Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della biotecnologia (1990-1994)
- Approvata con le seguenti modifiche:
(Emendamento n. 1) Secondo considerando bis (nuovo)
considerando che la ricerca e lo sviluppo tecnologico in questo settore vanno collegati agli obiettivi della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale;
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(Emendamento n. 2) Terzo considerando bis (nuovo)
considerando che la ricerca di base deve essere specificamente promossa su tutto il territorio della Comunità in ciascuno dei settori di ricerca strategici del programma quadro;
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(Emendamento n. 3) Terzo considerando ter (nuovo)
considerando che, oltre al programma specifico sul capitale umano e sulla mobilità, deve essere garantita la formazione dei ricercatori in ciascuno dei settori di ricerca strategici del programma quadro;
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(Emendamento n. 4) Sesto considerando bis (nuovo)
considerando che le ricerche biologiche, e in particolare quelle che utilizzano i metodi del DNA ricombinante, sono spesso soggette a legislazioni nazionali, a cui i contraenti dovranno attenersi;
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(Emendamento n. 5) Sesto considerando ter (nuovo)
considerando che il Consiglio ha emanato in data 23 aprile 1990 due direttive riguardanti le tecnologie del DNA ricombinante, la 90/219, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e la 90/220, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; che, laddove non siano presenti legislazioni nazionali e le succitate direttive non siano ancora state recepite nel diritto nazionale, i contraenti dovranno comunque attenersi alle norme ivi previste;
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(Emendamento n. 6) Sesto considerando quater (nuovo)
considerando che occorre attuare azioni concertate al fine di garantire che si presti la dovuta attenzione alle conseguenze etiche e sociali di questi lavori ed al relativo nesso con applicazioni in campo agricolo, industriale, sanitario ed ambientale; che tali attività devono garantire anche un'informazione pubblica sui contenuti del programma;
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(Emendamento n. 51) Settimo considerando bis (nuovo)
considerando che gli obiettivi della ricerca consistono nel fornire prodotti adatti alla domanda del mercato, nel preservare l'energia e nel ridurre l'impiego dei pesticidi e altri prodotti chimici, pur rispettando le norme attualmente in vigore in materia di etica e di comportamento;
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(Emendamento n. 7) Settimo considerando ter (nuovo)
considerando che la ricerca nel settore della biotecnologia può contribuire a migliorare l'efficienza e le capacità di sviluppo dell'agricoltura consentendo in tal modo al maggior numero possibile di persone di continuare a lavorare nelle campagne, oltre a comportare un miglioramento qualitativo dei prodotti destinati ai consumatori;
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(Emendamento n. 52) Nono considerando bis (nuovo)
considerando che le condizioni contestuali dello sviluppo benefico della biotecnologia in Europa possono essere migliorate mediante attività di concertazione;
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(Emendamento n. 53) Nono considerando ter (nuovo)
considerando che è essenziale insistere vigorosamente sui programmi di formazione;
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(Emendamento n. 8) Decimo considerando bis (nuovo)
considerando che i risultati a cui può giungere la ricerca genetica richiedono che venga elaborato un approccio integrato che tenga conto degli aspetti scientifici, etici e giuridici delle loro possibili applicazioni nonché della necessità di evitare loro utilizzazioni abusive o distorte;
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(Emendamento n. 9) Decimo considerando ter (nuovo)
considerando che il diritto all'identità genetica fa parte dell'integrità e della dignità della persona umana, e che tali principi sono riconosciuti dalle Costituzioni e dalle leggi degli Stati membri e dall'ordinamento giuridico comunitario come facenti parte dei diritti fondamentali il cui rispetto è garantito;
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(Emendamento n. 10) Decimo considerando quater (nuovo)
considerando la delicatezza del tema delle nuove tecnologie biologiche, su cui il Parlamento europeo ha approvato il 16 marzo 1989 una risoluzione sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica (1), cui la Commissione intende aderire;
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(1)G.U. n. C 96 del 17.4.1989, pag.165.
(Emendamento n. 11) Decimo considerando quinquies (nuovo)
considerando che la Commissione ha istituito un comitato ad alto livello con l'incarico di esaminare le implicazioni etiche della biotecnologia;
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(Emendamento n. 12) Articolo 1
E' adottato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1990, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia definito nell'allegato I.
E' adottato per il periodo che decorre dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale sino al 31 dicembre 1994, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel settore della ricerca biologica di base definito nell'allegato I.
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(Emendamento n. 13) Articolo 5, paragrafo 3
3. Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom/CEE.
3. Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom/CEE. Esse valuteranno la rispondenza dell'attuazione del programma ai sei principali orientamenti enunciati all'Allegato II della decisione del Consiglio 90/221/Euratom/CEE).
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(Emendamento n. 14) Articolo 6
1. La Commissione provvede all'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato in appresso denominato "il comitato", composto dai rappresentati degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
1. La Commissione provvede all'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato in appresso denominato "il comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il Parlamento europeo viene informato esaustivamente e tempestivamente delle decisioni del comitato.
2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma, del trattato.
2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma, del Trattato, e, se del caso, le procedure relative alla formazione e alla valutazione.
3. Viene redatto per ogni anno, ed eventualmente aggiornato, un piano di lavoro che definisca nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti di base ai piani di lavoro annuali.
3. All'inizio del programma viene redatto un piano di lavoro, soggetto a regolare revisione, che definisca nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti di base ai piani di lavoro.
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(Emendamento n. 15) Articolo 7, paragrafi 1 e 2
1. Nei casi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione in esame. Il parere è adottato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non prende parte alla votazione.
1. Nei casi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione in esame, se necessario facendo ricorso al voto.
2. La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato.
2. Il parere è messo a verbale. Ogni Stato membro ha inoltre la facoltà di chiedere che sia messa a verbale anche la propria posizione.
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(Emendamento n. 16) Articolo 8
1. La procedura prevista dall'articolo 7 si applica, ove trattasi:
- di redigere e di aggiornare i piani di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- di valutare i progetti presentati, di cui al punto 2 dell'Allegato III, e di stimare il contributo finanziario della Comunità quando i progetti sono presentati nell'ambito della procedura ordinaria di cui al punto 4 dell'Allegato III e il contributo è superiore a 5 Mio di ECU;
- di valutare tutti i progetti presentati nell'ambito della procedura straordinaria di cui al punto 4 dell'Allegato III e di stimare il contributo finanziario della Comunita;
- delle misure intese alla valutazione del programma.La procedura prevista dall'articolo 7 si applica, ove trattasi:
- di redigere e di aggiornare il piano di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3,
- dei contenuti degli inviti a presentare proposte, ai sensi dell'Allegato III,
- della partecipazione a qualunque progetto delle organizzazioni ed imprese non comunitarie di cui all'articolo 10,
- di qualunque adeguamento della ripartizione indicativa delle risorse finanziarie di cui all'Allegato II,
- delle misure da adottare in ordine alla valutazione del programma e di quei progetti presentati mediante la procedura straordinaria,-delle misure di accompagnamento e delle disposizioni relative alla diffusione, alla protezione e alla valorizzazione dei risultati della ricerca effettuata nell'ambito del programma, alla promozione della ricerca di base, alla formazione di ricercatori e alla valutazione tecnologica
- delle azioni concertate, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III.
La Commissione notifica al Parlamento europeo le proposte di decisione trasmesse al comitato nell'esercizio dei propri poteri esecutivi.
2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione che rientri nel campo di applicazione del programma.
2.soppresso
3. La Commissione informa il comitato:
- dello stato di avanzamento del programma,
- dei progetti di inviti a presentare proposte, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3,
- dei progetti di cui al punto 2 dell'Allegato III, presentati nell'ambito della procedura ordinaria, per i quali la partecipazione della Comunità è inferiore a 5 Mio di ECU, nonché dei risultati della loro valutazione,
- delle misure di accompagnamento, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III,
- delle azioni concertate, ai sensi del punto 2 dell'Allegato III.
3. soppresso
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(Emendamento n. 54) Allegato I, terzo comma bis (nuovo)
Gli obiettivi del programma consistono nel rispondere alle nuove richieste del mercato, nell'aumentare la preservazione dell'energia, nel produrre vantaggi ecologici e nel ridurre l'impiego dei pesticidi e altri prodotti chimici, pur rispettando le norme in materia di etica e di comportamento.
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(Emendamento n. 17) Allegato I, quarto comma, prima frase
Le implicazioni sociali ed etiche delle biotecnologie verranno tenute sotto costante controllo e studiate.
Le implicazioni sociali ed etiche delle ricerche e delle tecnologie biologiche verranno tenute sotto costante controllo e studiate.
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(Emendamento n. 18) Allegato I, quarto comma, terza frase
Particolare attenzione sarà dedicata ai settori biotecnologici oggetto di ricerche comunitarie.
soppresso
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(Emendamento n. 19) Allegato I, quarto comma, quarta frase
Per tutti i progetti realizzati nel quadro del programma sarà richiesto ai contraenti di fornire all'occorrenza le informazioni necessarie per valutare in modo particolareggiato le ripercussioni sociali, etiche ed ecologiche dei loro studi e, quando è necessario, l'approvazione da parte delle autorità competenti.
Per tutti i progetti realizzati nell'ambito del programma, sarà sempre richiesto ai contraenti di fornire mediante un apposito modulo le informazioni necessarie per valutare in modo particolareggiato le ripercussioni sociali, etiche ed ecologiche dei loro studi e l'approvazione da parte delle autorità competenti. Laddove non sia possibile individuare un'autorità competente, i contraenti sono tenuti a seguire le misure previste dalle direttive CEE e a sottoporre la relativa documentazione al Comitato.
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(Emendamento n. 20) Allegato I, settimo comma
Le ricerche si svolgeranno a livello di molecole, cellule, organismi e popolazioni; sarà garantita l'integrazione tra i diversi livelli.
Le ricerche si svolgeranno a livello di molecole, cellule, organismi e popolazioni; l'integrazione tra i diversi livelli sarà garantita anche mediante progetti di ricerca di carattere teorico. Vi potranno essere incluse anche ricerche tese alla valutazione dell'impatto etico, sociale, economico ed ecologico dei risultati conseguiti nel corso del programma.
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(Emendamento n. 55) Allegato I, settimo comma bis (nuovo)
Una formazione è garantita agli scienziati di ogni livello in tutti i settori del programma.
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(Emendamento n. 22) Allegato I, settore 1, primo comma
Le attività di ricerca relative a questo tema si prefiggono due obiettivi: il primo è comprendere e controllare le funzioni biologiche svolte dalle proteine (enzimi, ormoni, anticorpi, recettori, strutture corporee, ecc.); il secondo è produrre proteine "su misura" idonee alle esigenze specifiche dell'essere umano (nuovi farmaci, enzimi industriali, organi artificiali, ecc.).
Le attività di ricerca relative a questo tema si prefiggono due obiettivi: il primo è comprendere e controllare le funzioni biologiche svolte dalle proteine (enzimi, ormoni, anticorpi, recettori, strutture corporee, ecc.); il secondo è produrre proteine potenzialmente utilizzabili (nuovi farmaci), enzimi industriali, ecc.) nonché la produzione biotecnologica di composti a bassa composizione molecolare da utilizzare come prodotti iniziali o intermedi.
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(Emendamento n. 23) Allegato I, settore 1, secondo comma
Tra gli obiettivi rientreranno gli enzimi e le proteine associate alle membrane biologiche che prendono parte alla trasduzione di energia (enzimi chimico-osmotici) nonché le immunoglobuline e le loro interazioni con antigeni, messaggeri proteici e ricettori. Le attività di questo secondo tipo sono collegate alle ricerche sui sistemi biologici di comunicazione descritte oltre.
Tra gli obiettivi rientreranno gli enzimi e le proteine associate alle membrane biologiche.
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(Emendamento n. 24) Allegato I, settore 1, quarto comma, prima frase
L'obiettivo ultimo è arrivare alle cognizioni necessarie per poter impiegare in modo razionale specie biologiche importanti per l'agricoltura, l'industria e la diagnosi dei disordini genetici.
L'obiettivo è comprendere in maggiore profondità i meccanismi biologici e genetici.
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(Emendamento n. 25) Allegato I, settore 1, quinto comma
Si cercherà di completare il lavoro di sequenziamento dell'intero genoma del lievito il quale mostra una struttura e un'organizzazione genetiche (genoma) comparabili a quelle delle piante e degli animali e di intraprendere un'iniziativa comunitaria per il sequenziamento dei geni in una specie modello di pianta (Arabidopsis) e per la mappatura fisica nella Drosophila. Questo lavoro completerà la ricerca nel quadro del programma BRIDGE sulla mappatura dei geni Arabidopsis e sul sequenziamento di taluni cromosomi nel lievito.
Si cercherà di contribuire al lavoro di sequenziamento dell'intero genoma del lievito il quale mostra una struttura e un'organizzazione genetiche (genoma) comparabili a quelle delle piante e degli animali e di intraprendere un'iniziativa comunitaria per il sequenziamento dei geni in microrganismi, piante e animali idonei.
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(Emendamento n. 26) Allegato I, settore 1, sesto comma
Un obiettivo specifico è costituito dal sequenziamento di più di 10 Mio di nucleotidi degli organismi studiati.
soppresso
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(Emendamento n. 27) Allegato I, settore 1, ottavo comma
Per sfruttare pienamente le informazioni di cui sopra sulla struttura dei geni si studieranno nel quadro di alcuni modelli d'importanza pratica i processi mediante i quali le informazioni immagazzinate nei geni sotto forma di DNA vengono espresse sotto forma di proteine attive. A tale scopo si esamineranno i fattori di trascrizione e le polimerasi del RNA nonché le loro interazioni con segnali, leganti e DNA. Un obiettivo specifico è l'analisi di un certo numero di polimerasi del DNA e dei fattori di trascrizione in lieviti, piante e cellule di mammiferi.
Per sfruttare pienamente le informazioni di cui sopra sulla struttura dei geni si studieranno nel quadro di alcuni modelli d'importanza pratica i processi mediante i quali le informazioni immagazzinate nei geni sotto forma di DNA vengono espresse sotto forma di proteine attive, i fattori di trascrizione, i fattori che influenzano la trascrizione, le polimerasi del RNA, le loro interazioni con segnali, leganti, DNA e i processi posttrascrizionali. Un obiettivo specifico è l'analisi di un certo numero di polimerasi del DNA e dei fattori di trascrizione in lieviti, piante e cellule di mammiferi.
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(Emendamento n. 28) Allegato I, settore 2, primo comma, prima frase
Per arrivare alle cognizioni fondamentali richieste dalla biotecnologia si intraprenderanno studi comparativi di fenomeni riproduttivi (accoppiamento meiotico, assemblaggio, riconoscimento e fertilizzazione di gameti), dell'interazione cellula-cellula e della duplicazione cellulare in piante ed animali.
Si intraprenderanno studi comparativi di fenomeni riproduttivi (accoppiamento meiotico, assemblaggio, riconoscimento e fertilizzazione dei gameti), dell'interazione cellula-cellula e della duplicazione cellulare in piante ed animali.
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(Emendamento n. 29) Allegato I, settore 2, primo comma, seconda frase
Le attività di ricerca si incentreranno sul controllo dello sviluppo, dell'impegno della cellula e della totipotenza cellulare in organismi superiori cominciando con i livelli di organizzazione più semplici, vale a dire gameti, uova, linee di proliferazione per arrivare alla loro riorganizzazione in organi ed embrioni.
Le attività di ricerca si incentreranno sul controllo dello sviluppo, dell'impegno della cellula e della totipotenza cellulare in organismi superiori cominciando con i livelli di organizzazione più semplici, vale a dire gameti, uova, linee di proliferazione per arrivare alla loro riorganizzazione in organi ed embrioni. Ricerche su embrioni umani non sono contemplate dal programma.
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(Emendamenti nn. 60 e 59) Allegato I, settore 2, terzo comma
L'obiettivo è di fornire a industriali e operatori agricoli le cognizioni di base necessarie per utilizzare in modo più razionale le risorse disponibili nel quadro delle attività di produzione, lavorazione e allevamento. Nuovi modelli animali, più rappresentativi di materiali umani, saranno sviluppati per l'analisi biologica; questi modelli potranno fare ricorso, qualora sia necessario, ad animali transgentici appropriati per lo studio della salute umana e della sua protezione.
L'obiettivo è di studiare la diversità biologica ovvero la varietà delle specie microbiche, vegetali e animali, anche per fornire a industriali e operatori agricoli le condizioni di base necessarie per utilizzare in modo più razionale le risorse disponibili. Nuovi modelli animali, più rappresentativi di materiali umani, saranno sviluppati per l'analisi biologica; questi modelli potranno fare ricorso, qualora sia necessario, ad animali transgentici appropriati per lo studio della salute umana e della sua protezione.
Non può essere finanziato alcun progetto, nell'ambito di questo programma, che sia suscettibile di causare un elevato livello di sofferenza ad animali.
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(Emendamento n. 30) Allegato I, settore 2, quarto comma
Le ricerche riguarderanno i meccanismi di regolazione che governano alcune funzioni biologiche delle attività metaboliche in specie importanti per l'essere umano (vale a dire, a titolo di obiettivi specifici, la produzione e la secrezione nei microorganismi, le vie metaboliche in condizioni ambientali estreme, l'assimilazione di nitrati nelle piante, l'utilizzazione degli alimenti e il controllo metabolico negli animali, ecc).
Le ricerche riguarderanno i meccanismi di regolazione che governano alcune funzioni biologiche delle attività metaboliche in specie importanti per l'essere umano (vale a dire, a titolo di obiettivi specifici, la produzione e la secrezione nei microorganismi, i microorganismi estremofili, le vie metaboliche in condizioni ambientali estreme, l'assimilazione di nitrati nelle piante, l'utilizzazione degli alimenti e il controllo metabolico negli animali, ecc).
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(Emendamento n. 72) Allegato I, settore 2, sesto comma
Le attività di ricerca si concentreranno sul sistema immune e su quello nervoso. Gli studi di carattere immunologico riguarderanno la complessa interazione tra i tre principali tipi di cellula (cellule portatrici di antigeni, linfociti T e linfociti B) responsabili per la reazione dell'organismo animale alle sostanze estranee (antigeni). In relazione agli obiettivi prenormativi, saranno sviluppati sistemi di saggi farmacologici e tossicologici in particolare per quanto riguarda le azioni immunitarie associate alla "somministrazione mirata di farmaci" e l'immunotossicologia in quanto tale. Si garantirà la sinergia con attività nel campo dell'ingegneria proteica.
Le attività di ricerca si concentreranno sul sistema immune e su quello nervoso. Gli studi di carattere immunologico riguarderanno la complessa interazione tra i tre principali tipi di cellula (cellule portatrici di antigeni, linfociti T e linfociti B) responsabili per la reazione dell'organismo animale alle sostanze estranee (antigeni). In relazione agli obiettivi prenormativi, saranno sviluppati sistemi di saggi farmacologici e tossicologici applicabili nella valutazione di composti prodotti con la biotecnologia, in particolare per quanto riguarda le azioni immunitarie associate alla "somministrazione mirata di farmaci" e l'immunotossicologia in quanto tale. Si garantirà la sinergia con attività nel campo dell'ingegneria proteica.
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(Emendamento n. 31) Allegato I, Settore 2, settimo comma
In campo neurobiologico si prenderà in considerazione l'unità fondamentale del cervello, il neurone. Un obiettivo prioritario sarà lo studio delle attività di produzione, rilascio e ricezione specifica dei messaggeri chimici impiegati dai neuroni per comunicare tra loro e per trasmettere i messaggi a cellule quali quelle di muscoli e ghiandole. La caratterizzazione sotto il profilo biochimico, farmacologico e genetico di sistemi neurorecettori di nuova scoperta costituirà un obiettivo specifico del programma, indirizzato a possibili applicazioni per la diagnosi e il trattamento di comportamenti patologici. Si studierà parimenti l'interazione tra i neuroni e lo sviluppo delle reti neurali. Queste attività di ricerca integreranno progetti intrapresi nel quadro dei programmi ESPRIT e SCIENCE che affrontano gli aspetti informatici, comportamentali, cognitivi e fisiologici della neurobiologia.
In campo neurobiologico si prenderà in considerazione l'unità fondamentale del cervello, i neuroni, nonché le loro interazioni. La caratterizzazione sotto il profilo biochimico, farmacologico e genetico di sistemi neurorecettori di nuova scoperta costituirà un obiettivo specifico del programma.
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(Emendamento n. 63) Allegato I, settore 3, primo sottotitolo
Implicazioni ecologiche della biotecnologia
Ecologia e valutazione dell'impatto ambientale delle tecnologie biologiche
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(Emendamento n. 61) Allegato I, settore 3, primo comma
Le implicazioni d'ordine ambientale delle biotecnologie e in particolare del rilascio a opera degli esseri umani di organismi viventi nell'ambiente verranno studiate in rapporto alle politiche industriali, agricole e ambientali della Comunità.
L'obiettivo è stimolare la ricerca per la comprensione dei meccanismi ecologici a livello microbiologico, vegetale, animale, nonché studiare le implicazioni d'ordine ambientale delle biotecnologie in rapporto alle politiche industriali, agricole e ambientali della Comunità.
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(Emendamenti nn. 33 e 58) Allegato I, settore 3, secondo comma
Specialmente nel caso dei microorganismi si procederà ad un'analisi sistematica dei possibili effetti negativi, prendendo in considerazione l'esigenza di comprendere in modo approfondito gli ecosistemi in questione. Tra le attività di ricerca rientreranno l'analisi di esempi rappresentativi d'interazione tra popolazioni microbiche, eventualmente anche con i loro ospiti; lo studio delle ripercussioni che può avere l'introduzione di microorganismi geneticamente modificati sulla popolazione microbica naturalmente presente in habitat differenti; la determinazione del comportamento di organismi modificati mediante l'ingegneria genetica (inclusi pesci ed insetti, a complemento di ricerche in corso nel quadro di BRIDGE) e degli effetti sugli ecosistemi.
Specialmente nel caso dei microorganismi si procederà ad un'analisi sistematica dei possibili rischi, prendendo in considerazione l'esigenza di comprendere in modo approfondito le proprietà essenziali degli ecosistemi considerati, come ad esempio il terreno. Tra le attività di ricerca rientreranno l'analisi di esempi rappresentativi d'interazione tra popolazioni microbiche e altri organismi negli ecosistemi; lo studio delle ripercussioni che può avere l'introduzione di microorganismi geneticamente modificati o marcati sulla rizosfera o sulla superficie fogliare; la determinazione del comportamento di organismi, compresi quelli modificati mediante l'ingegneria genetica (inclusi pesci ed insetti, a complemento di ricerche in corso nel quadro di BRIDGE) e degli effetti sugli ecosistemi, rimanendo inteso che queste ricerche si effettueranno solo in condizioni di simulazione e di laboratorio.
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(Emendamento n. 64) Allegato I, settore 3, comma secondo bis (nuovo)
Particolare attenzione verrà posta sulla creazione di una banca dati sugli ecosistemi tipo esistenti in Europa, sull'integrazione delle ricerche ecologiche con quelle condotte agli altri livelli (molecolare, cellulare, di organismo) e sui possibili effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi agricoli.
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(Emendamento n. 69) Allegato I, settore 3, secondo sottotitolo
Conservazione delle risorse genetiche
Diversità biologica
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(Emendamento n. 67) Allegato I, settore 3, terzo comma, prima frase
Lo scopo è accertare l'effettiva portata del problema della perdita di diversità genetica.
L'obiettivo è di studiare la diversità biologica, ovvero la varietà delle specie microbiche, vegetali e animali.
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(Emendamento n. 34) Allegato I, Settore 3, quarto comma, prima frase
La tassonomia verrà rivitalizzata con apporti tratti dalla biologia molecolare che forniranno un supporto specifico e chiaramente indirizzato a collezioni decentralizzate di materiali biotici;
La tassonomia verrà rivitalizzata con apporti tratti dalla biologia molecolare che forniranno un supporto specifico e chiaramente indirizzato a collezioni decentralizzate di materiali biotici; questo supporto si limiterà alla ricerca ed escluderà la conservazione o l'ampliamento di collezioni esistenti;
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(Emendamento n. 35) Allegato I, settore 3, quarto comma, seconda frase
si darà avvio ad una valutazione sistematica della variabilità genetica residua delle specie agricole ed industriali di importanza regionale e tradizionale.
si darà avvio a una valutazione sistematica della variabilità genetica residua delle specie microbiche, vegetali e animali, con particolare attenzione alle specie e alle varietà che hanno avuto un ruolo rilevante nelle tradizioni agricole e alimentari europee.
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(Emendamento n. 66) Allegato I, settore 3, quinto comma
Queste attività verranno svolte in cooperazione con le organizzazioni internazionali attive in questo campo e con paesi estranei alla Comunità europea.
Queste attività verranno svolte in cooperazione con le organizzazioni internazionali attive in questo campo nella Comunità europea, con le organizzazioni di ricerca agricola a livello nazionale e regionale e con i paesi estranei alla Comunità europea, con particolare attenzione ai paesi del Terzo Mondo.
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(Emendamento n. 36) Allegato I, settore 3, sesto comma
Le attività in questo settore si ricollegheranno ai programmi comunitari riguardanti l'ambiente.
Le attività in questo settore si ricollegheranno ai programmi comunitari riguardanti l'ambiente e la cooperazione internazionale.
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(Emendamento n. 37) Allegato I Settore 3 bis (nuovo)
Settore 3 bis. Aspetti sociali, giuridici ed etici delle biotecnologie
Gli studi comprenderanno:
- valutazioni dei punti fondamentali delle definizioni degli esperti e pubbliche dei rischi e dei vantaggi delle biotecnologie;
- le diverse definizioni di evidenza scientifica "accettabile" o "adeguata" nei vari settori quali il benessere degli animali, la valutazione dei rischi del rilascio deliberato di organismi modificati geneticamente e la sicurezza dei consumatori;
- le dimensioni istituzionale e culturale delle analisi dei rischi;
- le dimensioni istituzionale e culturale della definizione del concetto di "naturale";
- l'elaborazione di direttrici etiche europee relative a tutti gli aspetti della biotecnologia;
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(Emendamento n. 38) Allegato II, secondo comma (nuovo)
Il 5-7% delle spese è destinato ad attività di formazione, il 2% alla valutazione di effetti di maggiore portata, con particolare riferimento agli aspetti socioeconomici ed ai rischi tecnologici.
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(Emendamento n. 40) Allegato II, comma secondo bis (nuovo)
l'organigramma ritenuto necessario per la durata del programma ammonta a 30 posti statutari (A, B, e/o C). Ogni anno, la Commissione presenta nel progetto preliminare di bilancio il numero degli effettivi ritenuti necessari oltrechè la spesa corrispondente. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti.
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(Emendamento n. 39) Allegato II, punti da 1 a 4 (nuovi)
1. Un importo di ... milioni di Ecu, equivalente almeno al 10 % del totale, è utilizzato per progetti da definire chiaramente, volti a promuovere la ricerca di base.
2. Un importo di ... milioni di Ecu, equivalente al ... % del totale, è destinato a progetti volti a promuovere la formazione di ricercatori nei settori contemplati dal presente programma specifico
3. I progetti menzionati nei paragrafi 1 e 2 costituiscono oggetto di accordi conclusi con le Università e gli Istituti di ricerca organizzati in reti di ricerca
4. Un importo di ... milioni di Ecu, equivalente al .....(3%-5%) dell'importo totale ritenuto necessario, è utilizzato per la valutazione delle conseguenze tecnologiche e dei rischi e i risultati sono comunicati al Parlamento mediante relazioni di valutazione.
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(Emendamento n. 41) Allegato III, punto 2, quarto comma
Le azioni concertate sono quelle definite dal regolamento finanziario.
Le azioni concertate sono quelle definite dall'Articolo 92 del Regolamento finanziario.
Le quote di partecipazione comunitaria saranno conformi a quanto previsto dall'Allegato IV della Decisione del Consiglio 90/221/Euratom/CEE.
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(Emendamento n. 43) Allegato III, punto 3, primo comma bis e secondo comma (nuovo)
I partecipanti ai progetti debbono effettuare almeno il 50% delle loro spese di ricerca e sviluppo nella Comunità europea.
Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, possono partecipare, in base al principio del vantaggio reciproco, ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità e partecipano alle spese generali di amministrazione.Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica possono partecipare, in base al principio del vantaggio reciproco, ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità previsto nell'ambito del Programma quadro. Essi partecipano alle spese generali di amministrazione.
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(Emendamento n. 44) Allegato III, punto 4, secondo comma bis (nuovo)
Qualora siano soddisfatte le altre condizioni di eccellenza scientifica e conformemente alle linee di azione concordate tra il Consiglio e il Parlamento europeo, nel caso di più progetti di proposte dello stesso valore scientifico, sarà accordata priorità:
i) a proposte di progetti alla cui realizzazione siano interessati partecipanti di regioni in ritardo di sviluppo e/o di regioni in declino industriale quali definite agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.2052/88.
ii) a proposte di progetti cui siano interessate piccole e medie imprese o loro associazioni.
La Commissione stabilisce in ciascun caso se la gestione del programma, o di parte di esso, possa essere effettuata da organizzazioni o istituzioni esterne e assegna di conseguenza i lavori in questione.
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(Emendamento n. 45) Allegato III, punto 4, quinto comma
La procedura speciale deve essere avviata prima di quella ordinaria per consentire un calcolo esatto dei fondi disponibili per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati nell'ambito della procedura ordinaria. Il termine per la procedura speciale sarà pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.
La procedura straordinaria viene applicata dopo il primo invito a presentare proposte e deve essere completata prima di quella ordinaria per consentire un calcolo esatto dei fondi disponibili per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati nell'ambito della procedura ordinaria. Il termine per la procedura straordinaria sarà pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.
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(Emendamento n. 42) Allegato III, punto 4, quinto comma bis (nuovo)
Con l'inoltro del progetto preliminare di bilancio la Commissione comunica all'autorità di bilancio se gli stanziamenti deliberati in sede di bilancio dell'esercizio precedente hanno del pari finanziato progetti selezionati in base alla procedura speciale oltre che gli importi assegnati. Qualora detti progetti si riferissero a vari programmi, essa ragguaglia sul tipo di comitato che l'ha assistita.
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(Emendamento n. 46) Allegato III, punto 4, sesto comma
L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità a tutti i progetti selezionati nell'ambito di questa procedura speciale sarà deciso annualmente sulla base dei progetti selezionati secondo criteri di qualità. Tale importo non supererà in nessun caso il 15% e potrà essere riveduto annualmente alla luce dell'esperienza.
L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità a tutti i progetti selezionati nell'ambito di questa procedura straordinaria sarà deciso annualmente sulla base dei progetti selezionati secondo criteri di qualità. Tale importo non supererà in nessun caso il 10% e potrà essere riveduto annualmente alla luce dell'esperienza.
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(Emendamento n. 48) Allegato III, punto 4, settimo comma bis (nuovo)
Essa inoltra tale guida al Parlamento, al più tardi prima dell'approvazione della presente decisione.
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(Emendamento n. 49) Allegato III, punto 4 bis (nuovo)
4 bis Uno Stato membro non può destinare a bilanci nazionali, regionali, locali, dipartimentali o ad altri bilanci pubblici, fondi comunitari assegnati ad organismi di quello Stato membro in attuazione di progetti approvati in base alle disposizioni che regolano la procedura di selezione dei progetti descritta al precedente punto 4.
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(Emendamento n. 50) Allegato III, punto 7
7. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dello svolgimento dei progetti avviene sia all'interno del programma specifico sia attraverso un'azione centralizzata, in conformità della decisione prevista dall'art. 4, terzo comma della decisione 90/221/Euratom, CEE.7.La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dello svolgimento dei progetti avviene sia all'interno del programma specifico sia per il tramite ed in linea con le disposizioni che disciplinano l'azione centralizzata oggetto di una decisione del Consiglio di concerto con il Parlamento a norma dell'art. 4, terzo comma della decisione 90/221/Euratom, CEE. Il contributo finanziario del presente programma ammonta a ... ECU, ai sensi delle disposizioni finanziarie della decisione ... del Consiglio relativa all'azione centralizzata.
RISOLUZIONE LEGISLATIVA (A3-227/91)
(procedura di cooperazione: prima lettura)
recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della biotecnologia (1990-1994)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 160 - SYN 265) GU n. C 174 del 16.07.1990, pag. 53.
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato CEE (C3-163/90),
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per l'agricoltura la pesca e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-227/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.