Proposta di regolamento (COM(90) 371)
Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca
Approvata con le seguenti modifiche:
(Emendamento n. 1) Primo visto
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
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(Emendamento n. 2) Visto terzo bis (nuovo)
visto il parere del Parlamento europeo,
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(Emendamento n. 3) Primo considerando
considerando che la situazione di molti stock ittici nelle acque della Comunità è preoccupante e richiede l'adozione di misure di conservazione adeguate alle circostanze;
considerando che la situazione di molti stock ittici nelle acque della Comunità è preoccupante e richiede l'adozione di misure di conservazione adeguate alle circostanze, al fine di salvaguardare il settore economico che dipende da tali risorse alieutiche, tenendo conto della situazione già precaria di quest'ultimo;
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(Emendamento n. 4) Considerando secondo bis (nuovo)
considerando che, per evitare inammissibili perturbazioni sul piano economico e sociale, occorre aumentare in modo graduale le dimensioni delle maglie, portandole in un primo momento direttamente a 100 mm; che, per agevolare la graduale transizione a maglie di dimensioni maggiori, debbono essere previsti incentivi economici che incoraggino i pescatori ad usare reti con maglie più larghe;
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(Emendamento n. 5) Considerando secondo ter (nuovo)
considerando che gli esperimenti condotti su vasta scala hanno dimostrato che l'uso di pezze a maglie quadrate applicate nella parte anteriore e superiore del sacco può contribuire notevolmente a ridurre le catture di pesci di taglia inferiore;
(Emendamento n. 6) Quarto considerando
considerando che tali misure farebbero aumentare la disponibilità di merlano; che, in base ai più recenti dati scientifici, il merlano è un grande predatore di altre specie di pesci destinate al consumo umano per cui un incremento di detta specie potrebbe avere conseguenze negative sulle altre specie precitate; che occorre pertanto adottare provvedimenti per ridurre al minimo l'incidenza delle predazioni del merlano cancellando questa specie dall'elenco delle specie per le quali è stabilita una dimensione minima per gli sbarchi nella Regione 2, Skagerrak e Kattegat esclusi;
considerando che tali misure farebbero aumentare la disponibilità di merlano; che, in base ai più recenti dati scientifici, il merlano è un grande predatore di altre specie di pesci destinate al consumo umano per cui un incremento di detta specie potrebbe avere conseguenze negative sulle altre specie precitate; che, sulla base dei risultati di una ricerca, dovrebbero essere stabilite norme per la pesca specifica del merlano;
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(Emendamento n. 7) ARTICOLO 1, PARAGRAFO 8
8. Nell'Allegato II, la voce relativa al merlano (Merlangius merlangus) per la Regione 2, Skagerrak e Kattegat esclusi, e per la Regione 3, è sostituita dal simbolo "-"
8. soppresso
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(Emendamento n. 8) ARTICOLO 2, SECONDO COMMA
L'articolo 1, punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 1, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
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(Emendamento n. 9) Allegato, punto 1 Tabella, quarta colonna "Dimensione minima delle maglie" (mm)
Tutta la regione, 120
Skagerrak e Kattegat
esclusi
Tutta la regione, 100
Skagerrak e Kattegat
esclusi
RISOLUZIONE LEGISLATIVA (A3-243/91/riv.)
recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 371),
- consultato dal Consiglio (C3-241/91),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-243/91/riv.),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.