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Parlamento Europeo - 14 luglio 1991
Unione economica e monetaria nell'ambito della
Conferenza intergovernativa

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 16 maggio 1990 G.U. n. C 149 del 18.6.1990, pag. 66. e del 10 ottobre 1990 G.U. n. C 284 del 12.11.1990, pag. 62. sull'Unione economica e monetaria,

- vista la Dichiarazione finale del 30 novembre 1990 della Conferenza dei parlamenti della Comunità europea riunita a Roma,

- viste in particolare le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 ottobre 1990 e del 14 e 15 dicembre 1990,

- viste le proposte presentate dalla Commissione, dai governi nazionali nonché dalla Presidenza lussemburghese sul progetto di trattato per l'instaurazione dell'Unione economica e monetaria,

A. considerando che il preambolo del trattato CEE impegna gli Stati membri a rafforzare l'unità delle loro economie e ad assicurarne lo sviluppo armonioso,

B. considerando che la credibilità dell'Unione economica e monetaria dipenderà dal contributo che essa saprà dare al miglioramento generale del benessere dei popoli della Comunità,

Per quanto riguarda l'equilibrio istituzionale

1. ricorda la succitata risoluzione del 10 ottobre 1990, secondo cui per realizzare progressivamente l'Unione economica e monetaria è necessario sottoporre al principio di codecisione tra Parlamento e Consiglio le misure richieste qui di seguito enunciate:

a) in campo monetario:

i) il regime giuridico, le condizioni e le procedure necessarie per l'emissione dell'ECU,

ii) lo statuto della Banca centrale europea,

iii) l'autorizzazione della Banca a concludere accordi internazionali e a rappresentare la Comunità nelle organizzazioni internazionali;

b) in campo economico

i) la gestione della politica congiunturale,

ii) la coesione economica e sociale,

iii) gli orientamenti di politiche economiche pluriennali,

iv) un meccanismo di sostegno finanziario,

v) i fondi strutturali e altri strumenti finanziari;

c) nel periodo transitorio le misure destinate ai compiti principali della Banca riguardanti le relazioni monetarie e finanziarie, l'emissione di ECU contro le monete nazionali nonché le operazioni finanziarie della Comunità;

2. ricorda che la proposta di designazione del direttorio della Banca centrale europea deve ottenere il parere conforme del Parlamento europeo;

Per quanto riguarda la definizione di Unione monetaria

3. si compiace dell'appoggio dato da varie delegazioni alla definizione dell'Unione monetaria presentata dal Parlamento, la quale comporta la circolazione di una moneta unica, l'ECU, l'adozione di una sola politica monetaria esterna e interna, nonché l'istituzione di un sistema europeo di banche centrali con una Banca centrale europea indipendente;

4. ricorda la sua risoluzione del 10 ottobre 1990 nella quale erano precisati i compiti della Banca centrale europea; la principale missione è l'attuazione di una politica monetaria interna ed esterna, il cui obiettivo sia la stabilità monetaria, nel quadro degli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dal Parlamento;

5. propone che gli orientamenti per una politica di cambio unico siano definiti dal Consiglio, su proposta della Commissione e in stretta concertazione con la Banca centrale europea e in codecisione con il Parlamento; l'attuazione degli orientamenti di detta politica si effettuerà sotto la responsabilità della Banca;

Per quanto riguarda l'Unione economica

6. ricorda la sua risoluzione del 10 ottobre 1990 nella quale si definisce il contenuto dell'Unione economica in relazione a

a) una politica comune di gestione economica,

b) l'obiettivo della coesione economica e sociale da perseguire sia mediante il ricorso ai fondi strutturali che mediante il suo riconoscimento in quanto parte integrante di tutte le politiche comunitarie,

c) tre strumenti di cooperazione (orientamenti pluriennali, sorveglianza multilaterale e meccanismo di sostegno finanziario),

d) le risorse proprie della Comunità e i vantaggi finanziari derivanti dal "diritto di signoraggio" inerente allo statuto privilegiato di moneta internazionale di riserva acquisito dall'ECU,

e) i fondi strutturali,

f) un massimale del debito comunitario equivalente all'importo totale degli investimenti comunitari,

g)una compensazione finanziaria tra gli Stati membri nell'ambito della coerenza di bilancio;

7. propone inoltre che

i) gli Stati membri si impegnino a rinunciare al finanziamento monetario dei disavanzi pubblici e a rifiutare alle autorità pubbliche l'accesso privilegiato al mercato dei capitali per il collocamento dei titoli del debito pubblico,

ii)il divieto dell'"automatic bailing out" degli Stati membri che versano in difficoltà di bilancio;

Per quanto riguarda il periodo transitorio

8. approva le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 ottobre 1990 relative a un periodo transitorio breve, a partire dal 1 gennaio 1994, durante il quale avrebbe luogo la creazione della Banca centrale europea; la piena operatività della Banca segnerà l'inizio della terza fase dell'UEM; il periodo transitorio scadrà il 31 dicembre 1995;

9. ritiene possibile prevedere a favore di taluni Stati membri, su loro richiesta e tenuto conto della loro situazione specifica, termini più lunghi per l'adozione di talune disposizioni dell'Unione monetaria;

10. ritiene che durante il periodo transitorio dovrebbero essere conseguiti i seguenti obiettivi:

a) la convergenza reale e nominale dell'evoluzione economica necessaria perché i vantaggi dell'Unione economica e monetaria siano equamente accessibili per tutti i paesi e tutte le regioni della Comunità,

b) una procedura maggioritaria per verificare l'esistenza di tale convergenza onde passare alla fase definitiva,

c) la ratifica delle modifiche del trattato da parte di tutti gli Stati membri,

d) l'impegno di mantenere la continuità tra l'attuale ecu paniere e la moneta unica della fase finale, onde favorire fin da ora l'uso dell'ECU,

e) la decisione di tutti gli Stati membri di accordare alle proprie banche nazionali l'autonomia necessaria a facilitare la convergenza monetaria a livello europeo;

11. avverte che qualora i risultati della Conferenza sull'UEM si discostino sensibilmente dai diritti di codecisione e parere conforme o dal parallelismo economico e monetario, il Parlamento europeo non potrà ratificarli;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, alle Conferenze intergovernative nonché alla Commissione.

 
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