Il Parlamento europeo,
- visto il trattato CECA, in particolare gli articoli 3, paragrafo
A, 54 e 55,
- visti gli obiettivi della politica energetica comunitaria per il
1995 ,
- viste le proprie risoluzioni del 14 settembre 1988 sulla politica
europea nel settore del carbone e del 13 marzo 1986 sui
nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti statali
all'industria carboniera
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 1989
sul mercato interno dell'energia ,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1991
sul programma REGAN
- visto il documento di lavoro della Commissione sulla sicurezza
dell'approvvigionamento, il mercato interno dell'energia e la
politica energetica ,
- vista la comunicazione della Commissione sul futuro del Trattato
CECA ,
- visto il progetto di Carta europea dell'energia ,
- viste le proposte di risoluzione degli onn.
a) Adam e altri sul miglioramento della competitività del
carbone comunitario (B3-0625/89),
b) Wynn e Adam sulla chiusura delle miniere di carbone in
Gran Bretagna (B3-0006/90),
c) Garcia Arias e altri sul mercato interno dell'energia e il
suo impatto sull'industria europea del carbone (B3-
0220/90),
d) Muscardini e altri sul deficit energetico (B3-0266/90),
- vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e
la tecnologia sul carbone nel mercato interno dell'energia (A3-
0333/91),
A. considerando che l'integrazione dei mercati nella prospettiva
di un'Europa unita non costituisce un fine in sè bensì uno
strumento per conseguire obiettivi di importanza maggiore
quali, per esempio, lo sviluppo stabile e duraturo e la
coesione economica e sociale,
B. considerando che la Comunità ha bisogno, nel lungo termine, di
un approvvigionamento energetico stabile e sicuro a costi
economici e ambientali accettabili, nell'ambito di uno sviluppo
economico che non perda competitività sui mercati
internazionali,
C. considerando l'importante e crescente dipendenza dall'estero in
campo energetico della Comunità e l'elevata concentrazione
delle risorse mondiali di petrolio e di gas naturale in regioni
geopolitiche soggette a rischi di instabilità, nonché
l'eccessiva lunghezza che sovente caratterizza le rotte di
trasporto, con tutti i pericoli connessi,
D. considerando l'esperienza delle crisi energetiche del 1973 e
del 1979 nonché la situazione recentemente determinatasi in
seguito alla crisi del Golfo Persico,
E. considerata l'offerta potenziale di energia proveniente
dall'Europa orientale e dall'ex Unione Sovietica, condizionata
dall'instabilità politica e dalla conseguente difficoltà di
valutare le possibilità di approvvigionamento di carbone da
tale area geografica,
F. considerando che ogni offerta consistente di carbone
proveniente dall'Europa orientale dovrebbe essere assoggettata
alle stesse condizioni in termini economici, ambientali e
sociali cui è sottoposto il carbone della Comunità,
G. tenendo conto della divisione dell'opinione pubblica europea in
merito all'utilizzazione dell'energia nucleare, divenuta ancor
più profonda in seguito all'incidente di Cernobil e ad altri
dello stesso genere;
H. considerando che gli obiettivi energetici della Comunità per il
1995 si basano sui combustibili fossili, in particolare
aumentando la quota di combustibili solidi, sulla fissione
nucleare, sulle energie rinnovabili e sulla conservazione
energetica,
I. considerando che la combustione del carbone, al pari degli
altri combuistibili fossili, fa aumentare le emissioni gassose
responsabili dell'effetto serra determinando la necessità di
individuare nuove tecnologie di sfruttamento dell'energia da
combustibili fossili con il minimo di effetti negativi per
l'ambiente,
J. considerando che nell'ambito del processo di sviluppo del
mercato interno dell'energia è urgente stabilire criteri
obiettivi e verificabili relativamente alla trasparenza dei
costi delle diverse fonti energetiche, in particolare
dell'energia nucleare,
K. considerando l'importanza sul mercato mondiale dell'industria
europea della tecnologia estrattiva, delle norme di sicurezza
e dei controlli relativi ai pericoli sul luogo di lavoro,
nonché dell'avanzato livello di ricerca e sviluppo relativo
alla dimostrazione delle nuove tecnologie di liquefazione e
gassificazione,
L. considerando il declino economico delle regioni minerarie della
Comunità europea, molte delle quali dipendono in ampia misura
da tale risorsa industriale e registrano alti tassi di
disoccupazione,
M. considerando che la produzione energetica ha una serie di
ripercussioni negative sull'ambiente, dalla possibilità di
incidenti nelle centrali nucleari al problema insoluto dello
stoccaggio dei residui fino al cosiddetto "effetto serra", che
parrebbe provocato dai combustibili fossili,
N. considerando che il carbone contribuisce alla produzione
mondiale di elettricità in ragione del 40%, mentre le relative
centrali termoelettriche sono responsabili soltanto dell'8%
delle emissioni gassose che provocano l'effetto serra,
O. considerando insufficienti le risorse destinate alla ricerca e
sviluppo della combustione pulita del carbone nell'ambito del
programma Thermie;
1. afferma che il carbone costituisce l'unica risorsa energetica
fossile di cui la Comunità dispone in quantità sufficiente; che
rappresenta una risorsa strategica per la Comunità e una
garanzia di approvvigionamento a lungo termine, soprattutto per
la produzione di energia elettrica e di prodotti siderurgici a
prezzi stabili;
2. afferma che il processo di integrazione europea dei mercati
energetici deve essere sviluppato in modo che ciascuno Stato
membro possa scegliere, in funzione della propria situazione
geografica, economica e regionale nonché del livello di
autoapprovvigionamento e di diversificazione e nel rispetto
degli orientamenti comunitari, la propria strategia energetica;
3. ritiene che la definizione di una strategia per la sicurezza
degli approvvigionamenti a livello comunitario implichi la
necessità di valorizzare il ruolo delle fonti energetiche
locali, la diversificazione delle risorse energetiche e,
nell'interesse della sicurezza dell'approvvigionamento, la
necessità di fissare una quota che consenta agli Stati membri
di attivare a termine tali risorse locali;
4. chiede alla Commissione di garantire la trasparenza e la
comparabilità delle varie forme di aiuto suscettibili di
influenzare la fissazione dei prezzi e dei costi di produzione
di tutte le fonti energetiche;
5. afferma che non esiste nella Comunità europea un commercio
interno del carbone e che pertanto gli aiuti statali non
distorcono la libera concorrenza intracomunitaria;
6. ritiene che una riduzione sostanziale della produzione del
carbone comunitario nell'ambito del mercato interno si
tradurrebbe in un incremento ancora più importante delle
importazioni di carbone da paesi terzi (con conseguente rialzo
dei relativi prezzi);
7. mette in guardia nei confronti dell'attuale tendenza a
ricorrere in misura eccessiva alle risorse non rinnovabili di
gas naturale, per la produzione di elettricità; ritiene
opportuno, nell'interesse generale, stimolare in Europa la
cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, ai fini
di uno sfruttamento ottimale delle fonti energetiche, della
garanzia dell'approvvigionamento e della protezione
dell'ambiente;
8. ritiene che la produzione del carbone comunitario debba
rispondere a orientamenti energetici che tengano conto della
sicurezza degli approvvigionamenti comunitari nel lungo
termine, del costo dell'energia nell'ambito del mercato interno
nonché dei criteri di compatibilità ambientale e del principio
della coesione economica e sociale e che, laddove non sia
possibile conseguire con il carbone livelli internazionali di
produttività, i Fondi strutturali della Comunità debbano
intervenitre per dar vita ad attività economiche alternative in
aree dove il carbone riveste carattere di "monocoltura
industriale";
9. ribadisce che l'esistenza di una produzione comunitaria di
carbone giova all'insieme degli Stati membri in quanto funge da
deterrente per l'aumento dei prezzi del carbone importato e di
altri combustibili fossili utilizzati per la produzione di
elettricità;
10. sostiene che, a differenza del mercato comunitario, il mercato
internazionale dell'energia non fornisce indicazioni precise in
merito alla stabilità dei costi nel lungo termine, e ciò a
causa dell'instabilità delle regioni del Medio Oriente,
dell'Africa settentrionale e della Comunità di Stati
Indipendenti;
11. ribadisce che i contratti a lungo termine basati sul prezzo di
riferimento sono necessari per assicurare gli investimenti,
garantire l'approvvigionamento e ridurre l'instabilità dei
prezzi;
12. ricorda che l'attuale livello dei prezzi energetici è basato
sul prezzo del petrolio al barile, cosa che lo rende
estremamente instabile, tra l'altro perché soggetto alle
fluttuazioni del tasso di cambio del dollaro; ricorda che nei
prezzi del carbone europeo vanno incorporati il costo del
lavoro, i costi marginali o le pratiche ambientali e di lavoro
socialmente inaccettabili nella Comunità, salvo non riflettere
i costi reali di produzione, come avviene nelle economie
pianificate;
13. ricorda che le decisioni adottate nel settore del carbone
incidono in misura importante e duratura sul tasso di
occupazione, sia diretta sia indiretta e indotta, in molte
regioni della Comunità già gravate da molteplici problemi
strutturali;
14. constata che, nel medio termine, l'incidenza di bilancio delle
misure occupazionali che accompagnano la ristrutturazione
dell'industria carbonifera è equiparabile al costo del
mantenimento di un numero equivalente di posti di lavoro nel
settore minerario e pertanto assolutamente sfavorevole quanto
al rapporto entrate-costi;
15. ritiene che, poiché la Comunità europea sollecita la
ristrutturazione del settore minerario, la Commissione dovrebbe
essere responsabile, unitamente alle amministrazioni nazionali,
regionali e locali, del progetto e delle azioni connesse ai
programmi di reindustrializzazione in queste aree e prevedere
le opportune misure di bilancio;
16. ribadisce che tutti i programmi di ristrutturazione presentati
dalla Commissione devono essere oggetto di ampia consultazione
con le organizzazioni sindacali dei minatori;
17. fa rilevare che l'attività mineraria della Comunità si
concentra in determinate regioni creando situazioni di
"monocultura" industriale, ciò che rende tali regioni
estremamente dipendenti dall'evoluzione del settore ed
evidenzia l'urgenza della diversificazione industriale;
18. afferma pertanto che la politica di promozione delle tecnologie
avanzate nel settore del carbone può contribuire alla
ridistribuzione della ricchezza e al conseguimento della
coesione economica e sociale nella Comunità;
19. fa rilevare la situazione particolarmente fragile delle regioni
minerarie situate in zone periferiche della Comunità, lontane
dai principali assi di comunicazione e di sviluppo economico
della CEE, dove è più difficile concentrare altri investimenti
produttivi e procedere alla conseguente diversificazione
industriale;
20. chiede alla Commissione e agli Stati membri di incentivare,
mediante programmi speciali di sviluppo regionale,
l'insediamento di industrie o attività economiche che
garantiscano un numero di posti di lavoro pari a quelli dei
posti che andranno perduti con l'attuazione dei piani di
ristrutturazione previsti;
21. ricorda la relazione intercorrente fra l'industria estrattiva
del carbone, l'industria mineraria sussidiaria e la ricerca e
sviluppo nonché la loro importanza collettiva sui mercati
esteri;
22. mette in guardia nei confronti del pericolo di perdere tali
mercati in caso di sostanziale riduzione dell'attività
mineraria in Europa;
23. propone di incorporare il Trattato CECA nel Trattato CEE
garantendo che le riserve di bilancio complessivamente
risultanti siano legate agli obiettivi previsti nel Trattato
CECA creando al tempo stesso strumenti per destinare risorse di
bilancio alla ricerca tecnologica in campo minerario e
ambientale, alla sanità e sicurezza sul posto di lavoro e alle
misure sociali di riconversione (art. 56 del Trattato CECA);
24. ribadisce la necessità, fintantoche non sarà attuata
l'integrazione dei trattati, di elaborare una nuova normativa
che consenta di continuare ad applicare la politica di aiuti
statali all'industria mineraria comunitaria, giustificata da
criteri quali: sicurezza degli approvvigionamenti, maggior
competitività, sviluppo regionale, soluzione di problemi
sociali, aumento delle capacità e progressi in campo
ambientale;
25. torna a formulare la propria richiesta di incorporare le
operazioni di assunzione ed erogazione dei prestiti CECA nel
bilancio generale della Comunità e propone che le riserve CECA
siano utilizzate in modo tale da fornire un'assistenza ottimale
e mirata a stimolare la diversificazione industriale e
risanare l'ambiente inquinato dalle industrie minerarie,
siderurgiche ecc.;
26. chiede alla Commissione di studiare formule che permettano di
adattare le misure sociali attualmente contemplate dal trattato
CECA all'instabile situazione delle regioni interessate dalla
riconversione mineraria e siderurgica;
27. ritiene che la problematica dell'impatto ambientale della
produzione di energia debba portare alla definizione di azioni
internazionali che permettano di compiere progressi effettivi
in Europa e nel mondo e considera che la Comunità europea dovrà
svolgere al riguardo un ruolo di battistrada;
28. riconosce gli importanti progressi compiuti nell'adozione di
tecnologie pulite di combustione, richiamando l'attenzione
sulle possibilità di gasificazione, e ribadisce che la CEE deve
seguitare ad appoggiare finanziariamente la ricerca in questo
settore, lo sviluppo di progetti dimostrativi e l'estensione
dell'impiego delle suddette tecnologie alle regioni meno
sviluppate della Comunità;
29. ritiene che lo stabilimento di codici di condotta per le
industrie produttrici di carbone e le imprese produttrici di
energia elettrica costituisca un'importante misura nella lotta
contro l'inquinamento e per la salvaguardia dell'ambiente;
30. riconosce che il livello delle emissioni gassose imputabili ai
vari Stati membri non è uniforme e che non è pertanto possibile
attribuire identiche responsabilità quanto alla limitazione
delle emissioni di CO2 e all'applicazione di misure fiscali ai
paesi meno sviluppati senza limitarne la crescita e la
competitività; sottolinea l'opportunità di un più deciso
ricorso agli strumenti economici nel settore dell'energia e
dell'ambiente ai fini di una maggiore redditività delle misure
di risparmio energetico, di sfruttamento razionale dell'energia
e di utilizzo di energie rinnovabili nonché allo scopo di
limitare il carico inquinante, soprattutto nel caso dei
combustibili fossili;
31. ritiene che l'introduzione di strumenti fiscali nel settore
ambientale dovrebbe tener conto
a) degli effetti negativi sull'ambiente di tutte le fonti di
produzione energetica, dei gas responsabili dell'"effetto
serra" (inclusi i CFC) e delle relative implicazioni sul
piano internazionale;
b) degli effetti sulla competitività comunitaria, come nel
caso delle acciaierie, che possono tradursi in un aumento
dei costi energetici;
c) dell'esigenza di effettuare valutazioni globali e
approfondite del rapporto costi-benefici su cui basare
l'adozione di tali misure;
d) delle varie implicazioni in determinati Stati comunitari
sia per una maggiore o minore utilizzazione del carbone
per la loro produzione energetica sia per l'impatto sulla
competitività delle loro imprese nell'eventualità che ne
risultino aumentati i costi energetici;
32. chiede alla Commissione di presentare una relazione con
un'analisi costi-benefici delle proposte sopra enunciate;
33. ritiene che tali prelievi incidano negativamente sulla
distribuzione del reddito e che la loro introduzione richieda
pertanto di essere compensata con una maggiore progressione
delle spese di bilancio; soprattutto, il relativo gettito
dovrebbe confluire nei fondi destinati allo smantellamento
degli squilibri sociali e regionali, nei programmi di ricerca
e sviluppo nonché negli investimenti finalizzati alla
salvaguardia dell'ambiente, nella Comunità, nei paesi
dell'Europa orientale e in quelli in via di sviluppo;
34. sottolinea che l'energia nucleare non dovrà in nessun caso
trarre vantaggio da un'imposta sulle emissioni di CO2;
35. chiede che, nel quadro dell'introduzione di un'imposta sulle
emissioni di CO2, sia previsto anche un tributo
sull'elettricità generata da energia nucleare corrispondente al
differenziale di costo fra l'energia elettrica ottenuta da
combustibili fossili e quella prodotta da energia nucleare e il
cui gettito sua destinato ad azioni di ricerca e sviluppo
finalizzate a un maggior sfruttamento delle energie
rigenerative;
36. chiede infine alla Commissione
a) avviare un dialogo con i partner sociali e con le parti
interessate agli aspetti economici, sociali e regionali
della produzione carboniera comunitaria al fine di trovare
il sistema ottimale per garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti, la competitività del carbone prodotto
nella Comunità, la diversificazione economica e la
protezione dell'ambiente;
b) proporre un programma decennale di ricerca, sviluppo e
dimostrazione dotato di finanziamenti sufficienti e avente
portata analoga ai programmi relativi alla tecnologia del
carbone attualmente avviati in Giappone e negli Stati
Uniti, che dovrebbe incentrarsi in particolare su
i) la tecnologia di gassificazione (Ciclo combinato a
gassificazione integrata)
ii) le piccole centrali a carbone a tecnologia avanzata per
reti integrate di calore ed energia;
iii) la costruzione di una raffineria del carbone a finalità
dimostrative, onde consentire l'ulteriore sviluppo della
tecnologia della liquefazione;
iv) techiche per la neutralizzazione delle emissioni di CO2;
v) l'integrazione su ampia scala di tecnologia avanzata
relativa al carbone e all'idrogeno;
c) stabilire una fascia di prezzi di riferimento del carbone
comunitario che rifletta il suo effettivo valore
strategico e che si basi
- al suo limite inferiore:
i) su una cifra concordata, espressa in ECU,
corrispondente a un prezzo del carbone sui mercati
internazionali sostenibile nel lungo periodo;
ii) un premio aggiuntivo che rifletta l'effetto di
contenimento del prezzo del carbone sul mercato,
prodotto dal carbone comunitario;
- al suo limite superiore:
i) su un valore stabilito in modo da tener conto della
sicurezza degli approvvigionamenti e di altri
obiettivi comunitari,
ii) sui costi supplementari (sociali e ambientali) che
non intervengono sulla formazione dei prezzi sui
mercati mondiali;
e di stabilire inoltre una quota per la sicurezza di
approvvigionamento in ciascuno Stato membro, conformemente allo
specifico fabbisogno energetico di ognuno di essi, che faciliti
lo sfruttamento delle rispettive risorse locali per la
produzione di elettricità con l'intervento delle finanze
statali;
entrambe le misure suddette devono entrare in vigore allo
scadere della decisione della Commissione 2064/86/CECA;
d) effettuare urgentemente un'indagine in merito al ricorso
antidumping presentato dai produttori di carbone della
Comunità e di prendere gli opportuni provvedimenti;
e) creare le condizioni atte a incentivare il commercio
intracomunitario di carbone, in conformità delle
disposizioni del Trattato CECA;
f) promuovere attivamente i contratti a lungo termine, basati
su una quota corrispondente alla sicurezza
dell'approvvigionamento, tra i produttori comunitari di
carbone e i maggiori consumatori, quali, per esempio, gli
enti produttori di energia elettrica e gli operatori nel
settore dell'acciaio, per ottenere un livello di sicurezza
degli investimenti equivalente a quello di cui beneficia
attualmente il settore del gas;
g) insistere perché il Consiglio approvi la creazione di uno
strumento finanziario che consenta di concedere aiuti
comunitari agli investimenti volti a sviluppare mezzi
competitivi ed ecologici per l'estrazione di carbone,
lignite e torba;
h) effettuare uno studio comparato su scala mondiale, delle
pratiche sociali e ambientali nel settore carbonifero dei
vari Stati che consenta di valutare i costi di produzione
dei paesi esportatori;
i) prevedere stanziamenti comunitari, nell'ambito del
programma PHARE o mediante la creazione di uno strumento
giuridico adeguato, per esempio nell'ambito della Carta
dell'energia, per il trasferimento delle tecnologie
energetiche verso i paesi dell'Europa orientale,
garantendo la necessaria consultazione dei nuovi partner
sociali;
j) garantire la proroga e il potenziamento del programma
RECHAR dopo il 1993, mantenendo e applicando rigorosamente
i principi della complementarietà e dell'addizionalità, e
di accelerare la ripartizione degli aiuti alla
riconversione;
k) esaminare vari strumenti atti a sostenere e miglorare lo
sviluppo competitivo di una forte industria estrattiva sia
a livello del mercato interno che sul piano
internazionale;
l) prorogare, se del caso, la decisione della Commissione
2064/86/CEE per un ulteriore periodo transitorio dopo il
1993, tenendo conto delle esigenze specifiche
dell'industria carboniera comunitaria;
m) incoraggiare l'uso del carbone in quanto alimentatore
chimico;
n) ridurre il prelievo comunitario sul carbone CECA;
o) incentivare la sostituzione delle miniere esaurite con
nuove capacità produttive;
37. invita i governi degli Stati membri, nel contesto della
proposta revisione del Trattato CEE, a
a) a raggiungere esplicitamente la sicurezza
dell'approvvigionamento mediante la concorrenza e ad un
prezzo accettabile da essa risultante, in modo che i
consumatori di energia industriale possano beneficiarne e
migliorare le loro capacità concorrenziali ai fini della
crescita economica e sociale generale, e quindi anche la
loro domanda di carbone;
b) far sì che le competenze comunitarie in campo energetico
costituiscano un contesto atto a garantire alle politiche
energetiche nazionali che le specificità locali verranno
tenute in debita considerazione;
c) prevedere, in vista dell'incorporazione del trattato CECA,
l'inclusione nel trattato CEE di disposizioni che
garantiscano per il futuro la specificità dei settori del
carbone e dell'acciaio come previsto dal trattato CECA;
38. invita la Commissione e gli Stati membri a fissare tra gli
obiettivi dei negoziati per una Carta europea dell'energia la
sicurezza degli approvvigionamenti e la difesa dell'industria
carboniera comunitaria;
39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente
risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri.