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PE/Regioni - 29 novembre 1991
REGIONI DELLA COMUNITA' - SECONDA CONFERENZA PARLAMENTO EUROPEO -

Dichiarazione finale

LE REGIONI DELLA COMUNITA'

riunite a Strasburgo dal 27 al 29 novembre 1991, nel quadro della

II Conferenza Parlamento europeo-Regioni della Comunità, alla

vigilia della chiusura dei lavori delle conferenze

intergovernative per la revisione dei trattati, e informate

dell'evoluzione dei negoziati volti a promuovere un'Unione

politica e un'Unione economica e monetaria,

consapevoli del fatto che si intende superare una "nuova tappa

nel processo graduale verso l'Unione a vocazione federale" e che

lo sviluppo della Comunità non potrà non ripercuotersi

positivamente sugli altri paesi del continente,

convinte che il rafforzamento della legittimità democratica della

Comunità, oggi, e dell'Unione politica, domani, costituirà, in

una prospettiva federalista e regionalista, la condizione per una

maggiore solidarietà e una maggiore coesione tra tutte le

regioni,

1. reputano che l'avvenire della Comunità esiga una riforma

alla cui base ogni istituzione - comunitaria, nazionale

e regionale - possa svolgere un ruolo attivo e adeguato

alle sue competenze;

2. chiedono che le regioni, quali definite dall'ordinamento

costituzionale di ogni Stato membro, siano considerate

"regioni" ai sensi dei trattati e che negli ordinamenti

giuridici che non prevedono le regioni sia introdotta,

nelle forme più opportune, una rappresentanza a livello

comunitario degli enti assimilabili alle regioni;

3. invitano i governi degli Stati membri che non hanno ancora

avviato il processo di regionalizzazione a prevedere le

necessarie modifiche istituzionali; a tal fine potrà

servire da orientamento nonché da base per altre

iniziative miranti alla regionalizzazione degli Stati

della Comunità, la Carta comunitaria sulla

regionalizzazione proposta dal Parlamento europeo;

4. reputano che in tale prospettiva le modifiche proposte nel

settore regionale dalle Conferenze intergovernative in

corso non siano soddisfacenti;

5. affermano, per contro, che al fine di colmare il deficit

democratico della politica regionale comunitaria è

indispensabile garantire, da un lato, la rappresentanza

delle regioni a livello comunitario mediante la creazione

di un Comitato delle regioni e, dall'altro, rafforzare il

ruolo e le prerogative del Parlamento europeo, che deve

essere dotato di un autentico potere codecisionale

nell'ambito dell'elaborazione delle politiche comunitarie,

in particolare della politica regionale, sulla base dei

pareri espressi dal Comitato delle regioni;

6. chiedono che in sede di definizione dei loro obiettivi e

delle loro competenze la Comunità, oggi, e l'Unione,

domani, riconoscano, nel rispetto del principio di

sussidiarietà, le attribuzioni proprie delle regioni

affinché possa instaurarsi in tale ambito una

collaborazione tra i vari livelli di governo nelle

questioni di interesse comune; il trattato deve precisare

meglio il principio di sussidiarietà come criterio per

meglio delimitare i compiti e le competenze della Comunità

degli Stati e delle regioni; in caso di mancato rispetto

di tale principio le regioni dovrebbero poter ricorrere

dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità;

7. chiedono che sia prevista la possibilità che le Regioni

partecipino ai lavori del Consiglio allorquando

quest'ultimo si occupa di questioni che in uno Stato

membro sono di competenza esclusiva delle regioni;

8. ritengono che la realizzazione di una vera e propria

Unione economica e monetaria non potrebbe che favorire

ulteriormente lo sviluppo armonico della Comunità,

riducendo lo scarto tra i diversi livelli di sviluppo

delle regioni e recuperando il ritardo delle regioni meno

favorite;

9. sottolineano l'importanza di rafforzare, in particolare

mediante un consistente potenziamento dei Fondi

strutturali e mediante un rigoroso rispetto del principio

di addizionalità, la coesione economica e sociale e, di

conseguenza, chiedono alla Conferenza intergovernativa

sull'Unione politica di modulare, nei capitoli

corrispondenti del testo del trattato, misure commisurate

alle entrate e alle spese comunitarie nonché strumenti

atti a favorire la convergenza delle regioni il cui

livello di prosperità è inferiore alla media comunitaria;

10. aderiscono pienamente, per quanto concerne le proposte

relative ai vari aspetti della coesione economica e

sociale, della politica comunitaria dell'assetto

territoriale, della rappresentanza e della partecipazione

delle regioni nonché della cooperazione transfrontaliera

e interregionale, alle conclusioni riportate nei testi

adottati dalla seconda Conferenza Parlamento europeo-

Regioni della Comunità in occasione della sua seduta di

venerdì 29 ottobre 1991 e che figurano in allegato alla

presente dichiarazione;

11. si rivolgono ai Capi di Stato o di governo degli Stati

membri della Comunità e alla Commissione delle Comunità

perché, nel quadro delle riforme che saranno approvate al

termine delle Conferenze intergovernative attualmente in

corso, sia prevista la costituzione di un Comitato delle

regioni, indipendente, composto di rappresentanti eletti

designati dai loro omologhi, con poteri di iniziativa e

che possa essere consultato non soltanto dal Consiglio e

dalla Commissione bensì anche dal Parlamento europeo;

12. incaricano il Presidente della Conferenza di trasmettere

la presente dichiarazione ai Capi di Stato o di governo

degli Stati membri riuniti a Maastricht nonché alle

istituzioni comunitarie e ai parlamenti degli Stati

membri.

Allegato 1

RISOLUZIONE

sulla coesione economica e sociale nella Comunità

La seconda Conferenza del Parlamento europeo e delle regioni

della Comunità europea,

- vista la dichiarazione finale della prima Conferenza delle

regioni, svoltasi a Strasburgo dal 25 al 27 gennaio 1984,

- vista la relazione della commissione per la politica regionale

e l'assetto territoriale del Parlamento europeo,

- visto il parere presentato dal Consiglio consultivo degli enti

regionali e locali,

A. riconoscendo l'importanza dell'obiettivo della coesione

economica e sociale nella Comunità e considerando che ogni

progresso verso l'integrazione della Comunità europea deve

essere accompagnato da misure destinate a rafforzarne la

coesione interna,

B. considerando che la coesione comunitaria è stata oggetto

di particolare attenzione nel corso delle successive

relazioni che hanno aperto il cammino verso l'Unione

economica e monetaria, dalla relazione Werner che, nel

1970, ha sottolineato la necessità di un rafforzamento

delle finanze comunitarie, alla relazione McDougall

che ha compiuto un'ampia e dettagliata analisi del ruolo

del bilancio comunitario nel processo di integrazione

europea, alla relazione Padoa-Schioppa che, nel 1987,

ha fornito una lucida analisi del metodo da seguire per

basare la strategia d'evoluzione della Comunità europea

sui principi d'efficienza, stabilità e equità, fino alla

relazione Delors del 1989 , particolarmente incentrata

sulle politiche comunitarie che possono contribuire allo

sviluppo regionale e al miglioramento dell'efficacia dei

mercati,

C. considerando che i risultati degli studi messi a punto per

il Parlamento europeo riguardanti "l'impatto regionale

delle politiche comunitarie" e "l'impatto del 1992 e della

relativa legislazione sulle regioni più sfavorite della

CE" confermano entrambi che né le misure finora adottate

né il progetto per il 1992 ridurranno di per sé in maniera

notevole le disparità regionali,

1. ricorda che l'articolo 130 del Trattato che istituisce la

Comunità economica europea, modificato dall'Atto unico

europeo, stabilisce che

"Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della

Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa

a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e

sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le

diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite"

e insiste sull'assoluta necessità di perseguire l'attuazione

di tale articolo;

2. riconosce che l'Atto unico rappresenta un significativo

passo avanti per quanto riguarda definizione e contenuto

dell'obiettivo della coesione economica e sociale, ma

rileva l'evidente ritardo della dinamica sociale nella

costruzione del mercato interno;

3. osserva, di fronte alla gravità e alle dimensioni del

problema delle disparità regionali europee e di fronte

agli studi e alle prospettive sull'incidenza del mercato

unico nelle regioni meno favorite, che un'efficace

politica di coesione non può limitarsi a un solo strumento

come quello dei fondi strutturali, o a un'unica direzione

o a un unico settore, ma deve combinare simultaneamente

diversi strumenti di sostanziale importanza e

insostituibili nonché abbracciare vari settori,

contribuendo anche solo indirettamente alla

concorrenzialità; constata che il raddoppio dei Fondi

strutturali si è dimostrato apertamente insufficiente a

realizzare una nuova politica regionale incisiva;

4. ritiene pertanto necessario che siano create nuove

possibilità, al fine di rafforzare le procedure di

coesione comunitaria che consentano ai cittadini delle

regioni e delle zone svantaggiate di trarre un maggior

profitto dal Mercato unico;

5. ritiene che lo sviluppo armonico della Comunità debba

basarsi su un'accelerazione del processo d'integrazione

di tutte le regioni e su una utilizzazione più idonea dei

vari Fondi strutturali; auspica quindi che vengano

comunicati i risultati degli studi in corso sull'efficacia

dei vari Fondi, a seguito della riforma attuata nel 1989,

in particolare al futuro Comitato delle regioni e delle

collettività territoriali che dovrà pronunciarsi; ritiene

inoltre che la realizzazione del mercato interno nel 1992

richieda l'introduzione immediata di maggiori misure volte

a rafforzare il benessere delle regioni più deboli, del

cui sviluppo si devono preoccupare non soltanto gli Stati

membri interessati ma anche la Comunità;

6. ritiene pertanto necessario che siano create nuove

possibilità, al fine di rafforzare le procedure di

coesione comunitaria che consentano ai cittadini delle

regioni e delle zone svantaggiate di trarre un maggiore

profitto dal Mercato unico;

7. ritiene che le disparità interregionali riguardanti sia

i redditi che l'occupazione siano talmente grandi che ci

vorranno decenni, anche in presenza di tassi di crescita

fortemente positivi, prima che le regioni arretrate

possano avvicinarsi alla media comunitaria;

8. ritiene pertanto che sarebbero opportune dotazioni

finanziarie aggiuntive nel bilancio comunitario, che deve

aumentare in modo rilevante per poter rappresentare una

parte significativa del prodotto interno lordo della

Comunità, andando oltre l'iniziale obiettivo del

raddoppio, e conseguire così un livello tale da rendere

effettivamente possibile un aumento sostanziale dei

redditi pro-capite nelle regioni meno favorite;

9. ritiene che la politica regionale del futuro debba

continuare a sostenere gli sforzi di riconversione e di

ammodernamento del tessuto industriale nelle regioni in

declino o con settori in difficoltà strutturale,

consolidando i risultati positivi che sono stati ottenuti

nelle zone che rientrano nell'obiettivo 2;

10. ricorda che, a causa delle loro caratteristiche - in

particolare le dimensioni relativamente ridotte,

lontananza e isolamento, accessibilità difficoltosa e

onerosa, povertà di risorse e costi eccessivi dei fattori

di produzione - le regioni insulari della Comunità devono

godere di un'attenzione e di un trattamento diversificati

nell'applicazione di un fondo di compensazione;

11. sottolinea l'importanza di garantire agli abitanti delle

isole, in modo particolare a quelli delle regioni

ultraperiferiche, la possibilità economica di annodare e

di mantenere legami con il continente europeo a livello

di trasporti e di comunicazioni;

12. ritiene necessario rafforzare e accelerare l'istituzione

di un quadro giuridico appropriato a favore delle regioni

ultraperiferiche;

13. sottolinea l'importanza fondamentale che riveste la

promozione dello sviluppo endogeno e dell'iniziativa degli

imprenditori locali e richiama inoltre l'attenzione

sull'importante ruolo dei flussi internazionali di

investimenti diretti, che sono suscettibili di migliorare

la competitività delle regioni meno favorite aumentando

la loro capacità di creare ricchezza ed elevando il loro

livello di vita purché siano o possano essere integrati

in politiche tendenti a raggiungere tali obiettivi; a tale

riguardo ritiene necessario prevedere misure volte a

incentivare e attirare questo tipo di investimenti verso

le zone e le regioni più sfavorite; propone pertanto i

seguenti strumenti di politica regionale:

- un sostegno rafforzato ai sistemi nazionali e regionali

di incentivazione finanziaria nel rispetto delle attuali

regole comunitarie della concorrenza a favore delle

imprese che investono nelle regioni o nelle zone più

povere, sempre che vengano rispettate le norme sociali e

ambientali in grado di garantire uno sviluppo socio-

economico accettabile,

- un eventuale incentivo all'approvazione da parte degli

Stati membri di un trattamento fiscale e preferenziale per

le imprese che si stabiliscono nelle regioni più

sfavorite,

- l'attuazione di mezzi comunitari nelle regioni sfavorite

volti a promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico

in vista di un'utilizzazione ottimale delle risorse e di

potenziali locali, o per trasferire i risultati della

ricerca e dello sviluppo tecnologico nelle regioni in cui

la ricerca e lo sviluppo non possono essere attuati,

- nel quadro del principio della sussidiarietà, una libertà

d'azione sufficiente agli Stati federati e alle

collettività territoriali per l'attuazione di misure che

essi ritengono appropriate,

sottolinea altresì la cruciale importanza che riveste la

promozione dello sviluppo endogeno e dell'iniziativa degli

imprenditori locali;

14. ritiene tuttavia che per eliminare veramente le disparità

regionali vi sia bisogno, nel quadro di una politica

strutturale regionale, di una politica industriale che

vada al di là della semplice istituzione di un quadro

infrastrutturale e miri a incrementare la produttività e

il livello di vita impiantando nelle regioni in questione

una rete di imprese competitive e produttive con i

relativi servizi;

15. propone la definizione e la fissazione di standard dei

"servizi minimi e prioritari" di cui deve poter

beneficiare ogni ente regionale della Comunità, al fine

di stabilire politiche di promozione e dotazione di questi

servizi minimi prioritari nelle regioni più lontane dalla

media comunitaria;

16. ritiene che la disponibilità di strutture educative e

formative qualitativamente di alto livello e di una

manodopera qualificata caratterizzi in gran misura la

concorrenzialità di una regione, con ripercussioni dirette

sull'occupazione;

17. ritiene che gli Stati federati e le collettività

territoriali debbano provvedere al più presto possibile,

e nel rispetto del principio della sussidiarietà,

all'avvio di una politica d'istruzione che deve consentire

non soltanto un miglioramento dei livelli di formazione

professionale e tecnica nelle regioni sfavorite ma anche

un miglioramento qualitativo dell'istruzione di base, in

quanto soltanto così i cittadini delle regioni

svantaggiate potranno adeguarsi alle esigenze del nuovo

spazio politico, economico e monetario;

18. ritiene che la diminuzione dei divari interregionali sarà

resa possibile mediante un'accelerazione del reciproco

riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche e che, per

pervenirvi, le regioni abbiano un ruolo sperimentale

importante da svolgere nel quadro del loro ravvicinamento;

19. ritiene inoltre che gli sforzi in materia di strutture

educative e formative dovranno continuare per un certo

periodo (almeno un decennio) se si vuole ottenere una

riduzione notevole delle attuali disparità occupazionali

nella Comunità, tanto più che questi investimenti

porteranno solo a medio termine a un aumento della

manodopera qualificata;

20. sottolinea la necessità, per i vari Stati, di adeguare il

loro diritto interno, in materia di tutela dei diritti

delle minoranze, alle misure previste dagli strumenti

multilaterali del diritto internazionale adottati dopo la

seconda guerra mondiale;

21. rivendica la possibilità di definire un quadro giuridico

comune adottato congiuntamente dagli Stati in materia di

immigrazione e di libertà di circolazione dei cittadini

dei paesi terzi;

22. chiede agli Stati membri di rafforzare l'autonomia

regionale e locale e invita la Commissione a intensificare

le sue relazioni con le collettività territoriali tramite

il futuro Comitato;

23. ritiene che, nella definizione e nell'applicazione della

politica regionale, la Commissione debba collaborare

strettamente con le autorità regionali, in conformità con

il principio di concertazione, elemento chiave questo per

l'obiettivo di coesione;

24. chiede alla Commissione di proporre, nel contesto delle

Conferenze intergovernative, misure volte ad attuare la

coesione in conformità di questi principi;

25. chiede alla Conferenza intergovernativa sull'Unione

economica e monetaria di proporre l'inclusione nei

trattati di un impegno formale e preciso ad applicare il

concetto di coesione sulla base della presente

risoluzione;

26. chiede alla commissione per la politica regionale e

l'assetto territoriale del Parlamento europeo di

presentare all'Assemblea una proposta di risoluzione in

cui si tenga conto dei pareri della Conferenza in merito

alla coesione;

27. incarica il presidente della seconda Conferenza Parlamento

europeo - Regioni della Comunità di trasmettere la

presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai

governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alle

Conferenze intergovernative e al Consiglio d'Europa.

Allegato 2

RISOLUZIONE

sull'azione dei Fondi strutturali e degli strumenti di credito

della Comunità

La Seconda Conferenza del Parlamento europeo e delle Regioni

della Comunità,

- visto l'articolo 130 del trattato CEE,

- vista la relazione della Commissione sul primo anno di

applicazione della riforma dei Fondi strutturali (COM(89) 516

def.),

- vista la quarta relazione periodica della Commissione sulle

regioni - Le regioni degli anni Novanta (COM(90) 609 def.),

- vista la corelazione della commissione per la politica

regionale e l'assetto territoriale,

- visto il parere del Consiglio consultivo degli enti regionali

e locali,

A. considerando il persistere delle gravi disparità regionali

e constatando che la dinamica della convergenza nel senso

della coesione economica e sociale si è resa imperativa

alla luce della progressiva realizzazione del mercato

interno,

B. consapevole che il ricorso ai Fondi strutturali è solo uno

degli elementi attraverso i quali si manifesta in modo

tangibile la solidarietà della Comunità nei confronti

delle regioni meno favorite,

C. convinto altresì dell'esigenza di un rilancio dei Fondi

strutturali e, in tale contesto, di un ruolo più

determinante del Parlamento europeo e della sua

commissione competente

a) nella definizione degli orientamenti, degli obiettivi e

dei progetti d'interesse della Comunità da finanziare

mediante i Fondi;

b) nella messa in opera con le autorità nazionali, regionali

e locali degli strumenti per la loro realizzazione;

c) nell'instaurazione di effettivi controlli di gestione

degli interventi per quanto attiene all'efficienza delle

misure comunitarie e alla valutazione dell'efficacia

dell'azione svolta,

D. considerando gli obiettivi della riforma dei Fondi e la

decisione di raddoppiare i finanziamenti comunitari per

azioni strutturali entro il 1993,

E. considerando che la valutazione della prima fase di

applicazione della riforma dei Fondi deve poggiare sul

principio base della trasformazione di tali Fondi in

"strumenti di sviluppo economico" e sui grandi principi

che l'hanno ispirata, segnatamente

- il carattere complementare del finanziamento comunitario;

- la concentrazione sui cinque obiettivi prioritari;

- l'associazione ("partenerariato");

- la coerenza, in particolare con le politiche economiche

degli Stati membri;

- una migliore gestione dei Fondi;

- semplificazione, controllo e flessiblità,

F. considerando la necessità di prevedere uno sviluppo

sostenibile, conformemente alla votazione sul bilancio

1991 delle Comunità europee nonché alla relazione

Brundtland,

G. considerando la legislazione comunitaria in materia di

ambiente nonché l'obbligo di rispettare tale legislazione

al momento di utilizzare i Fondi,

H. considerando che la valutazione dell'efficacia

dell'applicazione dei Fondi non può ignorare l'incidenza

sulle regioni e sui paesi meno sviluppati della Comunità

degli sconvolgimenti verificatisi a livello europeo e

mondiale, quali gli avvenimenti nell'Europa centrale e

orientale e la crisi e la guerra nel Golfo,

I. considerando che nel periodo dell'elaborazione della

riforma la preoccupazione principale riguardava la

situazione e l'evoluzione della disoccupazione, mentre

attualmente assumono priorità quanto meno equivalente le

preoccupazioni relative alla qualità dell'occupazione e

al tasso dell'inflazione di alcuni Stati membri,

J. considerando l'enorme difficoltà di effettuare la

valutazione di cui sopra ad appena due anni

dall'introduzione della riforma, il primo dei quali è

stato destinato quasi esclusivamente ai negoziati sui

Quadri comunitari di sostegno (QCS) mentre il secondo ha

costituito l'anno cruciale del lancio operativo dei QCS

e ha visto il varo, in contemporanea, di varie altre

iniziative comunitarie,

1. constata che i dati già disponibili relativi

all'esecuzione della riforma dei Fondi strutturali

consentono una valutazione positiva della realizzazione

del principio della concentrazione;

2. sottolinea che gli obiettivi della riforma dei Fondi

strutturali possono essere conseguiti soltanto mediante

una semplificazione e sistematizzazione considerevoli

delle procedure amministrative e finanziarie e che a tal

fine è indispensabile trasferire le competenze decisionali

a livello delle regioni e delle collettività territoriali;

3. osserva al contempo che, nonostante le nuove possibilità

prospettate dalla regolamentazione contenuta nella

riforma, il principio della concentrazione non è stato

sufficientemente realizzato nei QCS approvati, circostanza

risultata in un maggiore sforzo finanziario da parte dei

bilanci nazionali e regionali;

4. sottolinea che l'associazione costituisce il principio

chiave della riforma dei Fondi strutturali, in quanto

determina e condiziona l'applicazione degli altri principi

e che la Comunità e gli Stati membri debbono instaurare

modalità appropriate di associazione con le diverse

istituzioni regionali e locali esistenti in modo da meglio

definire il ruolo dei vari partner, tenendo conto delle

difficoltà dovute all'assenza di adeguate strutture

regionali;

5. insiste sulla necessità di stabilire un dialogo diretto

con le regioni nell'ambito dei negoziati sui quadri

comunitari di sostegno, in particolare quando si cerca di

definire gli assi prioritari di intervento;

6. riconosce che, a causa della novità costituita dai QCS e

delle scadenze ravvicinate per la loro elaborazione e

approvazione, l'applicazione del principio

dell'associazione avrebbe dovuto essere presentata come

relativamente (e variamente) soddisfacente nella fase di

negoziazione dei QCS, ma ritiene che, alla luce

dell'esperienza acquisita in tale fase, sia indispensabile

a migliorare sostanzialmente l'applicazione del principio

con la partecipazione effettiva delle regioni e delle

collettività territoriali, dei rappresentanti eletti, dei

sindacati, degli operatori economici e delle altre forze

sociali e culturali a livello locale e regionale;

7. ritiene tuttavia che in numerose regioni della Comunità

gli accordi di associazione debbano essere migliorati

prevedendo una più stretta partecipazione delle

associazioni, delle organizzazioni sindacali e

professionali e degli eletti per quanto riguarda

l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi;

8. approva la disponibilità della Commissione a esaminare

idee e proposte di nuove iniziative da parte delle

autorità regionali e locali;

9. ribadisce l'imprescindibilità della coerenza

nell'applicazione della riforma, soprattutto nel senso del

coordinamento delle politiche economiche degli Stati

membri e dell'inclusione delle prospettive di coesione

nell'esecuzione delle politiche comuni e del mercato

interno;

10. ribadisce che il programma operativo come forma di

approccio integrato e plurifondo si è rivelato lo

strumento d'intervento preponderante che ha sostituito il

sistema basato sui progetti;

11. approva la decisione di non modificare l'elenco delle zone

interessate dall'obiettivo n. 2, in quanto ritiene che

tale decisione rappresenti un positivo riconoscimento

della necessità di continuare a fornire assistenza alle

zone in declino industriale;

12. rileva, per quanto concerne gli altri sistemi operativi,

lo scarso ricorso degli Stati membri alla sovvenzione

globale che, essendo flessibile e diretta, facilita

l'adeguamento alle esigenze degli agenti locali e lo

snellimento dei circuiti finanziari, nonché lo scarso

ricorso a misure di aiuto all'assistenza tecnica e agli

studi preparatori per la definizione delle azioni, che

sarebbero di grande interesse per le regioni più

arretrate;

13. ritiene d'altronde che l'approccio integrato possa

richiedere "un'ingegneria finanziaria" che combini

sovvenzioni e prestiti, soprattutto attraverso la BEI, ma

riconosce la difficoltà di realizzare tale combinazione

avvalendosi di metodologie e criteri bancari che non si

adattano facilmente a quelli della programmazione

operativa, i cui obiettivi sono sostanzialmente socio-

economici e non orientati alla valutazione della

redditività di ciascun progetto; sottolinea l'importanza

della creazione di banche e associazioni regionali di

sviluppo che dovrebbero consentire alle autorità locali

e regionali di rispondere meglio alle esigenze della

propria regione in materia di sviluppo socio-economico;

14. esprime la propria preoccupazione per il modo in cui

vengono stanziati i prestiti CECA, in quanto in alcuni

casi si tiene scarsamente conto - o non se ne tiene

affatto - delle priorità e delle strategie previste nei

relativi QCS;

15. deplora che il principio di addizionalità, secondo il

quale l'aumento delle dotazioni dei Fondi deve

corrispondere a un aumento quanto meno equivalente della

totalità degli interventi pubblici o assimilabili, non

venga rispettato in diversi Stati membri; accoglie con

favore l'intenzione della Commissione di procedere a

verifiche e valutazioni periodiche per quanto riguarda la

questione dell'addizionalità; deplora che tale principio

di addizionalità non sia sufficientemente disciplinato

dalla legislazione sui Fondi strutturali, in particolare

per quanto riguarda i fondi pubblici provenienti dalle

varie amministrazioni nazionali e regionali degli Stati

membri, motivo per cui in alcuni casi non è stato

rispettato sufficientemente lo spirito di tale principio;

16. deplora il fatto che alcuni Stati membri, in misura

variabile, non rispettino pienamente il principio

dell'addizionalità e che in un caso la Commissione sia

stata costretta a rifiutarsi di erogare fondi già

concessi;

17. esprime la propria preoccupazione per la bizzarra

suddivisione delle responsabilità per la concessione dei

prestiti CECA tra le Direzioni generali della Commissione;

18. si compiace del fatto che la Commissione, con le sue

iniziative comunitarie, abbia aperto una seconda via

nell'applicazione della riforma e garantito un equilibrio

tra l'applicazione regionale delle politiche comunitarie

e la soluzione di problemi comuni a determinate regioni

o categorie di persone;

19. auspica tuttavia che tali iniziative comunitarie non

vengano decise dall'alto dalla Commissione ma siano prese

e applicate in seguito a un'ampia concertazione con le

associazioni, le organizzazioni sindacali e professionali

interessate e gli eletti, e previa consultazione del

futuro Comitato delle regioni e delle collettività

territoriali e del Parlamento europeo;

20. deplora al contempo l'esiguità delle dotazioni di bilancio

che, come già sostenuto in passato, non sono commisurate

al numero delle iniziative, alle finalità e agli obiettivi

perseguiti, e in particolare per le azioni di cui

all'articolo 10 del regolamento FESR n. 4254/88;

21. deplora inoltre i ritardi con cui gli stanziamenti di

bilancio, spesso arrivano nelle mani degli utilizzatori,

soprattutto a livello regionale e locale, cosa che reca

manifestamente pregiudizio e costituisce un abuso cui è

assolutamente necessario porre rimedio mediante la

creazione di appositi meccanismi per un'erogazione più

rapida e diretta e per un controllo più efficace;

22. fa rilevare che, quanto all'esecuzione di bilancio, la

Corte dei conti - pur effettuando valutazioni positive -

constata carenze di concezione e di preparazione, ritiene

che i programmi presentino varie lacune e che la relazione

tra gli obiettivi da realizzare e i mezzi disponibili

spesso non sia chiaramente definita e infine rileva una

mancanza di indicatori o di criteri che permettano di

valutare i reali livelli di realizzazione dei programmi

e il loro grado di riuscita; deplora il ritardo avvenuto

in materia di funzionamento e di impegno dei Fondi;

23. teme che, in seguito ai primi ritardi verificatisi nella

realizzazione dei programmi esistenti, il divario tra

programmazione e realizzazione si aggravi enormemente e

pertanto sollecita risposte rapide da parte degli Stati

membri;

24. deplora che la Commissione non abbia insistito prima

presso gli Stati membri e le regioni in merito all'obbligo

d'informazione dei vari protagonisti sociali, economici,

culturali e degli ambienti associativi;

25. auspica, per quanto concerne la gestione dei Fondi, la

concretizzazione della riconosciuta necessità di

semplificazione dei circuiti finanziari e di un

miglioramento della circolazione delle informazioni;

26. deplora la mancanza di criteri di valutazione, in

particolare al momento dell'avvio della seconda fase

dell'obiettivo n. 2;

27. chiede come condizione per la concessione di fondi per il

co-finanziamento di progetti nazionali che le istanze

nazionali cui spetta prendere le decisioni accettino un

obbligo di riferire agli enti regionali e locali

competenti sull'effettiva utilizzazione dei fondi messi

a disposizione della Comunità;

28. chiede inoltre che, qualora i fondi non vengano utilizzati

nel senso del bene comune della Comunità (non è garantito

il cofinanziamento, manca la prova dell'utilizzazione

degli aiuti o l'utilizzazione è carente per incapacità

amministrativa), sia data alla Comunità la possibilità

giuridica di congelare i fondi o di esigerne la

restituzione;

29. esige che la Commissione faccia il possibile perché sia

garantita la rigorosità del seguito, del controllo e della

valutazione delle azioni applicando efficacemente le

disposizioni esistenti in tal senso; ritiene inoltre che

in caso di accertamento di irregolarità o abusi debbano

essere comminate sanzioni nei confronti delle persone o

degli enti responsabili;

30. afferma, in conclusione, che la definizione di un sistema

efficace di elaborazione, controllo e valutazione che

valorizzi il principio dell'associazione, e la ricerca di

modalità di gestione finanziaria che combinino sovvenzioni

e prestiti e li integrino nel perseguimento degli

obiettivi e nell'osservanza dei grandi principi della

riforma dei Fondi strutturali, sono indispensabili per

l'esito di questa, che non è di per sé garantito;

31. sottolinea l'enorme importanza che riveste il mantenimento

del carattere addizionale dell'aiuto comunitario;

32. incarica il Presidente della seconda Conferenza Parlamento

europeo-Regioni delal Comunità di trasmettere la presente

risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e

ai parlamenti degli Stati membri, alle Conferenze

intergovernative e al Consiglio d'Europa.

Allegato 3

RISOLUZIONE

su una politica comunitaria in materia di assetto e gestione del

territorio che favorisca uno sviluppo equilibrato e rispettoso

dell'ambiente

La seconda Conferenza Parlamento europeo-Regioni della Comunità

europea,

- visti gli articoli 130 a - e del Trattato CEE,

- visto l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del

Consiglio concernente il FESR,

- viste le relazioni e la Dichiarazione finale della prima

Conferenza delle regioni svoltasi nel gennaio 1984 ,

- vista la quarta relazione periodica sulla situazione

socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità

,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa

2000 - Prospettive per il futuro assetto territoriale della

Comunità" ,

- viste le risoluzioni del Parlamento europeo sulla politica

europea in materia di assetto territoriale ,

- vista la relazione della commissione per la politica regionale

e l'assetto territoriale,

- visto il parere presentato dal Consiglio consultivo degli enti

regionali e locali,

A. richiamandosi ai lavori svolti finora dal Consiglio

d'Europa in materia di assetto territoriale,

1. sottolinea che, per garantire uno sviluppo equilibrato e

rispettoso dell'ambiente nella Comunità, è necessario

creare una base giuridica che consenta alla Comunità di

definire in futuro, in un'ottica di coordinamento,

orientamenti-quadro per uno sviluppo dell'intera Europa

che tengano conto dell'attuazione di un più esteso spazio

economico e di un ulteriore ampliamento;

2. ritiene che in futuro, nel perseguire l'Unione politica,

la Comunità dovrà assumersi una responsabilità comune in

materia di assetto territoriale dei dodici Stati membri;

che inoltre, facendo ciò, essa deve, nel rispetto del

principio di sussidiarietà, basarsi sulla volontà politica

dei comuni e delle regioni e rispettare le specificità

sociali e culturali degli uni e delle altre;

3. è preoccupato per i crescenti squilibri territoriali che

si traducono soprattutto in concentrazioni urbane sempre

più preoccupanti e nella sparizione progressiva degli

spazi naturali;

4. sottolinea che il proseguimento scoordinato delle

politiche finora adottate comporterebbe la persistenza di

una disordinata crescita urbana, la distruzione dello

spazio rurale, dell'ambiente nonché del patrimonio

architettonico e culturale dell'Europa;

5. sollecita il varo a livello regionale, nazionale e

comunitario, di una politica che includa disposizioni

legislative e garantisca in fututo lo sfruttamento

ecologico di risorse limitate quali il suolo, l'atmosfera,

l'acqua, l'energia e i capitali, tenendo in particolare

considerazione la necessità di un'oculata gestione;

6. sollecita inoltre l'adozione di misure legislative che

consentano un'applicazione più efficace del principio

della compartecipazione tra le varie istanze

amministrative e politiche (comuni, regioni, collettività

territoriali, governi degli Stati membri e Commissione

delle Comunità europee);

7. raccomanda che in futuro, per quanto riguarda l'assetto

e la gestione del territorio, vengano istituiti o, qualora

già esistessero, rafforzati i legami e gli strumenti di

cooperazione anche tra i parlamenti regionali e nazionali

e il Parlamento europeo, e soprattutto tra le rispettive

commissioni parlamentari specializzate;

8. sottolinea che una politica europea in materia di assetto

territoriale deve fondarsi su un inventario dei dati

pertinenti dettagliato e improntato al futuro, che tenga

conto dello sviluppo demografico, di nuovi fattori

territoriali, dell'industria e dei servizi, dello sviluppo

delle zone urbane, rurali e frontaliere nonché dei settori

dell'energia, delle telecomunicazioni, delle reti di

trasporto, del turismo, della ricerca e dello sviluppo,

dell'istruzione e della formazione professionale, del

tempo libero, delle risorse, delle modalità di

sfruttamento e protezione dell'ambiente, della cultura,

della sanità e della vita sociale, propri delle regioni

e dei paesi terzi confinanti;

9. chiede alla Commissione di affrontare rapidamente, in

concertazione con l'insieme dei suoi partner, una

riflessione non solo sugli orientamenti e le misure da

prendere ma anche sul metodo da seguire, in particolare

a livello della cooperazione internazionale tra regioni

e collettività territoriali;

10. sollecita la Commissione a elaborare, a norma

dell'articolo 10 del regolamento sul Fondo di sviluppo

regionale e sulla base di tale inventario nonché previa

consultazione delle regioni CE, obiettivi che fungano da

quadro di riferimento per le pianificazioni e le decisioni

a lungo termine degli investitori privati nonché a

trasmetterli per parere al Parlamento europeo;

11. prende atto dell'attività preparatoria svolta dalla

Commissione (Europa 2000) e la invita a assegnare senza

indugio ulteriori studi che individuino le future

incidenze sull'utilizzazione dello spazio comunitario

sotto il profilo quantitativo e qualitativo, non

trascurando lo spazio insulare comunitario e segnatamente

quello ultraperiferico, per le sue caratteristiche e

specificità;

12. chiede alla Commissione di tener conto del ruolo

determinante che può essere svolto dalle collettività

regionali e locali nella gestione del territorio;

13. sollecita la Commissione, gli Stati membri e le regioni

ad adoprarsi per un migliore coordinamento delle politiche

condotte dai vari ministeri nazionali e regionali

competenti (economia, trasporti, finanze, ambiente,

industria, ecc.) nonché dalle Direzioni generali della

Commissione interessate;

14. ritiene indispensabile promuovere la nozione di sviluppo

economico sostenibile e, in quest'ottica, definire criteri

di valutazione delle politiche, che tengano conto di

considerazioni ambientali, sociali e di sanità pubblica;

15. raccomanda alla Commissione di adottare le necessarie

disposizioni per la creazione di un'Agenzia europea di

controllo e informazione sull'assetto territoriale, che

includa tutti gli Stati membri e i paesi terzi europei,

con l'incarico di valutare l'efficacia in termini di

assetto territoriale delle politiche regionali, nazionali

e comunitarie nonché il loro impatto sull'ambiente, di

consigliare le autorità regionali competenti in merito

all'utilizzazione dello spazio e del suolo, di redigere

e aggiornare un Atlante europeo delle regioni che contenga

dati su tutti i settori pertinenti, quali lo sviluppo

demografico, il livello di distruzione dell'ambiente, il

reddito, l'onere fiscale e l'insegnamento;

16. auspica un rafforzamento del controllo sugli abusi in

materia di concessione degli aiuti statali a norma degli

articoli 92 - 94 del Trattato CEE, al fine di contrastare

una concentrazione territoriale delle attività economiche

nelle regioni prospere; a tal fine occorre non solo

esaminare gli aiuti statali diretti, ma anche quelli

indiretti, sotto forma di agevolazioni fiscali ed abbuoni

di interesse, nonché gli aiuti comunali i cui effetti

sulle condizioni di concorrenza vanno ugualmente a

detrimento delle regioni deboli; in tal modo, lo strumento

della politica in materia di assetto territoriale

costituito dalla promozione degli investimenti

guadagnerebbe sostanzialmente di efficacia nelle regioni

strutturalmente deboli;

17. dichiara che il principio di sussidiarietà forgiato nella

Comunità deve essere applicato proprio nell'ambito

dell'assetto territoriale e si richiama al "principio

della controcorrente", applicato con successo in alcuni

Stati membri, in base al quale l'assetto territoriale

rappresenta un compito collettivo dei comuni, delle

regioni e dello Stato, prevedendo a tal fine una procedura

giuridicamente disciplinata per il raggiungimento di un

accordo, pur mantenendo un sufficiente margine di manovra

dei comuni e delle regioni;

18. sottolinea che, per avere successo, una politica di

assetto territoriale non può prescindere dalla

partecipazione democratica dei comuni e delle regioni e

chiede pertanto ai governi degli Stati membri tuttora

organizzati in modo centralizzato di creare le basi

giuridiche per l'istituzione di enti regionali investiti

delle relative competenze;

19. auspica fra l'altro che

- la formazione professionale sia favorita tenendo conto

delle esigenze dei mercati regionali del lavoro e delle

prospettive;

- all'infrastruttura del trasporto pubblico, specialmente

quello non inquinante, sia data preferenza rispetto al

trasporto individuale;

- di fronte alle prevedibili conseguenze negative che il

completamento del mercato interno avrà specificamente

sulle donne (cfr. relazione Randzio-Plath), venga

garantita la parità di trattamento tra uomo e donna per

quanto riguarda le possibilità di formazione e la

creazione di posti di lavoro;

- date le loro caratteristiche e specificità quali, in

particolare, l'esigua dimensione territoriale,

l'isolamento, la distanza dai grandi centri comunitari,

la scarsità delle risorse e il costo più elevato dei

fattori di produzione, le regioni insulari ricevano dalla

Comunità un trattamento adeguato alla loro condizione

insulare;

- sia creato un collegamento tra la politica regionale e la

politica di ricerca (ad esempio, reti transeuropee di

telecomunicazione disciplinate dalle stesse norme in modo

da creare un mercato europeo che richieda terminali

standardizzati e rafforzare in tal modo la posizione di

partenza delle imprese europee in altre regioni);

20. ricorda il potenziale tuttora non sfruttato costituito per

gli spazi rurali dallo sviluppo delle piccole e medie

imprese, per quanto riguarda in particolare il settore

della trasformazione finale dei prodotti dell'agricoltura,

delle foreste e della pesca, da un turismo rispettoso

dell'ambiente, dell'uomo e della sua cultura nonché

dall'accoglienza di imprese di servizi non tributarie del

luogo di insediamento e sottolinea, in tale contesto, il

ruolo irrinunciabile delle piccole e medie città;

21. mette in guardia contro un giudizio puramente negativo

delle grandi città e concentrazioni urbane e si pronuncia,

invece, a favore della ricerca di soluzioni ottimali che

tengano conto degli evidenti svantaggi e rischi degli

agglomerati nonché del contributo che essi apportano, al

fine di garantire, per esempio, le basi economiche della

Comunità e la protezione del paesaggio e dell'ambiente;

22. ricorda a tale proposito che le strutture urbane

garantiscono, per esempio, un dispendio proporzionalmente

minore del suolo, per abitante e posto di lavoro nonché

in ordine alle vie di comunicazione, consentono una

distribuzione energetica e termica a circuito chiuso e

rispettosa dell'ambiente e offrono una prospettiva al

trasporto ferroviario locale e a grande distanza; è

cosciente tuttavia del fatto che, in linea generale, la

qualità della vita negli agglomerati diminuisce in

proporzione inversa alla densità demografica;

23. ritiene pertanto indispensabile procedere a un assetto

degli agglomerati che tenga conto in particolare dei

problemi dello sviluppo delle reti di trasporto a grande

velocità e degli aeroporti, del rumore, dell'inquinamento

atmosferico, dei rifiuti e degli scarichi nonché del

problema dell'approvvigionamento di acqua potabile e

dell'impiego razionale dell'energia;

24. individua pertanto in una gerarchia articolata di grossi,

medi e piccoli centri di sviluppo il migliore strumento

per arginare una eccessiva concentrazione di uomini e

attività economiche in un numero ristretto di metropoli

e agglomerati e sfruttare, d'altro canto, i vantaggi di

una densità adeguata al servizio dello sviluppo delle zone

strutturalmente deboli;

25. raccomanda che in futuro, prima di procedere al varo delle

politiche comunitarie, si valuti l'impatto di queste

politiche sull'ambiente, rispettando la legislazione

comunitaria in materia;

26. sottolinea che una politica di assetto territoriale

improntata ad un equilibrato sviluppo regionale deve tener

conto anche dei problemi sociali derivanti, da una parte,

dal declino industriale che colpisce talune regioni,

dall'eccessiva concentrazione nelle metropoli di gruppi

demografici socialmente deboli e di minoranze etniche

nonché di un numero sempre crescente di migranti

provenienti dall'Europa orientale e dai paesi del

Mediterraneo e, dall'altra, dal logoramento degli spazi

rurali e delle regioni caratterizzati da debolezza

strutturale; chiede che la Commissione definisca

rapidamente azioni adeguate a farvi fronte;

27. si richiama a tal proposito all'importanza che riveste

l'assetto territoriale per il mantenimento della pace

sociale all'interno della Comunità;

28. consapevole del fatto che il completamento del mercato

interno può esercitare un notevole effetto sullo sviluppo

economico degli Stati membri, ma sottolinea che detto

effetto benefico di creazione di ricchezza non si

ripartirà uniformemente sulle varie regioni d'Europa e

che tali crescenti disparità regionali, alle quali si

affiancano ripercussioni sociali ed ecologiche negative

rendono necessari, tra l'altro, un incremento degli

stanziamenti e nuove iniziative in materia di assetto

territoriale, nonché una valutazione preventiva

sistematica dell'incidenza delle altre politiche della

Comunità sullo sviluppo delle regioni;

29. incarica il Presidente della Seconda Conferenza Parlamento

europeo-Regioni d'Europa di trasmettere la presente

risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e

ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle Conferenze

intergovernative e al Consiglio d'Europa.

Allegato 4

RISOLUZIONE

sulla rappresentanza delle regioni e sulla loro partecipazione

all'elaborazione, all'applicazione e alla valutazione

delle politiche strutturali e delle politiche comuni

La seconda Conferenza del Parlamento europeo e delle Regioni

della Comunità europea,

- vista la Dichiarazione finale della prima Conferenza delle

Regioni, svoltasi a Strasburgo dal 25 al 27 gennaio 1984,

- vista la relazione presenta dalla commissione per la politica

regionale e l'assetto territoriale,

- visto il parere presentato dal Consiglio consultivo delle

collettività regionali e locali,

- viste le risoluzioni approvate dall'Assemblea delle regioni

d'Europa concernenti la partecipazione istituzionale del

livello regionale al processo decisionale della Comunità e

quella del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa sullo

stato della costruzione europea, approvata nella sua sessione

di detto organo a Lisbona il 6 ottobre 1990;

A. consapevole del fatto che la creazione di uno spazio senza

frontiere interne fra gli Stati membri (art.8a del

trattato CEE) determinerà non solo un progressivo

riassetto dei fattori produttivi con la creazione di un

mercato unico, ma anche l'instaurazione in Europa di un

vero e proprio nuovo sistema economico e sociale in cui

340 milioni di cittadini stabiliranno relazioni sempre più

integrate e interdipendenti,

B. considerato che tale processo avviato ormai in modo

irreversibile renderà ancora più evidenti gli squilibri

esistenti e indurrà l'affermarsi di nuovi bisogni ed

esigenze di coesione cui le attuali istituzioni

comunitarie e nazionali non possono, allo stato dei fatti,

fare fronte,

C. rilevato che una risposta efficace sul piano politico e

istituzionale non potrà giungere solo dal rafforzamento

della coesione a livello comunitario ma richiede anche una

ridefinizione dei ruoli sia a livello nazionale sia a

livello delle collettività territoriali,

D. considerando che è necessario ridurre il deficit

democratico esistente a livello del processo decisionale

comunitario mediante una presa in considerazione delle

collettività territoriali,

1. osserva che il processo di costruzione comunitaria è di

per sé un'occasione unica anche per la ridefinizione dei

ruoli e poteri pubblici all'interno degli Stati membri,

posto che l'evoluzione comunitaria induce un'evoluzione

anche nei sistemi costituzionali come è dimostrato dalle

iniziative assunte dall'Irlanda e dalla Danimarca in

occasione dell'adozione dell'Atto Unico Europeo,

dall'Italia in occasione delle elezioni comunitarie del

1989 e da altri Stati che stanno procedendo a riforme

costituzionali direttamente o indirettamente collegate al

processo di riforma europea;

2. ritiene che oggi la Comunità e domani l'Unione debbano

assecondare il processo di riforma del sistema dei

rapporti politico-istituzionali fondato su una rinnovata

legittimità della Comunità stessa, degli Stati membri e

delle autorità regionali e locali;

3. è consapevole del fatto che la legittimità democratica

della Comunità oggi e dell'Unione domani si aggiunge e non

si sostituisce a quella degli Stati cosicchè anche ogni

affermazione o rafforzamento delle autonomie regionali in

sede comunitaria deve avvenire in piena sintonia con il

sistema costituzionale dello Stato di cui le autonomie

regionali attuali e future costituiscono parte integrante

e che i valori democratici e federalistici dell'Europa

rendono superflue le tendenze separatiste;

4. ribadisce il suo sostegno al principio della

sussidiarietà, secondo cui qualsiasi compito che non possa

essere effettuato da una determinata collettività

territoriale per motivi tecnici, finanziari o a causa del

suo impatto geografico debba essere deferito a un livello

superiore; ritiene che tale principio debba altresì

applicarsi agli interventi della Comunità europea;

5. ritiene che la Comunità oggi e l'Unione domani debbano

a) mantenere e rafforzare i loro legami diretti con le

istituzioni regionali esistenti e future e con il Comitato

delle regioni e delle collettività territoriali;

b) tenere conto, nell'organizzazione delle proprie attività

e nella fissazione dei propri obiettivi,

dell'organizzazione costituzionale degli Stati membri, in

particolare se questi ultimi sono a organizzazione

federale o regionale;

6. rileva che negli Stati a organizzazione federale o

regionale le regioni sono già chiamate a esercitare un

volume sempre maggiore di funzioni definite in sede

comunitaria e che quindi la Comunità ha un interesse

diretto a che

a) già in sede comunitaria vengano individuati i campi nei

quali sarebbe auspicabile l'intervento delle autorità

regionali e, dove queste non esistono, delle autorità

locali;

b) nella definizione degli atti legislativi di propria

competenza la Comunità preveda i criteri e le modalità di

applicazione diretta da parte delle regioni negli stati

in cui queste siano competenti in base al rispettivo

sistema costituzionale;

c) in sede regionale le autorità competenti ai sensi della

precedente lettera b) adeguino i propri sistemi di

programmazione, gestione e controllo anche in funzione

degli obbiettivi definiti in sede comunitaria e nazionale;

7. considera necessario che alle regioni esistenti o future

siano assicurati dal diritto comunitario, sia nei Trattati

in corso di modifica che dagli atti di diritto derivato

che ne conseguono

a) il diritto di contribuire in via generale allo sviluppo

della costruzione comunitaria attraverso la presentazione

di osservazioni, documenti e proposte alle istituzioni

interessate nelle diverse fasi di formazione del processo

decisionale (riconoscimento in particolare del diritto di

iniziativa rispetto alla Commissione e al Parlamento);

tali osservazioni potrebbero essere presentate e dalle

singole regioni e da un Comitato che le rappresenta, in

attesa della creazione dell'organismo di rappresentanza

e di partecipazione previsto nella riforma dei trattati;

b) il diritto di partecipare in modo privilegiato alla

definizione dei provvedimenti di cui dovranno assicurare

l'attuazione (nel rispetto del riparto di competenze

esistente nei diversi paesi); tale diritto dovrebbe

esprimersi attraverso un'adeguata rappresentanza degli

interessi regionali

- presso la Commissione, nei gruppi di lavoro

incaricati della predisposizione dei progetti di

misure legislative (delle osservazioni presentate

dovranno essere informati il Parlamento e il

Consiglio, responsabili delle fasi successive della

procedura);

- presso il Parlamento europeo, attraverso la

commissione competente, in occasione dell'esame dei

progetti summenzionati, e ciò senza pregiudicare

l'organizzazione a termine di un sistema bicamerale

quale è stato descritto nella risoluzione del

Consiglio consultivo delle collettività regionali e

locali del 25 ottobre 1990;

- presso il Consiglio attraverso le formule previste

dal suo regolamento interno;

c) il diritto di ottenere dalle autorità nazionali o

comunitarie le risorse necessarie all'esercizio delle

funzioni o al conseguimento degli obbiettivi fissati dalla

Comunità.

d) il diritto di difendersi in via amministrativa (attraverso

opportune procedure di concertazione) e giurisdizionale

ai sensi dell'art.173 del Trattato CEE contro i

provvedimenti delle istituzioni comunitarie lesivi degli

interessi regionali.

e) il diritto di collaborare alla realizzazione degli

obiettivi e degli scopi attribuiti alla Comunità nella

misura in cui possano essere implicati i diritti delle

regioni o i loro interessi fondamentali;

8. auspica che attraverso le regioni esistenti e, ove queste

non esistano, le autonomie locali la Comunità sia presente

sul territorio e a contatto con i cittadini; a tal fine

in ogni regione dovrebbe essere istituito un ufficio

operativo a composizione mista comunitaria/regionale con

il compito di assicurare la rilevazione dei dati

d'interesse comunitario e l'erogazione dei servizi ai

cittadini e alle imprese ("Euroguichet" istituzionali);

9. considera di interesse comunitario promuovere la

cooperazione tra le regioni e l'instaurazione di

associazioni o consorzi di regioni, in particolare di

Stati membri diversi, per la realizzazione di progetti

comuni;

10. auspica che delle precedenti conclusioni si tenga conto

tanto nei trattati quanto al momento dell'adozione delle

necessarie misure di applicazione;

11. incarica il Presidente della seconda Conferenza del

Parlamento europeo e delle Regioni della Comunità di

trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al

Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri,

alle Conferenze intergovernative e al Consiglio d'Europa.

Allegato 5

RISOLUZIONE

su

"UNA CARTA DELLE REGIONI DELLA COMUNITA'"

La seconda Conferenza del Parlamento europeo e delle regioni

della Comunità,

- vista la Dichiarazione finale della prima Conferenza delle

regioni, svoltasi a Strasburgo dal 25 al 27 gennaio 1984,

- vista la co-relazione presentata dalla commissione per la

politica regionale e l'assetto territoriale,

- visto il parere presentato dal Consiglio consultivo degli enti

regionali e locali,

1. propone alle istituzioni comunitarie di adottare la

Dichiarazione seguente:

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione delle Comunità

europee,

A. richiamandosi all'art. 2 del trattato CEE, secondo il

quale la Comunità ha per compito la promozione di "uno

sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme

della Comunità", nonché al titolo V della parte terza

dello stesso trattato e in particolare all'art. 130 A, che

impegna la Comunità a ridurre il divario fra le diverse

regioni e il ritardo di quelle meno favorite,

B. avendo preso atto che tali obiettivi possono essere

conseguiti con maggiore efficacia qualora esistano

istituzioni regionali autonome dotate di poteri e di

risorse adeguate,

C. richiamandosi alle proprie proposte, in materia di

revisione dei trattati , sul rafforzamento della politica

di coesione economica e sociale nonché sull'applicazione

del principio di sussidiarietà, secondo il quale

l'interesse pubblico è tutelato dal livello di governo che

assicuri a un tempo la gestione più efficace e il rapporto

più prossimo ai cittadini,

D. viste la Dichiarazione finale dei parlamenti della

Comunità adottata a Roma il 30 novembre 1990 e le

Conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre

dello stesso anno, che riconoscono la necessità di

promuovere la partecipazione delle regioni alla vita della

Comunità e di rafforzare la politica regionale della

Comunità (e della futura Unione),

E. richiamandosi alle risoluzioni adottate dalle regioni o

dalle loro associazioni rappresentative dal Consiglio

consultivo delle collettività regionali e locali e dalle

associazioni europee rappresentative delle collettività

territoriali, nonché alle proposte dibattute in seno alle

Conferenze intergovernative in ordine al ruolo, ai poteri

e alle forme di rappresentanza delle regioni nel nuovo

ordinamento giuridico e istituzionale comunitario,

F. in attesa di nuove disposizioni dei trattati e nella

prospettiva della costituzione dell'Unione europea,

CONVENGONO

sulla necessità di considerare le regioni come portatrici di un

interesse comunitario sotto il profilo dello sviluppo della

democrazia e del radicamento della costruzione europea nelle

molteplici realtà dell'Europa, di una più stretta integrazione

di base tra le diverse aree europee e dell'efficacia e del

decentramento nell'attuazione delle politiche comunitarie nonché

sulla necessità di orientare l'attività della Comunità nel

rispetto dei seguenti principi:

I. Sul piano economico, le esigenze connesse con il

riequilibrio regionale saranno perseguite attraverso un

utilizzo coordinato a livello comunitario, nazionale e

regionale di strumenti di politica economica adeguati e

coerenti (mobilitazione di risorse pubbliche e private,

leva fiscale, modulazione degli strumenti comunitari e

nazionali per tutelare la concorrenza e promuovere la

solidarietà fra le regioni).

II. Quanto agli aspetti normativi, gli obbiettivi di

riequilibrio regionale dovranno costituire una componente

permanente di valutazione delle altre politiche della

Comunità.

III. Sul piano istituzionale, la Comunità riconosce alle

regioni e, dove queste non esistano, alle autonomie

locali, in specie ai consorzi di comuni, un ruolo

peculiare nella promozione, programmazione,

predisposizione e gestione delle iniziative della Comunità

nei seguenti settori:

a) servizi sociali e culturali

- promozione dei servizi di formazione e d'istruzione

- tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e

storico nonché delle tradizioni culturali e sviluppo dei

mezzi di informazione

b) promozione dell'economia regionale e in particolare

- gestione delle risorse naturali

- iniziative sul mercato del lavoro

- iniziative a favore delle piccole e medie imprese

- politica del turismo

- promozione delle attività agricole, del turismo e dei

servizi

- promozione del risparmio a favore di uno sviluppo

regionale autosostenuto

- utilizzazione e valorizzazione dell'energia e delle

risorse naturali

c) gestione del territorio e tutela dell'ambiente

- politiche delle acque e dei suoli e iniziative a tutela

dell'ambiente e per la prevenzione dei fenomeni di

inquinamento

- ottimizzazione delle infrastrutture e delle reti di

trasporto, di telecomunicazione e di energia

- garanzia di uno sviluppo equilibrato del territorio e

qualità di vita socialmente accettabile

- sviluppo della partecipazione dei cittadini al processo

decisionale riguardante la gestione del territorio.

La Commissione presenterà entro il 30 giugno 1992 l'elenco delle

disposizioni comunitarie per le quali si rende necessario

l'adeguamento ai fini del coinvolgimento diretto delle regioni.

Qualora le modifiche non potessero essere adottate con un unico

provvedimento, la Commissione indicherà le scadenze successive

di presentazione, in ogni caso entro il 31 dicembre 1992.

IV. Le regioni, singolarmente o in forma associata, possono

presentare direttamente alla Commissione, al Parlamento

e al Consiglio osservazioni e proposte concernenti future

misure comunitarie che riguardino anche indirettamente

l'interesse regionale nelle diverse fasi del processo

decisionale.

V. Le istituzioni comunitarie, nel perseguimento degli

obiettivi previsti dal trattato e ai fini della

realizzazione del mercato interno e dell'Unione economica

e monetaria, richiedono il parere delle regioni sulle

misure che queste potranno essere chiamate ad attuare.

Tale parere, in attesa della costituzione dell'organo di

rappresentanza e partecipazione delle regioni previsto in

sede di modifica dei trattati, sarà espresso da un

Comitato consultivo nel quale tutte le regioni sono

rappresentate. La costituzione, l'organizzazione e i

compiti del Comitato consultivo saranno fissati da un

regolamento del Consiglio fondato sugli artt. 100A e 130A

del trattato e adottato su proposta della Commissione e

in cooperazione con il Parlamento europeo. Il parere dovrà

essere reso entro un termine prestabilito, trascorso il

quale si prescinde dal medesimo.

VI. Quando una misura della Comunità interessa specificamente

una o più regioni, queste possono presentare le loro

osservazioni all'autorità competente, che deve valutarle

motivando le ragioni del proprio eventuale dissenso.

Le forme e le modalità del ricorso sono disciplinate dai

regolamenti interni delle istituzioni interessate. Resta fermo

il diritto delle regioni di ricorrere di fronte agli organi

giurisdizionali competenti ai sensi dell'art.173 del trattato

contro i provvedimenti che le concernono. Le regioni possono

altresì adire la giurisdizione comunitaria su questioni

concernenti

- l'interpretazione delle norme concernenti i poteri loro

riconosciuti dal diritto comunitario ;

- eventuali conflitti di attribuzione con altre istituzioni.

VII. Le regioni a ordinamento di tipo federale o ad autonomia

speciale o le nazionalità di livello infrastatale, sulla

base di norme adottate da ciascun Stato membro e

coordinate in sede comunitaria, possono essere

rappresentate alle riunioni del Consiglio dei ministri

delle Comunità convocate per deliberare su questioni che

investono direttamente o indirettamente vuoi le loro

competenze, vuoi le loro peculiarità di tipo storico,

culturale e linguistico o, eventualmente, di tipo

urbanistico, paesaggistico o ecologico.

VIII.Le regioni possono attuare direttamente le misure adottate

dalla Comunità nel rispetto delle esigenze essenziali di

coordinamento a livello nazionale nonché delle direttive e dei

regolamenti comunitari.

IX. Nelle materie di competenza comunitaria le regioni

provvedono autonomamente a organizzare l'esercizio delle

proprie attività e ad apprestare le relative strutture,

nonché a coordinare le iniziative degli enti a carattere

subregionale secondo principi, modalità e programmi

previsti in sede comunitaria e nazionale.

X. Nell'attribuzione dei finanziamenti comunitari è

riconosciuto carattere prioritario alle iniziative

interregionali, specie quando interessano Stati membri

diversi. Per la gestione di tali iniziative di interesse

comunitario possono essere istituite dalle regioni e dalle

autonomie locali, agenzie specializzate cui sono

attribuite, da parte dei soggetti responsabili a livello

comunitario, nazionale e regionale, le competenze

necessarie al conseguimento degli obiettivi comuni. Le

regioni a ordinamento di tipo federale o ad autonomia

speciale possono, in riferimento alle attività concernenti

le suindicate iniziative interregionali, sottoscrivere

direttamente accordi di cooperazione.

XI. In caso di inadempimento o mancato rispetto delle

disposizioni della Comunità da parte di una regione, si

provvede secondo modalità che possono essere fissate con

la partecipazione delle amministrazioni regionali

inadempienti. Il Parlamento e il Consiglio sono

costantemente informati di tali provvedimenti.

2. incarica il presidente della seconda Conferenza del

Parlamento europeo e delle regioni della Comunità di

trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al

Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri

nonché alle Conferenze intergovernative e al Consiglio

d'Europa. Allegato 6

RISOLUZIONE

sulla cooperazione transfrontaliera: suo contributo allo sviluppo

e

al ravvicinamento fra i popoli, compresi quelli dei paesi

dell'Est

La seconda Conferenza Parlamento europeo-Regioni della Comunità

europea,

- viste le risoluzioni del Parlamento europeo sulla cooperazione

transfrontaliera ,

- vista la Convenzione quadro europea sulla cooperazione

transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali,

elaborata dal Consiglio d'Europa,

- vista la dichiarazione sugli aspetti giuridici della

cooperazione transfrontaliera ,

- vista l'attività pionieristica del Consiglio d'Europa

nell'incoraggiare la cooperazione transfrontaliera e nel

promuovere una serie di azioni concrete per agevolarla,

- visti il numero elevato di organismi per la cooperazione

transfrontaliera nonché i compiti importanti e positivi che

svolgono,

- vista l'attività dell'Associazione delle regioni europee di

frontiera nonché il progetto pilota LACE da essa gestito,

- visto il programma comunitario INTERREG inteso a promuovere la

cooperazione transfrontaliera e dotato di un fondo di

800.000.000 ,

- visto lo Statuto europeo delle regioni di frontiera e

transfrontaliere,

- vista la risoluzione 227 del 1991 della Conferenza permanente

delle autorità locali e regionali del Consiglio d'Europa sulle

relazioni esterne delle autorità locali e regionali,

- vista la relazione della commissione per la politica regionale

e l'assetto territoriale,

- visto il parere del Consiglio consultivo delle autorità locali

e regionali,

A. considerando che le regioni di frontiera rappresentano il

15% circa del territorio comunitario e ospitano il 10%

della popolazione comunitaria,

B. considerando che in passato esse hanno risentito in modo

particolare delle guerre e che sono per tale motivo

predestinate a ridurre i conflitti e le rivalità,

C. considerando che l'eliminazione delle frontiere interne

della Comunità avrà probabilmente profonde ripercussioni

geografiche ed economiche sulle regioni che si trovano

alle frontiere interne ed esterne,

D. considerando che le politiche nazionali hanno

tendenzialmente favorito i centri nazionali a spese delle

zone frontaliere sul piano economico e della dotazione di

infrastrutture,

E. considerando che l'abolizione delle frontiere interne può

comportare un riorientamento transfrontaliero delle

relazioni economiche e avere effetti positivi, in

particolare, per il commercio, l'artigianato e

l'industria,

F. considerando che le zone di frontiera incontrano

particolari difficoltà nella pianificazione economica e

nell'assetto territoriale, difficoltà che derivano tra

l'altro dalla lontananza di dette zone dalle linee di

comunicazione interregionali normalmente progettate a

livello nazionale e intese a servire i grossi centri

urbani del paese, dando luogo a carenze sul piano dei

trasporti transfrontalieri,

G. considerando la tendenza degli Stati membri a trasferire

le unità industriali a rischio e le loro attività

inquinanti verso le zone frontaliere,

H. considerando che le regioni situate sui due lati di una

frontiera hanno pochi servizi pubblici in settori quali

la sanità, l'istruzione e la formazione, a causa della

loro distanza dai centri nazionali e della scarsa densità

di popolazione e considerando che una cooperazione volta

a evitare inutili doppioni nei servizi apporterebbe

benefici immediati a entrambe le regioni di frontiera,

I. considerando che le differenze di regimi fiscali e di

previdenza sociale, in particolare di prassi legali,

amministrative e occupazionali intralciano la mobilità dei

lavoratori attraverso i confini nazionali,

J. consapevole dell'importanza, al di là degli aspetti

economici e amministrativi, delle componenti politica,

sociale, ambientale e culturale della cooperazione

transfrontaliera,

K. convinto che anche le regioni costiere e le isole

periferiche debbano essere considerate regioni di

frontiera,

L. considerando che sia il diritto internazionale sia

l'impegno finalizzato all'integrazione europea implicano

l'obbligo di cooperazione a tutti i livelli;

1. reputa che le regioni di frontiera si siano trovate e si

troveranno in una posizione particolare nell'ambito del

processo d'integrazione europea, in quanto costituiscono

il punto d'incontro di culture diverse e sono zone in cui

i passati conflitti sono stati più aspri e gli effetti

degli ostacoli tuttora persistenti alla libera

circolazione dei beni e delle persone tra gli Stati membri

maggiormente sentiti;

2. ritiene pertanto che le regioni di frontiera abbiano

svolto e dovranno ancora svolgere un ruolo essenziale

nella costruzione della Comunità europea in tutte le sue

dimensioni nonché nel suo ravvicinamento alle nuove

democrazie emergenti nell'Europa orientale;

3. ritiene necessario incoraggiare ulteriormente la

cooperazione transfrontaliera tra le regioni periferiche

della Comunità e paesi terzi;

4. mette in rilievo che i migliori esempi di cooperazione

transfrontaliera sono costituiti da iniziative degli enti

locali e regionali, spesso poco sostenute dai governi

centrali, adottate per andare incontro all'esigenza delle

popolazioni locali di cooperare strettamente con i vicini

di oltre frontiera e attenuare così gli effetti negativi

della frontiera su aspetti della vita quotidiana quali il

lavoro, i trasporti e la programmazione regionale;

5. ritiene che questi esempi di cooperazione debbano altresì

servire da modello per lo sviluppo della cooperazione alle

frontiere esterne della Comunità, in particolare con la

Polonia e la Cecoslovacchia;

6. rileva che il progressivo trasferimento delle formalità

doganali e d'immigrazione dalle frontiere interne della

Comunità a quelle esterne fa sì che regioni di frontiera

un tempo periferiche nell'ambito dello Stato membro (per

esempio, regioni di frontiera tra Paesi Bassi e Germania

o tra Spagna e Portogallo) possano assumere una posizione

centrale in una nuova rete di relazioni economiche

internazionali;

7. ritiene d'importanza fondamentale, nell'ambito delle

iniziative comunitarie previste nella riforma dei fondi

strutturali, elaborare programmi che contribuiscano a

risolvere i problemi di manodopera che possano

determinarsi a seguito dell'abolizione delle frontiere

interne della Comunità e che un'attenzione particolare

debba essere prestata alla creazione di possibilità

occupazionali alternative nelle zone e nei comuni di

frontiera in cui la realizzazione del mercato interno

determina una notevole perdita di posti di lavoro in

settori come quello doganale;

8. deplora che spesso le regioni di frontiera non dispongano

ancora di una base giuridica vincolante per la

cooperazione transfrontaliera a livello comunitario tra

i gruppi e gli organismi sociali interessati e le autorità

e chiede pertanto ancora una volta agli Stati membri e

alla Commissione di adottare le misure necessarie ed

elaborare proposte per una regolamentazione quadro;

9. ritiene che le comunità delle zone di frontiera abbiano

il diritto di stabilire relazioni dirette con i loro

corrispettivi di oltre confine e di concludere accordi

sulle questioni di interesse comune rientranti nei

rispettivi ambiti di competenza senza chiedere alcuna

delega o autorizzazione ai loro governi centrali; i

recenti accordi conclusi fra i paesi del Benelux e tra le

regioni frontaliere di Germania, Cecoslovacchia e Polonia

possono al riguardo servire da punto di riferimento;

10. ritiene che la Commissione debba promuovere attivamente

la creazione di agenzie di sviluppo transfrontaliere con

il compito di promuovere la cooperazione economica e

agevolare la cooperazione in altri settori tra le autorità

regionali e debba altresì cercare una formula capace di

superare i problemi giuridici e costituzionali che sono

di ostacolo allo sviluppo;

11. chiede agli Stati membri che non abbiano ancora ratificato

la Convenzione quadro europea sulla cooperazione

transfrontaliera di procedere a tale ratifica con la

massima sollecitudine;

12. appoggia la raccomandazione fatta dalla Conferenza

permanente delle autorità locali e regionali del Consiglio

d'Europa affinché venga elaborato un protocollo

addizionale che estenda la portata della convenzione

quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera e

riconosca, sul piano del diritto interno, il valore

giuridico degli atti degli organismi di cooperazione

transfrontaliera;

13. accoglie con favore l'istituzione di una struttura di

collegamento tra la Comunità e l'Associazione delle

regioni di frontiera (AERF) in merito alla cooperazione

transfrontaliera (progetto LACE);

14. ritiene che la cooperazione transfrontaliera debba

contribuire, nell'ambito europeo, a un'unione sempre più

stretta dei popoli che vivono al di qua e al di là di una

frontiera;

15. ricorda che le regioni di frontiera sono spesso il campo

d'azione preferito di terroristi e altri criminali

(contrabbando di droga, armi, ecc.) e che, di conseguenza,

devono sostenere elevati costi finanziari e generali per

la prevenzione di tali crimini;

16. sottolinea l'importanza di sviluppare una coscienza

europea comune nelle zone di frontiera e richiama

l'attenzione sulle opportunità offerte dalle trasmissioni

radiotelevisive indirizzate a utenti di entrambi i lati

della frontiera;

17. ricorda che le frontiere seguono spesso barriere naturali

quali catene montuose o fiumi che vanno ad aggiungersi

alle difficoltà costituite dagli ostacoli amministrativi

rendendo ancora più onerosa la creazione di

infrastrutture;

18. ritiene che debba essere proposto uno statuto specifico

di protezione delle riserve naturali che si trovano alle

frontiere, al fine di assicurare una coerenza

sovranazionale alle politiche di gestione degli ambienti

transfrontalieri di rilevanza comunitaria;

19. ritiene che i progetti di insediamento industriale a

rischio e di attività inquinanti nelle zone di frontiera

debbano dar luogo a una consultazione obbligatoria delle

popolazioni interessate che si trovano al di qua e al di

là della frontiera e che, in via generale, debba essere

scoraggiata la prassi seguita dagli Stati nell'insediare

queste unità industriali proprio ai limiti del loro

territorio;

20. chiede che le norme nazionali che disciplinano la

protezione dell'ambiente siano rapidamente armonizzate e

rese vincolanti per evitare che ci sia trasferimento di

agenti inquinanti dai paesi più avanzati verso i paesi in

cui vigono norme meno rigorose;

21. sottolinea che i grandi assi stradali di collegamento tra

le regioni centrali che passano per le regioni di

frontiera non apportano necessariamente vantaggi economici

permanenti a tali regioni ma ne possono invece danneggiare

l'ambiente;

22. ritiene che le tariffe telefoniche e delle

telecomunicazioni tra le regioni di frontiera dovrebbero,

quale misura di promozione dell'integrazione economica,

essere proporzionali alla distanza della comunicazione e

non essere calcolate secondo le elevate tariffe

internazionali;

23. ribadisce le principali raccomandazioni formulate nella

precedente risoluzione del Parlamento europeo sulla

cooperazione transfrontaliera alle frontiere interne della

Comunità europea , in particolare

- una pianificazione comune transfrontaliera a livello

regionale/provinciale e locale nei settori della tutela

dell'ambiente, della prevenzione e del controllo delle

calamità, degli incendi e delle epidemie,

dell'approvvigionamento energetico e idrico e

dell'eliminazione delle acque di scarico e dei rifiuti;

- cooperazione transfrontaliera nella pianificazione e

utilizzazione dei servizi sanitari;

- pianificazione dei trasporti di persone e di merci

attraverso le frontiere onde eliminare i punti di

strozzatura ai passaggi di frontiera;

- cooperazione transfrontaliera in materia di diffusione

delle conoscenze nella politica dell'istruzione, nel

settore culturale, turistico e dello sport;

- cooperazione transfrontaliera degli uffici del lavoro

riguardo alla politica occupazionale e in particolare al

collocamento dei lavoratori;

nonché, nella risoluzione del Parlamento europeo sul programma

INTERREG con particolare riferimento

- all'inclusione di misure transfrontaliere nei quadri

comunitari di sostegno;

- agli effetti dell'eliminazione dei controlli di frontiera

sull'occupazione nelle regioni di confine;

- all'istituzione di un programma separato incentrato

sull'Europa orientale;

- a un quadro giuridico comunitario più generale e

vincolante per la cooperazione transfrontaliera;

24. chiede alla Commissione di prevedere, per quanto riguarda

INTERREG, una proroga oltre la scadenza del 1993 che poggi

sui risultati acquisiti nella prima fase e su un programma

distinto ma complementare specificamente inteso a

promuovere la cooperazione transfrontaliera con i paesi

dell'Europa orientale;

25. chiede che alla cooperazione transfrontaliera con i paesi

dell'EFTA venga attribuita maggiore importanza;

26. auspica che nelle trattative sull'accordo di associazione

con la Polonia e la Cecoslovacchia venga inserita anche

la cooperazione transfrontaliera;

27. incarica il Presidente della seconda Conferenza Parlamento

europeo- Regioni della Comunità di trasmettere la presente

risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e

ai parlamenti degli Stati membri, alle Conferenze

intergovernative e al Consiglio d'Europa.

Allegato 7

RISOLUZIONE

sulla cooperazione interregionale

La seconda Conferenza del Parlamento europeo e delle regioni

della Comunità europea,

- visto l'articolo 130 del trattato CEE modificato,

- viste le risoluzioni del Parlamento europeo sulla cooperazione

transfrontaliera e interregionale,

- vista la quarta relazione periodica sulla situazione e

l'evoluzione socioeconomica delle regioni della Comunità ,

- vista la sintesi preliminare "Europa 2000: prospettive per lo

sviluppo del territorio comunitario" ,

- visti i lavori dell'Assemblea delle regioni d'Europa (A.R.E.)

e del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE),

- visti gli sforzi intrapresi dalle collettività territoriali ai

fini della cooperazione transfrontaliera e interregionale

nonché i risultati ottenuti,

- visto l'articolo 10 del regolamento FESR n. 4254/88 ,

- vista la risoluzione n. 227 (1991) della Conferenza permanente

dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa sulle

relazioni esterne degli enti territoriali,

- vista la corelazione della commissione per la politica

regionale e l'assetto territoriale,

- visto il parere presentato dal Consiglio consultivo degli enti

regionali e locali,

A. considerando che, contrariamente a quanto avviene per la

cooperazione transfrontaliera, non esiste alcuno strumento

giuridico per promuovere la cooperazione interregionale,

1. sottolinea la necessità di unire alla realizzazione del

grande mercato dal 1 gennaio 1993 il rafforzamento della

coesione economica e sociale della Comunità e la lotta

contro gli squilibri interregionali;

2. ritiene importante, per eliminare le disparità, che

l'attuale politica regionale venga integrata con una

politica europea di pianificazione del territorio che

tenga conto delle varie iniziative e dinamiche

interregionali nonché del principio di sussidiarietà;

3. reputa essenziale valorizzare la dimensione interregionale

di vaste aree transnazionali in vista della realizzazione

di grandi infrastrutture di comunicazione e della

definizione coerente di una strategia multiregionale;

4. è del parere che la dimensione interregionale, che

rispetta le istituzioni locali ma le apre a spazi

solidali, sia la giusta dimensione sia per lo sviluppo che

per l'ambiente delle regioni delal Comunità;

5. ritiene che la valorizzazione della cooperazione

interregionale e transnazionale sia un mezzo per la

Comunità di agire a livello di creazione e gestione di

veri spazi comunitari;

6. ritiene che l'azione della Comunità a favore di questi

spazi presupponga

a) la creazione di infrastrutture di base,

b) il potenziamento della cooperazione interregionale

valorizzando e incoraggiando progetti comuni,

c) la convergenza a livello interregionale di alcune

politiche che hanno un'incidenza sui problemi rurali

(obiettivo 5b), urbani, dell'educazione, della ricerca,

delle nuove tecnologie, della cooperazione tra imprese

(PMI, PMII) e dell'ambiente;

7. si compiace delle iniziative di cooperazione già prese

dalle associazioni di collettività territoriali europee:

Assemblea delle Regioni d'Europa (A.R.E.), Consiglio dei

Comuni e delle Regioni d'Europa (C.C.R.E.), Conferenza

delle regioni periferiche e marittime (C.R.P.M.),

Associazione delle regioni frontaliere europee (ARFE),

Polo europeo di sviluppo (Belgio-Lussemburgo-Francia),

Conferenza delle regioni periferiche marittime e

Commissione del litorale atlantico, Comunità delle Alpi

occidentali (COTRAC), Associazione delle Alpi centrali

(ARGE-ALPI), Associazione delle Alpi orientali (ALPI-

ADRIA), Comunità di lavoro del Giura, Comunità di lavoro

dei Pirenei, Comunità delle regioni industriali, Azioni

per le regioni minerarie, IRI, COMREGIO, ecc.;

8. sottolinea l'interesse con cui la Comunità guarda alla

formazione di spazi regionali transnazionali e le

iniziative che essa ha già preso in questo campo:

Programmi integrati mediterranei, articolo 10 del nuovo

regolamento FESR, Studio "Europa 2000" basato sulla

creazione di grandi spazi europei;

9. sottolinea l'opportunità di completare programmi quali

INTERREG, limitati alla cooperazione transfrontaliera, con

il programma di cooperazione interregionale/interurbana

nel quadro dell'articolo 10 del regolamento del Fondo

europeo di sviluppo regionale (FESR), programma di cui

occorrerà tuttavia ampliare la dotazione finanziaria;

10. sottolinea l'importanza della salvaguardia

dello spazio rurale europeo e la necessità di

tener conto delle condizioni e degli interessi

delle regioni dell'obiettivo 5b nell'ambito

della nuova riforma della P.A.C.;

11. insiste sull'importanza dei programmi

comunitari intesi a incoraggiare la

cooperazione interregionale in materia di

formazione e sulla necessità di promuovere la

mobilità dei giovani e l'insegnamento delle

lingue;

12. ritiene che la creazione di spazi coerenti di

cooperazione interregionale e transnazionale

sia una delle condizioni fondamentali per la

realizzazione della futura unione europea;

13. chiede che in futuro i quadri comunitari di

sostegno tengano maggiormente conto della

realtà interregionale e superino la loro

compartimentazione nazionale;

14. chiede che il futuro Comitato delle regioni e

delle collettività territoriali venga più

strettamente associato all'elaborazione e alla

realizzazione di alcune politiche, in

particolare nei seguenti settori:

a) ottimizzazione delle infrastrutture di

base, questioni legate ai problemi rurali

(regioni 5b) e urbani, cooperazione tra

imprese (PMI-PMII);

b) ricerche e nuove tecnologie;

c) programmi in materia di istruzione e

formazione, di scambi culturali e di

salvaguardia del patrimonio architettonico

e culturale;

d) protezione dell'ambiente e miglioramento

della qualità della vita, gestione in

comune delle risorse naturali ed

energetiche;

e) sviluppo della solidarietà fra le

popolazioni e della loro partecipazione

alle scelte che le riguardano;

f) turismo;

g) politiche urbane;

h) politiche di equilibrio e di

complementarità tra regioni urbane e

rurali;

15. insiste sulle seguenti linee d'azione per la

cooperazione interregionale all'interno della

Comunità:

a) incoraggiare le regioni e le città a

definire di propria iniziativa le loro

necessità in materia di cooperazione

interregionale,

b) promuovere la cooperazione interregionale

sostenendo e sviluppando progetti comuni

e stimolanti,

c) organizzare una riflessione sulla

strategia globale con il futuro Comitato

delle regioni e delle collettività

territoriali;

16. chiede che gli Stati concedano un

riconoscimento giuridico alla cooperazione

interregionale/interurbana ed esortino il

Consiglio d'Europa a elaborare una Convenzione

quadro in tale settore;

17. chiede che in futuro la dimensione

interregionale sia integrata nell'elaborazione

delle varie politiche comuni della CEE;

18. incarica il presidente della seconda Conferenza

Parlamento europeo - Regioni della Comunità di

trasmettere la presente risoluzione alla

Commissione, al Consiglio, ai governi e ai

parlamenti degli Stati membri, alle Conferenze

intergovernative e al Consiglio d'Europa.

 
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