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Parlamento Europeo - 29 novembre 1991
Criminalita' e narcotraffico nei Paesi Membri (1)

RELAZIONE della commissione d'inchiesta sulla diffusione della criminalità organizzata connessa al traffico di droga nella Comunità.

Relatore: On. Patrick COONEY

I N D I C E

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA

PREAMBOLO

PREFAZIONE

INTRODUZIONE

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA CHE LA COMUNITA' DEVE AFFRONTARE

PRECURSORI CHIMICI ESSENZIALI E SOSTANZE CHIMICHE

CONSUMO DI STUPEFACENTI ILLECITI

RETI DI ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

-La Mafia

-La Camorra

-La 'Ndrangheta

-Gli Yakusas

-Le Triadi

-I clan turchi

-Altri clan etnici

-Gruppi motociclistici organizzati

-Organizzazioni polacche

LE ROTTE DEL COMMERCIO DEGLI STUPEFACENTI ILLECITI

-La Rotta dei Balcani

-Africa

-America centrale e meridionale

LE DISPOSIZIONI LEGALI

ORGANIZZAZIONI DELLE FORZE DELL'ORDINE

-Servizi nazionali di polizia e dogana

-Il ruolo degli ufficiali di collegamento antidroga

-Interpol

-Consiglio di cooperazione doganale

"NARCO-DOLLARI" E RICICLAGGIO

ISTITUZIONI POLITICHE, ORGANIZZAZIONI CRIMINALI E TRAFFICO DI STUPEFACENTI

L'IMPEGNO DELLA COMUNITA' EUROPEA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

-Raccomandazioni per il futuro

RACCOMANDAZIONI DELLA MINORANZA

PARTE A: RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA Nella riunione del 7 novembre 1990, l'Ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo ha preso nota di una lettera dell'on. COLAJANNI, in data 15 ottobre 1990, e di una richiesta motivata, in data 24 ottobre 1990, firmata da oltre un quarto dei membri effettivi del Parlamento europeo concernente la costituzione di una commissione d'inchiesta sulla diffusione della criminalità organizzata connessa al traffico di droga nella Comunità, a norma dell'articolo 109, par. 3 del Regolamento. Il Parlamento europeo ha preso nota di tale richiesta il 19 novembe 1990 e ha deciso di permettere la costituzione di una commissione d'inchiesta, ratificandone la composizione il 24 gennaio 1991. La commissione ha tenuto la sua riunione costitutiva il 19 febbraio 1991.

La commissione d'inchiesta si è riunita 12 volte tra il 19 febbraio 1991 e il 29 novembre 1991, ivi comprese 3 audizioni.

Nella riunione del 27 e 28 novembre 1991, essa ha approvato le raccomandazioni con 9 voti a favore e 6 contrari.

Hanno partecipato alla votazione gli onn.: Bowe, presidente; Colajanni, primo vicepresidente; Stewart-Clark, secondo vicepresidente; Taradash, terzo vicepresidente; Cooney, relatore; Avgerinos, Barros Moura, vand den Brink, de Donnea, Fernandez Albor, Hadjigeorgiou, Reding, Salisch, Schawartzenberg e Vazquez Fouz.

La relazione è stata depositata il 2 dicembre 1991.

PARTE A: PREAMBOLO

Il potere delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di droga registra un'espansione preoccupante. Esso ha effetti sempre più gravi sulla società e sulle istituzioni politiche degli Stati membri, scalza le basi dell'economia legale e minaccia la stabilità degli Stati della Comunità. I profitti finanziari resi possibili dal traffico di droga consentono alle organizzazioni criminali che lo gestiscono di contaminare e corrompere le strutture degli Stati a tutti i livelli.

Il costo assai elevato delle droghe sul mercato è causa di delinquenza, di insicurezza, di disordine e di discriminazione sociale e razziale. La salute dei consumatori di droghe proibite soffre non solo per gli effetti delle sostanze consumate ma anche per la situazione di illegalità nella quale il mercato si sviluppa.

In alcuni paesi la diffusione della criminalità organizzata, la sua potenza finanziaria, la sua capacità di infiltrarsi nelle istituzioni e di orientare il consenso elettorale le attribuiscono un potere di condizionamento e di ricatto che incide sulle decisioni politiche. Più volte, come dimostra lo scandalo della BCCI, sono emerse chiaramente collusioni tra gruppi criminali, da un lato, e servizi segreti e altri poteri dello Stato, dall'altro, in attività eversive o di riciclaggio, di finanziamento occulto, di sfruttamento delle stesse istituzioni finanziarie. Tutto ciò indebolisce la volontà politica di colpire le principali centrali del traffico internazionale della droga.

Di fronte a questa situazione, il PE propone una serie di raccomandazioni volte a migliorare l'efficacia della repressione, conformemente al contenuto della Convenzione di Vienna del 1988. Le presenti raccomandazioni si ispirano ai seguenti criteri.

Le forze di polizia, di dogana e il sistema giudiziario devono concentrare le proprie attività in primo luogo sulla repressione del traffico e del reato di riciclaggio, garantendo allo stesso tempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo.

I vari servizi e strutture comunitari, nazionali e regionali preposti alla repressione devono essere soggetti al controllo parlamentare. Le politiche finora attuate non hanno conseguito l'obiettivo prefissato: bloccare o quanto meno ridurre la penetrazione del traffico di droga nella CE. Finora la repressione ha avuto un'incidenza valutata tra il 5 e il 15% sul traffico di stupefacenti e sul derivante traffico di capitali. Occorre quindi valutare se, ammettendo che sia possibile, un incremento determinante dell'efficacia della repressione possa colpire in misura significativa, se non definitiva, il traffico oppure se non sia opportuno ipotizzare altre strade.

La Commissione chiede quindi di procedere ad una valutazione dei costi e dei benefici della politica attuale in materia di droga tenendo conto dei seguenti indicatori: condizione di vita dei consumatori di droghe illegali, diffusione dell'AIDS e dei rischi di overdose tra i tossicomani, ruolo dell'economia della droga nelle regioni meno sviluppate, influenza del traffico di droga e penetrazione della criminalità nel sistema politico e nell'amministrazione pubblica, numero e tipologia dei reati violenti nelle città, percentuale dei processi per reati legati alle leggi sulla droga rispetto alla globalità dell'attività giudiziaria e della popolazione carceraria. Deve essere prevista l'elaborazione di politiche nuove. Le seguenti raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta coprono temi direttamente attinenti al suo mandato, ovverosia effettuare un'indagine sulla diffusione della criminalità organizzata connessa al traffico di droga negli Stati membri della Comunità europea e i suoi effetti sulla dem

ocrazia.

- La commissione è profondamente convinta del fatto che, oltre al fenomeno del traffico di stupefacenti, sia anche necessario studiare le conseguenze della lotta contro la droga e in particolare le ripercussioni di tale lotta sulla democrazia e sulla sicurezza e libertà dei cittadini,

1. la commissione ritiene che i governi e la Comunità debbano compiere uno sforzo di gran lunga maggiore per intervenire sul fronte della "domanda" nel contesto della droga. I governi degli Stati membri dovrebbero consentire ai Ministri della Sanità e della Previdenza sociale di impiegare maggiori risorse e maggiori effettivi, nonché di potenziare le misure pratiche per ridurre i rischi concernenti l'abuso di stupefacenti, almeno nella misura in cui si venga a creare una corrispondenza tra le risorse finanziarie stanziate per la riduzione della domanda e la riduzione dell'offerta. Le misure terapeutiche e i programmi sostitutivi a favore dei tossicodipendenti non ricevono la dovuta attenzione da parte dei governi e delle autorità locali. Nel contesto delle sue competenze giuridiche la Comunità europea ha la responsabilità potenziale, per quanto riguarda la politica sociale in generale, di aumentare le risorse finanziarie e umane. I sistemi scolastici degli Stati membri non fanno abbastanza per insegnare

ai giovani a far fronte ai pericoli per la salute, come ad esempio l'uso di stupefacenti, a resistere alle pressioni esercitate da terzi e a diventare persone responsabili;

2. la tossicodipendenza e l'abuso di droga dovrebbero essere considerati in primo luogo un problema sanitario e di assistenza e non da reprimere e da giudicare. Il possesso di stupefacenti in piccole quantità per uso personale non dovrebbe essere considerato un reato penale. Le leggi sugli stupefacenti devono creare una distanza tra il consumatore e il mondo criminale, ed evitare di trasformare il tossicodipendente in delinquente compromettendo così qualsiasi possibilità di reintegrazione nella società. L'assistenza ai tossicodipendenti non deve essere più ostacolata dalle leggi penali. Una conseguenza di questo stato di cose è che le risorse a disposizione della giustizia penale sono state sopraffatte dalla criminalità connessa con il traffico di stupefacenti. Inoltre, l'aumento della popolazione carceraria causato da questa criminalità contribuisce notevolmente al peggioramento delle condizioni di vita all'interno dei centri di detenzione, rendendo ancora più difficile l'applicazione delle leggi carcerari

e e rafforzando le organizzazioni criminali dentro le prigioni che forniscono stupefacenti ai carcerati;

3. la lotta contro la tossicodipendenza esclusivamente mediante le leggi penali che prescrivono l'obbligo di astinenza e mediante aiuti pubblici per l'astinenza dagli stupefacenti è fallita. La domanda di stupefacenti esiste ancora, il malessere sociale e sanitario dei tossicodipendenti aumenta rapidamente, sempre più drogati vengono contaminati dal virus HIV mentre ne muore un numero sempre maggiore, lo spaccio di droga si diffonde sempre di più con profitti sempre maggiori per gli spacciatori, il malcontento degli abitanti delle città nei confronti del traffico di droga e della criminalità che comporta è in aumento;

4. la commissione d'inchiesa ritiene che sarebbe nell'interesse della Comunità europea e dei suoi Stati membri che le autorità pubbliche attuassero una campagna intesa ad accrescere le informazioni in merito agli aspetti a cui si è fatto riferimento in precedenza allo scopo di informare la popolazione e fornire all'opinione pubbica informazioni veritiere ed educative che incidano sulla domanda e servano ad orientare e aiutare i drogati a superare la tossicodipendenza. Le campagne di informazione, la creazione di banche di dati (osservatori) e la generalizzazione di protocolli medico- sanitari palliativi sono, tra le altre misure, azioni di portata comunitaria necessarie e conformi al rispetto delle libertà democratiche e all'obbligo delle autorità di prendersi cura della salute pubblica. In tale contesto gli Stati membri devono garantire un trattamento gratuito, siringhe gratuite, nonché la somministrazione di medicinali (temalgesic, metadone) da parte di cliniche autorizzate;

5. la lotta contro gli stupefacenti non deve concentrarsi sui consumatori e sulla parte bassa della scala gerarchica degli spacciatori, ma sul traffico organizzato internazionale di droga e sugli spacciatori ad alto livello. Occorre adottare un atteggiamento pragmatico di riduzione dei rischi (harm reduction) connessi al consumo e all'abuso di droga prendendosi carico sia dal punto di vista sanitario che sociale dei tossicodipendenti; tale atteggiamento deve essere volto a garantire e organizzare la disponibilità di stupefacenti non adulterati e giustamente dosati allo scopo di consentire la riduzione dei decessi e dei problemi sanitari (in particolare la contaminazione con il virus HIV) oltre alla diminuzione della criminalità indotta. Quanto dichiarato dagli esperti convocati dalla commissione dimostra che il modo in cui si affronta il problema della droga nella Comunità europea non dà alcun risultato sostanziale. Ogni anno cresce il numero dei consumatori, le morti causate dalla droga si moltiplicano, nu

ovi tipi di stupefacenti più potenti e più dannosi prendono piede, la produzione aumenta. Il riciclaggio dei capitali illegali ottenuti con il traffico di stupefacenti non riesce ad essere contrastato nonostante tutti gli sforzi profusi;

6. la maggior parte dei consumatori di stupefacenti vivono nelle città o emigrano nelle capitali perchè vi si trovano il mercato, l'ambiente e l'assistenza per i drogati. Pertanto buona parte delle grandi città sono afflitte dai problemi della tossicodipendenza e, d'altro canto, la possibilità degli organi rappresentativi cittadini di incidere sulle misure adottate in materia di droga è limitata e contrasta con il peso che tale problema presenta per le città;

7. occorre operare una chiara distinzione tra criminalità organizzata e criminalità ordinaria definendo l'impiego delle misure coercitive. Sono necessarie ricerche scientifiche indipendenti nei settori in cui l'intuizione è un prerequisito per intraprendere azioni e prendere decisioni le cui eventuali conseguenze negative sono incalcolabili e i cui risultati sono più svantaggiosi dei piccoli successi ottenuti dagli investigatori (ad esempio l'ammissibilità giuridica dei metodi per la lotta contro gli stupefacenti). La CEE dovrebbe anche promuovere ricerche in merito al rapporto tra la criminalità organizzata e l'emergente criminalità finanziaria da un lato e le loro conseguenze negative dirette sulla situazione sociale della popolazione e sull'ambiente dall'altro, in modo da rendere più acuta la consapevolezza del fatto che l'esistenza di tale criminalità rappresenta chiaramente una violazione dei diritti dell'uomo. In tal modo si potrebbe attenuare la tendenza a non prendere sul serio la criminalità finanz

iaria e i suoi esponenti potrebbero essere più facilmente giudicati e condannati;

8. la commissione, pur non ritenendo esaustive le seguenti raccomandazioni, giudica comunque quegli argomenti della massima importanza e da essere esaminati dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri. In taluni casi la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti non è stata ingaggiata in modo pieno ed efficiente. Anche allorché gli Stati sono firmatari delle convenzioni delle Nazioni Unite cui si fa riferimento nella presente relazione, le priorità attribuite all'attuazione e all'adeguamente delle disposizioni di tali convenzioni talvolta sono carenti a livello di urgenza. La determinazione iniziale può quindi essere pregiudicata. Occorre ora una nuova e comune determinazione;

9. il Parlamento e la Commissione devono collaborare alla promozione di una conferenza europea sulla droga con il compito di studiare in modo approfondito i risultati delle politiche svolte finora e valutare l'opportunità di un'armonizzazione del sistema giuridico degli Stati membri in vista dell'integrazione politica ed economica, tenendo conto della richiesta delle città europee al centro del traffico di droga;

Produzione di droghe

10. nonostante le conclusioni raggiunte dalla FAO nel senso che agendo sulla domanda si otterrebbero migliori risultati che agendo sull'offerta, occorre riconfermare la competenza generale della Nazioni Unite per il coordinamento della polizia globale in materia di traffico di droga e questioni attinenti e gli Stati membri devono impegnarsi ad aumentare i loro contributi finanziari al programma di controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite e al programma sull'abuso delle sostanze stupefacenti dell'Organizzazione mondiale della Sanità affinché i suoi programmi, nei paesi in fase di sviluppo in particolare, siano potenziati. Tutti gli Stati membri della Comunità europea e i paesi che si candideranno in futuro per farne parte debbono ratificare e applicare le convenzioni delle Nazioni Unite:

- del 1961 sui narcotici (ratificata da tutti i paesi CEE ed EFTA),

- del 1971 sulle sostanze psicotrope (ratificata da otto Stati CEE ma non dal Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Irlanda. Tra i paesi EFTA non l'hanno ratificata Austria e Svizzera),

- del 1988 contro il traffico illecito di sostanze narcotiche e sulle sostanze psicotrope (ratificata dalla CEE in quanto tale nel dicembre 1990; ratificata anche da Svezia, Ungheria, Cecoslovacchia e Iugoslavia)";

11. la Comunità europea dovrebbe garantire un approccio più coerente al problema della droga, che tenga conto di tutte le priorità economiche delle regioni implicate e assicuri loro un maggiore accesso ai mercati di altri beni sia a livello nazionale che internazionale. Ciò implica il miglioramento delle comunicazioni e delle infrastrutture nonché l'offerta di più ampie opportunità d'investimento in produzioni legali, sia agricole che non agricole;

12. in tali circostanze gli Stati membri della Comunità europea sono invitati a praticare una coerente politica dello sviluppo che non sia più basata quasi esclusivamente sul proprio vantaggio economico, ma incentri i suoi sforzi sulle realtà e le esigenze politiche, sociali ed economiche delle regioni e degli Stati interessati. Ciò presuppone che la Comunità e i suoi Stati membri si impegnino in sede di GATT a favore di una politica commerciale mondiale conforme ai criteri di sviluppo, riorientino le proprie politiche economiche estere e facciano valere il peso dell'Europa negli organismi della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale in modo tale da aumentare le possibilità di avviare i paesi del cosiddetto Terzo Mondo verso uno sviluppo orientato alle esigenze primarie e di carattere partecipativo;

13. la situazione della produzione di droga in paesi quali il Pakistan, l'Afghanistan, la Bolivia, il Perù, la Thailandia e il Libano non è stata esaminata a fondo dalla commissione d'inchiesta giacché tale studio non rientrava nel suo mandato. Ciononostante, la situazione nei paesi i cui prodotti agricoli sono utilizzati nella fabbricazione di droghe illecite (e si tratta per lo più di paesi in fase di sviluppo) è tale da rendere necessario l'intervento della Comunità europea, attraverso la sua politica di sviluppo e cooperazione e la sua nascente politica estera, per aiutare con misure concrete i governi decisi a porre termine alla produzione illecita di droga. Va notato che l'implicazione di importanti uomini politici e di leader politici (talvolta tribali) nella criminalità organizzata e nel traffico di droga in taluni paesi, in particolare Pakinstan, Birmania, Thailandia, Panama, Suriname, Bolivia ed altri. Inoltre occorre creare un completo coordinamento tra le esistenti attività a livello delle Nazion

i Unite, delle organizzazioni intergovernative, delle organizzazioni nazionali e dei vari governi, delle amministrazioni regionali e delle organizzazioni alternative o non pubbliche;

14. il quantitativo di droga necessario per scopi scientifici e medici dovrebbe essere accertato in modo esauriente così come il quantitativo necessario per altri scopi legali. Soltanto la parte eccedentaria dei raccolti destinati alla produzione di stupefacenti dovrebbe essere soppressa in quanto peggiora le condizioni del suolo e sostituisce altre coltivazioni non illegali, con il loro conseguente aumento di prezzo. Per l'eradicazione delle piantagioni di stupefacenti, occorre continuare i lavori di ricerca in merito ai metodi più efficienti, meno traumatici e più sicuri dal punto di vista ambientale in quanto gli esistenti metodi chimici rappresentano un pericolo per gli esseri umani e per l'ambiente;

15. la cessazione della produzione eccedentaria di coltivazioni atte a produrre stupefacenti deve essere automaticamente seguita da una sostituzione delle coltivazioni su grande scala. E' d'importanza vitale che i governi interessati applichino volontariamente tale programma. Sono inconcepibili i ricatti internazionali secondo cui gli aiuti allo sviluppo o gli aiuti finanziari sono subordinati alla cooperazione con i programmi antidroga. La Comunità europea deve prendere misure efficaci per incoraggiare la sostituzione delle coltivazioni (ad esempio, offrendo agevolazioni alle importazioni) e allo stesso tempo ridurre la domanda di coltivazioni atte a produrre stupefacenti nella Comunità oltre a migliorare il controllo dei precursori e delle sostanze chimiche necessarie per la produzione di stupefacenti e di sostante psicotropiche. Per la coltivazione sostitutiva occorre garantire tutto il processo economico e commerciale. Il commercio a livello nazionale nei paesi produttori e gli scambi con l'estero sono f

attori indispensabili per il successo del progetto di sostituzione. L'organizzazione di un progetto di sostituzione delle coltivazioni deve anche prevedere aiuto allo sviluppo, sostegno economico e finanziario, la creazione di una infrastruttura sociale e materiale, ecc.;

16. in futuro sarà necessario introdurre una più chiara differenziazione tra le droghe (a partire dalla loro origine fino ai loro effetti) allo scopo di studiare metodi migliori e più specifici per affrontare il problema della droga nelle sue varietà a tre livelli: forniture, traffico e domanda. Tale differenziazione tra droghe pesanti e leggere e, analogamente, tra droghe naturali, coltivate e lavorate con sistemi industriali potrebbe essere la seguente:

Droghe ultrapesanti: eroina, crack

Droghe pesanti: morfina, cocaina, fenciclidina, metadone, petidina

Droghe medio-pesanti: anfetamine, barbiturici, LSD, psilocibina, mescalina, solventi chimici e assenzio

Droghe medio-leggere: oppio, hashish, khat, coca, tabacco, alcool distillato

Droghe leggere: cannabis, alcool fermentato, peyotl, funghi allucinogeni, codeina e tranquillanti

Droghe ultraleggere: tè, caffé e cioccolato.

Da questa classificazione deriva la necessità di una sola politica sanitaria, basata su fattori epidemiologici, tossicologici e farmacologici, per tutte le droghe, indipendentemente dal loro status giuridico;

Cooperazione a livello di polizia e di dogana

17. all'interno dell'Europa, gli Stati membri della Comunità europea debbono creare senza indugi un'Unità europea antidroga (UEA), composta da funzionari di polizia e dogana dei vari Stati membri e comprendente inoltre funzionari di collegamento di paesi chiave extra comunitari;

18. tale Unità deve essere soggetta a controllo democratico onde garantire che essa risponda del proprio operato. Prima della creazione dell'Unità è necessario istituire un meccanismo di controllo;

19. i singoli Stati membri della Comunità debbono creare, se ancora non l'avessero fatto, un'Unità nazionale antidroga. Tali unità debbono comprendere funzionari di polizia e di dogana, nonché esperti in questioni finanziarie, e debbono rispondere democraticamente del proprio operato;

20. tutti i paesi CE e i paesi candidati devono prevedere sollecitamente nella loro legislazione nazionale disposizioni che consentano consegne controllate, ovvero il trasporto di droghe illecite già reperite al luogo di destinazione, secondo procedure concordate similari;

21. le forze di polizia degli Stati membri della Comunità europea e i servizi doganali debbono essere inequivocabilmente tenuti ad informare le rispettive Unità nazionali antidroga sulle loro attività;

22. attualmente la responsabilità politica per i servizi di polizia e di dogana è spesso troppo suddivisa. Negli Stati membri in cui ciò avviene occorre prendere misure per coordinare il controllo politico, affidandolo ad una Commissione nazionale interministeriale di coordinamento dotata di poteri effettivi, eventualmente presieduta dal capo di governo o da un suo delegato, che dovrà rispondere in ultima istanza ai Parlamenti nazionali;

23. gli Stati membri della CE, nell'ambito di un'armonizzazione più generalizzata a livello comunitario delle normative penali, devono introdurre norme procedurali comuni volte a semplificare la cooperazione tra le autorità giudiziarie dei vari paesi, nonchè a migliorare il coordinamento e l'efficacia delle indagini delle forze di polizia;

24. tutti gli Stati membri della CEE e i paesi candidati devono firmare la convenzione europea sull'estradizione al fine di limitare il numero di "rifugi" per organizzazioni criminali;

Precursori e sostanze chimiche essenziali

25. la Comunità europea e i suoi Stati membri dovrebbero accettare le proposte della Task Force "Azione Chimica" del G7 e raccomandare alle Nazioni Unite di modificare la convenzione 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotropiche onde includervi la lista completa di sostanze chimiche proposta dal G7. Inoltre, dovrebbero essere previste disposizioni che permettano l'ulteriore ampliamento e il costante aggiornamento dell'elenco, parallelamente alla sintesi di nuove sostanze;

26. la Comunità europea dovrebbe cercare di adottare quanto prima possibile la proposta di direttiva sul controllo della produzione di precursori e sostanze chimiche essenziali tenendo nella debita considerazione il contenuto della presente relazione e gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo nella sua relazione (relatore: Sir J. Scott-Hopkins);

27. pur riconoscendo che molte aziende chimiche e farmaceutiche operanti nella Comunità europea si impegnano molto per garantire che le sostanze chimiche figuranti sul suddetto elenco non vengano usate per fini diversi da quelli leciti, la Comunità europea deve in ogni caso rendere più rigorosa la sua legislazione ed introdurre gravi sanzioni penali per le aziende che vi trasgrediscano. Tale legislazione va anche estesa ai vettori e alle imprese di trasporto, che dovrebbero essere dirette e gestite nell'ambito di un sistema di licenze uniformate a livello europeo;

28. la Comunità europea deve esercitare pressioni particolari su tutti i paesi nei quali si sta attualmente producendo un numero crescente di droghe di sintesi illecite;

Vie della droga e abolizione dei controlli di frontiera

29. la Comunità europea deve assicurare che al momento dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne il primo gennaio 1993, si provvederà a mantenere all'interno degli Stati membri controlli selettivi intesi a individuare i traffici ad alto rischio;

30. i tutori dell'ordine debbono avere il potere di operare periodicamente entro perimetri che possono esorbitare dalle frontiere nazionali, in diretta cooperazione con i paesi confinanti, ma solo previa istituzione di un adeguato sistema di controllo democratico cui spetterebbe la definizione e la verifica di precisi orientamenti in merito a tali attività;

31. occorre migliorare le tecniche di sorveglianza terrestre, aerea e marittima alle frontiere esterne della Comunità, in collaborazione con il Consiglio di cooperazione doganale;

32. la Comunità europea deve prendere in esame la possibilità di assegnare a nuove mansioni i funzionari doganali, assicurandone la formazione, nonché di potenziare i servizi doganali degli Stati membri, in particolare di quelli più poveri, che dovrebbero poter beneficiare di stanziamenti di bilancio comunitari per la formazione di personale e l'acquisto di nuove tecnologie e attrezzature;

33. è necessario accelerare la ridistribuzione e la formazione di funzionari doganali, onde porli meglio in grado di affrontare la lotta contro il traffico di droga, segnatamente attraverso il programma Mattheus;

34. è necessario incoraggiare i funzionari doganali e la polizia a partecipare a programmi di scambio con colleghi di altri Stati membri, mantenendo le loro competenze e autorità nel paese ospitante;

35. i tutori dell'ordine necessitano urgentemente di sistemi di informazione computerizzati compatibili tra di essi, che comprendano programmi già in funzione negli Stati membri comunitari;

36. la Comunità europea deve inoltre riflettere sulla proposta di "direttiva bagagli", che nella sua formulazione attuale non facilita la libera circolazione delle persone e delle merci loro appartenenti né affronta efficacemente i problemi posti dal traffico di droga;

37. le licenze per i veicoli addetti al trasporto internazionale su strada nonché la possibilità di ottenere la targa TIR vanno poste sotto un più rigoroso controllo internazionale. A tale riguardo il Consiglio doganale dovrebbe formulare raccomandazioni;

Istituzioni politiche, corruzione e organizzazioni criminali

38. la corruzione dei governi e dei funzionari pubblici (in particolare nella magistratura e nelle forze dell'ordine) a vantaggio del traffico di droga è contemporaneamente causa ed effetto della diffusione del fenomeno. Ciò rende particolarmente difficile qualsiasi intervento repressivo, segnatamente perchè i legami fra uomini politici ed organizzazioni criminali sono spesso indiretti, filtrati dal complesso sistema del riciclaggio del denaro sporco. Per garantire che l'azione delle istituzioni pubbliche non sia conforme alle leggi esclusivamente sotto il profilo della legittimità formale degli atti, ma sia in particolare in grado di evitare condizionamenti e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, occorre concepire una grande iniziativa, nei confronti degli Stati membri, nel campo delle "norme di trasparenza". La CE potrebbe concepire ed adottare una vera e propria "carta della trasparenza" contenente raccomandazioni agli Stati membri e valida per la CEE per quanto riguarda gli appalti, le no

mine a cariche pubbliche, la ripartizione di compiti e funzioni tra politica e amministrazione. Andrebbe dedicata una particolare attenzione a raccomandazioni volte a perseguire costantemente la trasparenza dei comportamenti dei partiti politici (finanziamenti e bilanci, spese per le campagne elettorali dei candidati, candidature e nomine);

39. al fine di favorire l'integrità dei partiti politici, cercando di sradicare potenziali "fattori d'inquinamento", occorre richiedere trasparenza ai partiti politici in ordine alla loro struttura finanziaria e ai loro bilanci; essi devono essere incoraggiati a scegliere i loro candidati in base ai criteri più rigorosi e ad escludere i candidati che siano notoriamente o presumibilmente in contatto con il crimine organizzato o esposti alla corruzione;

40. i funzionari eletti, gli uomini politici o altri rappresentanti pubblici condannati da un'inequivocabile sentenza per legami con la criminalità organizzata devono essere esclusi dalle loro cariche per un periodo proporzionale alla gravità del reato commesso. In tutti gli Stati membri deve essere adottata e applicata una legislazione in tal senso;

41. gli Stati membri devono adottare opportune misure che vietino agli enti locali, pena lo scioglimento, di erogare sovvenzioni, licenze, ovvero di passare ordini ad individui condannati per riciclaggio di denaro in uno Stato membro o sotto inchiesta per legami con organizzazioni criminali;

42. le autorità locali e gli organismi governativi non devono poter concedere appalti, licenze, sussidi o altre agevolazioni a ditte, società o singoli individui condannati per legami con organizzazioni criminali;

43. si raccomanda che la Commissione delle Comunità europee istituisca un ufficio dotato di personale sufficiente e che disponga dell'opportuna preparazione per controllare lo sviluppo del crimine organizzato nella Comunità;

44. si raccomanda al Parlamento europeo di istituire una sottocommissione permanente o un gruppo di lavoro effettivamente in grado di controllare, in modo democratico e permanente, i maneggi del crimine organizzato, in particolare il traffico illegale di armi e di stupefacenti, e presenti alle Istituzioni ed agli organismi competenti proposte per arginarli e combatterli;

45. dovranno essere indagati in maggior profondità i legami tra crimine organizzato, amministrazione pubblica, politica ed economia. Le prove ottenute dovranno essere messe a disposizione di tutti gli organismi interessati, comprese le ONG all'interno della Comunità europea, in modo da realizzare su ampia scala, sia a livello locale, regionale e nazionale che a livello CE, la cooperazione e il coordinamento delle contromisure;

Infiltrazione di settori economici, impiego dei profitti risultanti

dalle droghe e riciclaggio del denaro

46. il controllo dell'applicazione della direttiva comunitaria sulla prevenzione del ricorso al sistema finanziario per il riciclaggio di denaro sporco dovrà essere considerato una priorità da parte della Comunità e dei suoi Stati membri a partire dal momento della sua entrata in vigore il primo gennaio 1993. A tal fine la Commissione dovrebbe prevedere un servizio specializzato. La normativa dovrà garantire la trasparenza dei flussi economici e finanziari allo scopo di poter distinguere fra operatori economici onesti e disonesti, fra mercato pulito e mercato sporco. Dato che il riciclaggio risponde alla necessità, per i trafficanti, di inserire nell'economia legale gli enormi profitti resi possibili dal carattere illecito del commercio della droga, occorre, al di là del necessario controllo del circuito economico e finanziario, studiare i mezzi atti ad impedire l'accumulo di tali profitti tramite la regolamentazione del commercio delle sostanze oggi proibite;

47. sulla base di questo orientamento, la lotta contro il riciclaggio deve adottare un sistema ben più incisivo di quello che si ritiene possibile oggi, grazie ad un impegno e ad una cooperazione comuni (livelli nazionali e internazionali, rapporti tra gli strumenti abituali di repressione e gli strumenti di controllo e vigilanza del mercato). Ciò avrà anche la conseguenza di ridurre il numero delle azioni penali e degli interventi amministrativi e di vigilanza interna, il che consentirà agli inquirenti di concentrare le proprie forze e le proprie energie sui casi più importanti. In questo contesto, nella definizione stessa dell'attività di riciclaggio, appare opportuno introdurre, per potenziare l'efficacia, un limite dei valori, come avviene nella legislazione americana;

48. giusto riconoscimento va inoltre dato all'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi del crimine; le sue clausole principali dovrebbero essere inserite nella legislazione comunitaria. (Poteri e tecniche particolari d'indagine, obbligo di confisca e riconoscimento delle decisioni di altri paesi). Occorre concepire il rapporto tra la libertà del mercato e il controllo dei flussi finanziari in termini di correlazione. Il controllo è inerente alla libertà e alla salvaguardia del mercato;

49. è necessario che i paesi comunitari concludano accordi in materia di confisca con il maggior numero possibile di paesi Terzi onde ridurre la libertà di movimento di chi ricicla il denaro. Gli Stati membri dovrebbero considerare crimini che rendono passibili di estradizione i reati fiscali gravi nei quali siano implicati importi pari o superiori a 50.000 Ecu;

50. laddove esistano prove dell'uso di paradisi fiscali per il riciclaggio di denaro, la Comunità europea dovrebbe ricorrere alle possibilità di sanzione di cui dispone nei confronti delle autorità e delle istituzioni finanziarie dei paesi implicati. Nel caso dei paradisi fiscali, la maggior parte dei quali sono situati in piccoli paesi del Terzo mondo occorre prendere iniziativi a livello internazionale per introdurre norme intese a garantire la chiarezza e a ridurre gli incentivi allo sviluppo di tali "paradisi": a tal fine andrebbe prevista una politica di cooperazione e sviluppo modellata in maniera analoga a quella che l'ONU e la CE dovrebbero adottare a salvaguardia dei diritti dell'Uomo; occorre inoltre effettuare controlli più severi in materia di applicazione delle normative adottate dai tradizionali paradisi fiscali e bancari;

51. la Comunità europea deve essere pienamente associata alla Task Force "Azione Finanziaria" del G7 e al suo segretariato;

52. è importante che tutte le indagini di polizia sui grandi reati connessi con la droga si avvalgano di esperti finanziari che mettano a nudo la struttura finanziaria nonché di esperti degli uffici tributari che calcolino il debito d'imposta;

53. la Comunità europea e i suoi Stati Membri debbono introdurre con urgenza meccanismi più rigidi di regolamentazione delle attività degli istituti bancari e finanziari, onde dissuadere tale istituti dal lasciarsi implicare nel riciclaggio di denaro sia volontariamente che involontariamente. Gli Stati membri devono svolgere un'azione comune volta a limitare nella misura del possibile il segreto bancario. Oltre agli strumenti giuridici per reprimere il reato di riciclaggio, è necessario dotarsi dei mezzi necessari per valutare l'importo delle somme riciclate, per individuare le banche implicate, per smascherare le società di comodo;

54. la Comunità europea e i suoi Stati membri debbono assumersi il compito di imporre sanzioni mediante il ritiro di licenze per attività bancarie e finanziarie a tutti gli istituti condannati per riciclaggio di denaro in qualsivoglia parte del mondo;

55. va presa in esame la possibilità di istituire un registro delle società di investimento immobiliare e di altri enti suscettibili di riciclare il denaro proveniente dal traffico di droga, giacché tale riciclaggio non viene effettuato unicamente tramite banche o istituti finanziari. Va altresì prestata una particolare attenzione al mercato delle opere d'arte, al mondo del gioco e ad altri settori in cui sono possibili importanti transazioni in denaro liquido. Deve essere prestata una particolare attenzione al controllo dei settori economici e commerciali tradizionali quali le industrie del turismo, edilizia ed immobiliare, il settore alberghiero e dei trasporti, il mercato dell'arte, i buoni del tesoro nonchè tutti i settori in cui circolano somme considerevoli di denaro liquido;

56. trattandosi di settori di investimento "privilegiati", va concepito un sistema di controllo e di vigilanza di natura essenzialmente informale , coinvolgendo le autorità e gli organismi di vigilanza dei vari settori economici;

57. occorre organizzare, nel quadro dell'Unità europea antidroga proposta, una sezione che si occupi specificamente di reati finanziari;

58. i paesi che auspicano aderire alla Comunità europea debbono adeguarsi alla direttiva comunitaria sul riciclaggio del denaro sporco e alle altre misure prima che le loro domande di adesione possano essere prese in esame;

59. nell'ambito del Comitato europeo per la lotta antidroga (CELAD) dovrà essere elaborato un programma integrato per l'informazione della popolazione destinato ai dodici Stati membri, tenendo presenti tutti i parametri e le peculiarità e la mentalità degli abitanti di ciascun paese. Il Parlamento europeo dovrà farsi carico dell'iniziativa di informare sulla droga attraverso le reti radiotelevisive e la stampa. A livello nazionale i mezzi d'informazione dovranno partecipare attivamente e fattivamente alla campagna d'informazione. Nei programmi scolastici degli Stati membri dovrà essere introdotta una materia specifica per i ginnasi e i licei attinente non solo alla droga, ma anche al fumo e all'AIDS. Corsi speciali dovranno essere organizzati per informare genitori, docenti, magistrati, tutori dell'ordine, ecc. Le organizzazioni non governative, la Chiesa, gli enti locali dovranno anch'essi prender parte alla campagna d'informazione. La Comunità europea dovrà sostenere economicamente e moralmente i programmi

di prevenzione e informazione degli Stati membri.

(Le raccomandazioni della minoranza sono pubblicate come Parte D

della presente relazione)

 
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