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Parlamento Europeo - 14 febbraio 1992
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Testo adottato il 14.2.92

RISOLUZIONE B3-0201/92

sullo Spazio economico europeo

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di accordo sulla creazione dello Spazio

economico europeo nella versione del 24 ottobre 1991,

- vista la pronunzia della Corte di giustizia del 14 dicembre

1991,

- ricordando le sue risoluzioni del 14 dicembre 1989 , del 5

aprile 1990 , del 14 marzo 1991 e del 14 giugno 1991

,

1. ribadisce il suo sostegno alla creazione dello SEE, che

dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al completamento

del mercato interno il 1 gennaio 1993;

2. si preoccupa per il calendario relativo alla prevista entrata

in vigore dell'accordo, messo in questione dalla pronunzia

della Corte di giustizia e dai nuovi negoziati resisi

necessari; attribuisce alla Commissione la responsabilità dei

ritardi manifestatisi, che avrebbero potuto essere evitati

mediante una tempestiva consultazione della Corte di giustizia;

3. sollecita perciò la Commissione e i governi dei paesi dell'EFTA

a superare ogni indugio e a trovare una nuova intesa sul punto

che è stato eccepito dalla Corte di giustizia e ritiene utile

che la stessa si pronunci sulla soluzione che sarà trovata;

4. chiede che sia trovata rapidamente una soluzione per tutti i

problemi ancora irrisolti, onde spianare la via alla firma

dell'accordo senza ulteriori ritardi e predisporre il relativo

testo in tutte le lingue necessarie;

5. ricorda alla Commissione che il parere conforme, che a norma

dell'articolo 238 del trattato CEE il Parlamento deve esprimere

sull'Accordo, non va considerato alla stregua di una mera

formalità procedurale bensì che il progetto sarà sottoposto a

un esame approfondito inteso a verificarne la conformità con

le disposizioni dei trattati e le competenze delle istituzioni

comunitarie;

6. chiede, alla luce della gravità delle critiche della Corte, che

sono di natura costituzionale, che la Commissione ripresenti

il progetto di accordo rivisto anche alla Corte di giustizia

per ottenerne un nuovo parere, a mente dell'articolo 228,

paragrafo 1, del trattato CEE, e per garantire così la

compatibilità di questo nuovo progetto con il Trattato;

7. ricorda alla Commissione che esso non accetterà un accordo che

indebolisce gli organi comunitari e il Parlamento europeo in

particolare nella loro funzione legislativa;

8. chiede di essere pienamente coinvolto in tutte le fasi di

elaborazione e realizzazione dei provvedimenti connessi allo

SEE; in particolare chiede - con riferimento all'articolo 110,

paragrafi 2 e 3, del progetto di trattato - che la trasmissione

di documenti da parte della Commissione al Consiglio e ai paesi

dell'EFTA riguardi contestualmente il Parlamento europeo e che

tale contestualità debba valere anche per "la continua

informazione e consultazione" sui vari documenti previste tra

Commissione e rappresentanti EFTA, al fine di evitare che il

Parlamento si trovi di fronte a fatti compiuti o discuta su

testi superati dalle intese intercorse tra le due parti;

9. ribadisce il suo impegno a garantire che lo SEE sia controllato

democraticamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti dei

paesi dell'EFTA; ricorda a tale proposito la sua precitata

risoluzione del 14 giugno 1991, che attribuisce il compito di

agevolare il controllo democratico a un comitato parlamentare

misto i cui compiti sono enunciati nella risoluzione stessa;

10. invita la Commissione ad assumere una posizione univoca in

merito alla compatibilità dell'articolo 106 e del protocollo

36 del progetto di trattato con le sue richieste che

- nel protocollo sia stabilito il numero di membri del

comitato parlamentare misto, tenendo conto del

funzionamento e dei compiti globali di tale organo

(articolo 2),

- il comitato parlamentare stabilisca autonomamente il

proprio calendario delle riunioni, in funzione dei bisogni

effettivi;

11. ritiene, data la probabile adesione di due, o più, dei paesi

EFTA in qualità di membri effettivi della Comunità, che

nell'accordo debba essere prevista una clausola, con effetto

dal 1 gennaio 1996 al più tardi, che preveda la revisione

dell'accordo stesso.

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente

risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Comitato dei

parlamentari dei paesi dell'EFTA.

 
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