Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano
Ferrara
Il Parlamento europeo,
- ricevuta la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare
dell'on. Ferrara, trasmessa dal Ministro italiano di Grazia e
giustizia in data 10 luglio 1991 e comunicata il 9 settembre 1991
dal Presidente del Parlamento,
- visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità
delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4,
paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti
al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20
settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia del 12 maggio 1964 e
del 10 luglio 1986 ,
- visto l'articolo 68 della Costituzione italiana,
- visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la
verifica dei poteri e le immunità (A3-0077/92),
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on.
Ferrara;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la
presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente,
alle competenti autorità della Repubblica italiana.