Il Parlamento europeo,
- basandosi sugli articoli 3, 5, 7, 8 A, 100 e 235 del Trattato CEE,
- riferendosi al preambolo dell'Atto unico europeo, in cui gli Stati membri dichiarano la loro determinazione "a migliorare la situazione economica e sociale, approfondendo le politiche comuni e perseguendo nuovi obiettivi, nonché ad assicurare un migliore funzionamento delle Comunità, consentendo alle Istituzioni di esercitare i loro poteri nelle condizioni più conformi all'interesse comunitario",
- riferendosi alla sua risoluzione dell'11 novembre 1977 sull'attribuzione dei diritti speciali ai cittadini della Comunità europea in applicazione della decisione della Conferenza al Vertice di Parigi del mese di dicembre 1974 G.U. n. C 299 del 12.12.1977, pag. 26,
- riferendosi alla sua risoluzione del 12 marzo 1987 sui problemi inerenti al diritto d'asilo G.U. n. C 99 del 13.4.1987, pag. 167,
- riferendosi alla sua risoluzione del 15 marzo 1989 sul programma di lavoro della Commissione per il 1989 G.U. n. C 96 del 17.4.1989, pag. 57,
- riferendosi alla sua risoluzione del 23 novembre 1989 sulla firma dell'accordo addizionale di Schengen G.U. n. C 323 del 27.12.1989, pag. 98,
- riferendosi alla sua risoluzione del 15 marzo 1990 sulla libera circolazione delle persone nel mercato interno G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 274,
- riferendosi alla sua risoluzione del 14 giugno 1990 sull'Accordo di Schengen e sulla Convenzione sul diritto di asilo e lo statuto di rifugiato elaborata dal gruppo ad hoc "immigrazione" G.U. n. C 175 del 16.7.1990, pag. 170,
- riferendosi alle discussioni svoltesi nelle sedute del 20 e 21 febbraio 1991 Resoconti integrali delle sedute del 20.2.1991, pag. 184, e del 21.2.1991, pag. 304,
- riferendosi alla sua risoluzione del 22 febbraio 1991 sull'armonizzazione delle politiche di accesso ai territori degli Stati membri della CEE in vista della libera circolazione delle persone (art. 8 A del Trattato CEE) nonché sull'elaborazione di una Convenzione intergovernativa tra i dodici Stati membri della CE G.U. n. C 72 del 18.3.1991, pag. 213.
- riferendosi alla propria risoluzione del 14 giugno 1991 sulla cittadinanza dell'Unione Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 18.
- riferendosi alla decisione della Conferenza dei capi di Stato e di governo svoltasi nel dicembre 1974 a Parigi riguardante la concessione di diritti speciali ai cittadini della Comunità europea,
- riferendosi alla relazione della commissione ad hoc "Europa dei cittadini" (Comitato Adonnino),
- riferendosi al Libro Bianco sul completamento del Mercato interno COM(85) 310. , in cui vengono prospettate proposte di direttiva nel campo della libera circolazione,
- riferendosi alla relazione della Commissione sull'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere intracomunitarie COM(88) 640.,
- vista la dichiarazione dei ministri incaricati dell'immigrazione, riuniti a Parigi il 15 dicembre 1989, sulla lotta all'immigrazione irregolare e sulla necessità di politiche appropriate in materia di immigrazione,
- riferendosi all'accordo, firmato il 15 giugno 1990, sulla designazione dello Stato competente per l'esame di una richiesta d'asilo presentata in uno Stato membro delle Comunità europee (in appresso "Accordo sull'asilo") e all'accordo, firmato il 19 giugno 1990, sull'attuazione dell'Accordo di Schengen (in appresso "Accordo di applicazione di Schengen"),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Habsburg e altri sulla garanzia della libertà di circolazione dei cittadini CE alle frontiere interne della Comunità (B3- 0055/90)
- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione politica (A3-199/91),
A. considerando che nell'articolo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità economica europea si parla già della "eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali",
B. considerando che, a norma dell'articolo 7 del Trattato CEE, fatte salve le disposizioni speciali del Trattato, nel suo campo d'applicazione è vietata qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza,
C. considerando da un lato l'importanza che tutti i cittadini comunitari attribuiscono all'apertura delle frontiere intracomunitarie il 1· gennaio 1993 e dall'altro il fatto che nessuna contestazione in materia di competenze potrebbe giustificare agli occhi dell'opinione pubblica qualsiasi ritardo all'apertura di tali frontiere alla data prevista,
D. considerando che nel Libro Bianco della Commissione, in ordine alla libera circolazione, vengono prospettate proposte nel settore della droga (che avrebbero dovuto essere presentate nel 1987), dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne, del coordinamento delle disposizioni relative al soggiorno, all'immigrazione e all'accesso all'occupazione per i cittadini extracomunitari (1988), del diritto d'asilo (1988), dello status dei rifugiati (1988), della politica dei visti (1988) e della politica dell'estradizione (1988),
E. constatando che in nessuno di questi campi sono state prese né proposte misure comunitarie,
F. considerando che il vicepresidente della Commissione, Bangemann, in una comunicazione del 21 marzo 1990 ha dichiarato davanti ai suoi colleghi che, mancando meno di 3 anni alla fine del 1992, l'approccio generale della Commissione era di tipo più pragmatico che dottrinale; se quindi gli accordi governativi offrivano prospettive di progresso migliori degli strumenti legislativi comunitari, la Commissione avrebbe dovuto decidersi a realizzare progressi anziché impegolarsi in diatribe sulle competenze; questa politica pragmatica avrebbe determinato una modifica dell'ottica originariamente presentata nel Libro Bianco del 1985 SEC(90) 437/3,
G. considerando che il Vicepresidente Bangemann ha fatto osservare il 21 febbraio 1991 che egli, nonostante tutte le difficoltà, intende comunque fare il tentativo di innalzare la norma di Schengen a livello comunitario, se non aderirà qualche paese, e che la Commissione intende sottoporrre una propria proposta sulle disposizioni materiali relative all'immigrazione e alla concessione del diritto d'asilo Cfr. resoconti integrali della seduta del 21.2.1991, pag. 312.,
H. visto che ora le competenze della Comunità non vengono sfruttate in quanto le misure prospettate nel Libro Bianco non sono state proposte né approvate e che quindi la Commissione non ottempera neppure al suo obbligo di tutelare gli interessi della Comunità,
I. considerando che la firma dell'Accordo di Schengen, del relativo accordo di applicazione e dell'accordo sulla designazione dello Stato competente per l'esame di una richiesta d'asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea ha avuto luogo al di fuori del controllo democratico del Parlamento europeo,
J. considerato che determinate parti degli accordi sono state già eseguite senza essere autorizzate né ratificate dai parlamenti nazionali, il che evidenzia un ulteriore carenza di democrazia,
K. constatando che numerosi gruppi di lavoro nel settore deLla cooperazione intergovernativa esaminano settori parziali della libera circolazione delle persone e della sicurezza, come il Gruppo di Schengen, TREVI I, TREVI II, TREVI II, TREVI 92, il gruppo ad hoc Immigrazione, il gruppo dei coordinatori, SIS, CELAD, GAFI, ecc.; considerando altresì che, pertanto, tutte le attività si svolgono al di fuori delle Istituzioni comunitarie e che inoltre il Parlamento europeo viene informato in maniera tutt'altro che regolare e tutt'altro che soddisfacente sul piano dei contenuti e che non ha alcuna possibilità di procedere a una seria valutazione,
L. vista la sensazione esistente presso i partecipanti nazionali a tali gruppi, secondo cui il numero e le competenze di essi non si possono più controllare,
M. considerando che, stando alla dichiarazione sull'articolo 8A del Trattato CEE, la Conferenza dovrebbe esprimere la ferma volontà politica di prendere prima del 1 gennaio 1993 le decisioni necessarie per realizzare il Mercato interno descritto in tale articolo, cioè in particolare le decisioni indispensabili per l'esecuzione del programma stabilito dalla Commissione nel Libro Bianco sul Mercato interno,
N. riferendosi al fatto che la Dichiarazione Politica adottata dai governi degli Stati membri al momento della firma dell'Atto unico europeo riguardo alla libera circolazione delle persone cita la cooperazione tra gli Stati membri, ma "senza pregiudizio delle competenze della Comunità",
O. considerando che nel dicembre 1990 non si è potuto firmare un accordo sul funzionamento delle frontiere esterne,
P. constatando che ora otto Stati membri fanno parte del Gruppo di Schengen e dei relativi accordi,
Q. considerando che la firma dell'accordo di esecuzione di Schengen e dell'accordo sull'asilo dimostrano che le succitate misure menzionate nel Libro Bianco sono possibili se esiste la necessaria volontà politica,
R. riferendosi alla lettera del Cancelliere federale Kohl e del Presidente Mitterand ai presidenti in carica del Consiglio (pubblicata domenica 9 e lunedì 10 dicembre 1990 su "Le Monde"), in cui si propone di attribuire alla competenza dell'"Unione" determinate questioni attualmente trattate nell'ambito della cooperazione sul piano governativo, come, per esempio, i settori dell'immigrazione, della politica dei visti, del diritto d'asilo, della lotta contro la droga, della prevenzione del consumo oltreché della lotta contro la criminalità internazionale organizzata;
S. considerando che il Consiglio europeo tenutosi nel dicembre 1990 a Roma ha constatato un ritardo nella realizzazione della libera circolazione delle persone,
T. constatando che esso ha inoltre espresso l'auspicio di esaminare le possibilità di attribuire alla Comunità maggiori poteri nel settore della libera circolazione,
U. rilevando che il Consiglio di Stato del Regno dei Paesi Bassi ha mosso, in data 8 aprile 1991, serie obiezioni contro talune parti dell'accordo integrativo di Schengen del 19 giugno 1990 invitando il Gabinetto a ventilare il mancato invio dell'apposito disegno di legge alla Seconda Camera degli Stati generali,
V. constatando che l'accordo integrativo di Schengen è vieppiù considerato come un esperimento, un banco di prova o un laboratorio e che pertanto, in sede di proposte comunitarie, si può tener conto delle non poche critiche alle lacune e carenze riscontrate nell'accordo integrativo,
W. considerando che una parte non indifferente degli abitanti della Comunità europea ha il diritto di risiedere nella Comunità ma non è in possesso della cittadinanza europea; considerando che in molti casi si tratta di persone che hanno vissuto per svariati anni nella Comunità, pagato le imposte e fornito un prezioso contributo alla Comunità stessa e che quindi non dovrebbero risentire negativamente delle proposte sulla libera circolazione delle persone;
1. insiste affinché la Commissione presenti prima del 1 dicembre 1991 proposte relative alle misure necessarie per realizzare entro la fine del 1992 la libera circolazioene delle persone prevista nel Trattato e alle cosiddette misure compensative e la invita a tener conto delle osservazioni sul punto III della motivazione;
2. reputa, visto anche il carattere imperativo del disposto dell'articolo 8 A del trattato CEE, che, alla pari delle altre libertà in esso sancite, la libera circolazione dei cittadini sia una delle competenze della Comunità;
3. ricorda quanto, a tale riguardo, ribadiscono il Libro bianco della Commissione sul mercato interno e la dichiarazione degli Stati membri contenuta nell'Atto finale relativo all'Atto unico europeo, in merito al summenzionato articolo 8A;
4. ritiene che le decisioni normative sulla libertà di circolazione delle persone non possano essere sottratte al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia e che la loro elaborazione non possa avvenire senza la partecipazione del Parlamento europeo;
5. chiede alla Commissione di assumersi la responsabilità di elaborare con urgenza proposte adeguate, finalizzate a obiettivi precisi, al fine di permettere l'apertura delle frontiere intracomunitarie senza alcun ritardo, il 1 gennaio 1993, in particolare nei settori in cui la cooperazione intergovernativa non avrà dato i risultati sperati;
6. insiste affinché la Commissione sospenda la collaborazione in seno ai gruppi di lavoro della Cooperazione politica europea fintantoché non saranno realizzati i necessari progressi sul piano comunitario;
7. ribadisce energicamente che se la Commissione non ottempererà ai suoi compiti se ne dovranno trarre le necessarie conseguenze;
8. invita il Consiglio a coadiuvare la Commissione nell'elaborazione delle proposte necessarie per la realizzazione della libera circolazione delle persone prevista nel Trattato;
9. invita gli organismi della Cooperazione politica europea ad affidare alla Commissione, qualora i poteri della Comuntà non siano sufficienti, il coordinamento tra i gruppi di lavoro che operano nel campo della libera circolazione delle persone, nell'attraversamento dei confini esterni e della sicurezza interna;
10. considera che si debbano valutare le modalità per dotare le forze di polizia di strumenti operativi atti a permettere di contrastare e perseguire efficacemente coloro che nel commettere reati risultino facilitati dall'abolizione dei controlli di frontiera;
11. ritiene opportuno istituire autorità comunitarie preposte alla lotta a reati di valenza internazionale, quali, in particolare, il riciclaggio di denaro, il terrorismo, il commercio illegale di armi, lo spionaggio e il traffico di stupefacenti;
12. auspica che venga adottata una normativa comune in materia di commercio di armi, di immigrazione, visti e controlli alle frontiere esterne, in modo da evitare che normative statali fra loro difformi contribuiscano a ostacolare la libera circalazione delle persone all'interno della Comunità;
13. sollecita la Commissione e il Consiglio a riferirgli con scadenza trimestrale sui contenuti e peculiarità relative ai progressi compiuti nell'elaborazione delle proposte connesse alla libertà di circolazione delle persone e alla sicurezza nella Comunità europea, ivi comprese le attività del cosiddetto gruppo di coordinatori, onde dar modo al Parlamento europeo di pronunciarsi in merito al momento opportuno;
14. sollecita la Conferenza governativa - nonostante la sua opinione secondo cui il campo della libera circolazione delle persone e delle sicurezza interna rientra già nella competenza della Comunità secondo la legislazione vigente - a modificare il testo dei Trattati affinché, riguardo a qualsiasi questione relativa alla libera circolazione delle persone nella Comunità e alle frontiere esterne nonché alla sicurezza interna, venga esplicitamente motivata una competenza della Comunità;
15. ritiene necessario e urgente procedere alla stesura e approvazione di una Carta europea dei principi fondamentali in materia di libera circolazione delle persone, affinché sia improntata e adattata a tali principi qualsiasi azione di regolamentazione e restrizione di tale libertà decisa dalla Comunità e/o dagli Stati membri, in qualsiasi forma;
16. chiede alla Commissione di adoperarsi per l'armonizzazione sul piano comunitario delle leggi sulla protezione dei dati, onde fornire alle cittadine e ai cittadini comunitari i presupposti giuridici per poter ricorrere presso la Corte di giustizia contro gli organi responsabili;
17. ricorda che un controllo democratico di tutte le misure riguardanti la libera circolazione delle persone e la sicurezza nella Comunità è indispensabile;
18. sollecita i parlamenti degli Stati a sottoporre a disamina l'accordo integrativo avvalendosi pienamente dei loro poteri legislativi autonomi;
19. sottolinea che le proposte sulla libera circolazione delle persone devono tenere adeguatamente conto delle libertà civili;
20. ribadisce che qualsiasi proposta presentata dalla Commissione su una politica comune in materia di asilo deve tenere adeguatamente conto dei principi umanitari e rispettare gli impegni internazionali;
21. ribadisce che le proposte sulla libera circolazione delle persone devono garantire che i cittadini extracomunitari legalmente residenti nella Comunità europea non vengano discriminati;
22. chiede alla Commissione di adoperarsi affinché sia nominato, di concerto con il Parlamento europeo, un/una incaricato/a della Comunità rispettivamente per le questioni dei profughi e per la protezione dei dati;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.