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Parlamento Europeo - 11 ottobre 1991
Ruolo delle regioni nel processo europeo.

Lo sviluppo regionale e Conferenze intergovernative

Il Parlamento europeo,

A. considerando che l'Articolo 130 A del trattato CEE stabilisce che la Comunità sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale al fine di promuovere uno sviluppo generale armonioso,

B. considerando che qualsiasi progresso verso l'ulteriore integrazione della Comunità dovrebbe essere accompagnato da misure volte a rafforzare la sua coesione interna,

1. deplora che le disparità di reddito tra le regioni più ricche e quelle più povere della Comunità non si siano ridotte in modo sensibile nel corso dell'ultimo decennio;

2. accoglie con favore l'impegno di raddoppiare i Fondi strutturali e di concentrare inoltre le risorse dei Fondi nelle regioni meno sviluppate, per preparare dette regioni al mercato unico della Comunità;

3. è preoccupato che l'evoluzione verso una più stretta unione politica, economica e monetaria possa richiedere ulteriori adeguamenti strutturali nelle economie delle regioni meno sviluppate;

4. è dell'avviso che un accordo tra Stati membri concernente modifiche ai trattati volte ad agevolare una più stretta unione politica, economica e monetaria debba essere accompagnato da proposte miranti a rafforzare le politiche comunitarie di coesione economica e sociale;

5. chiede alla Commissione di presentare proposte alle Conferenze intergovernative volte a incrementare la dotazione dei Fondi strutturali e ad ampliarne la portata (in particolare per comprendere anche l'istruzione);

6. chiede alle Conferenze intergovernative di proporre che le disposizioni in materia di coesione economica e sociale contenute nel trattato vengano potenziate al fine di garantire che gli strumenti dei Fondi strutturali della Comunità vengano adeguati alle nuove circostanze create da una più stretta Unione politica, economica e monetaria;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai capi di Stato e di governo degli Stati membri.

 
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