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Parlamento europeo - 30 dicembre 1991
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI NEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO - DIREZIONE GENERALE DEGLI STUDI

FASCICOLI DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE

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INDICE

Prefazione

1. Belgio

2. Danimarca

3. Repubblica federale di Germania

4. Grecia

5. Spagna

6. Francia

7. Irlanda

8. Italia

9. Lussemburgo

10. Paesi Bassi

11. Portogallo

12. Regno Unito

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Prefazione

La delicata questione delle risorse finanziarie dei partiti politici ha regolarmente alimentato le discussioni in diversi Stati membri della Comunità europea, donde la necessità di una legislazione nazionale che regolamenti le entrate e le spese dei partiti. Peraltro alcuni Stati membri hanno deciso di fissare un massimale per le spese della campagna elettorale. Un altro gruppo di Stati membri ha deciso di non legiferare onde preservare l'autonomia dei partiti politici.

Il ricorso ad agenzie di consulenza specializzate nel settore politico, lo sviluppo di reti televisive private che vendono spazi pubblicitari ai candidati ed ai partiti, l'impiego delle tecnologie di comunicazione hanno generato, in numerosi paesi della Comunità, una generale tendenza al sensibile aumento delle spese per le campagne elettorali e, quindi, all'aumento dei fondi necessari per finanziarle.

Il presente studio non si pone il quesito se la rivoluzione nel mondo dei media e nel settore delle nuove tecnologie finirà per imporre una regolamentazione legislativa. Esso si limita a fare il punto sulle caratteristiche proprie della legislazione, in vigore nei dodici paesi, che permette ai partiti di raccogliere i fondi per funzionare, organizzare le loro campagne elettorali ed entrare in contatto con l'elettorato.

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1. Belgio

Base giuridica

1.1 Non esiste alcuna legge che regolamenti il finanziamento pubblico dei partiti politici. In Belgio i partiti politici sono associazioni di fatto che non hanno personalità giuridica con la conseguenza che la loro contabilità non è sottoposta ad alcun controllo fiscale. Essi non possono accettare donazioni.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici

1.2. E' stato creato un sistema di fondazioni politiche che sostengono finanziariamente i partiti e assumono lo status d'associazione senza scopo di lucro. La contabilità di tali fondazioni è controllata dall'amministrazione fiscale.

1.3. Le donazioni fatte a tali fondazioni, da privati o da associazioni private, godono di uno sgravio fiscale entro il limite di 2 milioni di BFR (articolo 71 del codice delle imposte sui redditi).

1.4. I gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo ricevono sovvenzioni destinate a coprire le loro spese amministrative, sovvenzioni il cui importo varia in funzione del numero dei loro rappresentanti. Tale importo, erogato mensilmente, è legato all'indice dei prezzi.

Nel 1988, l'importo della sovvenzione è stato fissato a 728428 BFR (indice 291,35) per anno e per membro.

1.5. I gruppi politici rappresentati nelle commissioni della Camera dei deputati e del Senato godono, inoltre, di una sovvenzione aggiuntiva per remunerare il personale del loro segretariato. Nel 1988 l'importo di tale sovvenzione aggiuntiva è stato fissato a 89869 BFR (indice 291,35) per anno e per membro.

Finanziamento delle campagne elettorali

1.6. Per quel che riguarda la campagna elettorale, il codice elettorale ed altre disposizioni legislative prevedono soltanto un certo numero di facilitazioni che possono essere considerate come una forma di aiuto indiretto.

Le facilitazioni sono le seguenti:

- esenzione dal bollo per i manifesti elettorali;

- luoghi di affissione messi gratuitamente a disposizione dai consigli municipali;

- speciali tariffe di affrancamento per l'invio di materiale per la campagna elettorale con la menzione »documento elettorale ;

- accesso gratuito alla rete televisiva pubblica, proporzionalmente alla consistenza del gruppo politico a livello comunitario;

- copia gratuita degli elenchi elettorali (articolo 17 del codice elettorale).

Nuove proposte di regolamentazione

1.7. Un disegno di legge concernente la limitazione ed il controllo delle spese elettorali nonché il finanziamento e la contabilità dei partiti politici è stato approvato, il 1· giugno 1989, dalla Camera dei rappresentanti.

Esso mira a limitare le spese elettorali ed ad instaurare in merito un efficace controllo. Il testo prevede anche di garantire l'indipendenza dei partiti politici concedendo loro una dotazione annuale. Verrà elaborata una relazione finanziaria, che indicherà le entrate e le spese delle istituzioni che ricevono i fondi oltre che le spese e le entrate dei partiti politici.

La normativa proposta, quindi, vuole garantire la trasparenza ed il controllo sul piano finanziario.

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2. Danimarca

Base giuridica

2.1. La legge n. 940 del 23 dicembre 1986 prevede il versamento di sovvenzioni annuali ai partiti politici ed ai candidati singoli, secondo ed in funzione del numero di voti raccolti alle elezioni. Dopo il 1969, erano già state accordate sovvenzioni ai partiti rappresentati al "Folketing" per aiutarli ad esercitare le loro attività politiche. Tale sistema ricalca il modello svedese, anche se gli importi concessi sono molto meno elevati.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici

2.2. Ogni mese, i gruppi politici ricevono una somma forfettaria di 17545,20 corone danesi (8772,60 corone se il parlamentare è membro del governo) per ognuno dei loro membri al "Folketing".

Tutti i gruppi politici ricevono, indipendentemente dal numero dei loro membri, una sovvenzione aggiuntiva per il finanziamento delle loro spese di funzionamento, pari a 70180,79 corone al mese.

Entro il 1· marzo di ogni anno, i gruppi politici devono indicare, presentando un bilancio, come hanno speso tali fondi.

Alcuni gruppi politici spendono i fondi soltanto per l'assistenza ed il segretariato di diversi parlamentari. Altri ne utilizzano una parte per coprire le spese di ricerca su argomenti politici ed economici.

2.3. L'importo totale degli importi versati è aumentato dopo l'avvio del sistema, in parte a causa dell'inflazione ed in parte a causa dell'aumento del numero dei partiti rappresentati al "Folketing" (da 5 nel 1972 a 8 nel 1989).

La costituzione danese, modificata nel 1953, non fa riferimento ai partiti politici. Questi ultimi sono ricordati soltanto nel regolamento interno del "Folketing". Conseguentemente, i partiti politici non sono sottoposti ad alcun controllo fiscale e non devono dichiarare le donazioni ricevute.

Finanziamento delle campagne elettorali

2.4. La legge n. 940, che prevede il versamento di sovvenzioni annuali ai partiti politici ed ai candidati singoli, ne rafforza l'azione politica a livello nazionale, regionale e locale per il tramite di una sovvenzione finanziaria. Tutti i partiti o tutti i candidati che abbiano partecipato all'ultima elezione generale ricevono 5 corone danesi per ogni voto raccolto.

Per beneficiare di tale sovvenzione, essi devono ottenere per lo meno 1000 voti.

In occasione delle elezioni locali e regionali, i partiti ed i candidati singoli ricevono rispettivamente 2 e 3 corone danesi per ogni voto ottenuto.

I partiti ed i candidati devono fare ogni anno una dichiarazione con la quale si attesti che l'aiuto ricevuto nel corso dell'anno precedente è stato utilizzato per azioni di tipo politico.

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3. Repubblica federale di Germania

Base giuridica

3.1. La Repubblica federale di Germania è stato il primo paese europeo ad introdurre un sistema di finanziamento pubblico diretto dei partiti politici. La relativa normativa si trova nella legge sui partiti del 1967 che è stata aggiornata e profondamente rivista nel 1969, nel 1970, nel 1974, nel 1979, nel 1983 e nel 1988.

Il finanziamento pubblico dei partiti è stato per la prima volta introdotto nel 1954. Conformemente alla legge di revisione dell'imposta sui redditi del 21 dicembre 1954, le spese sostenute per favorire obiettivi politici pubblici erano state rese deducibili ai fini fiscali per importi massimali sino al 10% del reddito od al 2% della cifra d'affari e della spesa per stipendi e salari. Questa concessione fiscale era intesa particolarmente per donazioni a favore di partiti politici. Tuttavia, nel 1958, la Corte costituzionale federale di Kalsruhe ha sentenziato che tale sistema di deduzioni fiscali per donazioni era incostituzionale. Infatti, dati la natura progressiva della tassazione e, quindi, un maggiore incentivo per le persone con alti salari a fare donazioni di tipo politico, il sistema favoriva de facto i partiti con un atteggiamento positivo nei confronti del capitale. In tale contesto deve essere sottolineato che la Corte ha sempre puntato ad applicare il principio dell'uguaglianza nei confronti dell

e varie formazioni politiche onde permettere ai partiti più piccoli ed anche alle persone fisiche di partecipare alla vita politica.

3.2. Nel 1959 il bilancio federale conteneva misure riguardanti »sovvenzioni per promuovere l'educazione politica da parte dei partiti , e ciò per la prima volta. Gli stanziamenti venivano attribuiti ai partiti rappresentati nel "Bundestag", proporzionalmente alla loro forza. A partire dal 1963 il 20% delle sovvenzioni è stato attribuito uniformemente ai partiti rappresentati nel "Bundestag" ed il residuo è stato attribuito in proporzione al numero dei membri di ogni partito nel Parlamento.

3.3. Nel 1966 la Corte costituzionale federale ha dichiarato che tale procedura era incostituzionale sulla base dell'ipotesi che essa avrebbe potuto interferire sull'autonomia interna dei partiti e rendere gli stessi elementi della struttura organizzata dello Stato. Tali problemi avrebbero potuto essere risolti limitando le sovvenzioni al rimborso dei costi sostenuti nel corso delle campagne elettorali. La Corte si è anche riferita all'articolo 21 della Grundgesetz (legge fondamentale della Repubblica federale), secondo cui la struttura interna dei partiti deve organizzarsi sulla falsariga dei principi democratici ed i partiti devono giustificare pubblicamente la fonte delle loro entrate. La legge sui partiti fu, quindi, approvata nel 1967 e sulla sua base i costi rimborsabili delle campagne elettorali vennero fissati in un importo fisso di 2,50 DM per ogni elettore registrato. Tale importo era attribuito, in funzione dei voti ottenuti alle elezioni al "Bundestag", a quei partiti che ottengono per lo meno il

2,5% dei secondi voti validi.

3.4. A seguito di un'ulteriore sentenza della Corte di Karlsruhe, la soglia del 2,5% è stata ridotta allo 0,5% dei secondi voti validi. Nel 1974 tale importo per elettore registrato è stato aumentato da 2,5 DM a 3 DM.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici nonché delle campagne elettorali

3.5. Da allora sono intervenuti vari emendamenti sulla deduttibilità fiscale dei contributi e delle donazioni e sull'inclusione dei candidati che non appartengono ad un partito politico. A seguito di crescenti critiche pubbliche, nel 1982 - su richiesta dei presidenti dei partiti SPD, CDU, CSU e FSP - il presidente federale ha nominato una commissione con l'incarico di rivedere il sistema di finanziamento dei partiti. Essa ha presentato la sua relazione nel 1983 ed il 22 dicembre 1983 il "Bundestag" ha approvato una versione rivista della legge sui partiti, che incorporava la maggior parte delle raccomandazioni della commissione stessa. Uno degli aspetti principali della riforma del finanziamento dei partiti è stato l'aumento dell'importo fisso a 5 DM per votante registrato. Nello stesso tempo - e rispecchiando la posizione giuridica del 1955 - il "Bundestag" ha introdotto la deduttibilità fiscale per i contributi e le donazioni ai partiti: vi è una percentuale massima ma non è previsto un massimale per le s

omme in gioco. Onde evitare che fosse dichiarato incostituzionale, tale sistema fiscale è stato corredato con l'introduzione di una »clausola sull'eguaglianza di possibilità (paragrafo 22 bis, legge sui partiti 1983). Tale clausola stipula che tutti i partiti che abbiano ottenuto almeno lo 0,5% dei secondi voti validi riceveranno ogni anno - sulla base di una procedura estremamente complessa - un importo a carico del bilancio federale, che assume la forma di pagamento compensativo. Tali pagamenti compensativi mirano a bilanciare i vantaggi fiscali di cui godono i partiti che hanno le maggiori entrate provenienti da contributi e donazioni dei membri, e ciò in funzione del numero dei voti ottenuti nel corso delle ultime elezioni al "Bundestag". Infine, la legge sui partiti del 1983 stabilisce che l'importo totale delle spese elettorali rimborsate dallo Stato non deve superare i redditi dei partiti provenienti da altre fonti.

3.6. Oltre a regolare i dettagli del sistema di rimborso e della pubblicità delle entrate, delle spese e dei beni posseduti da evidenziare nel contesto di una relazione annuale, nel 1983 il "Bundestag" ha anche dedicato particolare attenzione alle donazioni dei privati.

3.7. La legge sui partiti è stata aggiornata da ultimo nel 1988. Oltre all'importo fisso per le spese elettorali, è stato anche introdotto un »contributo extra a favore del peggio pagato ammontante al 6% del totale delle spese elettorali. Una nuova formula di distribuzione è stata impiegata per l'uguaglianza delle opportunità. Le modifiche alla legge sull'imposta sul reddito e alla legge sull'imposta sulle persone giuridiche imposte dall'emendamento alla legge sui partiti hanno dato come risultato un aumento della deducibilità fiscale delle contribuzioni e delle donazioni dei membri.

3.8. Le norme in vigore per il finanziamento dei partiti

3.8.1. Il livello del rimborso delle spese di campagna elettorale è regolamentato dall'articolo 18 della legge sui partiti.

- La spesa elettorale consiste in un importo fisso di 5 DM per votante registrato e in un »contributo extra a favore del peggio pagato .

- L'importo fisso è attribuito in funzione dai secondi voti ottenuti dai partiti, che abbiano acquisito almeno lo 0,5% dei secondi voti validi, o il 10% dei primi voti espressi in una circoscrizione se nel Land interessato un partito non è stato autorizzato a presentare una lista di Land. In questo caso il rimborso è di 5 DM per ogni voto ottenuto in tali circoscrizioni.

- Tali norme si applicano, corrispondentemente, ai candidati indipendenti, purché essi ottengano almeno il 10% dei primi voti validi espressi in una data circoscrizione.

- I partiti che abbiano ottenuto almeno il 2% dei secondi voti validi espressi nella circoscrizione elettorale ottengono, oltre all'importo fisso, una sovvenzione ulteriore ammontante al 6% del totale della somma fissa. Tale sovvenzione extra non deve eccedere l'80% del quantum dell'importo fisso attribuito ad ogni partito (cfr. secondo trattino).

3.8.2. La norma introdotta nel 1983, secondo la quale l'importo totale delle spese elettorali rimborsate dallo Stato non deve eccedere le entrate globali di un determinato partito, è tuttora in applicazione. Gli importi rimborsati che eccedano tale massimale devono essere dedotti in occasione del successivo pagamento.

3.8.3. I dettagli del sistema di rimborso sono riguardati dagli articoli 19 e 20 della legge sui partiti. I partiti che soddisfino le condizioni specificate all'articolo 18 hanno il diritto di ottenere, su richiesta, anticipi calcolati sulle somme rimborsate. Gli anticipi possono essere effettuati nel secondo e nel terzo anno della legislatura del "Bundestag" tedesco e nell'anno in cui si svolgono le elezioni; essi non devono eccedere il 20% della somma totale di danaro rimborsabile in funzione del risultato delle precedenti elezioni. Il presidente del "Bundestag" è responsabile per la determinazione ed il pagamento di tali importi.

3.8.4. I Land federali hanno il potere di legiferare sul rimborso delle spese elettorali sostenute per le elezioni al Landtag. Comunque, essi devono adeguarsi ai limiti del sistema di rimborso sopra illustrato.

3.8.5. Secondo il paragrafo 24 della legge sui partiti, deve essere elaborata una relazione che specifichi tutte le entrate, le spese ed i beni patrimoniali (comprese le proprietà di qualsiasi tipo possedute). La relazione è verificata alla fine dell'anno da un revisore dei conti indipendente. Se non vengono riscontrate irregolarità, la relazione annuale e la relazione di revisione vengono sottoposte all'esecutivo del partito. Tutte le relazioni devono essere presentate, entro il 30 settembre, al presidente del "Bundestag", che le verifica e le pubblica. Il presidente fa al "Bundestag" un rapporto annuale sulle relazioni annuali dei partiti e sull'andamento del loro finanziamento. La Corte dei conti federale controlla l'attuazione del sistema di rimborso delle spese elettorali fatta dal presidente federale.

3.8.6. L'accettazione di donazioni di privati è ampiamente trattata dall'articolo 25 della legge sui partiti. Conformemente al paragrafo 1 di tale articolo, i partiti non possono accettare quanto segue:

- contributi di fondazioni politiche;

- contributi di associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro, caritative o di natura religiosa;

- contributi provenienti dall'estero a meno che:

- i contributi provengano dai beni di un cittadino tedesco, tale secondo la legge fondamentale, o dagli attivi di una società di cui più del 50% della proprietà azionaria sia posseduta da cittadini tedeschi;

- i contributi provengano da partiti stranieri rappresentati al Parlamento europeo ed appartenenti ad uno dei gruppi rappresentati in tale Parlamento o da membri stranieri del Parlamento europeo;

- gli importi siano inferiori a 1000 DM;

- contributi di associazioni professionali che abbiano ricevuto fondi donati specificatamente a favore dei partiti politici;

- contributi individuali superiori a 1000 DM, se il donatore è sconosciuto;

- contributi donati nella speranza di favori finanziari o politici.

L'articolo 25 prevede anche le seguenti norme:

I contributi ad un partito o ad una o più delle sue associazioni territoriali, il cui valore totale superi i 40000 marchi nel corso di un determinato anno, devono essere indicati nella relazione annuale con i dettagli del nome e dell'indirizzo della persona che ha fornito il contributo e dell'importo totale del contributo stesso.

Inoltre, sono deducibili fiscalmente i contributi e le quote degli aderenti sino a 60000 DM (o a 120000 DM nel caso di una donazione congiunta di persone sposate).

L'articolo 23 bis della legge sui partiti, adottato quando la legge è stata aggiornata nel 1983, riguarda le infrazioni da parte dei partiti delle disposizioni legislative. Se un partito ha ottenuto contributi illegalmente, o non ha usato i fondi conformemente alla regolamentazione in vigore o non li ha indicati nella relazione annuale, esso perde il diritto al rimborso delle spese di campagna elettorale per un ammontare pari al doppio delle somme in gioco. I contributi ottenuti illegalmente devono anche essere versati alla competente autorità.

3.9. Per concludere, deve essere anche posto in rilievo che vari altri elementi sono anch'essi presenti nel »finanziamento dei partiti , nel senso più ampio del termine; si pensi, ad esempio:

- al libero accesso alle emissioni radiotelevisive in funzione della forza dei singoli partiti nel "Bundestag";

- ai sussidi di Stato ai gruppi politici presenti nel Bundestag, che - contrariamente ai partiti - hanno lo status di organi dello Stato;

- alla concessione di sussidi una tantum alle istituzioni politiche vicine ai partiti (ciò può essere oggetto di interpretazione in quanto tali istituzioni sono giuridicamente indipendenti);

- alla concessione di speciali sovvenzioni per scopi quali il finanziamento di periodi di studio, di conferenze, di viaggi all'estero di membri di movimenti giovanili, ecc.

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4. Grecia

Base giuridica

4.1 In Grecia i partiti politici non hanno personalità giuridica, anche se vengono esplicitamente menzionati nella Costituzione.

4.2. La legge n. 1443 del maggio 1984 prevede un finanziamento pubblico dei partiti politici destinato a coprire le loro spese di organizzazione ed elettorali.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici e finanziamento delle campagne elettorali

4.3. Un importo globale corrispondente allo 0,001% del reddito nazionale è distribuito ogni anno tra i partiti politici rappresentati al parlamento (articolo 1). Per avere diritto a tali sovvenzioni, i partiti devono aver ottenuto almeno il 3% dell'insieme dei suffragi espressi ed aver presentato liste in almeno i due terzi delle circoscrizioni, in occasione delle elezioni legislative precedenti.

4.4. Le coalizioni di partiti hanno anch'esse diritto a sovvenzioni, a condizione che raccolgano il 5% dei suffragi espressi se la coalizione è composta da due partiti, e del 6%, se la coalizione raggruppa 3 o più partiti (articolo 2).

4.5. Entro il 1· aprile di ogni anno il ministro degli interni deve ripartire i fondi secondo regole determinate dall'articolo 3. Il 10% dei fondi è distribuito in parti uguali tra i partiti che soddisfano le condizioni richieste; il resto viene poi diviso per il numero totale dei voti. Il risultato così ottenuto corrisponde al coefficiente utilizzato per calcolare le sovvenzioni accordate ad ogni partito, dopo essere stato moltiplicato per il numero dei suffragi ottenuto dal partito interessato.

4.6. Le sovvenzioni devono essere utilizzate esclusivamente dai partiti e non possono essere trasferite ad altri organismi; esse non sono sottoposte ad imposizione.

4.7. Secondo l'articolo 4 ogni partito ha l'obbligo di tenere una contabilità, che deve essere reperibile nella sua sede. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere repertoriate secondo un modello predeterminato.

4.8. Per quel che riguarda le spese, i fondi devono essere esclusivamente consacrati alle spese di organizzazione dei partiti o al rimborso della loro campagna elettorale (costo delle riunioni elettorali, costi di trasporto, per materiale elettorale, per affitti, per il personale).

4.9. Entro il 1· aprile di ogni anno ogni partito deve pubblicare la sua contabilità in due dei giornali di Atene.

4.10. La parte »entrate deve menzionare in dettaglio le sovvenzioni pubbliche, le quote annuali dei membri, i contributi speciali dei membri, i contributi dei parlamentari, le donazioni di amici del partito, i redditi provenienti da beni immobiliari, i ricavi scaturenti da operazioni commerciali, gli interessi bancari, i prestiti, le donazioni, i fondi provenienti da collette. La sezione consacrata alle spese deve menzionare gli affitti, i costi per il personale, per attività di propaganda e per le spese elettorali.

4.11. L'origine dei contributi e delle donazioni, provenienti tanto da privati quanto da società, non deve essere divulgata. Tuttavia, se le donazioni superano le 200000 dracme per anno, il nome e l'indirizzo del donatore devono essere esplicitamente menzionati nel bilancio finanziario.

4.12. Una copia del bilancio, corredata da copie dei due giornali nei quali esso è stato pubblicato, deve essere inviata da ogni partito al presidente del Parlamento e al ministro degli interni.

4.13. Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, una commissione parlamentare, composta da deputati appartenenti a diversi gruppi politici e presieduta dal presidente della Camera, deve verificare la regolarità della contabilità (articolo 5).

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5. Spagna

Base giuridica

5.1. L'articolo 6 della Costituzione del 1978 definisce il ruolo dei partiti stabilendo che essi sono l'espressione del pluralismo politico, che partecipano alla formazione ed alla manifestazione della volontà popolare e che rappresentano uno strumento fondamentale della partecipazione politica.

5.2. L'importanza delle funzioni attribuite in Spagna ai partiti politici ha influenzato il finanziamento della loro attività da parte dello Stato, secondo il modello esistente in altri paesi e consacrato dalla legge organica n. 3, del 2 luglio 1987, sul finanziamento dei partiti politici.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici

5.3. L'articolo della legge organica 3/1987 stabilisce che i bilanci generali dello Stato devono stanziare, ogni anno, un importo destinato al finanziamento dei partiti rappresentati alla Camera dei deputati. L'importo della sovvenzione è fissato, per ogni partito, in funzione del numero dei seggi e dei voti ottenuti nel corso dell'ultima consultazione elettorale.

Finanziamento delle campagne elettorali

5.4. La legge organica 5/1985 sul regime elettorale generale stipula che lo Stato sovvenziona le spese sostenute dai partiti politici per le consultazioni elettorali. In occasione delle elezioni alla Camera dei deputati o al Senato, le norme riguardanti la sovvenzione sono le seguenti:

- 1550000 pesetas per ogni seggio ottenuto alla Camera dei deputati od al Senato;

- 60 pesetas per ognuno dei voti ottenuti da ogni lista per la Camera dei deputati, uno dei cui membri abbia conseguito per lo meno un seggio;

- 20 pesetas per ognuno dei voti ottenuti da ogni candidato, che abbia conseguito un seggio di senatore.

5.5. Si può considerare come finanziamento pubblico il fatto di cedere ai partiti politici, in occasione delle campagne elettorali, locali e spazi di propaganda nei mezzi d'informazione pubblici, nonché altri aiuti della stessa natura.

5.6. Occorre anche sottolineare che i gruppi parlamentari ricevono una sovvenzione che è iscritta al bilancio delle Camere parlamentari. Tale principio è adottato dalla Camera dei deputati e dal Senato. L'importo della sovvenzione corrisponde ad una somma fissa per tutti i gruppi ed eventuali sottogruppi ed ad un importo variabile in funzione del numero dei loro membri.

5.7. La legge organica 3/1987 sul finanziamento dei partiti politici definisce le fonti di finanziamento privato che seguono:

a) quote versate dagli affiliati o membri;

b) crediti bancari;

c) entrate provenienti dalla vendita di materiale propagandistico e da altre attività della stessa natura;

d) donazioni delle persone fisiche e giuridiche.

L'articolo 4 della legge organica fissa alcuni limiti. Infatti le donazioni di una persona fisica o giuridica non possono superare i 10000000 di pesetas all'anno. Le donazioni anonime non devono essere superiori al 5% dell'importo fissato dal bilancio generale dello Stato.

5.8. La legge organica 3/1987 stipula che tutte le entrate e le spese dei partiti che beneficiano di sovvenzioni pubbliche formano oggetto, oltre che del controllo interno, anche di quello della Corte dei conti.

5.9. I gruppi parlamentari delle assemblee regionali ricevono pure essi una sovvenzione secondo quanto stabilito dai loro regolamenti. A partire dal 1990 i partiti baschi si finanziano per il tramite del bilancio generale della Comunità autonoma. Tale finanziamento prevede 252 milioni di pesetas, di cui 84 milioni sono distribuiti in funzione dei seggi ottenuti alla Camera autonoma e 158 milioni in funzione dei voti dei vari partiti.

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6. Francia

Base giuridica

6.1. Il problema del finanziamento dei partiti e dei gruppi politici in Francia è ormai regolamentato dalle leggi n. 88-226 e n. 88-227 (ambedue dell'11 marzo 1988) e dalla legge n. 90-55 del 15 gennaio 1990.

I partiti godono di personalità giuridica se sono costituiti sotto forma d'associazione ex legge del 1901.

Sino ad un'epoca recente lo Stato si limitava ad un sistema di prestazioni indirette miranti a ridurre i bisogni finanziari dei partiti. Peraltro vi si aggiungeva l'accesso gratuito ai mezzi d'informazione durante la campagna elettorale.

Allo scopo di moralizzare il finanziamento della vita pubblica francese è nata la legge dell'11 marzo 1988, che stabilisce il principio della dichiarazione dei cespiti patrimoniali da parte di alcuni eletti, regolamenta il finanziamento delle campagne elettorali e crea un sistema di aiuti di Stato al finanziamento dei partiti politici.

La legge del 15 novembre 1990, che modifica la legge dell'11 marzo 1988, ha lo scopo di limitare la crescita delle spese elettorali, che erano state regolamentate una prima volta dalla legge dell'11 marzo 1988, di giungere ad evitare una troppo rilevante ineguaglianza, dipendente da disponibilità di danaro, tra i vari partiti ed i vari candidati alle elezioni, di permettere tanto ai partiti quanto ai candidati di reperire legalmente risorse nonché di assicurare la maggior trasparenza possibile del finanziamento delle campagne elettorali e dei partiti politici.

Il finanziamento dei partiti, da un lato, e quello delle campagne presidenziali e legislative dall'altro, costituiscono la parte essenziale della nuova normativa.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici

6.2. Finalmente dotati di un embrione di status, in quanto godono ormai della personalità giuridica, i partiti ed i gruppi politici possono ricevere aiuti a carico di stanziamenti previsti dall'annuale progetto di legge finanziaria su proposta congiunta, al governo, degli uffici di presidenza dell'Assemblea nazionale e del Senato.

Per il finanziamento dei partiti e dei gruppi l'aiuto finanziario è attribuito proporzionalmente al numero dei membri del Parlamento che hanno dichiarato all'ufficio di presidenza della loro Assemblea di esservi iscritti o di collegarvisi (tale dichiarazione deve essere fatta nel mese successivo all'apertura della prima sessione ordinaria di ogni anno).

6.3. Tali stanziamenti non sono sottoposti al controllo finanziario ordinario. La legge n. 90-55 prevede, peraltro, che i partiti politici possano raccogliere i fondi soltanto per il tramite di un mandatario, sia esso persona fisica o associazione di finanziamento.

La nuova legislazione prevede il finanziamento privato dei partiti. Quest'ultimo diventa legittimo, ufficiale e trasparente.

6.4. Vengono fissati massimali per le donazioni ai partiti politici: le donazioni consentite non possono eccedere i 50000 FF se provengono da una persona fisica e i 500000 FF se provengono da una persona giuridica. Qualsiasi donazione superiore ai 1000 FF deve essere versata mediante assegno.

E' proibito ricevere donazioni da parte di persone giuridiche di diritto pubblico, di persone giuridiche di diritto privato il cui capitale appartenga maggioritariamente ad una persona di diritto pubblico, dalle case da gioco, dalle persone giuridiche di diritto straniero o da uno Stato straniero. I partiti ed i gruppi politici hanno l'obbligo di tenere una contabilità; i loro conti annuali vengono certificati da due revisori dei conti e presentati alla commissione nazionale dei conti della campagna elettorale e dei finanziamenti politici, che si incarica della loro pubblicazione sommaria sulla Gazzetta ufficiale.

Finanziamento delle campagne elettorali

6.5. I candidati alle elezioni non possono raccogliere fondi se non per il tramite di un'associazione di finanziamento elettorale o di una persona fisica chiamata mandatario finanziario.

L'associazione deve aprire un conto bancario per le operazioni finanziarie; essa viene sciolta di diritto tre mesi dopo la fine della campagna elettorale. Essa deve versare l'attivo netto dei suoi conti o ad un'altra associazione di finanziamento elettorale o ad un'associazione di finanziamento di un partito politico od ad un organismo riconosciuto di pubblica utilità.

6.6. Il massimale delle spese per le elezioni dei deputati è di 500000 FF per candidato, salvo per il caso delle circoscrizioni la cui popolazione è inferiore a 80000 abitanti (in tal caso il massimale è di 400000 FF).

Le donazioni private non possono superare i 30000 FF se provengono da una persona fisica e i 50000 FF se provengono da una persona giuridica. Qualsiasi donazione superiore ai 1000 FF deve essere versata mediante assegno.

E' proibito ricevere donazioni dalle persone giuridiche di diritto pubblico e dalle altre categorie già menzionate per il finanziamento dei partiti.

6.7. Un sistema di rimborso è previsto per i candidati alle elezioni che abbiano ottenuto il 5% dei voti nel primo turno; il rimborso forfettario è uguale al decimo del massimale. In ogni caso, il rimborso non può superare le spese indicate dal conto di campagna del candidato.

6.8. La commissione nazionale dei conti delle campagne elettorali e dei finanziamenti politici è incaricata di esaminare i conti delle campagne. La commissione può approvare, respingere o modificare i conti. In mancanza di approvazione dei conti da parte della Commissione, non è possibile alcun rimborso.

6.9. Per le elezioni presidenziali, il massimale delle spese delle campagne dei candidati è di 120 milioni di franchi per ognuno dei candidati al primo turno dell'elezione presidenziale e di 140 milioni di franchi per ognuno dei due candidati alla presidenza che rimangano in lizza per il secondo turno di scrutinio. Il rimborso forfettario è uguale al ventesimo dell'importo del massimale per tutti i candidati; tale somma è portata al quarto del massimale per coloro che ottengono più del 5% dei suffragi espressi al primo turno.

Ultime evoluzioni

6.10. Il 14 maggio 1991 l'Assemblea nazionale ha deciso di creare una commissione d'inchiesta sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali. Hanno votato a favore i deputati socialisti e comunisti, mentre l'opposizione si è astenuta.

Allegato I

Importo delle sovvenzioni concesse ai partiti ed ai gruppi politici per il 1990

1) Stanziamenti iscritti al capitolo 37-04

(finanziamento dei partiti e dei gruppi

politici) del bilancio del Ministero

dell'economia, delle finanze e del bilancio

(I. - Oneri comuni) 265000000 di FF

2) Numero totale dei parlamentari 896

(seggi assegnati) Deputati: 575

Senatori: 321

3) Numero dei parlamentari che hanno dichiarato 880

di essere iscritti o di collegarsi ad un partito Deputati: 567

o ad un gruppo politico Senatori: 313

4) Importo delle sovvenzioni concesse per il 1989:

4) = 1) x 3): 2) 260267857 FF

Allegato II

Ripartizione tra i partiti ed i gruppi politici delle sovvenzioni attribuite nel 1990

Numero dei parlamentari che hanno Importo della

Partiti o gruppi politici dichiarato di esservi iscritti o di collegarvisi sovvenzione concessa

----------------------------------- (in FF)

Assemblea nazionale Senato Totale

Parti socialiste 260 63 323 95530134

Rassemblement pour la République 129 89 218 64475446

Parti républicain 52 38 90 26618303

Union centriste - 57 57 16858259

Centre des démocrates sociaux 43 6 49 14492187

Parti communiste français 25 16 41 12126116

Association de gestion des adhérents directs

de l'Union pour la démocratie française 18 7 25 7393973

Mouvement des radicaux de gauche 9 5 14 4140625

Parti radical 3 8 11 3253348

Clubs perspectives et réalités 6 3 9 2661830

Union pour la démocratie française 5 4 9 2661830

Parti social-démocrate 2 4 6 1774554

Centre national des indépendants et paysans - 6 6 1774554

Union des sénateurs non inscrits - 5 5 1478795

Parti progressiste martiniquais 2 1 3 887277

AIA-API 1 - 1 295759

Association des démocrates 1 - 1 295759

Convention libérale européenne et sociale 1 - 1 295759

Développement et avenir de la Réunion 1 - 1 295759

Fédération des indépendants 1 - 1 295759

Groupe d'action économique et sociale - 1 1 295759

Groupement France-Réunion 1 - 1 295759

Parti communiste guadeloupéen 1 - 1 295759

Parti communiste réunionnais 1 - 1 295759

Parti socialiste guyanais 1 - 1 295759

Parti Te-Tiarama 1 - 1 295759

Rassemblement pour la Guyane dans la République 1 - 1 295759

Union départementale des élus socialistes et

républicains des Hautes-Pyrénées 1 - 1 295759

Union pour le renouveau de Sainte-Marie 1 - 1 295759

Total 567 313 880 260267857

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7. Irlanda

Base giuridica

7.1. In Irlanda non esiste alcuna legge che preveda il finanziamento pubblico dei partiti politici.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici

7.2. In virtù della legislazione che regolamenta il trattamento dei rappresentanti pubblici, i dirigenti dei partiti politici rappresentati al "Dail" ricevono indennità destinate ad aiutarli nella conduzione delle loro attività parlamentari. I gruppi politici di almeno 7 membri hanno diritto a tali sovvenzioni. Per il 1988 sono state accordate le seguenti sovvenzioni:

- Fine Gael 113314 IRL

- Partito laburista 73105 IRL

- Fianna Fail 96666 IRL

- Democratici progressisti 73105 IRL

7.3. I partiti politici sono generalmente considerati come associazioni non registrate o come organismi volontari privati e la loro esistenza non è regolamentata dalla legge.

Essi non hanno quindi obbligo di tenere una contabilità o di pubblicarla, anche se alcuni lo fanno. I partiti possono designare dei mandatari ("trustee") per gestire i loro beni e per rappresentarli legalmente di fronte ai tribunali. Essi non sono comunque legalmente obbligati a farlo e la nomina dei mandatari non trasforma, per questo solo fatto, un partito in »"trust" nel senso giuridico del termine.

I partiti non sono obbligati a rivelare le donazioni che ricevono e la legge non prevede alcuna disposizione in merito alle deduzioni fiscali.

Finanziamento delle campagne elettorali

7.4. Il sistema elettorale, che si basa su candidature individuali e non su liste di partito, non presuppone l'esistenza dei partiti anche se essi sono riconosciuti nel regolamento del "Dail" e del Senato. Il massimale delle spese per le campagne elettorali è stato fissato dalla legge elettorale del 1963.

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8. Italia

Base giuridica

8.1. La delicata questione del sovvenzionamento pubblico dei partiti politici, che ha alimentato le discussioni durante numerosi anni in Italia, è stata regolamentata dalla legge n. 195 del 5 maggio 1974. Nel giugno 1978 il referendum organizzato su iniziativa del partito radicale ha rischiato di comportare l'abrogazione di tale legge (56,4% degli italiani hanno votato a favore dell'aiuto pubblico e 43,6% contro). Tale legge è stata modificata dalle leggi n. 659 del 18 novembre 1981, n. 22 del 27 gennaio 1982 e n. 413 dell'8 agosto 1985. Tuttavia, per quel che riguarda il rimborso delle spese elettorali, la legge n. 422 dell'8 agosto 1980 ha esteso le disposizioni della legge n. 195 alle elezioni regionali ed europee mentre la legge n. 441 del 5 luglio 1982 ha istituito la »dichiarazione dei beni posseduti per i membri del parlamento, del governo e dei consigli regionali. Anche se tale ultima iniziativa non riguarda in modo vero e proprio il sovvenzionamento pubblico, essa si iscrive nel contesto di un più

ampio progetto che mira a creare un controllo sui beni dei partiti politici e dei loro stati maggiori.

8.2. La legge n. 195/74 e le sue modifiche ulteriori hanno istituito due fondi: un fondo elettorale che si attiva soltanto durante gli anni nel corso dei quali avvengono elezioni generali ed un fondo strutturale a carico del quale vengono effettuati versamenti annuali.

Finanziamento dei partiti politici

8.3. Il secondo fondo, che riguarda le spese di organizzazione dei partiti, comprende un importo totale di 82,866 miliardi di lire, di cui più di un terzo è attribuito al Senato e quasi due terzi alla Camera dei deputati. Ogni anno, alla fine del mese di gennaio, i presidenti delle due Camere ripartiscono i fondi disponibili nel modo che segue:

- il 2% è suddiviso in maniera uguale tra i gruppi rappresentati al Parlamento;

- il 23% è distribuito in parti uguali tra i partiti che hanno presentato una lista in almeno i due terzi delle circoscrizioni o che hanno presentato una loro propria lista in una regione a statuto speciale, che protegge le minoranze linguistiche;

- il 73% è concesso ai gruppi politici in funzione del numero dei loro seggi al Parlamento. I presidenti dei gruppi politici rappresentati al parlamento sono tenuti, a mente della legge, a trasferire il 90% delle somme ricevute al loro rispettivo partito.

8.4. Le elezioni regionali ed europee sono regolamentate dalle stesse disposizioni: la legge n. 422/80 è un'iniziativa ad hoc nel senso che crea un fondo di rimborso delle spese elettorali sostenute per le elezioni europee del 1979 e per le elezioni ai consigli regionali del 1980. Nel primo caso 15 miliardi di lire sono stati attribuiti a tutti i partiti che avevano per lo meno un rappresentante eletto; il 20% di tali fondi è stato ripartito in parti uguali tra i partiti e l'80% in proporzione al numero dei suffragi espressi. Nel secondo caso sono stati egualmente attribuiti 15 miliardi di lire, di cui il 20% è stato distribuito tra i partiti di cui almeno un membro era stato eletto al Consiglio mentre il resto veniva attribuito in funzione del numero dei suffragi. La legge n. 659/81 ha modificato l'intervento ad hoc dello Stato per trasformarlo in un intervento permanente. Tale legge ha peraltro apportato cambiamenti di minor rilievo ai criteri che reggono la ripartizione dei fondi.

8.5. Per quel che riguarda le elezioni regionali i fondi da suddividere sono stati valutati a 20 miliardi di lire e ogni regione (ivi comprese le regioni a statuto speciale) riceve un importo proporzionale al numero dei suoi abitanti. La stessa cifra vale per le elezioni al Parlamento europeo e nei due casi le norme che danno diritto al rimborso sono rimaste le stesse, essendo stata applicata la formula del 20% e dell'80%.

8.6. La legge n. 413/83 ha determinato la dotazione totale per il fondo di rimborso per le elezioni regionali a 40 miliardi di lire e quelle per il fondo di rimborso per le elezioni europee a 30 miliardi di lire, più un bonus di 15 miliardi di lire destinato a coprire le spese elettorali sostenute per la campagna 1984.

8.7. Le leggi n. 195/74 e soprattutto n. 659/81, ed i relativi emendamenti, hanno accordato una particolare attenzione al problema del »finanziamento illegale . Infatti si è immediatamente posta in rilievo la necessità di attuare una legislazione rigorosa per regolamentare il finanziamento pubblico dei partiti e ciò in particolare per sopprimere eventuali forme di corruzione e per proteggere i partiti dalle pressioni esercitate dalle società private. Le disposizioni delle leggi in vigore in tale settore possono essere riassunte come segue:

a) i partiti politici e le loro organizzazioni politiche, le correnti interne dei partiti, i gruppi parlamentari e i membri del Parlamento europeo, del parlamento nazionale o dei consigli regionali, i candidati alle elezioni ed i membri di primo piano degli stati maggiori dei partiti non possono ricevere fondi da società pubbliche (vale a dire da società in cui lo Stato detiene una partecipazione di almeno il 20%). Coloro che contravvengono incorrono in una pena detentiva da 6 mesi a 4 anni e sono passibili di un'ammenda equivalente a tre volte l'importo illegalmente ricevuto;

b) le società private possono versare contributi sempreché gli stessi siano portati a conoscenza del consiglio di amministrazione, sanzionati dallo stesso e dichiarati nei bilanci annuali,

c) per le donazioni superanti i 5 milioni di lire, il donatore ed il beneficiario sono obbligati a fare una dichiarazione congiunta al presidente della Camera.

8.8. L'articolo 4 della legge n. 659/81 fissa anche le norme secondo le quali il bilancio di ogni partito deve essere redatto, pubblicato e controllato. I segretari dei partiti che ricevono fondi pubblici sono obbligati a pubblicare un bilancio ogni anno, entro il 31 marzo, sull'organo ufficiale del partito o in un giornale nazionale. Tale bilancio deve essere approvato dalla commissione responsabile del partito e deve essere presentato secondo un modello tipo definito dai presidenti delle due Camere. Una nota esplicativa, che correda il bilancio, deve menzionare tutte le proprietà immobiliari, tutte le azioni e quote societarie detenute dai partiti e tutti i redditi che risultano da attività commerciali. Tale nota deve anche menzionare il modo in cui i fondi pubblici sono stati ripartiti tra l'amministrazione centrale e le organizzazioni locali del partito e deve contenere una lista delle donazioni ricevute. Una sezione speciale deve essere consacrata alle spese di campagna elettorale ed al modo in cui i re

lativi fondi sono stati distribuiti.

8.9. Il bilancio, verificato da tre revisori ufficiali dei conti, deve essere inviato al presidente della Camera dei deputati entro il 30 aprile di ogni anno; quest'ultimo, d'accordo con il presidente del Senato e con l'assistenza di una commissione tecnica, deve anche verificare che il bilancio presentato sia conforme alla legge. Le relazioni e i dati finanziari a tutte le attività dei partiti sono, quindi, pubblicati in un numero speciale della Gazzetta ufficiale.

La situazione di ogni partito in cifre

(in LIT)

Deficit

Entrate Spese per il 1984 Deficit totale

Democrazia cristiana 50188285919 61804396232 -11616110313 -13212921001

Partito comunista 108356827156 108266725756 +90101400 -23708975656

Partito socialista 30953434852 33865615878 -2912181026 -10953226410

Movimento sociale italiano 9123657364 9172381779 -48724415 -3642966931

Partito socialdemocratico 8160795924 9546099421 -1385303497 -6659357211

Partito radicale 6709230486 7327706430 -618475944 +439955731

Partito liberale 6011607793 6445436238 -433828455 -2997108715

Partito repubblicano 5865617487 6270074619 -404457132 -1003833312

Democrazia proletaria 2798598939 3029550660 -230951721 -580896266

Nota: I partiti regionali non sono menzionati nell'elenco.

8.10. Tale tabella pone in rilievo che per tutti i partiti, con eccezione del PRI, le spese sono state superiori alle entrate. Benché la legge n. 659/81 fissi un modello tipo di bilancio, il presidente della Camera dei deputati ha l'ultima parola in materia. Nel 1984, ad esempio, la sezione concernente i beni immobiliari è stata soppressa e le sezioni consacrate alle azioni ed ai redditi commerciali sono state giudicate »estremamente vaghe da alcuni partiti. La legge non prevede un regime di deduzione fiscale per le donazioni, anche se numerosi esperti ritengono che si tratti di una delle migliori soluzioni del problema posto dal controllo delle entrate dei partiti. Si ritiene anche che sia necessario controllare la spese sostenute nelle campagne elettorali, soprattutto dopo la creazione di reti televisive private che possono vendere spazi pubblicitari ai candidati per importi cospicui.

Finanziamento delle campagne elettorali

8.11. Tutti i partiti che si presentano alle elezioni in almeno i due terzi delle circoscrizioni e che ottengono almeno 300000 voti o il 2% dei suffragi espressi possono beneficiare del fondo elettorale.

Un diverso sistema è previsto per le regioni a statuto speciale che proteggano le minoranze linguistiche; in tali regioni un partito può godere di un rimborso se ottiene almeno un »seggio (quoziente) in una delle due camere.

Un importo totale di 30 miliardi di lire (15 miliardi prima del 1986) verrà erogato in occasione di ogni elezione, nel modo seguente: il 20% viene suddiviso in modo uguale tra tutti i partiti ed il resto viene ripartito in proporzione al numero dei voti ottenuti da ogni partito.

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9. Lussemburgo

Base giuridica

9.1. A Lussemburgo i partiti non possiedono personalità giuridica e nessuna legge prevede la concessione di sovvenzioni pubbliche ai partiti o il rimborso delle loro spese di campagna elettorale.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici

9.2. Tuttavia i gruppi rappresentati alla Camera dei deputati ricevono sovvenzioni destinate a finanziare le loro attività parlamentari, come previsto dall'articolo 14, sezione 7a, del regolamento della Camera:

»Per garantire il funzionamento dei gruppi politici, l'ufficio di presidenza della Camera pone loro a disposizione i locali e le installazioni necessarie nonché stanziamenti calcolati sulla base della rappresentanza proporzionale di ogni gruppo alla Camera .

9.3. Gli importi sono attualmente fissati come segue:

- per i cinque primi rappresentanti di un gruppo, 600000 franchi lussemburghesi per rappresentante e per anno (l'importo di base deve essere moltiplicato per un coefficiente che tenga conto del costo della vita: per il 1988 tale coefficiente era di 428,67 e l'importo di base era fissato a 100);

- per ogni ulteriore rappresentante, 50000 franchi lussemburghesi (importo indicizzato).

9.4. I partiti politici non sono obbligati a tenere una contabilità e non hanno neppure l'obbligo di pubblicare i loro bilanci annuali. Le donazioni non sono deducibili ai fini fiscali e generalmente non vengono divulgate.

Finanziamento delle campagne elettorali

9.5. Per le campagne elettorali sono previste, per ogni candidato, delle facilitazioni postali.

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10. Paesi Bassi

Base giuridica

10.1. I partiti politici olandesi sono sempre stati reticenti, per tradizione, ad accettare sovvenzioni pubbliche. Onde impedire allo Stato ed al mondo degli affari di incidere sulla loro autonomia e per sfuggire agli effetti dei mutamenti di amministrazione, i gruppi politici hanno preferito far conto sulle quote dei loro membri e sui loro piccoli doni.

Comunque un decreto del 28 gennaio 1972 prevede la concessione di sovvenzioni alle fondazioni affiliate ai partiti rappresentati alla Seconda Camera. E stato quindi possibile venire in aiuto ai partiti senza affrontare il problema del loro status, in quanto nei Paesi Bassi i partiti non hanno personalità giuridica.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici

10.2. Si ritiene che le sottoscrizioni rimangano la principale fonte di reddito dei partiti politici; ad esempio, nel 1984, circa il 60% delle spese totali delle organizzazioni del PvdA (partito del lavoro) venivano finanziate mediante sottoscrizioni. Alcuni partiti legano le loro quote annuali ai redditi o all'età dei loro membri. Le sottoscrizioni ed i doni dei privati sono deducibili ai fini fiscali sempreché il loro importo rappresenti almeno l'1% o al massimo il 10% del reddito annuale lordo di un cittadino (articolo 47 del codice delle imposte sul reddito).

10.3. Le donazioni provenienti da società private danno anch'esse luogo ad un abbattimento fiscale, ma l'importo minimo è fissato a 500 fiorini e il massimale al 6% dei benefici totali (articolo 16 del Codice delle imposte sulle società).

10.4. Occorre, tuttavia, sottolineare che l'erogazione di contributi da parte di società private non è prassi corrente; per questo motivo, onde evitare problemi, alcuni partiti hanno deciso di restringere il numero ed il tipo delle donazioni che si possono accettare.

10.5. Le fondazioni collegate con i partiti possono essere classificate in tre categorie:

a) Gli istituti di ricerca che ricevono sovvenzioni dal 1972. Gli importi sono calcolati in funzione dell'importanza dei gruppi alla Seconda Camera e non possono superare i redditi dell'istituto che provengono da altre fonti, e ciò in quanto si ritiene che se una fondazione non è capace di raccogliere fondi autonomamente essa non dovrebbe essere artificialmente mantenuta in vita grazie ad aiuti pubblici.

b) Gli istituti di istruzione che ricevono sovvenzioni pubbliche dal 1975. Tali sovvenzioni non devono rappresentare più del 30% delle loro spese.

c) I movimenti giovanili che beneficiano di un aiuto dello Stato dal 1976 (su base temporanea sino al 1981 e in modo più permanente a partire dal 1981). Tale aiuto è limitato ad una sovvenzione che non rappresenta più del 10% dei salari del loro personale e del 30% delle loro spese.

10.6. Le sovvenzioni devono essere oggetto di una richiesta scritta e i documenti finanziari richiesti devono essere allegati alla richiesta; un anticipo può essere concesso per l'esercizio finanziario in corso o l'esercizio successivo, ma l'importo totale delle sovvenzioni è fissato soltanto dopo approvazione della relazione finanziaria di ogni partito da parte del servizio centrale dei conti del ministero delle finanze.

10.7. I gruppi parlamentari ricevono anch'essi sovvenzioni ma, nel caso dei Paesi Bassi, si può contestare che si tratti di una fonte di reddito. Tali sovvenzioni sono calcolate come segue:

- 1060 fiorini al mese per ogni rappresentante; tale somma copre a mala pena il terzo delle spese di segretariato di un membro del Parlamento;

- un contributo annuale calcolato in funzione dell'importanza del gruppo, moltiplicando i 1000 fiorini per il capo gruppo e i 300 fiorini per gli altri membri per un tasso d'aggiornamento rivisto ogni anno.

10.8. E' anche opportuno sottolineare che l'accesso gratuito ai mezzi d'informazione che, in altri paesi, è considerato come una forma indiretta d'aiuto, è trattato come un aiuto diretto nei Paesi Bassi. Il governo olandese offre un tempo d'accesso gratuito all'antenna a tutti i partiti rappresentati alla Seconda Camera. Indipendentemente dalla sua importanza, ogni partito dispone ogni 15 giorni di 10 minuti d'antenna alla radio e ogni 3 mesi di 10 minuti d'antenna alla televisione. Onde coprire i costi di produzione, nel 1984 ogni partito ha potuto ottenere 28000 fiorini.

Finanziamento delle campagne elettorali

10.9. Per quel che riguarda le spese di campagna elettorale, le autorità offrono spazi gratuiti d'affissione nonché accesso gratuito ai mezzi d'informazione e ciò per due periodi di dieci minuti ciascuno alla radio ed ugualmente alla televisione; tale aiuto è offerto ai partiti che non sono rappresentati alla Seconda Camera, ma che presentano candidati nella totalità delle 18 circoscrizioni elettorali. Se l'organizzazione delle elezioni ed il computo dei voti sono anch'essi responsabilità del governo, qualsiasi altra spesa è a carico dei partiti. Occorre, comunque, sottolineare che le campagne elettorali nei Paesi Bassi non sono costose; le spese totali vengono valutate ad un fiorino in media per elettore, mentre tali spese sono sette volte più elevate negli Stati Uniti e 20 volte più elevate in Germania.

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11. Portogallo

Base giuridica

11.1. La legge n. 77 del 1· luglio 1988 prevede, all'articolo 63, la distribuzione di sovvenzioni ai partiti politici ed ai gruppi parlamentari.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici

11.2. Secondo la legge 77 del 1988, viene attribuita una sovvenzione annua ad ogni partito rappresentato all'Assemblea della Repubblica che si sia presentato alle elezioni, anche su una lista comune, acciocché esso possa realizzare i suoi obiettivi. E' richiesta una domanda al presidente dell'Assemblea della Repubblica.

11.3. La sovvenzione è uguale a 1/225 del salario minimo nazionale per ogni voto ottenuto nelle ultime elezioni legislative.

11.4. In caso di lista congiunta verrà attribuito un contributo unico alla lista ed esso verrà ripartito proporzionalmente al numero dei candidati eletti per ogni partito della lista stessa.

11.5. E' distribuita ai gruppi parlamentari una sovvenzione per compiti di assistenza ai deputati. Tale importo corrisponde al salario minimo moltiplicato per quattro, più 1/3 del salario minimo moltiplicato per il numero dei deputati del gruppo.

11.6. In applicazione delle disposizioni enunziate al paragrafo precedente, i gruppi parlamentari, che rappresentano i partiti della coalizione, saranno considerati come un sol gruppo parlamentare.

11.7. Le sovvenzioni previste in tale articolo vengono erogate in dodicesimi, a carico di dotazioni speciali iscritte nel bilancio dell'Assemblea della Repubblica.

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12. Regno Unito

Base giuridica

12.1. Nel Regno Unito non vi è sistema di finanziamento pubblico dei partiti politici. Esiste tuttavia un aiuto finanziario molto limitato per i partiti dell'opposizione rappresentati al Parlamento. Tale sistema è stato stabilito con una risoluzione del Parlamento adottata il 20 marzo 1975 modificata nel febbraio 1978, nel marzo 1983, nel marzo 1987 e nel giugno 1988.

Finanziamento dei partiti e dei gruppi politici

12.2. I partiti dell'opposizione rappresentati alla Camera dei comuni ricevono sovvenzioni per finanziare le loro attività parlamentari, e ciò sin dal 1975. Comunque tali sussidi possono essere considerati come un compenso per equilibrare i vantaggi del partito al potere. Gli importi ricevuti dai partiti sono calcolati nel modo che segue: 2250 UKL per ogni seggio ottenuto dal partito, alle quali si aggiungono 5,10 UKL per ogni gruppo di 200 voti ottenuti nelle ultime elezioni legislative. I partiti hanno diritto ad una sovvenzione se essi hanno almeno due eletti; se essi hanno un solo eletto, occorre che i candidati del partito abbiano raccolto nel loro insieme almeno 150000 voti.

12.3. Le sovvenzioni non sono distribuite automaticamente, ma soltanto se il partito ne fa richiesta al capo contabile della Camera dei comuni, fornendo la prova che la sua richiesta è motivata da spese dovute alle sue sole attività parlamentari. Il capo della maggioranza ministeriale alla Camera dei comuni ha preconizzato che tali fondi vengano attribuiti essenzialmente al settore degli studi del "Front Bench" (ministri potenziali dell'opposizione), al servizio dei "Whips" dell'opposizione e ai servizi del capo dell'opposizione.

12.4. Riportiamo di seguito gli importi erogati ad ogni partito nel 1988:

(in UKL)

Labour Party (Partito laburista) 883135,75

Social and Liberal Democratic Party

(Partito democratico sociale e liberale) 139965,87

Liberal Party (Partito liberale) 30786,94

Social Democratic Party (Partito socialdemocratico) 72633,65

Scottish Nationalist Party (Partito nazionale scozzese) 21812,30

Plaid Cymru 6034,40

Ulster Unionist Party (Partito unionista dell'Ulster) 39887,89

Ulster Democratic Unionist Party

(Partito unionista democratico dell'Ulster) 6796,20

Social Democratic Labour Party

(Partito dei lavoratori socialdemocratico) 2270,00

Totale 1203322,97

Tali cifre comprendono i versamenti di arretrati per le attività svolte nel 1987. A partire dal 1988 il partito liberale ed un settore del partito socialdemocratico si sono uniti per formare il partito democratico sociale e liberale.

Finanziamento delle campagne elettorali

12.5. Un altro aspetto del problema riguarda la fissazione di massimali per gli importi consacrati alle campagne elettorali. La legislazione prevede limiti rigorosi per quel che riguarda l'attribuzione delle entrate dei partiti politici e gli importi che possono essere spesi da ogni candidato o per suo conto. Tale problema è trattato dal "Corrupt Practices Prevention Acts" (leggi sulla prevenzione della corruzione) del 1854 e del 1883, modificati dalle successive revisioni della legislazione elettorale. La più recente revisione è il "Representation of the People Act" (legge sulla rappresentanza del popolo) del 1983 (modificata dal "Representation of the People Act" del 1985).

12.6. La legislazione riguarda l'organizzazione finanziaria di una campagna elettorale e fissa le norme per il controllo delle spese delle attività dell'agente elettorale. La legge stabilisce che una persona deve essere designata da o per conto di ogni candidato come agente elettorale di questo ultimo. La data limite è fissata dal deposito degli avvisi di ritiro di candidatura ad un'elezione ("Representation of the People Act" 1983, III parte, articolo 67). Il nome e l'indirizzo devono essere dichiarati al funzionario competente. Un candidato può presentarsi come agente elettorale; in tal caso egli deve seguire le disposizioni di legge che riguardano, contemporaneamente, il candidato e l'agente elettorale.

12.7. Ogni persona impiegata, contro remunerazione, dal candidato è nominata dall'agente elettorale. Qualsiasi pagamento riguardante la campagna elettorale deve essere effettuato dall'agente elettorale (articoli 72 e 73). Qualsiasi pagamento superiore a 20 UKL deve essere giustificato da una fattura o da una ricevuta. I fondi erogati da una persona diversa dal candidato per finanziare le spese elettorali (donazioni, prestiti, anticipi, depositi, ecc.) devono essere erogati al candidato o al suo agente elettorale.

12.8. Il candidato ad un'elezione può saldare egli stesso qualsiasi spesa personale sino a 600 sterline; se si tratta di una somma superiore il pagamento è effettuato dal suo agente elettorale (articolo 74). Le spese possono essere effettuate soltanto dal candidato, dal suo agente elettorale o da qualsiasi altra persona autorizzata dal candidato ad organizzare delle riunioni pubbliche, ad occuparsi della propaganda elettorale, ecc. Ciò non mira, comunque, a limitare la diffusione di qualsiasi informazione di tipo elettorale in un giornale o in un'emissione televisiva (articolo 75).

12.9. Il candidato ed il suo agente elettorale non possono effettuare versamenti o fare spese superiori all'importo fissato per la conduzione o la gestione della campagna elettorale (articolo 76), vale a dire:

a) per un candidato ad un'elezione parlamentare:

- in una circoscrizione di distretto rurale (contea), 3370 UKL più 3,8 pence per ogni nome che figura sulle liste elettorali (quali determinate al momento della prima pubblicazione);

- in una circoscrizione di distretto urbano (borough), 3370 UKL più 2,9 pence per ogni nome che figura sulle liste elettorali (quali determinate al momento della prima pubblicazione);

b) per un candidato ad un'elezione locale:

- per qualsiasi elezione locale 150 UKL, più 3,4 pence per ogni nome che figura sulle liste elettorali (quali determinate al momento della prima pubblicazione).

12.10. Entro un termine di 35 giorni prima della proclamazione dei risultati elettorali, l'agente elettorale deve trasmettere al funzionario competente una relazione con l'indicazione di tutti i pagamenti effettuati dall'agente elettorale, corredata delle fatture e delle ricevute giustificative.

12.11. Nel maggio 1975 il governo laburista ha creato una commissione di 12 membri per studiare il problema degli aiuti finanziari. Tale commissione, presieduta da Lord Houghton, ha presentato una relazione al Parlamento nell'agosto 1976. Quattro rappresentanti - conservatori e nazionalisti scozzesi - hanno respinto le raccomandazioni proposte. Gli obiettivi principali della relazione Houghton possono essere riassunti come segue:

- occorrerebbe creare un sistema di aiuti finanziari pubblici ai partiti politici;

- tale aiuto potrebbe consistere in una sovvenzione annuale, a carico delle finanze nazionali, da versare alle organizzazioni centrali dei partiti per le loro spese generali e, a livello locale, in un rimborso limitato delle spese elettorali;

- per beneficiare di tale sovvenzione i partiti devono avere economizzato, in occasione delle ultime elezioni, le cauzioni dei loro candidati in almeno sei circoscrizioni, od avere almeno due dei loro candidati eletti o, infine, avere uno dei loro candidati eletto avendo raccolto contemporaneamente almeno 150000 voti.

12.12. L'importo delle sovvenzioni è calcolato su una base di 5 pence per suffragio espresso. Dopo tale relazione non è più stata sollevata nel Regno Unito la questione del finanziamento dei partiti politici.

Evoluzione del sistema

12.13. Nel giugno 1989 il governo ha annunziato la sua intenzione di riesaminare la legge in vigore sui limiti imposti per le spese dei candidati in occasione delle elezioni parziali. Tali elezioni, che permettono ad una circoscrizione di eleggere un membro ad un seggio divenuto vacante, assumono sempre più la dimensione di evento nazionale che attira l'attenzione dei commentatori politici e dei mezzi d'informazione. Il governo ha adottato una prima iniziativa con la presentazione di un disegno di legge che prevede, per le spese relative alle elezioni parziali, un massimale superiore di quattro volte a quello imposto per le spese delle elezioni generali, massimale, quest'ultimo, che non ha subito alcuna modifica.

 
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