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Parlamento Europeo - 9 ottobre 1991
Rappresentanza dei nuovi cittadini tedeschi.

La rappresentanza democratica in seno al Parlamento europeo dei 16 milioni di nuovi cittadini comunitari di nazionalità tedesca

Il Parlamento europeo,

A. ricordando le sue risoluzioni del 12 luglio 1990 sulle implicazioni del processo di unificazione della Germania per la Comunità G.U. n. C 231 del 17.9.1990, pag. 154. e del 21 novembre 1990 sulla Comunità e l'unificazione tedesca G.U. n. C 324 del 31.12.1990, pag. 136., con le quali chiedeva di risolvere in via definitiva la questione della rappresentanza dei cittadini tedeschi in seno al Parlamento europeo,

B. considerando che l'unificazione tedesca, evento di per sé positivo, non può essere compromessa da una mancata decisione in merito a una rappresentanza adeguata della popolazione dei nuovi Länder tedeschi in un parlamento eletto a suffragio diretto,

C. ricordando di aver esso stesso invitato 18 rappresentanti eletti di questi Länder a partecipare ai suoi lavori, in qualità di osservatori, in aggiunta alla rappresentanza dei cittadini della Repubblica federale tedesca attualmente prevista dai Trattati,

D. considerando che eventuali modifiche all'articolo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto devono essere ratificate dagli Stati membri e tenendo conto dell'opportunità di risolvere questo problema particolare contestualmente alla revisione di altre disposizioni del Trattato,

1. si dichiara convinto della necessità di aumentare di 18 unità il numero dei deputati tedeschi al Parlamento europeo;

2. ribadisce che l'equilibrio attuale non deve essere modificato né nelle altre Istituzioni della Comunità europea né negli altri organi comunitari;

3. chiede ai rappresentanti dei governi e al Consiglio, in base ai poteri conferitigli dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, di elaborare un progetto di modifica dell'articolo 2 del suddetto atto e di presentarlo agli Stati membri affinché essi lo approvino nel contesto della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica.

 
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