,
F. considerando che vi è un sensibile squilibrio tra l'importo destinato al terzo programma quadro per la RST (1990-1994) di 5,7 miliardi di ECU e i 57.000.000 destinati all'azione centralizzata di diffusione,
1. esprime la sua preoccupazione per la grave ed eccessiva sproporzione tra il livello dell'attività di ricerca e sviluppo sostenuta dalla Comunità e lo sforzo, sia sostanziale che finanziario, di diffondere e utilizzare i risultati di tale attività;
2. sottolinea che la diffusione e l'utilizzazione sono parti integranti del processo di R & S che conduce dalla ricerca di base all'innovazione e allo sfruttamento dei prodotti;
3. ritiene che l'obiettivo dell'utilizzazione finale e della commercializzazione dovrebbe essere una componente esssenziale del Programma quadro di ricerca e della sua elaborazione ed applicazione;
4. ribadisce l'importanza del trasferimento di tecnologia quale mezzo per rafforzare la coesione comunitaria, nonché il ruolo vitale della diffusione a tal fine;
5. ritiene che l'azione comunitaria dovrebbe essere coordinata centralmente, inclusa una presenza a Bruxelles, rispettando comunque il principio di sussidiarietà mediante l'impiego dei punti di scambio e delle reti di trasferimento tecnologico già esistenti, e contribuendo alla loro creazione laddove esse ancora non esistono;
6. ritiene che le azioni svolte in base a questa diffusione dovrebbero essere realizzate mediante reti fondate su quelle già esistenti e connesse ai programmi SPRINT o STRIDE, e dovrebbero rivolgere particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese;
7. ritiene che i partecipanti ai programmi d'azione di ricerca sostenuti dalla Comunità dovrebbero avere l'obbligo giuridico di diffondere i risultati dei programmi, e che la Commissione dovrebbe far osservare tale obbligo di diffondere, tenendo conto dei legittimi interessi dei contraenti;
8. chiede alla Commissione di attuare le raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti, e segnatamente quelle di
i) accelerare le procedure per evitare lassi di tempo eccessivi tra il raggiungimento di risultati e la loro utilizzazione e per rimediare ad altre carenze organizzative,
ii) proporre i necessari emendamenti al Regolamento finanziario,
9. chiede infine alla Commissione di
a) elaborare urgentemente un documento strategico, da sottometttere al Parlamento e al Consiglio, sulla diffusione e l'utilizzazione, che affronti sia la dispersione e la natura marginale delle attuali attività che le difficoltà giuridiche relative ai brevetti e ai diritti di proprietà intellettuale, proponendo soluzioni che potranno essere incluse nell'imminente azione centralizzata e nel prossimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico;
b) avanzare proposte per l'impiego di agenzie di marketing e agenzie professionali specializzate che abbiano una valida esperienza nella tecnologia del marketing o nell'ottenere pubblicità editoriale in pubblicazioni tecniche a livello comunitario per fini di diffusione, laddove appropriati;
c) riesaminare l'attuale distribuzione geografica dei servizi per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca comunitaria, con l'obiettivo di ottimizzarne l'efficacia;
d) portare a un pieno livello operativo la base dati CORDIS, che dovrebbe essere ampia per campo e portata e facilmente impiegabile da parte delle compagnie industriali e dei partecipanti alla ricerca comunitaria;
e) avanzare proposte di nuovi strumenti comunitari per la concessione di prestiti e/o capitali di rischio alle PMI che intendano utilizzare i risultati delle attività di RST mediante l'acquisizione e/o l'utilizzazione di brevetti, la costituzione di joint ventures, con preferenza per i GEIE, l'introduzione di nuovi prodotti o procedimenti industriali, ecc.;
f) costituire, per misurare l'impatto dei programmi comunitari di R & S, un sistema di controllo che fornisca indicatori quantitativi e dettagliati quali l'impatto commerciale e sociale, l'evoluzione della quota di mercato, analisi globali costi-benefici, la copertura in riviste tecniche e commerciali, i cui risultati saranno trasmessi al Parlamento e al Consiglio su base regolare;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai Parlamenti degli Stati membri.