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Parlamento Europeo - 29 novembre 1991
Criminalita' e narcotraffico nei Paesi Membri (4)

RELAZIONE della commissione d'inchiesta sulla diffusione del crimine organizzato collegato al traffico di stupefacenti negli Stati membri della Comunità europea

Relatore: on. Patrick COONEY

I N D I C E

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA

PREAMBOLO

PREFAZIONE

INTRODUZIONE

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA CHE LA COMUNITA' DEVE AFFRONTARE

PRECURSORI CHIMICI ESSENZIALI E SOSTANZE CHIMICHE

CONSUMO DI STUPEFACENTI ILLECITI

RETI DI ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

-La Mafia

-La Camorra

-La 'Ndrangheta

-Gli Yakusas

-Le Triadi

-I clan turchi

-Altri clan etnici

-Gruppi motociclistici organizzati

-Organizzazioni polacche

LE ROTTE DEL COMMERCIO DEGLI STUPEFACENTI ILLECITI

-La Rotta dei Balcani

-Africa

-America centrale e meridionale

LE DISPOSIZIONI LEGALI

ORGANIZZAZIONI DELLE FORZE DELL'ORDINE

-Servizi nazionali di polizia e dogana

-Il ruolo degli ufficiali di collegamento antidroga

-Interpol

-Consiglio di cooperazione doganale

"NARCO-DOLLARI" E RICICLAGGIO

ISTITUZIONI POLITICHE, ORGANIZZAZIONI CRIMINALI E TRAFFICO DI STUPEFACENTI

L'IMPEGNO DELLA COMUNITA' EUROPEA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

-Raccomandazioni per il futuro

RACCOMANDAZIONI DELLA MINORANZA

Raccomandazioni della minoranza

A norma dell'articolo 119 del regolamento, hanno presentato raccomandazioni di minoranza gli onn.: Cooney, relatore; de Donnea, fernandez Albor, Hadjigeorgiou, Reding e Sir J. Stewart-Clark. Le seguenti raccomandazioni di minoranza, formulate da alcuni membri della commissione d'inchiesta, coprono temi direttamente attinenti al mandato che è stato affidato a tale commissione, ovverosia effettuare un'indagine sulla diffusione della criminalità organizzata connessa al traffico di droga negli Stati membri della Comunità europea e i suoi effetti sulla democrazia.

La droga e la società contemporanea

1. Le presenti raccomandazioni non costituiscono un elenco definitivo di proposte che assicurino la soluzione del problema cui sono confrontati la Comunità europea e i suoi Stati membri per quanto riguarda l'abuso di stupefacenti o la criminalità. In taluni casi la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di droga non è stata totale né svolta in maniera efficiente. Anche nel caso di stati firmatari delle Convenzioni delle Nazioni Unite cui si fa riferimento nella presente relazione, la priorità attribuita all'applicazione delle disposizioni contenute in dette convenzioni non è talora la massima cosicché la volontà iniziale si ritrova poi indebolita.

2. I governi e la Comunità debbano compiere uno sforzo di gran lunga maggiore per intervenire sul fronte della "domanda" nel contesto della droga. Spetta ai Ministri della Sanità e ai governi degli Stati membri, ed è inoltre una possibile competenza della Comunità a livello di politica sociale generale, assicurare che alla lotta contro la minaccia rappresentata dalla droga siano destinate risorse finanziarie e umane più consistenti nonché un maggiore impegno, giacché il problema interessa un numero tanto alto d'individui nella nostra società. Le misure terapeutiche che possono essere di aiuto ai tossicodipendenti non ricevono la dovuta attenzione da parte dei governi e delle autorità locali, così come non ci s'impegna a sufficienza all'interno dei sistemi scolastici degli Stati membri per richiamare l'attenzione dei giovani sulle ripercussioni che l'assunzione di droga può avere sulla loro vita. Occorre anche prevedere campagne d'informazione del pubblico protratte nel tempo, affinché esso sia pienamente co

sciente di questa problematica. La lotta contro il traffico e la dipendenza dalle droghe riguarda tutti gli organi statali ad ogni livello, incluse le autorità locali che dovrebbero poter disporre di risorse adeguate, al pari delle organizzazioni volontarie che assistono i drogati e delle altre associazioni culturali che danno un contributo effettivo alla lotta contro la minaccia rappresentata dalla droga.

3. Mentre la tossicodipendenza e l'abuso di droga da parte dei singoli vanno considerati in primo luogo questioni direttamente attinenti alla sanità pubblica e trattati di conseguenza, la detenzione illecita di stupefacenti deve essere considerata un reato, come del resto avviene nella stragrande maggioranza di tutti i paesi del mondo. All'interno della Comunità europea potrebbe essere utile l'armonizzazione delle sanzioni penali onde rapportare la gravità della condanna alla gravità del crimine commesso, giacché i criminali preferiscono agire nei paesi nei quali sono applicate le pene più lievi.

4. Sarebbe interesse della Comunità europea e dei suoi Stati membri che le autorità pubbliche attuassero una campagna intesa ad accrescere le informazioni nei confronti della tossicodipendenza, così come sono state svolte in relazione all'AIDS campagne educative, e ciò per facilitare l'accesso dei tossicodipendenti e dei consumatori di droga alle necessarie terapie. In tale contesto gli Stati membri devono provvedere alla registrazione medica degli eroinodipendenti, in modo da garantire un trattamento gratuito, la distribuzione di siringhe nonché la prescrizione di medicinali (cioè di metadone) da parte di cliniche autorizzate. e sotto stretto controllo.

5. La tossicodipendenza e l'abuso di droga da parte dei singoli vanno considerati in primo luogo questioni direttamente attinenti alla sanità pubblica e trattati di conseguenza. Produzione, distribuzione e uso di droga dovrebbero essere sempre considerati illeciti, indipendentemente dalla quantità, dalla qualità e dal tipo di droga. Le leggi sulla droga dovrebbero distinguere fra il consumatore e il mondo criminale evitando di trattare i tossicodipendenti alla stregua di delinquenti, compromettendo qualsiasi possibilità di integrazione sociale. L'assistenza medica ai tossicodipendenti non deve più essere assoggettata al rischio di perseguibilità penale.

Produzione di droga

6. Occorre riconfermare la competenza generale delle Nazioni Unite per il coordinamento della politica globale in materia di traffico di droga e questioni attinenti e gli Stati membri devono impegnarsi ad aumentare i loro contributi finanziari al programma di controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite e al programma sull'abuso delle sostanze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità affinché siano potenziati i programmi, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Tutti gli Stati membri della Comunità europea e i paesi che si candideranno in futuro per farne parte debbono ratificare e applicare le Convenzioni delle Nazioni Unite: - del 1961 sui narcotici (ratificata da tutti i paesi CEE e EFTA), - del 1971 sulle sostanze psicotrope (ratificata da 8 Stati CEE, ma non da Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Irlanda. Tra i paesi EFTA non l'hanno ratificata Austria e Svizzera), - del 1988 contro il traffico illecito di sostanze narcotiche e sostanze psicotrope (ratificata dalla CEE in quanto tale nel

dicembre 1990; ratificata anche da Svezia, Ungheria, Cecoslovacchia e Iugoslavia).

7. La Comunità europea dovrebbe fornire il proprio appoggio al programma di controllo della droga delle Nazioni Unite, onde garantire un approccio più coerente al problema della droga, che tenga conto di tutte le priorità economiche delle regioni implicate e assicuri loro un maggiore accesso ai mercati di altri beni sia a livello nazionale che internazionale. Ciò implica il miglioramento delle comunicazioni e delle infrastrutture nonché l'offerta di più ampie opportunità d'investimento in produzioni legali, sia agricole che non agricole.

8. La situazione della produzione di droga in paesi quali il Pakistan, l'Afghanistan, la Bolivia, il Perù, la Thailandia e il Libano non è stata esaminata a fondo dalla commissione d'inchiesta giacché tale studio non rientrava nel suo mandato. Ciononostante, la situazione nei paesi produttori di droga (e si tratta per lo più di paesi in fase di sviluppo) è tale da rendere necessario l'intervento della Comunità europea, attraverso la sua politica di sviluppo e cooperazione e la sua nascente politica estera, per aiutare con misure concrete i governi decisi a porre termine alla produzione illecita di droga. Occorre accertare in modo esauriente il quantitativo di droga necessario per scopi scientifici e medici come pure per altri scopi legali. Inoltre occorre instaurare un completo coordinamento fra le esistenti attività a livello delle Nazioni Unite, delle organizzazioni intergovernative, delle organizzazioni nazionali e dei vari governi, delle amministrazioni regionali e delle organizzazioni alternative o non

pubbliche.

9. Occorre dare un incoraggiamento tangibile ai governi che stanno chiaramente facendo tutto il possibile per aiutare nel quadro dei programmi di sostituzione dei raccolti e per combattere le organizzazioni della droga nei loro paesi. Alo stesso modo dovrebbero essere penalizzati coloro che permettono l'incremento della corruzione. A tale riguardo, le pressioni della comunità internazionale sono di vitale importanza.

10. Gli Stati ACP, firmatari della Convenzione di Lomé devono essere incoraggiati dalla Commissione ad avviare politiche che li mettano in grado di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 159 K per i loro progetti di cooperazione regionale.

Cooperazione a livello di polizia e di dogana

11. All'interno dell'Europa, gli Stati membri della Comunità europea debbono creare senza indugi un'Unità europea antidroga, composta da funzionari di polizia e dogana dei vari Stati membri e comprendente inoltre funzionari di collegamento di paesi chiave extra comunitari. Tale Unità antidroga può tuttavia essere instaurata solo se sono stati concordati meccanismi atti a garantire il controllo democratico dell'Unità.

12. Tale Unità dovrebbe avere la sua base a Lione in Francia e dovrebbe integrare le sue attività con quelle dell'Interpol- ICPO. Ciò permetterebbe di sviluppare e rafforzare la cooperazione e i legami con i paesi extra comunitari, mentre gli Stati membri della Comunità europea, con la loro identità specifica, si troverebbero in una posizione migliore per consolidare la loro attività nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di droga. E' inoltre necessario mantenere contatti diretti con il Consiglio di cooperazione doganale.

13. Le funzioni principali dell'Unità europea antidroga sarebbero quelle di accelerare lo scambio attivo di informazioni tra gli Stati membri della Comunità onde garantire, tra l'altro, una più ampia cooperazione al riguardo di consegne controllate di stupefacenti, un'individuazione più rapida dei criminali e delle attività criminali, nonché un miglior coordinamento della strategia di lotta contro la droga.

14. L'Unità europea antidroga dovrebbe rispondere politicamente al Consiglio dei ministri della Comunità europea o ad un organo specifico del Consiglio creato a tal fine. Il Parlamento europeo deve avere il diritto di interrogazione del Consiglio, o dell'organo specifico citato, su questioni attinenti alla politica europea in materia di lotta contro la droga e la criminalità organizzata. Una relazione annuale di attività concernente il crimine organizzato va sottoposta al presidente del Parlamento europeo e alla commissione giuridica.

15. I singoli Stati membri della Comunità debbono creare, se ancora non l'avessero fatto, un'Unità nazionale antidroga. Tali unità debbono comprendere funzionari di polizia e di dogana e debbono rispondere direttamente alle massime autorità politiche. Esse debbono avere contatti diretti e regolari con l'Unità europea antidroga e con le unità di lotta alla criminalità esistenti sul territorio nazionale.

16. Le forze di polizia degli Stati membri della Comunità europea e i servizi doganali debbono essere chiaramente tenuti ad informare le rispettive Unità nazionali antidroga sulle loro attività.

17. Attualmente la responsabilità politica per i servizi di polizia e di dogana è spesso troppo suddivisa. Negli Stati membri in cui ciò avviene occorre prendere misure per coordinare il controllo politico, affidandolo ad una Commissione nazionale interministeriale di coordinamento dotata di poteri effettivi, eventualmente presieduta dal capo di governo o da un suo delegato, che dovrà rispondere in ultima istanza ai Parlamenti nazionali.

18. E' necessario che le politiche applicate si situino ad un livello alto e uniforme. Raccomandiamo pertanto di assicurare una maggiore incidenza delle forze di polizia mediante una stretta collaborazione e l'assistenza reciproca, e a tal fine sollecitiamo la convocazione, da parte degli Stati membri della CE, di un vertice di alti funzionari di polizia con il compito di avviare un programma per la definizione della politica da seguire in un'Europa integrata.

19. Tutti i paesi CE e i paesi candidati devono prevedere sollecitamente nella loro legislazione nazionale disposizioni che consentano consegne controllate secondo procedure concordate similari, consentendo cioè alle spedizioni di droghe illecite già individuate di procedere verso la loro destinazione.

Legislazione e condanne penali

20. Gli Stati membri della CEE, nell'ambito di un'organizzazione più generalizzata a livello comunitario delle normative penali, devono introdurre norme procedurali comuni volte a semplificare la cooperazione tra le autorità giudiziarie dei vari paesi, nonché a migliorare il coordinamento e l'efficacia delle indagini delle forze di polizia.

21. Tutti gli Stati membri della CEE e i paesi candidati devono firmare la convenzione europea sull'estradizione al fine di limitare il numero di "rifugi" per organizzazioni criminali.

22. Occorre distinguere chiaramente nei tribunali fra i delinquenti impegnati nell'organizzazione del traffico di droga e coloro che ne sono vittime. I trafficanti di stupefacenti devono sperimentare direttamente tutta la forza del diritto ed avere condanne detentive adeguate alla gravità dei crimini commessi.

23. Il furto e la violenza perpetrati da coloro che sono sotto l'influenza di stupefacenti devono essere trattati in base alla gravità del danno commesso.

24. L'uso e il possesso della droga da parte di singoli, pur essendo giuridicamente perseguibili, devono essere trattati con indulgenza dai tribunali, distinguendo tra l'uso di droga e la recidività o meno.

25. L'incongruenza della politica di taluni paesi ove, da un lato, il traffico e la fornitura di hashish è illegale e, dall'altro, la vendita e il possesso di piccoli quantitativi di hashish è legale, dovrebbe essere modificato alla luce di una politica comune CE.

26. La tossicodipendenza e l'abuso di droga devono essere innanzitutto considerati come fonte di preoccupazione che influenza direttamente la salute e se ne dovrebbe tener conto per mettere a disposizione sufficienti strutture terapeutiche e riabilitative.

27. Il sistema di condanna deve essere fatto sulla stessa base in ciascun paese della CE. Misure giuridiche che variano enormemente da un paese all'altro indurranno i fuorilegge ad andare in quei paesi ove vengono applicate condanne più lievi.

Precursori e sostanze chimiche essenziali

28. La Comunità europea e i suoi Stati membri dovrebbero accettare le proposte della Task Force "Azione Chimica" del G7 e raccomandare alle Nazioni Unite di modificare la convenzione 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotropiche onde includervi la lista completa di sostanze chimiche proposta dal G7. Inoltre, dovrebbero essere previste disposizioni che permettano l'ulteriore ampliamento ed aggiornamento dell'elenco quando vengono create nuove sostanze.

29. La Comunità europea dovrebbe cercare di adottare quanto prima possibile la proposta di direttiva sul controllo della produzione di precursori e sostanze chimiche essenziali tenendo nella debita considerazione il contenuto della presente relazione e gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo nella sua relazione (Relazione: Sir SCOTT-HOPKINS).

30. Pur riconoscendo che molte aziende chimiche e farmaceutiche operanti nella Comunità europea si impegnano molto per garantire che le sostanze chimiche figuranti sul suddetto elenco non vengano usate per fini diversi da quelli leciti, la Comunità europea deve in ogni caso rendere più rigorosa la sua legislazione ed introdurre gravi sanzioni penali per le aziende che vi trasgrediscano. Tale legislazione va anche estesa ai vettori e alle imprese di trasporto che debbono poter operare soltanto su licenza della Comunità europea.

31. E' necessario prestare particolare attenzione all'esportazione delle sostanze chimiche figuranti nell'elenco citato verso i paesi dell'Europa dell'Est, quelli dell'ex Unione Sovietica e altri paesi sensibili dell'Asia e dell'America Latina.

32. La Comunità europea deve esercitare pressioni particolari su tutti i paesi nei quali si sta attualmente producendo un numero crescente di droghe di sintesi illecite.

Vie della droga e abolizione dei controlli alla frontiera

33. La Comunità europea deve assicurare che al momento dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne il primo gennaio 1993, si provvederà a mantenere all'interno degli Stati membri controlli selettivi intesi a individuare i traffici ad alto rischio.

34. Prima della creazione di una carta d'identità comunitaria, si raccomanda ai singoli Stati membri di introdurre un sistema nazionale di carta d'identità.

35. Assoluta priorità deve essere attribuita al mantenimento di un alto flusso di informazioni sui trasporti di stupefacenti e sostanze illecite, dopo l'introduzione del mercato unico.

36. E' necessario ricercare una più ampia collaborazione tra autorità doganali e vettori o imprese di trasporto onde facilitare la libera circolazione del normale traffico commerciale, pur assicurando un controllo più accurato e selettivo del traffico ad alto rischio.

37. Visto che dopo il completamento del mercato interno saranno abolite le dichiarazioni doganali ufficiali di importazione e esportazione, gli Stati membri e la Comunità debbono prevedere l'obbligo di mantenere le distinte di carico, giacché tale documentazione commerciale fornisce informazioni fondamentali per i servizi doganali ed è utile per i normali commercianti.

38. I tutori dell'ordine debbono avere il potere di operare periodicamente entro perimetri che possono esorbitare dalle frontiere nazionali, in diretta cooperazione con i paesi confinanti, ma solo previa istituzione di un adeguato sistema di controllo democratico cui spetterebbe la definizione e la verifica di precisi orientamenti in merito a tali attività.

39. Occorre migliorare le tecniche di sorveglianza terrestre, aerea e marittima alle frontiere esterne della Comunità, in collaborazione con il Consiglio di cooperazione doganale.

40. La Comunità europea deve prendere in esame la possibilità di potenziare i servizi doganali degli Stati membri nonché la ridistribuzione e la formazione di funzionari doganali, segnatamente attraverso il programma Mattheus, in particolare negli Stati membri più poveri che dovrebbero poter beneficiare di stanziamenti di bilancio comunitari per la formazione di personale e l'acquisizione di nuove tecnologie e attrezzature.

41. E' necessario incoraggiare i funzionari doganali e la polizia a partecipare a programmi di scambio con colleghi di altri Stati membri, mantenendo le loro competenze e autorità nel paese ospitante.

42. I tutori dell'ordine necessitano urgentemente di sistemi di informazione computerizzati compatibili tra di essi, che comprendano programmi già in funzione negli Stati membri comunitari.

43. La Comunità europea deve inoltre riflettere sulla proposta di "direttiva bagagli", che nella sua formulazione attuale non facilita la libera circolazione delle persone e delle merci loro appartenenti né affronta efficacemente i problemi posti dal traffico di droga.

44. Le licenze per i veicoli addetti al trasporto internazionale su strada nonché la possibilità di ottenere la targa TIR vanno poste sotto un più rigoroso controllo internazionale. A tale riguardo il Consiglio doganale dovrebbe formulare raccomandazioni. Istituzioni politiche, corruzione, organizzazioni criminali e crimine organizzato

45. I partiti politici esistenti negli Stati membri della Comunità europea debbono essere obbligati a pubblicare rendiconti accertati delle loro entrate e, se necessario, renderli accessibili all'ispezione da parte degli organismi europei preposti alla tutela dell'ordine.

46. Gli Stati membri della Comunità europea che ancora non l'avessero fatto, dovrebbero elaborare normative intese al pubblico finanziamento dei partiti politici in base al numero di elettori o ad altri criteri considerati appropriati, onde ridurre la dipendenza di taluni partiti da contribuzioni unicamente volontarie, ciò che in taluni casi ha indotto ad attività poco scrupulose o illegali per la raccolta di fondi.

47. I funzionari eletti, gli uomini politici o altri rappresentanti pubblici condannati per legami con la criminalità organizzata debbono essere esclusi a vita dalle loro cariche. In tutti gli Stati membri deve essere adottata e applicata una legislazione in tal senso. Occorre incoraggiare i partiti politici a scegliere i propri candidati secondo criteri estremamente rigidi, escludendo quei candidati di cui si ha la certezza o il sospetto che siano in contatto con la criminalità organizzata oppure aperti alla corruzione.

48. Gli Stati membri devono prendere le misure adeguate per proibire alle autorità locali, sotto pena di scioglimento, di concedere sussidi, licenze e ordinazioni a persone condannate per riciclaggio di denaro sporco in uno Stato membro o indagate per presunti collegamenti con organizzazioni criminali.

49. Le autorità locali e gli organismi governativi non devono poter concedere appalti, licenze, sussidi o altre agevolazioni a ditte, società o singoli individui condannati per o sospettati di legami con organizzazioni criminali. La CEE potrebbe esaminare ed approvare una vera e propria "carta della trasparenza" sotto forma di raccomandazione agli Stati membri valida in tutta la Comunità, la quale copra le procedure per gli appalti, la nomina ai pubblici uffici e la distinzione fra compiti e funzioni politiche ed amministrative.

50. Si raccomanda che il Centro europeo di monitoraggio della droga, di recente creazione, diventi operativo il più rapidamente possibile e riceva piena cooperazione da parte degli Stati membri.

Infiltrazione di settori economici, impiego dei profitti risultanti dalle droghe e riciclaggio del denaro

51. Il controllo dell'applicazione della direttiva comunitaria sulla prevenzione del ricorso al sistema finanziario per il riciclaggio di denaro sporco dovrà essere considerato una priorità da parte della Comunità e dei suoi Stati membri a partire dal momento della sua entrata in vigore il primo gennaio 1993. A tal fine la Commissione dovrebbe prevedere un servizio specializzato.

52. Giusto riconoscimento va inoltre dato all'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi del crimine; le sue clausole principali dovrebbero essere inserite nella legislazione comunitaria. (Poteri e tecniche particolari d'indagine, obbligo di confisca e riconoscimento delle decisioni di altri paesi).

53. E' necessario che i paesi comunitari concludano accordi con il maggior numero possibile di paesi Terzi onde ridurre la libertà di movimento di chi ricicla il denaro.

54. Laddove esistano prove dell'uso di paradisi fiscali per il riciclaggio di denaro, la Comunità europea dovrebbe ricorrere alle possibilità di sanzione di cui dispone nei confronti delle autorità e delle istituzioni finanziarie dei paesi implicati.

55. La Comunità europea deve essere pienamente associata alla Task Force "Azione Finanziaria" del G7 e al suo segretariato.

56. La Comunità europea e i suoi Stati Membri debbono introdurre con urgenza meccanismi più rigidi di regolamentazione delle attività degli istituti bancari e finanziari, onde dissuadere tale istituti dal lasciarsi implicare nel riciclaggio di denaro sia volontariamente che involontariamente. Gli Stati membri devono svolgere un'azione comune volta a limitare nella misura del possibile il segreto bancario.

57. La Comunità europea e i suoi Stati membri debbono assumersi il compito di imporre sanzioni mediante il ritiro di licenze per attività bancarie e finanziarie a tutti gli istituti condannati per riciclaggio di denaro in qualsivoglia parte del mondo.

58. Va presa in esame la possibilità di istituire un registro delle società di investimento immobiliare e di altri enti suscettibili di riciclare il denaro proveniente dal traffico di droga, giacché tale riciclaggio non viene effettuato unicamente tramite banche o istituti finanziari. Va altresì prestata una particolare attenzione al controllo di settori economici e commerciali tradizionali, quali l'industria turistica, l'edilizia, il settore alberghiero, il mercato delle opere d'arte, i buoni del tesoro e di altri settori in cui sono possibili importanti transazioni in denaro liquido.

59. Occorre organizzare, nel quadro dell'Unità europea antidroga proposta, una sezione che si occupi specificamente di reati finanziari collegati al traffico di droga.

60. I paesi che auspicano aderire alla Comunità europea debbono adeguarsi alla direttiva comunitaria sul riciclaggio del denaro sporco e alle altre misure prima che le loro domande di adesione possano essere prese in esame.

61. Le autorità pubbliche e i tutori dell'ordine dovrebbero compiere i passi appropriati per impedire che in Europa possano operare canali bancari informali quali i sistemi Hawala, Hundi, Chiti o Chop Shop che operano correntemente nel subcontinente indiano e in Asia.

Prevenzione e informazione

62. Nell'ambito del Comitato europeo per la lotta antidroga (CELAD) dovrà essere elaborato un programma integrato per l'informazione della popolazione destinato ai dodici Stati membri. Il Parlamento europeo dovrà farsi carico dell'iniziativa di informare sulla droga attraverso le reti radiotelevisive e la stampa. A livello nazionale i mezzi d'informazione dovranno partecipare attivamente alla campagna d'informazione. I programmi scolastici degli Stati membri dovranno comprendere lezioni specifiche nelle scuole secondarie attinenti non solo alla droga, ma anche al fumo e all'AIDS. Corsi speciali dovranno essere organizzati per informare genitori, docenti, magistrati, tutori dell'ordine, ecc. Le organizzazioni non governative, la Chiesa, gli enti locali dovranno anch'essi prender parte alla campagna d'informazione. La Comunità europea dovrà sostenere economicamente e moralmente i programmi di prevenzione e informazione degli Stati membri.

 
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