Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 20 apr. 2024
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 11 marzo 1992
ACCORDO DI COMMERCIO E COOPERAZIONE CEE-ALBANIA

Accordo che dichiara di grande importanza l'accordo di commercio e

cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Albania

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della commissione per le relazioni

economiche esterne (A3-0073/92),

A. considerando che il 23 settembre 1991 il Consiglio ha adottato

le linee direttrici per il negoziato di un accordo di

commercio e cooperazione con l'Albania; che tale accordo è

stato parafato a Bruxelles il 17 febbraio 1992,

B. considerando l'urgente necessità che la Comunità contribuisca,

con tutti gli strumenti a sua disposizione, alla stabilità

economica dell'Albania, che costituisce requisito

indispensabile ai fini di un'evoluzione politica ordinata in

tale paese,

C. tenuto conto delle informazioni fornite dal Consiglio e dalla

Commissione,

1. si richiama alla sua risoluzione del 13 febbraio 1992 sui

diritti politici delle minoranze in Albania, in particolare i

paragrafi 1) e 2) ;

2. accoglie favorevolmente il negoziato di un accordo di

commercio e cooperazione tra la Comunità e l'Albania;

3. sottolinea che, nella fase attuale, l'aiuto diretto

all'Albania è una necessità assoluta allo scopo di assicurare

un livello minimo di sussistenza della popolazione e che,

tuttavia, a medio termine, lo sviluppo delle relazioni

economiche tra la Comunità e l'Albania, in particolare tramite

un notevole incremento dei flussi commerciali e di

investimenti, costituisce lo strumento più appropriato per

sostenere l'evoluzione economica in tale paese;

4. ritiene che, date le dimensioni relativamente ridotte

dell'economia albanese, la Comunità possa facilmente eliminare

le restrizioni quantitative alle esportazioni albanesi, nonché

accordare lo status della nazione più favorita, in vista in

particolare di una futura adesione dell'Albania al GATT;

5. individua alcune potenzialità di sviluppo per l'economia

albanese, in particolare nei settori del turismo e

dell'industria estrattiva;

6. indica i seguenti settori nei quali più urgente è l'intervento

della Comunità e di altri organismi internazionali, al di là

degli aiuti umanitari immediati:

- l'introduzione di nuove tecnologie

- la formazione in tutti i settori economici (commercio,

banche,imprenditoria) e della pubblica

amministrazione

- la tutela dell'ambiente, specie per quanto attiene

alla forestazione

- il finanziamento di studi di fattibilità per il

turismo

- le infrastrutture (trasporti, problemi della

portualità ecc.)

- programmi settoriali nell'ambito del programma PHARE,

con particolare riguardo all'agricoltura e alle

piccole e medie imprese, e che presuppone ovviamente

un incremento della dotazione del programma PHARE

- una collaborazione culturale in grado di superare il

lungo isolamento degli albanesi e farli sentire vicini

alla cultura europea;

7. accoglie favorevolmente le proposte in materia di

cooperazione economica e commerciale, che prevedono un quadro

di cooperazione analogo a quello messo in opera con i paesi

dell'Europa centrale non associati;

8. incoraggia e sostiene gli sforzi che i paesi comunitari

vicini stanno facendo a questo riguardo;

9. rileva la necessità, nell'ambito dell'accordo, di far

riferimento all'adesione delle Parti ai principi di

democrazia e tutela dei diritti dell'uomo definiti

nell'ambito della CSCE;

10. ritiene che allorché l'evoluzione della situazione in Albania

lo consentirà la conclusione di un accordo di associazione tra

la Comunità e l'Albania recherà un notevole aiuto allo

sviluppo economico e alla stabilità politica in tale paese;

11. decide pertanto di dichiarare di grande importanza l'accordo

in questione ai sensi della dichiarazione di Stoccarda

sull'Unione europea del 19 giugno 1983, nonché dell'articolo

34, paragrafo 1, del proprio regolamento;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente

decisione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli

Stati membri e al governo dell'Albania.

 
Argomenti correlati:
risoluzione
commercio
cee
stampa questo documento invia questa pagina per mail