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Parlamento Europeo - 10 ottobre 1991
Procedura elettorale uniforme per i membri del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 138, paragrafo 3, del Trattato CEE, che impone al Parlamento europeo di elaborare progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri,

visto l'articolo 7, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che incarica il Parlamento europeo di elaborare un progetto di procedura elettorale uniforme,

vista la decisione CECA, CEE, CEEA 76/787 del Consiglio,

visto l'articolo 121 del proprio regolamento,

visti la relazione interlocutoria della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-152/91),

considerando che dopo quasi dodici anni dalle prime elezioni europee a suffragio universale diretto i contrasti all'interno delle istituzioni comunitarie e fra i governi degli Stati membri non hanno permesso di portare a compimento l'obiettivo di far eleggere i deputati al Parlamento europeo secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri,

considerando pertanto che è compito del Parlamento europeo, a dispetto delle passate difficoltà, riprendere l'iniziativa onde pervenire quanto prima a un successo che consenta di riscuotere un ampio consenso tra i suoi membri,

considerando che le elezioni europee a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, rafforzerebbero l'autorità politica del Parlamento europeo, consolidando la sua legittimità democratica nell'attuale fase di realizzazione dell'Unione politica, economica e monetaria dell'Europa e nella prospettiva della trasformazione della Comunità in un'effettiva Unione europea di tipo federale,

considerando inoltre che l'introduzione di una procedura elettorale uniforme, secondo modalità che stimolino l'espressione di volontà politiche comuni a livello comunitario, anche attraverso modalità comuni di rappresentanza, costituisce un elemento fondamentale per rafforzare la consapevolezza dei cittadini di appartenere a un'unica società europea,

considerando che l'obiettivo di una procedura elettorale uniforme può essere raggiunto più facilmente per singole fasi,

considerando che il concetto di uniformità non presuppone la piena identità e uniformità delle procedure elettorali in tutti gli Stati membri, ma piuttosto un consenso sugli elementi sostanziali di tali procedure,

considerando che è opportuno definire preliminarmente degli orientamenti generali relativi al progetto di procedura elettorale uniforme, prima di elaborare e adottare il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio,

considerando l'opportunità che la posizione del Parlamento europeo venga chiaramente enunciata affinché il suo relatore disponga di un mandato inequivocabile,

considerando la risoluzione del 12 luglio 1990 riguardante le implicazioni dell'unificazione della Germania sulla Comunità europea G.U. n. C 231 del 17.9.1991, pag. 154., nella quale si raccomanda che il problema della rappresentanza al Parlamento europeo della popolazione dell'ex RDT venga risolto parallelamente alla revisione delle disposizioni del trattato in materia,

considerando che un'iniziativa concreta degli Stati membri potrebbe essere quella di informare il Consiglio e il Parlamento in merito alle disposizioni che le rispettive Costituzioni prevedono relativamente all'elettorato passivo in occasione delle elezioni al Parlamento europeo,

ribadisce che l'obiettivo prioritario consiste nel pervenire quanto prima a un'armonizzazione dei criteri comuni della procedura elettorale, partendo dagli aspetti sui quali esiste una possibilità di consenso;

fissa i seguenti orientamenti:

Modalità di scrutinio: la ripartizione dei seggi tra gli Stati membri si effettua secondo una modalità di scrutinio proporzionale .

Un sistema nazionale di perequazione tra le circoscrizioni può essere istituito per la ripartizione dei seggi.

Diritto di voto: Ogni cittadino di uno Stato membro della Comunità europea che abbia compiuto il diciottesimo anno di età al giorno delle elezioni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo nello Stato membro in cui ha il suo domicilio principale da almeno un anno. Devono tuttavia essere rispettate anche le disposizioni particolari in vigore negli Stati membri che attribuiscono ad altri residenti l'elettorato attivo e passivo. Il cittadino residente fuori del territorio comunitario è sottoposto alla legislazione nazionale dello Stato membro d'origine. Gli Stati membri collaborano per agevolare l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo ed evitare che un elettore si avvalga due volte del suo diritto di voto nel corso di un'elezione. Ogni cittadino può presentare la sua candidatura in qualsiasi Stato membro. Le elezioni al Parlamento europeo si svolgono in una data fissata da ciascuno Stato membro nei limiti di un arco di tempo identico per tutti gli Stati membri e compreso tra la

mattina del giovedì e le ore 20.00, ora locale, della domenica. Lo spoglio delle schede non può cominciare prima delle 18.00 della domenica.

Verifica dei poteri: Il Parlamento europeo verifica il mandato dei deputati, basandosi sui risultati elettorali proclamati ufficialmente dagli Stati membri. In caso di contestazione della decisione del Parlamento europeo gli interessati possono adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Incompatibilità: Valgono le incompatibilità previste nell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, cui si aggiunge l'incompatibilità del mandato di deputato europeo con una funzione esecutiva in uno Stato membro o in una regione.

Gli Stati membri notificano al Consiglio e al Parlamento il numero dei cittadini attualmente esclusi dall'elettorato passivo per quanto riguarda le elezioni al Parlamento europeo, nonché le ragioni di tale esclusione.

Gli Stati membri notificano al Consiglio e al Parlamento l'eventuale esistenza di disposizioni legislative nazionali che, sin dalle prime elezioni dirette del 1979, abbiano influito sul diritto dei cittadini all'elettorato passivo in occasione delle elezioni al Parlamento europeo, precisando inoltre il numero delle persone interessate.

viii) Disposizioni regolamentari concernenti la campagna elettorale:

Gli Stati membri sostengono le spese relative all'organizzazione delle elezioni, segnatamente per quanto concerne la stampa e la distribuzione delle schede elettorali e la determinazione dell'esito del voto. Nell'esercizio del suo diritto di autonomia organizzativa interna e delle sue competenze di bilancio il Parlamento europeo assicura un'adeguata informazione dell'elettorato sulle attività, i principi e gli obiettivi delle forze politiche attive in seno al Parlamento europeo. Le suddette disposizioni non concernono il rimborso da parte degli Stati membri delle spese relative alla campagna elettorale. Il Consiglio delibera, su proposta del Parlamento europeo, entro due anni dall'entrata in vigore della procedura elettorale uniforme - conformemente all'articolo 13 dell'Atto del 20 settembre 1976 - sul rimborso delle spese relative alla campagna elettorale a livello europeo sostenute nel corso delle elezioni dirette al Parlamento europeo.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

 
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