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Parlamento Europeo - 11 marzo 1992
CARBONE E MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CECA, in particolare gli articoli 3, paragrafo

A, 54 e 55,

- visti gli obiettivi della politica energetica comunitaria per il

1995 ,

- viste le proprie risoluzioni del 14 settembre 1988 sulla politica

europea nel settore del carbone e del 13 marzo 1986 sui

nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti statali

all'industria carboniera

- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 1989

sul mercato interno dell'energia ,

- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1991

sul programma REGAN

- visto il documento di lavoro della Commissione sulla sicurezza

dell'approvvigionamento, il mercato interno dell'energia e la

politica energetica ,

- vista la comunicazione della Commissione sul futuro del Trattato

CECA ,

- visto il progetto di Carta europea dell'energia ,

- viste le proposte di risoluzione degli onn.

a) Adam e altri sul miglioramento della competitività del

carbone comunitario (B3-0625/89),

b) Wynn e Adam sulla chiusura delle miniere di carbone in

Gran Bretagna (B3-0006/90),

c) Garcia Arias e altri sul mercato interno dell'energia e il

suo impatto sull'industria europea del carbone (B3-

0220/90),

d) Muscardini e altri sul deficit energetico (B3-0266/90),

- vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e

la tecnologia sul carbone nel mercato interno dell'energia (A3-

0333/91),

A. considerando che l'integrazione dei mercati nella prospettiva

di un'Europa unita non costituisce un fine in sè bensì uno

strumento per conseguire obiettivi di importanza maggiore

quali, per esempio, lo sviluppo stabile e duraturo e la

coesione economica e sociale,

B. considerando che la Comunità ha bisogno, nel lungo termine, di

un approvvigionamento energetico stabile e sicuro a costi

economici e ambientali accettabili, nell'ambito di uno sviluppo

economico che non perda competitività sui mercati

internazionali,

C. considerando l'importante e crescente dipendenza dall'estero in

campo energetico della Comunità e l'elevata concentrazione

delle risorse mondiali di petrolio e di gas naturale in regioni

geopolitiche soggette a rischi di instabilità, nonché

l'eccessiva lunghezza che sovente caratterizza le rotte di

trasporto, con tutti i pericoli connessi,

D. considerando l'esperienza delle crisi energetiche del 1973 e

del 1979 nonché la situazione recentemente determinatasi in

seguito alla crisi del Golfo Persico,

E. considerata l'offerta potenziale di energia proveniente

dall'Europa orientale e dall'ex Unione Sovietica, condizionata

dall'instabilità politica e dalla conseguente difficoltà di

valutare le possibilità di approvvigionamento di carbone da

tale area geografica,

F. considerando che ogni offerta consistente di carbone

proveniente dall'Europa orientale dovrebbe essere assoggettata

alle stesse condizioni in termini economici, ambientali e

sociali cui è sottoposto il carbone della Comunità,

G. tenendo conto della divisione dell'opinione pubblica europea in

merito all'utilizzazione dell'energia nucleare, divenuta ancor

più profonda in seguito all'incidente di Cernobil e ad altri

dello stesso genere;

H. considerando che gli obiettivi energetici della Comunità per il

1995 si basano sui combustibili fossili, in particolare

aumentando la quota di combustibili solidi, sulla fissione

nucleare, sulle energie rinnovabili e sulla conservazione

energetica,

I. considerando che la combustione del carbone, al pari degli

altri combuistibili fossili, fa aumentare le emissioni gassose

responsabili dell'effetto serra determinando la necessità di

individuare nuove tecnologie di sfruttamento dell'energia da

combustibili fossili con il minimo di effetti negativi per

l'ambiente,

J. considerando che nell'ambito del processo di sviluppo del

mercato interno dell'energia è urgente stabilire criteri

obiettivi e verificabili relativamente alla trasparenza dei

costi delle diverse fonti energetiche, in particolare

dell'energia nucleare,

K. considerando l'importanza sul mercato mondiale dell'industria

europea della tecnologia estrattiva, delle norme di sicurezza

e dei controlli relativi ai pericoli sul luogo di lavoro,

nonché dell'avanzato livello di ricerca e sviluppo relativo

alla dimostrazione delle nuove tecnologie di liquefazione e

gassificazione,

L. considerando il declino economico delle regioni minerarie della

Comunità europea, molte delle quali dipendono in ampia misura

da tale risorsa industriale e registrano alti tassi di

disoccupazione,

M. considerando che la produzione energetica ha una serie di

ripercussioni negative sull'ambiente, dalla possibilità di

incidenti nelle centrali nucleari al problema insoluto dello

stoccaggio dei residui fino al cosiddetto "effetto serra", che

parrebbe provocato dai combustibili fossili,

N. considerando che il carbone contribuisce alla produzione

mondiale di elettricità in ragione del 40%, mentre le relative

centrali termoelettriche sono responsabili soltanto dell'8%

delle emissioni gassose che provocano l'effetto serra,

O. considerando insufficienti le risorse destinate alla ricerca e

sviluppo della combustione pulita del carbone nell'ambito del

programma Thermie;

1. afferma che il carbone costituisce l'unica risorsa energetica

fossile di cui la Comunità dispone in quantità sufficiente; che

rappresenta una risorsa strategica per la Comunità e una

garanzia di approvvigionamento a lungo termine, soprattutto per

la produzione di energia elettrica e di prodotti siderurgici a

prezzi stabili;

2. afferma che il processo di integrazione europea dei mercati

energetici deve essere sviluppato in modo che ciascuno Stato

membro possa scegliere, in funzione della propria situazione

geografica, economica e regionale nonché del livello di

autoapprovvigionamento e di diversificazione e nel rispetto

degli orientamenti comunitari, la propria strategia energetica;

3. ritiene che la definizione di una strategia per la sicurezza

degli approvvigionamenti a livello comunitario implichi la

necessità di valorizzare il ruolo delle fonti energetiche

locali, la diversificazione delle risorse energetiche e,

nell'interesse della sicurezza dell'approvvigionamento, la

necessità di fissare una quota che consenta agli Stati membri

di attivare a termine tali risorse locali;

4. chiede alla Commissione di garantire la trasparenza e la

comparabilità delle varie forme di aiuto suscettibili di

influenzare la fissazione dei prezzi e dei costi di produzione

di tutte le fonti energetiche;

5. afferma che non esiste nella Comunità europea un commercio

interno del carbone e che pertanto gli aiuti statali non

distorcono la libera concorrenza intracomunitaria;

6. ritiene che una riduzione sostanziale della produzione del

carbone comunitario nell'ambito del mercato interno si

tradurrebbe in un incremento ancora più importante delle

importazioni di carbone da paesi terzi (con conseguente rialzo

dei relativi prezzi);

7. mette in guardia nei confronti dell'attuale tendenza a

ricorrere in misura eccessiva alle risorse non rinnovabili di

gas naturale, per la produzione di elettricità; ritiene

opportuno, nell'interesse generale, stimolare in Europa la

cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, ai fini

di uno sfruttamento ottimale delle fonti energetiche, della

garanzia dell'approvvigionamento e della protezione

dell'ambiente;

8. ritiene che la produzione del carbone comunitario debba

rispondere a orientamenti energetici che tengano conto della

sicurezza degli approvvigionamenti comunitari nel lungo

termine, del costo dell'energia nell'ambito del mercato interno

nonché dei criteri di compatibilità ambientale e del principio

della coesione economica e sociale e che, laddove non sia

possibile conseguire con il carbone livelli internazionali di

produttività, i Fondi strutturali della Comunità debbano

intervenitre per dar vita ad attività economiche alternative in

aree dove il carbone riveste carattere di "monocoltura

industriale";

9. ribadisce che l'esistenza di una produzione comunitaria di

carbone giova all'insieme degli Stati membri in quanto funge da

deterrente per l'aumento dei prezzi del carbone importato e di

altri combustibili fossili utilizzati per la produzione di

elettricità;

10. sostiene che, a differenza del mercato comunitario, il mercato

internazionale dell'energia non fornisce indicazioni precise in

merito alla stabilità dei costi nel lungo termine, e ciò a

causa dell'instabilità delle regioni del Medio Oriente,

dell'Africa settentrionale e della Comunità di Stati

Indipendenti;

11. ribadisce che i contratti a lungo termine basati sul prezzo di

riferimento sono necessari per assicurare gli investimenti,

garantire l'approvvigionamento e ridurre l'instabilità dei

prezzi;

12. ricorda che l'attuale livello dei prezzi energetici è basato

sul prezzo del petrolio al barile, cosa che lo rende

estremamente instabile, tra l'altro perché soggetto alle

fluttuazioni del tasso di cambio del dollaro; ricorda che nei

prezzi del carbone europeo vanno incorporati il costo del

lavoro, i costi marginali o le pratiche ambientali e di lavoro

socialmente inaccettabili nella Comunità, salvo non riflettere

i costi reali di produzione, come avviene nelle economie

pianificate;

13. ricorda che le decisioni adottate nel settore del carbone

incidono in misura importante e duratura sul tasso di

occupazione, sia diretta sia indiretta e indotta, in molte

regioni della Comunità già gravate da molteplici problemi

strutturali;

14. constata che, nel medio termine, l'incidenza di bilancio delle

misure occupazionali che accompagnano la ristrutturazione

dell'industria carbonifera è equiparabile al costo del

mantenimento di un numero equivalente di posti di lavoro nel

settore minerario e pertanto assolutamente sfavorevole quanto

al rapporto entrate-costi;

15. ritiene che, poiché la Comunità europea sollecita la

ristrutturazione del settore minerario, la Commissione dovrebbe

essere responsabile, unitamente alle amministrazioni nazionali,

regionali e locali, del progetto e delle azioni connesse ai

programmi di reindustrializzazione in queste aree e prevedere

le opportune misure di bilancio;

16. ribadisce che tutti i programmi di ristrutturazione presentati

dalla Commissione devono essere oggetto di ampia consultazione

con le organizzazioni sindacali dei minatori;

17. fa rilevare che l'attività mineraria della Comunità si

concentra in determinate regioni creando situazioni di

"monocultura" industriale, ciò che rende tali regioni

estremamente dipendenti dall'evoluzione del settore ed

evidenzia l'urgenza della diversificazione industriale;

18. afferma pertanto che la politica di promozione delle tecnologie

avanzate nel settore del carbone può contribuire alla

ridistribuzione della ricchezza e al conseguimento della

coesione economica e sociale nella Comunità;

19. fa rilevare la situazione particolarmente fragile delle regioni

minerarie situate in zone periferiche della Comunità, lontane

dai principali assi di comunicazione e di sviluppo economico

della CEE, dove è più difficile concentrare altri investimenti

produttivi e procedere alla conseguente diversificazione

industriale;

20. chiede alla Commissione e agli Stati membri di incentivare,

mediante programmi speciali di sviluppo regionale,

l'insediamento di industrie o attività economiche che

garantiscano un numero di posti di lavoro pari a quelli dei

posti che andranno perduti con l'attuazione dei piani di

ristrutturazione previsti;

21. ricorda la relazione intercorrente fra l'industria estrattiva

del carbone, l'industria mineraria sussidiaria e la ricerca e

sviluppo nonché la loro importanza collettiva sui mercati

esteri;

22. mette in guardia nei confronti del pericolo di perdere tali

mercati in caso di sostanziale riduzione dell'attività

mineraria in Europa;

23. propone di incorporare il Trattato CECA nel Trattato CEE

garantendo che le riserve di bilancio complessivamente

risultanti siano legate agli obiettivi previsti nel Trattato

CECA creando al tempo stesso strumenti per destinare risorse di

bilancio alla ricerca tecnologica in campo minerario e

ambientale, alla sanità e sicurezza sul posto di lavoro e alle

misure sociali di riconversione (art. 56 del Trattato CECA);

24. ribadisce la necessità, fintantoche non sarà attuata

l'integrazione dei trattati, di elaborare una nuova normativa

che consenta di continuare ad applicare la politica di aiuti

statali all'industria mineraria comunitaria, giustificata da

criteri quali: sicurezza degli approvvigionamenti, maggior

competitività, sviluppo regionale, soluzione di problemi

sociali, aumento delle capacità e progressi in campo

ambientale;

25. torna a formulare la propria richiesta di incorporare le

operazioni di assunzione ed erogazione dei prestiti CECA nel

bilancio generale della Comunità e propone che le riserve CECA

siano utilizzate in modo tale da fornire un'assistenza ottimale

e mirata a stimolare la diversificazione industriale e

risanare l'ambiente inquinato dalle industrie minerarie,

siderurgiche ecc.;

26. chiede alla Commissione di studiare formule che permettano di

adattare le misure sociali attualmente contemplate dal trattato

CECA all'instabile situazione delle regioni interessate dalla

riconversione mineraria e siderurgica;

27. ritiene che la problematica dell'impatto ambientale della

produzione di energia debba portare alla definizione di azioni

internazionali che permettano di compiere progressi effettivi

in Europa e nel mondo e considera che la Comunità europea dovrà

svolgere al riguardo un ruolo di battistrada;

28. riconosce gli importanti progressi compiuti nell'adozione di

tecnologie pulite di combustione, richiamando l'attenzione

sulle possibilità di gasificazione, e ribadisce che la CEE deve

seguitare ad appoggiare finanziariamente la ricerca in questo

settore, lo sviluppo di progetti dimostrativi e l'estensione

dell'impiego delle suddette tecnologie alle regioni meno

sviluppate della Comunità;

29. ritiene che lo stabilimento di codici di condotta per le

industrie produttrici di carbone e le imprese produttrici di

energia elettrica costituisca un'importante misura nella lotta

contro l'inquinamento e per la salvaguardia dell'ambiente;

30. riconosce che il livello delle emissioni gassose imputabili ai

vari Stati membri non è uniforme e che non è pertanto possibile

attribuire identiche responsabilità quanto alla limitazione

delle emissioni di CO2 e all'applicazione di misure fiscali ai

paesi meno sviluppati senza limitarne la crescita e la

competitività; sottolinea l'opportunità di un più deciso

ricorso agli strumenti economici nel settore dell'energia e

dell'ambiente ai fini di una maggiore redditività delle misure

di risparmio energetico, di sfruttamento razionale dell'energia

e di utilizzo di energie rinnovabili nonché allo scopo di

limitare il carico inquinante, soprattutto nel caso dei

combustibili fossili;

31. ritiene che l'introduzione di strumenti fiscali nel settore

ambientale dovrebbe tener conto

a) degli effetti negativi sull'ambiente di tutte le fonti di

produzione energetica, dei gas responsabili dell'"effetto

serra" (inclusi i CFC) e delle relative implicazioni sul

piano internazionale;

b) degli effetti sulla competitività comunitaria, come nel

caso delle acciaierie, che possono tradursi in un aumento

dei costi energetici;

c) dell'esigenza di effettuare valutazioni globali e

approfondite del rapporto costi-benefici su cui basare

l'adozione di tali misure;

d) delle varie implicazioni in determinati Stati comunitari

sia per una maggiore o minore utilizzazione del carbone

per la loro produzione energetica sia per l'impatto sulla

competitività delle loro imprese nell'eventualità che ne

risultino aumentati i costi energetici;

32. chiede alla Commissione di presentare una relazione con

un'analisi costi-benefici delle proposte sopra enunciate;

33. ritiene che tali prelievi incidano negativamente sulla

distribuzione del reddito e che la loro introduzione richieda

pertanto di essere compensata con una maggiore progressione

delle spese di bilancio; soprattutto, il relativo gettito

dovrebbe confluire nei fondi destinati allo smantellamento

degli squilibri sociali e regionali, nei programmi di ricerca

e sviluppo nonché negli investimenti finalizzati alla

salvaguardia dell'ambiente, nella Comunità, nei paesi

dell'Europa orientale e in quelli in via di sviluppo;

34. sottolinea che l'energia nucleare non dovrà in nessun caso

trarre vantaggio da un'imposta sulle emissioni di CO2;

35. chiede che, nel quadro dell'introduzione di un'imposta sulle

emissioni di CO2, sia previsto anche un tributo

sull'elettricità generata da energia nucleare corrispondente al

differenziale di costo fra l'energia elettrica ottenuta da

combustibili fossili e quella prodotta da energia nucleare e il

cui gettito sua destinato ad azioni di ricerca e sviluppo

finalizzate a un maggior sfruttamento delle energie

rigenerative;

36. chiede infine alla Commissione

a) avviare un dialogo con i partner sociali e con le parti

interessate agli aspetti economici, sociali e regionali

della produzione carboniera comunitaria al fine di trovare

il sistema ottimale per garantire la sicurezza degli

approvvigionamenti, la competitività del carbone prodotto

nella Comunità, la diversificazione economica e la

protezione dell'ambiente;

b) proporre un programma decennale di ricerca, sviluppo e

dimostrazione dotato di finanziamenti sufficienti e avente

portata analoga ai programmi relativi alla tecnologia del

carbone attualmente avviati in Giappone e negli Stati

Uniti, che dovrebbe incentrarsi in particolare su

i) la tecnologia di gassificazione (Ciclo combinato a

gassificazione integrata)

ii) le piccole centrali a carbone a tecnologia avanzata per

reti integrate di calore ed energia;

iii) la costruzione di una raffineria del carbone a finalità

dimostrative, onde consentire l'ulteriore sviluppo della

tecnologia della liquefazione;

iv) techiche per la neutralizzazione delle emissioni di CO2;

v) l'integrazione su ampia scala di tecnologia avanzata

relativa al carbone e all'idrogeno;

c) stabilire una fascia di prezzi di riferimento del carbone

comunitario che rifletta il suo effettivo valore

strategico e che si basi

- al suo limite inferiore:

i) su una cifra concordata, espressa in ECU,

corrispondente a un prezzo del carbone sui mercati

internazionali sostenibile nel lungo periodo;

ii) un premio aggiuntivo che rifletta l'effetto di

contenimento del prezzo del carbone sul mercato,

prodotto dal carbone comunitario;

- al suo limite superiore:

i) su un valore stabilito in modo da tener conto della

sicurezza degli approvvigionamenti e di altri

obiettivi comunitari,

ii) sui costi supplementari (sociali e ambientali) che

non intervengono sulla formazione dei prezzi sui

mercati mondiali;

e di stabilire inoltre una quota per la sicurezza di

approvvigionamento in ciascuno Stato membro, conformemente allo

specifico fabbisogno energetico di ognuno di essi, che faciliti

lo sfruttamento delle rispettive risorse locali per la

produzione di elettricità con l'intervento delle finanze

statali;

entrambe le misure suddette devono entrare in vigore allo

scadere della decisione della Commissione 2064/86/CECA;

d) effettuare urgentemente un'indagine in merito al ricorso

antidumping presentato dai produttori di carbone della

Comunità e di prendere gli opportuni provvedimenti;

e) creare le condizioni atte a incentivare il commercio

intracomunitario di carbone, in conformità delle

disposizioni del Trattato CECA;

f) promuovere attivamente i contratti a lungo termine, basati

su una quota corrispondente alla sicurezza

dell'approvvigionamento, tra i produttori comunitari di

carbone e i maggiori consumatori, quali, per esempio, gli

enti produttori di energia elettrica e gli operatori nel

settore dell'acciaio, per ottenere un livello di sicurezza

degli investimenti equivalente a quello di cui beneficia

attualmente il settore del gas;

g) insistere perché il Consiglio approvi la creazione di uno

strumento finanziario che consenta di concedere aiuti

comunitari agli investimenti volti a sviluppare mezzi

competitivi ed ecologici per l'estrazione di carbone,

lignite e torba;

h) effettuare uno studio comparato su scala mondiale, delle

pratiche sociali e ambientali nel settore carbonifero dei

vari Stati che consenta di valutare i costi di produzione

dei paesi esportatori;

i) prevedere stanziamenti comunitari, nell'ambito del

programma PHARE o mediante la creazione di uno strumento

giuridico adeguato, per esempio nell'ambito della Carta

dell'energia, per il trasferimento delle tecnologie

energetiche verso i paesi dell'Europa orientale,

garantendo la necessaria consultazione dei nuovi partner

sociali;

j) garantire la proroga e il potenziamento del programma

RECHAR dopo il 1993, mantenendo e applicando rigorosamente

i principi della complementarietà e dell'addizionalità, e

di accelerare la ripartizione degli aiuti alla

riconversione;

k) esaminare vari strumenti atti a sostenere e miglorare lo

sviluppo competitivo di una forte industria estrattiva sia

a livello del mercato interno che sul piano

internazionale;

l) prorogare, se del caso, la decisione della Commissione

2064/86/CEE per un ulteriore periodo transitorio dopo il

1993, tenendo conto delle esigenze specifiche

dell'industria carboniera comunitaria;

m) incoraggiare l'uso del carbone in quanto alimentatore

chimico;

n) ridurre il prelievo comunitario sul carbone CECA;

o) incentivare la sostituzione delle miniere esaurite con

nuove capacità produttive;

37. invita i governi degli Stati membri, nel contesto della

proposta revisione del Trattato CEE, a

a) a raggiungere esplicitamente la sicurezza

dell'approvvigionamento mediante la concorrenza e ad un

prezzo accettabile da essa risultante, in modo che i

consumatori di energia industriale possano beneficiarne e

migliorare le loro capacità concorrenziali ai fini della

crescita economica e sociale generale, e quindi anche la

loro domanda di carbone;

b) far sì che le competenze comunitarie in campo energetico

costituiscano un contesto atto a garantire alle politiche

energetiche nazionali che le specificità locali verranno

tenute in debita considerazione;

c) prevedere, in vista dell'incorporazione del trattato CECA,

l'inclusione nel trattato CEE di disposizioni che

garantiscano per il futuro la specificità dei settori del

carbone e dell'acciaio come previsto dal trattato CECA;

38. invita la Commissione e gli Stati membri a fissare tra gli

obiettivi dei negoziati per una Carta europea dell'energia la

sicurezza degli approvvigionamenti e la difesa dell'industria

carboniera comunitaria;

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente

risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai

parlamenti degli Stati membri.

 
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