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Parlamento Europeo - 24 ottobre 1991
Unione economica e monetaria.

sulla proposta della Presidenza olandese del Consiglio alla Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 16 maggio 1990 G.U. n. C 149 del 18.6.1990, pag. 66., del 10 ottobre 1990 G.U. n. C 284 del 12.11.1990, pag. 62. e del 14 giugno 1991 Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 3. sull'Unione economica e monetaria,

- vista la Dichiarazione finale del 30 novembre 1990 della Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea svoltasi a Roma,

- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 ottobre 1990 e del 14 e 15 dicembre 1990 in particolare,

- viste le proposte presentate dalla Commissione, dai governi nazionali nonché dalla Presidenza olandese sul progetto di Trattato in vista della attuazione di un'Unione economica e monetaria,

A. considerando che il preambolo del Trattato CEE impegna gli Stati membri a rafforzare l'unità delle loro economie e a garantirne uno sviluppo armonioso,

B. considerando che la credibilità dell'Unione economica e monetaria dipenderà dal suo contributo al generale miglioramento del benessere dei popoli della Comunità,

C. considerando gli insufficienti progressi realizzati in materia di convergenza per la mancata utilizzazione degli strumenti previsti in materia di sorveglianza multilaterale,

Per quanto riguarda gli aspetti istituzionali

1. si richiama alle summenzionate risoluzioni del 10 ottobre 1990 e del 14 giugno 1991 secondo le quali, per realizzare progressivamente l'Unione economica e monetaria, è necessario che le misure richieste nel settore monetario (emissione dell'ECU, statuto della Banca centrale europea, ecc.) e nel settore economico (coesione economica e sociale, orientamenti in materia di politica economica pluriennale, ecc.) rispettino l'unicità della Comunità in campo istituzionale e comportino la partecipazione del Parlamento europeo su un piano di parità con il Consiglio;

2. ricorda che, in base a dette risoluzioni, la designazione del direttorio della Banca centrale europea richiede il parere conforme del Parlamento;

3. insiste sul principio del parallelismo tra Unione monetaria e Unione economica nonché sulla necessità di ottenere progressi sostanziali nel settore sociale e ambientale;

4. chiede che per il passaggio alla terza fase, che dovrà iniziare il 1 gennaio 1997, la procedura decisionale includa i tre principi seguenti:

a) nessuno Stato membro può essere obbligato a farne parte contro la sua volontà,

b) nessuno Stato membro può opporsi al passaggio a tale fase ma, su loro richiesta, alcuni Stati membri possono, considerata la loro situazione specifica, ottenere termini più lunghi che consentano loro di soddisfare alle condizioni dell'UEM,

c) nessuno Stato membro può essere escluso dalla partecipazione alla terza fase purché si impegni ad accettarne tutti gli obblighi sanciti in base a criteri definiti di comune accordo;

5. si compiace che, a Apeldoorn, si sia ottenuto il consenso sull'opportunità di abbandonare l'idea di un'Unione economica e monetaria a due velocità che alcuni avevano proposto;

Per quanto riguarda il periodo transitorio

6. approva le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 ottobre 1990 relative a un breve periodo transitorio che inizierà il 1 gennaio 1994, durante il quale verrebbe creata la Banca centrale europea; la piena operatività della Banca dovrà segnare l'inizio della terza fase dell'UEM;

7. potrebbe, nell'impossibilità di una rapida istituzione della Banca centrale, accettare la creazione dell'Istituto monetario europeo durante la seconda fase, purché questo Istituto possa beneficiare di autonomia e indipendenza sufficienti a preparare l'entrata in vigore della futura Banca centrale europea e assumere il compito di completare la seconda fase, specialmente attraverso la promozione dell'ECU, l'acquisizione del controllo prudenziale delle banche, il coordinamento delle politiche dei cambi nei confronti di monete terze e il buon funzionamento del sistema interno dei pagamenti;

8. ritiene che, nel corso del periodo transitorio, sia opportuno perseguire attivamente i seguenti obiettivi:

a) piena partecipazione del Parlamento alle decisioni da adottare,

b) convergenza reale e nominale dell'evoluzione economica necessaria a garantire che i benefici dell'Unione economica e monetaria siano equamente fruibili da tutti gli Stati e da tutte le regioni della Comunità,

c) la realizzazione di un accordo comune sulle convenzioni contabili necessarie su scala nazionale per il funzionamento della Fase 3, quali, per esempio, le definizioni di deficit di bilancio e di debito pubblico,

d) procedura maggioritaria a livello comunitario basata su criteri trasparenti e obiettivi stabiliti di comune accordo che consentano di constatare l'esistenza di tale convergenza per poter passare alla fase definitiva,

e) continuità tra l'ECU attuale e la moneta unica perseguita tramite un programma di promozione dell'ECU che preveda misure destinate a eliminare gli ostacoli amministrativi, legali e tecnici e attraverso la non svalutazione dell'ECU rispetto alla moneta più forte della Comunità,

f) messa in atto di politiche di coesione economica e di politiche sociali che debbono diventare un punto fondamentale della riforma dei trattati e alle quali occorre dare d'ora in poi un forte impulso,

f) decisione da parte di tutti gli Stati membri di accordare alla loro Banca nazionale l'autonomia necessaria ad agevolare la convergenza monetaria a livello comunitario;

9. dichiara che non potrà approvare i risultati della Conferenza intergovernativa sull'UEM qualora questi ultimi si discostassero troppo dalle posizioni del Parlamento espresse nelle summenzionate risoluzioni del 10 ottobre 1990 e del 14 giugno 1991, per quanto riguarda più in particolare il controllo democratico;

Per quanto riguarda la politica in materia di trasporti e turismo

10. ricorda la sua risoluzione del 22 novembre 1990 sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea G.U. n. C 324 del 24.12.1990, pag. 219., nella quale si propongono alcune modifiche del Trattato concernenti i trasporti e, in particolare, l'applicazione del principio di codecisione per tutte le questioni, la competenza della Comunità ad adottare misure positive in materia di sicurezza dei trasporti, di politiche strutturali per promuovere la competitività delle imprese e di infastrutture dei trasporti, attraverso la creazione di un fondo comune, di un registro comunitario per la flotta marittima e una autorità europea dell'aviazione civile;

11. ritiene che tali proposte rappresentino il punto di partenza per il perseguimento degli obiettivi di una politica comune in materia di trasporti e turismo e invita la Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria ad approvarle;

12. ricorda le sue decisioni, contenute nelle risoluzioni del 13 dicembre 1990 sulla politica comunitaria del turismo e l'"Anno europeo del turismo 1990" G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 238. e dell'11 giugno 1991 sulla politica comunitaria nel settore del turismo Processo verbale in tale data, parte seconda, punto 6., volte a inserire nel Trattato una politica comunitaria del turismo;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, alle Conferenze intergovernative nonché alla Commissione.

 
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