- Progetto di raccomandazione (C(91) 1397)
Progetto della Commissione per una raccomandazione concernente la tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro
Approvato con le seguenti modifiche:
________ Testo della Commissione _____________ ________ Modifiche del Parlamento ______________
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(Emendamento n. 1) Titolo
Progetto di raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
Progetto di raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne e sulla lotta contro le molestie a sfondo sessuale nel mondo del lavoro.
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(Emendamento n. 2) Articolo 2, secondo comma (nuovo)
Si raccomanda che gli Stati membri si impegnino affinché il settore privato attui iniziative a un livello corrispondente a quello del settore pubblico.
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(Emendamento n. 3) Articolo 3 bis (nuovo)
Si raccomanda che gli Stati membri elaborino un'analisi delle disposizioni giuridiche attualmente in vigore e adottino, ove necessario, nuove norme per applicare le raccomandazioni del codice di condotta.
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(Emendamento n. 4) Articolo 4
Gli Stati membri informeranno la Commissione entro i tre anni successivi all'adozione della presente raccomandazione circa le misure adottate per compiere l'esecuzione della stessa, al fine di consentirle di redigere una relazione circa i suddetti provvedimenti.
Gli Stati membri informeranno la Commissione entro i tre anni successivi all'adozione della presente raccomandazione circa le misure adottate per compiere l'esecuzione della stessa, al fine di consentirle di redigere una relazione circa i suddetti provvedimenti. La Commissione, entro tale periodo, assicura che il codice di condotta abbia la maggior diffusione possibile. Nella relazione devono essere esaminati il grado di conoscenza del codice, la sua efficacia, il grado di applicazione e la misura in cui viene impiegato nelle contrattazioni collettive tra le parti sociali.
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(Emendamento n. 5) Allegato, titolo
Tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
Lotta contro le molestie a sfondo sessuale e tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
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(Emendamento n. 6) Allegato, introduzione, secondo comma
Scopo del documento è di fornire orientamenti pratici a datori di lavoro, sindacati e lavoratori attinenti al problema della tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro. E' prevista l'applicazione del codice nel settore sia pubblico che privato e i datori di lavoro vengono incoraggiati a seguire le raccomandazioni in esso contenute secondo le prassi più conformi alla dimensione e alla struttura della propria organizzazione. Determinante può risultare per piccole e medie imprese l'adeguamento di una parte delle azioni sul piano pratico alle proprie esigenze specifiche. Va inoltre tenuto conto delle prassi esistenti a livello nazionale e locale.
Scopo del documento è di fornire orientamenti pratici a datori di lavoro, sindacati e lavoratori attinenti al problema della tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro. E' prevista l'applicazione del codice nel settore sia pubblico che privato e i datori di lavoro vengono incoraggiati a seguire le raccomandazioni in esso contenute secondo le prassi più conformi alla dimensione e alla struttura della propria organizzazione. Determinante può risultare per piccole e medie imprese l'adeguamento di una parte delle azioni sul piano pratico alle proprie esigenze specifiche.
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(Emendamento n. 22) Allegato, capitolo 1, quarto comma
Il resoconto redatto dagli esperti su incarico della Commissione ha rilevato che le molestie sessuali rappresentano un problema grave per un gran numero di donne lavoratrici nell'ambito della Comunità europea e una ricerca condotta negli Stati membri ha confermato, senza possibilità di dubbio, che i ricatti sessuali sul posto di lavoro non rappresentano un fenomeno isolato. La situazione è diametralmente opposta: per milioni di donne infatti nella Comunità europea le molestie sessuali rappresentano una parte sgradevole e inevitabile della loro vita lavorativa. Anche gli uomini in quanto soggetti a ricatti di questo genere hanno diritto naturalmente a veder tutelata la loro dignità come le donne.
Il resoconto redatto dagli esperti su incarico della Commissione ha rilevato che le molestie sessuali rappresentano un problema grave per un gran numero di donne lavoratrici nell'ambito della Comunità europea e una ricerca condotta negli Stati membri ha confermato, senza possibilità di dubbio, che i ricatti sessuali sul posto di lavoro non rappresentano un fenomeno isolato. La situazione è diametralmente opposta: per milioni di donne infatti nella Comunità europea le molestie sessuali rappresentano una parte sgradevole e inevitabile della loro vita lavorativa. Anche gli uomini in quanto soggetti a ricatti di questo genere hanno diritto naturalmente a veder tutelata la loro dignità come le donne. Le molestie sessuali sono aggravate spesso da atteggiamenti razzisti nei confronti di soggetti appartenenti a minoranze etniche e da atti di intolleranza verso orientamenti sessuali.
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(Emendamento n. 7) Allegato, introduzione, quinto comma
Vi sono categorie che sono particolarmente vulnerabili alle molestie sessuali. Uno studio condotto in diversi Stati membri che documenta il nesso esistente tra il rischio di molestia a sfondo sessuale e la vulnerabilità cui è soggetto colui che la subisce, rivela che le categorie più sproporzionatamente a rischio sono le donne in stato di divorzio e di separazione, donne in giovane età e i nuovi assunti, coloro che non sono tutelati da un contratto di lavoro regolare e fisso, donne che svolgono professioni non specificatamente femminili, altre affette da menomazioni, lesbiche e donne appartenenti a minoranze razziali. Anche gli omosessuali e gli uomini in giovane età sono facilmente esposti a molestie di questo tipo. E' innegabile che le molestie a sfondo sessuale insidiano la dignità di coloro che le subiscono ed è assolutamente impossibile giudicare tali molestie un comportamento adeguato al luogo di lavoro.
Vi sono categorie che sono particolarmente vulnerabili alle molestie sessuali. Uno studio condotto in diversi Stati membri che documenta il nesso esistente tra il rischio di molestia a sfondo sessuale e la vulnerabilità cui è soggetto colui che la subisce, rivela che le categorie più sproporzionatamente a rischio sono le donne in stato di divorzio e di separazione, donne in giovane età e i nuovi assunti, coloro che non sono tutelati da un contratto di lavoro regolare e fisso, donne che svolgono professioni non specificatamente femminili, altre affette da menomazioni, lesbiche e donne appartenenti a minoranze razziali. Anche gli omosessuali e gli uomini in giovane età sono facilmente esposti a molestie di questo tipo. E' innegabile che le molestie per motivi di razza o di orientamento sessuale insidiano la dignità di coloro che le subiscono ed è assolutamente impossibile giudicare tali molestie un comportamento adeguato al luogo di lavoro.
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(Emendamento n. 21) Allegato, capitolo 2, primo comma
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi compresi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale o scritto.
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro. Questa definizione comprende ogni comportamento fisico, verbale o non verbale non desiderato, lesivo della dignità della persona (allusioni, richieste di prestazioni sessuali, aggressioni fisiche, utilizzazione di immagini pornografiche sul posto di lavoro).
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(Emendamento n. 9) Allegato, capitolo 2, terzo comma
L'aspetto più determinante dell'abuso a sfondo sessuale è che si tratta di un atto indesiderato da parte di chi lo subisce, che è a discrezione dell'individuo decidere quale comportamente sia accettabile e quale da considerarsi offensivo. Una semplice attenzione a sfondo sessuale diventa molestia quando si persista in un comportamento ritenuto da chi è oggetto di tali attenzioni assolutamente offensivo. E' il fatto che sia contraria alla volontà della persona che distingue la molestia sessuale dal comportamento amichevole, che invece è benaccetto e reciproco.
L'aspetto più determinante dell'abuso a sfondo sessuale è che si tratta di un atto indesiderato da parte di chi lo subisce, che è a discrezione dell'individuo decidere quale comportamente sia accettabile e quale da considerarsi offensivo. Una semplice attenzione a sfondo sessuale diventa molestia quando si persista in un comportamento ritenuto da chi è oggetto di tali attenzioni assolutamente offensivo. E' il fatto che sia contraria alla volontà della persona che distingue la molestia sessuale dal comportamento amichevole, che invece è benaccetto e reciproco. La molestia sessuale è una discriminazione basata sul sesso che contrasta con le direttive sulla parità di trattamento tra uomini e donne.
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(Emendamento n. 10) Allegato, capitolo 3, primo comma
Ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro possono essere contrari al principio della parità di trattamento dei sessi. Tale principio implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.
Ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro possono essere contrari al principio della parità di trattamento dei sessi secondo il significato degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE del 9 febbraio 1976 concernente l'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione e la promozione professionali, e le condizioni di lavoro. Tale principio implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.
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(Emendamento n. 11) Allegato, capitolo 3, comma quinto bis (nuovo)
Gli uomini che subiscono molestie sessuali devono avere gli stessi diritti delle donne. Bisogna tuttavia riconoscere che sono normalmente le donne a essere oggetto di molestie sessuali in quanto tali molestie vengono praticate generalmente da chi è in posizione di potere e sono collegate al ruolo dei sessi. Pertanto, l'adozione di misure speciali per proteggere le donne soggette a molestie sessuali è un'azione positiva idonea.
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(Emendamento n. 12) Allegato, capitolo 5, sezione A, punto i), comma primo bis (nuovo)
Compete ai datori di lavoro assicurare che datori di lavoro e dipendenti procedano congiuntamente all'elaborazione e alla diffusione di norme interne scritte, dalle quali risulti ciò che si intende per comportamento corretto.
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(Emendamento n. 13) Allegato, capitolo 5, sezione A, punto i), secondo e terzo comma
Si raccomanda che venga messo chiaramente in luce in tale dichiarazione ciò che si intende per comportamento inadeguato sul posto di lavoro e l'illiceità, in talune circostanze, di un siffatto comportamento. Nella suddetta dichiarazione va inoltre messo in luce l'impegno positivo da parte di dirigenti e supervisori nell'attuare una politica adeguata e nel prendere i necessari provvedimenti correttivi per garantire il rispetto delle procedure. In virtù di tale dichiarazione i dipendenti dovrebbero inoltre impegnarsi ad aderire alla politica suddetta e a garantire ai colleghi un trattamento che rispetti la loro dignità umana.
Tale dichiarazione dovrebbe:
1. Mettere in chiaro ciò che si intende per comportamento inadeguato sul posto di lavoro.
2. Spiegare l'illiceità, in talune circostanze, di un siffatto comportamento.
3. Definire il diritto della parte lesa a denunciare comportamenti indesiderati lesivi della dignità personale.
4. Stabilire che i dirigenti e i supervisori abbiano l'obbligo concreto di attuare una politica adeguata e prendere i necessari provvedimenti correttivi per garantirne il rispetto.
5. Stabilire che tutti i dipendenti abbiano l'obbligo di aderire alla politica suddetta e garantire ai colleghi un trattamento che rispetti la loro dignità umana.
Si raccomanda inoltre che tale dichiarazione specifichi la procedura di denuncia in caso di molestie sessuali sul posto di lavoro ai fini di una giusta assistenza e per sapere esattamente presso chi sporgere querela; si raccomanda inoltre che ogni denuncia di molestie sessuali venga affrontata seriamente, rapidamente e in via confidenziale, che i dipendenti vengano protetti contro un processo di vittimizzazione o di rappresaglia per aver protestato contro abusi di questo genere e che si garantisca l'applicazione di misure disciplinari adeguate nei confronti di dipendenti riconosciuti colpevoli di molestie sessuali.
6. Specificare la procedura di denuncia in caso di molestie sessuali sul posto di lavoro ai fini di una giusta assistenza.
7. Garantire che ogni denuncia di molestie sessuali venga affrontata seriamente, rapidamente e in via confidenziale.
8. Assicurare che i dipendenti verranno protetti contro un processo di vittimizzazione o di rappresaglia per aver protestato contro abusi di questo genere.
9. Specificare che verranno prese misure disciplinari adeguate nei confronti di dipendenti riconosciuti colpevoli di molestie sessuali.
(Emendamento n. 14)
Allegato, capitolo 5, sezione B, punto ii), primo comma
Si raccomanda che i datori di lavoro designino una persona competente in materia di consulenza e di assistenza ai dipendenti oggetto di attenzioni moleste che si assuma la responsabilità di fornire il suo aiuto alla soluzione di qualsiasi problema, sia con mezzi formali che informali. Può essere positivo il fatto che tale funzionario venga designato con l'accordo dei sindacati o dei dipendenti in quanto ciò aumenterà il consenso nei suoi confronti. Per la scelta di tali incaricati si potrebbe ricorrere, per esempio, ai servizi del personale o alle sezioni che si occupano della parità di opportunità. In talune organizzazioni essi vengono designati come "consulenti di fiducia" o "colleghi comprensivi". Spesso un tale ruolo può essere svolto da un membro del sindacato dei lavoratori o dei gruppi di sostegno delle donne.
Si raccomanda che i datori di lavoro designino una persona competente in materia di consulenza e di assistenza ai dipendenti oggetto di attenzioni moleste che si assuma la responsabilità di fornire il suo aiuto alla soluzione di qualsiasi problema, sia con mezzi formali che informali. Tale funzionario viene designato con l'accordo dei sindacati e dei dipendenti. Per la scelta di tali incaricati si potrebbe ricorrere, per esempio, ai rappresentanti sindacali, ai servizi del personale o alle sezioni che si occupano della parità di opportunità. In talune organizzazioni essi vengono designati come "consulenti di fiducia" o "colleghi comprensivi". Spesso un tale ruolo può essere svolto da un membro del sindacato dei lavoratori o dei gruppi di sostegno delle donne o degli uomini.
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(Emendamento n. 15) Allegato, capitolo 5, sezione B, punto iv), comma secondo bis (nuovo)
Bisogna riconoscere che riferire l'esperienza di molestie sessuali presenta difficoltà e può essere lesivo della dignità del dipendente. Pertanto, a una vittima di molestie non dovrebbe essere richiesto di riferire ripetutamente gli avvenimenti oggetto della protesta qualora non sia strettamente necessario.
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(Emendamento n. 16) Allegato, capitolo 5, sezione B, punto v), secondo comma
Quando la denuncia viene accolta e si accerta la necessità di spostare o trasferire una delle parti, bisognerebbe tenere eventualmente in considerazione la possibilità di consentire al querelante di scegliere se desidera rimanere al suo posto o essere trasferito altrove. Il querelante non dovrà essere sottomesso ad alcun provvedimento disciplinare nel caso in cui il reclamo venga accolto ed inoltre, nel caso in cui una denuncia venga riconosciuta valida, il datore di lavoro dovrà controllare la situazione per garantire la cessazione immediata di un siffatto abuso.
Quando la denuncia viene accolta e si accerta la necessità di spostare o trasferire una delle parti, bisognerebbe tenere eventualmente in considerazione la possibilità di consentire al querelante di scegliere se desidera rimanere al suo posto o essere trasferito altrove. Se l'unica conclusione soddisfacente è rappresentata da un trasferimento, dovrebbe essere il colpevole ad essere trasferito piuttosto che il querelante. Il querelante non dovrà essere sottomesso ad alcun provvedimento disciplinare nel caso in cui il reclamo venga accolto ed inoltre, nel caso in cui una denuncia venga riconosciuta valida, il datore di lavoro dovrà controllare la situazione per garantire la cessazione immediata di un siffatto abuso.
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(Emendamento n. 17) Allegato, capitolo 5, sezione B, punto v), commi secondo bis e ter (nuovi)
Qualora non sia stato possibile comporre in modo soddisfacente un contenzioso all'interno di un'impresa, gli Stati membri devono prevedere una procedura giuridica volta a reprimere la forma di discriminazione sessuale rappresentata dalle molestie sessuali.
Alle vittime di tale discriminazione possono essere rifusi i danni.
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(Emendamento n. 18) Allegato, capitolo 6
La molestia sessuale è un problema che riguarda sia i datori di lavoro che i sindacati. Si raccomanda come buona norma che i sindacati formulino e pubblichino chiare dichiarazioni di principio in materia e adottino le necessarie misure per creare la giusta consapevolezza del problema della molestia sessuale sul posto di lavoro al fine di contribuire ad instaurare un clima di lavoro in cui siffatti abusi non vengano né consentiti né ignorati. Dovrebbe essere buona norma per i sindacati considerare la prospettiva di dichiarare la molestia sessuale come un comportamento inadeguato e di istruire membri e funzionari circa le sue conseguenze.
I sindacati devono
1. Formulare e distribuire chiare dichiarazioni di principio sulle molestie sessuali.
2. Promuovere la consapevolezza del problema della molestia sessuale e istruire membri e funzionari circa le sue conseguenze mediante dibattiti, pubblicazioni, affissioni e altri sistemi.
I sindacati dovrebbero inoltre sollevare la questione con i datori di lavoro e farsi garanti della corretta adozione nell'ambito interno di politiche e prassi adeguate intese a tutelare la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
3. Sollevare il problema delle molestie sessuali presso i datori di lavoro e farsi garanti della corretta applicazione nell'ambito interno di politiche e prassi adeguate intese a tutelare la dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro.
Si raccomanda ai sindacati di informare gli iscritti del diritto di ciascuno a non subire molestie sessuali sul posto di lavoro e fornire loro orientamenti precisi circa le misure da adottare in caso di ricatti sessuali nei loro confronti, nonché circa tutti i relativi diritti dal punto di vista giuridico.
4. Informare gli iscritti del diritto di ciascuno a non subire molestie sessuali sul posto di lavoro e fornire loro orientamenti precisi circa le misure da adottare in caso di ricatti sessuali nei loro confronti, nonché circa tutti i relativi diritti dal punto di vista giuridico.
5. Cercare di fornire a tutti i loro esponenti e rappresentanti informazioni sugli aspetti relativi alla parità, nonché istruzioni su come far fronte alle molestie sessuali.
6. Inserire le informazioni su come far fronte alle molestie sessuali e sugli orientamenti dei sindacati a tale riguardo nell'ambito dei corsi di formazione professionale patrocinati dai sindacati.
Laddove si verifichino casi di denunce, è importante che i sindacati li affrontino con la dovuta serietà e comprensione e garantiscano al querelante la possibilità di essere rappresentato nel caso in cui la denuncia abbia un seguito. I sindacati devono prendere in considerazione la prospettiva di designare funzionari con formazione speciale col compito di consigliare e informare i membri in merito a eventuali denunce di molestia sessuale e di intervenire a loro nome in caso di necessità. Essi
7.Affrontare le denunce di molestie sessuali con la dovuta serietà e comprensione e assicurare al querelante la possibilità di essere rappresentato nel caso in cui la denuncia abbia un seguito. E' importante creare un ambiente in cui i dipendenti si sentano in grado di presentare tali denunce sapendo che riceveranno un sostegno comprensivo e concreto da parte dei rappresentanti sindacali locali.
svolgeranno pertanto un'attività di sostegno determinante. Un'idea positiva sarebbe garantire una sufficiente rappresentanza femminile a sostegno delle donne oggetto di molestia sessuale.
Si raccomanda inoltre, qualora il sindacato rappresenti sia il querelante che il presunto molestatore a fini procedurali, di chiarire che il ruolo di rappresentanza dell'unione sindacale non implica da parte di quest'ultima un atteggiamento conciliante nei confronti di un comportamento offensivo. In ogni caso, non è consentito allo stesso funzionario rappresentare entrambe le parti.
8. Prendere in considerazione la possibilità di designare funzionari con formazione speciale con il compito di consigliare e informare i membri in merito a eventuali denunce di molestia sessuale e di intervenire a loro nome in caso di necessità. Essi svolgeranno pertanto un'attività di sostegno determinante. I sindacati dovrebbero garantire una sufficiente rappresentanza femminile a sostegno delle donne oggetto di molestie sessuali.
L'unione sindacale dovrebbe controllare e verificare i documenti a sua disposizione in risposta ai reclami e in rappresentanza dei presunti molestatori e molestati al fine di garantire l'efficacia delle sue risposte.
9. Prendere in considerazione la possibilità di dichiarare che la molestia sessuale da parte di un sindacalista o di un qualsiasi dipendente costituisce un comportamento scorretto. I sindacati dovrebbero comunicare ai loro aderenti che devono desistere da qualsiasi comportamento offensivo quando tale comportamento è oggetto di protesta. Ogniqualvolta un membro di un sindacato sia accusato di molestia sessuale da parte di un altro, il sindacato interessato può ritenere opportuno fare opera di conciliazione tra le due parti affinché il comportamento offensivo cessi quanto prima e abbia meno conseguenze possibile. Tuttavia, il sindacato dovrebbe avere come priorità di assistere e rappresentare il querelante.
10. Mettere in chiaro qualora il sindacato rappresenti sia il querelante che il presunto molestatore a fini procedurali, che il ruolo di rappresentanza dell'unione sindacale non implica da parte di quest'ultima un atteggiamento conciliante nei confronti di un comportamento offensivo. In ogni caso, non è consentito allo stesso funzionario rappresentare entrambe le parti.
11. Assicurare, qualora il sindacato rappresenti un presunto molestatore, che l'assistenza fornita si limiti esclusivamente ai fatti. I rapporti del querelante con persone diverse dal presunto molestatore dovrebbero essere considerati non pertinenti. Qualora vengano prese misure disciplinari contro un membro di un sindacato reo confesso di molestie oppure che è stato dichiarato colpevole di avere molestato un altro membro del sindacato, i sindacati possono prendere in considerazione la possibilità di limitare la loro assistenza alla persona accusata assicurando soltanto che il processo si svolga regolarmente.
12. Applicare pene rigorose ai rappresentanti sindacali che abusino della loro posizione di fiducia e di potere molestando sessualmente un altro sindacalista o tollerando le molestie sessuali commesse da altri.
13. Controllare e verificare i documenti a sua disposizione in risposta ai reclami e in rappresentanza dei presunti molestatori e molestati.
14. Rendere noto negli ambienti sindacali che il sindacato desidera essere informato di ogni caso di molestia sessuale e che tali informazioni saranno considerate confidenziali.
15. Assicurare ai dipendenti che se i lavoratori molestati prendono nota di tutti i casi di molestie, ciò contribuirà a una più efficace conclusione di qualsiasi azione per via informale o formale.
16. Assicurare che ai dipendenti che sono stati sottoposti a molestie o che le hanno esercitate venga offerto un aiuto psicologico allo scopo di chiarire gli antefatti e le conseguenze delle molestie.
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(Emendamento n. 19) Allegato, capitolo 7, terzo comma
I dipendenti che sono a loro volta oggetto di molestia, laddove è possibile, dovrebbero convincere il loro persecutore che il suo comportamento è indesiderato e inaccettabile. Alle volte può bastare a porre fine ad un tale comportamento il fatto che l'offensore capisca quanto il suo modo di comportarsi sia sgradito. Se invece persiste in questo atteggiamento, i dipendenti dovranno informarne la gestione e/o il loro rappresentante attraverso i giusti canali e richiedere un'adeguata assistenza per mettere fine a tali abusi, per via informale o formale.
I dipendenti che sono a loro volta oggetto di molestia, laddove è possibile, dovrebbero convincere il loro persecutore che il suo comportamento è indesiderato e inaccettabile. Alle volte può bastare a porre fine ad un tale comportamento il fatto che l'offensore capisca quanto il suo modo di comportarsi sia sgradito. Se invece persiste in questo atteggiamento, i dipendenti dovranno informarne la gestione e/o, i rappresentanti sindacali o dei lavoratori attraverso i giusti canali e richiedere un'adeguata assistenza per mettere fine a tali abusi, per via informale o formale.
RISOLUZIONE LEGISLATIVA (A3-264/91)
recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di raccomandazione della Commissione concernente la tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro
Il Parlamento europeo,
- visto il progetto della Commissione (C(91) 1397 - C3-279/91),
- vista la relazione della commissione per i diritti della donna (A3-0264/91),
1. approva il progetto della Commissione, fatte salve le modifiche a esso apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modicare di conseguenza il suo progetto,
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.