Testo adottato il 14.2.92RISOLUZIONE B3-0201/92
sullo Spazio economico europeo
Il Parlamento europeo,
- visto il progetto di accordo sulla creazione dello Spazio
economico europeo nella versione del 24 ottobre 1991,
- vista la pronunzia della Corte di giustizia del 14 dicembre
1991,
- ricordando le sue risoluzioni del 14 dicembre 1989 , del 5
aprile 1990 , del 14 marzo 1991 e del 14 giugno 1991
,
1. ribadisce il suo sostegno alla creazione dello SEE, che
dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al completamento
del mercato interno il 1 gennaio 1993;
2. si preoccupa per il calendario relativo alla prevista entrata
in vigore dell'accordo, messo in questione dalla pronunzia
della Corte di giustizia e dai nuovi negoziati resisi
necessari; attribuisce alla Commissione la responsabilità dei
ritardi manifestatisi, che avrebbero potuto essere evitati
mediante una tempestiva consultazione della Corte di giustizia;
3. sollecita perciò la Commissione e i governi dei paesi dell'EFTA
a superare ogni indugio e a trovare una nuova intesa sul punto
che è stato eccepito dalla Corte di giustizia e ritiene utile
che la stessa si pronunci sulla soluzione che sarà trovata;
4. chiede che sia trovata rapidamente una soluzione per tutti i
problemi ancora irrisolti, onde spianare la via alla firma
dell'accordo senza ulteriori ritardi e predisporre il relativo
testo in tutte le lingue necessarie;
5. ricorda alla Commissione che il parere conforme, che a norma
dell'articolo 238 del trattato CEE il Parlamento deve esprimere
sull'Accordo, non va considerato alla stregua di una mera
formalità procedurale bensì che il progetto sarà sottoposto a
un esame approfondito inteso a verificarne la conformità con
le disposizioni dei trattati e le competenze delle istituzioni
comunitarie;
6. chiede, alla luce della gravità delle critiche della Corte, che
sono di natura costituzionale, che la Commissione ripresenti
il progetto di accordo rivisto anche alla Corte di giustizia
per ottenerne un nuovo parere, a mente dell'articolo 228,
paragrafo 1, del trattato CEE, e per garantire così la
compatibilità di questo nuovo progetto con il Trattato;
7. ricorda alla Commissione che esso non accetterà un accordo che
indebolisce gli organi comunitari e il Parlamento europeo in
particolare nella loro funzione legislativa;
8. chiede di essere pienamente coinvolto in tutte le fasi di
elaborazione e realizzazione dei provvedimenti connessi allo
SEE; in particolare chiede - con riferimento all'articolo 110,
paragrafi 2 e 3, del progetto di trattato - che la trasmissione
di documenti da parte della Commissione al Consiglio e ai paesi
dell'EFTA riguardi contestualmente il Parlamento europeo e che
tale contestualità debba valere anche per "la continua
informazione e consultazione" sui vari documenti previste tra
Commissione e rappresentanti EFTA, al fine di evitare che il
Parlamento si trovi di fronte a fatti compiuti o discuta su
testi superati dalle intese intercorse tra le due parti;
9. ribadisce il suo impegno a garantire che lo SEE sia controllato
democraticamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti dei
paesi dell'EFTA; ricorda a tale proposito la sua precitata
risoluzione del 14 giugno 1991, che attribuisce il compito di
agevolare il controllo democratico a un comitato parlamentare
misto i cui compiti sono enunciati nella risoluzione stessa;
10. invita la Commissione ad assumere una posizione univoca in
merito alla compatibilità dell'articolo 106 e del protocollo
36 del progetto di trattato con le sue richieste che
- nel protocollo sia stabilito il numero di membri del
comitato parlamentare misto, tenendo conto del
funzionamento e dei compiti globali di tale organo
(articolo 2),
- il comitato parlamentare stabilisca autonomamente il
proprio calendario delle riunioni, in funzione dei bisogni
effettivi;
11. ritiene, data la probabile adesione di due, o più, dei paesi
EFTA in qualità di membri effettivi della Comunità, che
nell'accordo debba essere prevista una clausola, con effetto
dal 1 gennaio 1996 al più tardi, che preveda la revisione
dell'accordo stesso.
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente
risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Comitato dei
parlamentari dei paesi dell'EFTA.